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PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Cassazione 2024: Criterio dei Redditi Adeguati per il Mantenimento

Indice

Separazione Legale e Mantenimento: La Sentenza Cassazione 22/11/2024 n. 30119 e Le Implicazioni Giuridiche sul Foro di Bologna

La sentenza Cassazione 22 novembre 2024 n. 30119 ha suscitato attenzione per la decisione riguardante il mantenimento del coniuge separato e la valutazione della disparità patrimoniale tra i coniugi. In questo caso, il ricorrente, il sig. Fr.Ho., aveva richiesto la separazione legale dalla moglie, sig.ra Fe.Ve., nonché l’assegnazione della casa coniugale a suo favore e l’esclusione di qualsiasi richiesta patrimoniale da parte della moglie. La vicenda, che ha coinvolto il Tribunale di Bolzano e la Corte d’Appello di Trento, ha portato a una valutazione approfondita dei diritti e dei doveri economici derivanti dalla separazione.

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Fatti di Causa

Il sig. Fr.Ho. e la sig.ra Fe.Ve. si erano sposati nel 1986 e avevano tre figli ormai indipendenti. Durante il matrimonio, il ricorrente aveva contribuito in modo significativo al sostentamento economico della famiglia, guadagnando tra i 1.100 e i 1.500 euro al mese, mentre la moglie non aveva apportato un contributo consistente al ménage familiare, nonostante avesse sempre avuto una posizione lavorativa.

La moglie, invece, si costituiva in giudizio, contestando la rappresentazione patrimoniale del marito e chiedendo un contributo al mantenimento di 600 euro al mese, sostenendo una disparità di reddito e una condizione economica difficile. Il Tribunale di Bolzano, nel 2022, aveva deciso in favore della moglie, fissando l’assegno di mantenimento a 300 euro al mese, con il riconoscimento delle spese legali pari a 7.254 euro.

Impugnazione e Motivi del Ricorso

Il sig. Fr.Ho., insoddisfatto della decisione, aveva impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Trento, contestando la valutazione delle sue capacità patrimoniali e quella della situazione economica della moglie. In particolare, il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse ignorato il principio rebus sic stantibus nel valutare la sua posizione rispetto alle aspettative pensionistiche future della moglie. Inoltre, il ricorrente criticava l’assegno di mantenimento, ritenendo che la moglie fosse autosufficiente, avendo sempre lavorato.

La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ribadendo l’importo dell’assegno di mantenimento pari a 300 euro, ma aveva accolto parzialmente la richiesta del ricorrente sulle spese legali. Il ricorso successivo davanti alla Cassazione è stato rigettato, con l’obbligo di pagamento delle spese processuali in favore della moglie.

Analisi della Sentenza

La sentenza Cassazione 22 novembre 2024 ha confermato la correttezza delle decisioni assunte dalla Corte d’Appello, evidenziando che l’assegno di mantenimento per il coniuge separato non deve solo tenere conto della disparità patrimoniale ma anche della necessità di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che l’assegno di mantenimento va fissato considerando la permanenza del vincolo matrimoniale, anche se temporaneo, e il dovere di assistenza materiale.

Implicazioni Giuridiche e Pratiche

Questa sentenza ha implicazioni significative per le cause di separazione, in particolare per quanto riguarda:

  • Il calcolo dell’assegno di mantenimento: L’assegno non dipende solo dalla situazione patrimoniale attuale, ma deve riflettere anche le aspettative future e il tenore di vita durante il matrimonio.
  • La posizione patrimoniale dei coniugi: Anche se una parte del matrimonio ha contribuito in modo meno diretto al reddito familiare, può comunque aver diritto a un contributo per il mantenimento, soprattutto se non autosufficiente economicamente.
  • La valutazione del principio rebus sic stantibus: Le condizioni economiche e patrimoniali possono variare nel tempo, ma l’assegno di mantenimento deve essere commisurato alle necessità attuali, non solo future.

In sintesi, la sentenza Cassazione 22 novembre 2024 ribadisce l’importanza di un’analisi equa della situazione economica di ciascun coniuge e il rispetto del principio di solidarietà coniugale, che va al di là delle sole risorse finanziarie immediate.

FAQ: Separazione Legale, Mantenimento e Sentenze Cassazione

1. Cosa prevede la sentenza Cassazione 22 novembre 2024 n. 30119 sulla separazione?

La sentenza ribadisce l’importanza di valutare il tenore di vita matrimoniale e le condizioni economiche dei coniugi, stabilendo che l’assegno di mantenimento deve essere commisurato alle necessità attuali e future, nel rispetto del principio di solidarietà coniugale.

2. Chi ha diritto all’assegno di mantenimento durante la separazione?

L’assegno di mantenimento viene riconosciuto al coniuge che, pur avendo capacità lavorative, non è in grado di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, soprattutto se vi è una disparità patrimoniale tra i coniugi.

3. Come viene calcolato l’assegno di mantenimento nella separazione?

L’assegno viene calcolato in base alle risorse economiche di ciascun coniuge, considerando anche il tenore di vita durante il matrimonio e le necessità future, in conformità con il principio rebus sic stantibus.

4. Cosa significa il principio rebus sic stantibus in una separazione?

Il principio rebus sic stantibus stabilisce che l’assegno di mantenimento deve riflettere la situazione economica e patrimoniale attuale dei coniugi, tenendo conto anche delle future aspettative pensionistiche e di vita.

Sentenza Cassazione 22/11/2024 n.30119

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.03.2021 il sig. Fr.Ho. adiva il Tribunale di Bolzano e chiedeva 1) pronunciarsi la separazione legale dei coniugi, 2) in via precauzionale assegnarsi la casa coniugale al sig. Fr.Ho., 3) dare atto che le parti non avevano nulla da pretendere reciprocamente sia in via patrimoniale che non patrimoniale.

Il ricorrente aveva contratto matrimonio con la sig.ra Fe.Ve. in data 14.08.1986 e con la stessa aveva tre figli, tutti allo stato indipendenti.

Il ricorrente assumeva poi di essere imprenditore, di guadagnare mensilmente una somma tra Euro 1.100,00 e Euro 1.500,00, di aver aiutato la moglie sia economicamente sia con diversi lavori presso il suo maso.

La sig.ra Fe.Ve. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 08.09.2021 e segnalava che il ricorrente disponeva di un ingente patrimonio, contestando la generale rappresentazione patrimoniale della famiglia offerta dal ricorrente.

In ragione di ciò, vista la disparità reddituale fra i coniugi e il suo apporto al menage familiare, la ricorrente chiedeva un contributo al mantenimento mensile di Euro600,00 e allegava documentazione attestante.

Il Tribunale di Bolzano, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza n. 22/2023 in data 30.11.2022 pronunciando la separazione giudiziale fra i coniugi e prevedendo un contributo mensile al mantenimento in capo al sig. Fr.Ho. pari a Euro 300,00, oltre alle spese legali per Euro 7.254,00.

Il sig. Fr.Ho. impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano censurando l’errata valutazione delle sostanze economiche della Sig.ra Fe.Ve. tenuto conto delle sue capacità lavorative, del tenore di vita basso goduto in costanza di matrimonio, dell’assenza di qualsiasi suo contributo al menage familiare, della violazione degli obblighi familiari in relazione all’abbandono della casa coniugale. Lamentava, inoltre, che la condanna al pagamento era stata fondata, nel giudizio di prime cure, sulle minori aspettative pensionistiche della Sig.ra Fe.Ve., in spregio al principio sic stantibus rebus. La Corte d’Appello emetteva sentenza n. 31/2023 in data 17.07.2023 confermando la sentenza di primo grado in punto di assegno di mantenimento pari a Euro 300,00 mensili e accogliendo parzialmente la domanda del ricorrente in punto di spese legali. Avverso tale sentenza il sig. Fr.Ho. ricorreva ex art. 360 c.p.c. per i seguenti motivi:

a) Omesso esame (e conseguente mancanza di decisione) su un fatto e motivo di impugnazione – difetto di motivazione sull’an e quantum dell’assegno di mantenimento per avere i giudici di merito omesso di esaminare la domanda del ricorrente in appello nella parte in cui lo stesso domandava l’applicazione del principio rebus sic stantibus per la valutazione della spettanza o meno del contributo di mantenimento senza la possibilità di proiezione verso il futuro sulla eventuale posizione pensionistica;

b) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto – art. 156 c.c. nonché 2697 c.c. per avere i giudici di merito disposto l’assegno di mantenimento in favore della moglie sull’erronea supposizione della sua non autosufficienza e non avendo, la controricorrente, provato sufficientemente la deteriore situazione economica.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente censura l’omesso esame e la conseguente omessa decisione sul motivo di gravame per aver fondato la debenza dell’assegno sulla prognosi relativa alle minori aspettative pensionistiche della ex moglie rispetto alle proprie così violando il principio della decisione rebus sic stantibus. La censura non supera il vaglio di ammissibilità dal momento che la Corte d’Appello ha operato una valutazione comparativa complessiva delle capacità economiche e reddituali delle parti completandole con il giudizio prognostico, del tutto legittimo, che è stato contestato (cfr. pag.6 e 7 provvedimento impugnato).

Con riferimento al secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 2697 c.c. evidenziando che i giudici di merito hanno riconosciuto l’assegno di mantenimento sulla base della ritenuta disparità patrimoniale senza tenere in considerazione, la sig.ra Fe.Ve. ha sempre lavorato, e che difetta il requisito della non autosufficienza economica. La censura è del tutto infondata alla luce della costante interpretazione dell’art. 156 c.c. della giurisprudenza di legittimità così riassunto nella massima ufficiale che segue: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.”(Cass. 12196/2017, conf. Cass. 16189/2019; Cass. 4327/2022)

Il motivo è da rigettare così come in conclusione il ricorso.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente che liquida in Euro 2500 per compensi; Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile, il 11 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2024.

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