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PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Sentenza di Separazione a Bologna: Cosa Dice la Corte d’Appello 2096/2024

Indice

Corte d’Appello di Bologna: Ridotto Mantenimento per il Coniuge

La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 2096/2024, ha deciso sull’appello proposto da un coniuge (XXX) contro la sentenza del Tribunale di primo grado relativa a una causa di separazione personale, accogliendo parzialmente le richieste dell’appellante.

Punti principali della decisione:

  1. Addebito della separazione: La Corte ha respinto la domanda di addebito della separazione alla moglie, confermando la decisione del Tribunale di primo grado. Non è stato dimostrato un nesso causale tra la crisi coniugale e la scoperta, da parte del marito, dei pregressi problemi psichiatrici della moglie. La crisi matrimoniale era già presente prima del fatto.

  2. Affidamento e collocamento dei figli minori:

    • Confermato l’affidamento dei figli ai Servizi Sociali territoriali (XXX), mantenendo il collocamento prevalente presso il padre.
    • Sono stati mantenuti ampi tempi di visita per la madre, vista la relazione affettiva significativa con i figli.
    • La Corte ha ribadito che entrambi i genitori hanno mostrato difficoltà nell’esercizio della genitorialità condivisa a causa del forte conflitto tra loro.
  3. Contributo al mantenimento dei figli:

    • È stato confermato l’importo di 600 euro mensili a carico del padre per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
    • Tale cifra è ritenuta congrua, tenendo conto della differenza reddituale tra i coniugi e delle risorse economiche del padre, che dispone di un patrimonio significativo.
  4. Mantenimento della moglie:

    • La Corte ha ridotto il contributo mensile dovuto dal marito alla moglie per il suo mantenimento personale, da 800 euro (decisi in primo grado) a 400 euro mensili.
    • Tale decisione tiene conto della capacità lavorativa della moglie, che ha un livello di istruzione elevato, conoscenza di tre lingue e possibilità di ottenere redditi adeguati.
  5. Spese legali:

    • Le spese di lite sono state compensate per un terzo tra le parti. L’appellante è stato condannato a pagare i restanti due terzi (per un totale di circa 9.707 euro per i due gradi di giudizio).

La Corte ha confermato in gran parte la sentenza del Tribunale di primo grado, accogliendo parzialmente l’appello del marito solo in merito alla riduzione dell’assegno di mantenimento per la moglie.

FAQ Sulla Separazione e Sentenza della Corte d’Appello di Bologna

❓ Qual è il ruolo della Corte d’Appello di Bologna nelle cause di separazione?

La Corte d’Appello di Bologna si occupa di rivedere le decisioni prese nei tribunali di primo grado, specialmente in caso di controversie su mantenimento, affidamento e altri aspetti legati al diritto di famiglia.

❓ Come viene calcolato l’assegno di mantenimento per il coniuge a Bologna?

L’assegno di mantenimento viene calcolato in base a diversi fattori, tra cui il reddito, lo stile di vita durante il matrimonio e le esigenze economiche dei coniugi.

❓ È possibile ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento?

Sì, la Corte può ridurre l’assegno di mantenimento se ci sono cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o familiari di una delle parti.

❓ Quali sono i principali criteri per determinare il mantenimento del coniuge?

I criteri includono l’autosufficienza economica, la durata del matrimonio, la presenza di figli e le differenze nei redditi dei coniugi.

Corte d’Appello di Bologna, Sentenza n. 2096/2024

1.- Con ricorso depositato il XXX presso il Tribunale di XXX chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da XXX con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data XXX, con addebito alla moglie, affido esclusivo al padre dei due figli minori XXX (06.08.2013) e XXX (05.01.2017), con collocazione prevalente presso l’abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, da assegnare a lui, e con obbligo in capo alla XXX di contribuire al mantenimento dei figli con l’assegno mensile di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.

Si costituiva in data XXX la XXX chiedendo l’addebito al marito; l’affido condiviso dei due figli minori, con collocazione prevalente presso sé, assegnazione alla madre della casa familiare e regolamentazione delle visite paterne; l’obbligo a carico del XXX di contribuire al mantenimento dei minori con assegno mensile di € 1.500,00, oltre il 100% delle spese straordinarie, e al mantenimento della moglie con € 1.000,00 mensili.

In corso di causa veniva svolta XXX Con sentenza non definitiva pubblicata il XXX il Tribunale di XXX dichiarava la separazione personale dei coniugi.  Con sentenza definitiva n.630/2024 pubblicata il XXX, il Tribunale di XXX così decideva: confermava l’affidamento dei minori ai XXX del Comune di XXX collocava i minori in via prevalente presso il padre; assegnava a XXX la casa familiare sita in XXX perché vi abitasse con i figli minori; prevedeva il seguente calendario di visita della madre: prima settimana dal termine dell’orario scolastico del martedì al riaccompagnamento a scuola il successivo mercoledì; dal venerdì al termine dell’orario scolastico al rientro a scuola il successivo lunedì mattina; seconda settimana dal termine dell’orario scolastico del martedì all’ingresso a scuola il successivo giovedì mattina. XXX il periodo estivo, con ciascuno dei genitori due settimane consecutive o non; durante le festività natalizie, con un genitore dal 24 al 25 dicembre ore 10:00 e con l’altro genitore dal 25 dicembre alle 10:00 al 31 dicembre alle ore 17:30; con il primo genitore dalle 17:30 del 31 dicembre alle 17:30 del 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, con un genitore la domenica di XXX con l’altro il lunedì di XXX Periodi invertiti l’anno successivo e così ad anni alterni; poneva a carico del XXX l’obbligo di corrispondere alla XXX a titolo di mantenimento dei minori, la somma di € 600,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie; poneva a carico del XXX l’obbligo di corrispondere alla XXX la somma mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento personale; autorizzava l’espatrio dei minori con la madre con consenso scritto del padre; compensava le spese di lite tra le parti.  2.- XXX ha impugnato detta sentenza, chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento in riferimento alla previsione a suo carico del contributo al mantenimento personale della moglie nella misura di € 800,00 mensili, e nel merito, l’addebito della separazione alla moglie; l’ affido esclusivo dei due figli minori, con collocazione prevalente presso sé e regolazione delle visite materne secondo le modalità e i tempi indicati in C.t.u., previo accertamento da parte degli organi sanitari preposti (XXX del proseguimento del percorso terapeutico da parte della XXX l’eliminazione del contributo al mantenimento personale della moglie; in subordine, l’affido dei minori ai XXX con collocazione prevalente presso sé e calendario visite della madre come delineato dalla C.t.u., con delega di ogni decisione sanitaria dei minori al padre. In ogni caso, chiedeva che la XXX fosse tenuta alla metà delle spese straordinarie dei figli, con vittoria delle spese di giudizio.

Con il primo motivo l’appellante contesta il rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie, deducendo che nel 2019 la crisi coniugale non era definitiva, tanto che egli aveva desistito dal proseguire la procedura di separazione avviata, e che la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale maturò solo dopo aver scoperto che la moglie non gli aveva rivelato di avere avuto già in passato importanti problemi psichiatrici prima del matrimonio, con grave violazione dei doveri derivanti dal vincolo; i testi escussi hanno confermato lo stato di sgomento e frustrazione da lui provato dopo aver appreso la verità sulla condizione della moglie.  Con il secondo motivo censura il rigetto della sua domanda di affido esclusivo dei minori, assumendo che nel corso del giudizio sono stati provati numerosi episodi rilevatori dell’incapacità genitoriale e dell’inaffidabilità della XXX che anche dopo la pubblicazione della sentenza la stessa ha violato il calendario di visita; che nessun giudizio di inidoneità genitoriale paterna è stato formulato dalla C.t.u., tanto che lo stesso Giudice di primo grado lo ha ritenuto figura maggiormente tutelante.

Con il terzo motivo di gravame l’appellante contesta l’assegno a suo carico di mantenimento indiretto della prole, non correttamente parametrato ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e da lui non sostenibile.

Con il quarto motivo contesta la previsione di contributo al mantenimento della moglie, ritenuto eccessivo a fronte di uno stipendio di € 2.000,00 mensili, con cui egli deve far fronte al mantenimento dei figli, al 70% delle loro spese straordinarie e al mutuo per l’abitazione di € 750,00 mensili, considerata anche la piena capacità lavorativa della XXX Con il quinto motivo, infine, il XXX contesta la compensazione delle spese di lite, a fronte dell’erroneo rigetto della domanda di addebito della separazione alla XXX e della condotta processuale di quest’ultima che non ha prodotto le buste paga, così rendendo più gravosa e onerosa l’istruttoria.  3.- Si è costituita in giudizio XXX anche nel sub-procedimento per la sospensiva, chiedendo: – il rigetto dell’istanza di sospensiva; – il rigetto dell’appello; – la riunione al presente giudizio dell’appello da lei proposto recante RG 878/2024.

Quanto al primo motivo deduce che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, lo stesso ricorrente ha escluso che l’intollerabilità della convivenza sia stata diretta conseguenza della scoperta della patologia della moglie, avendo egli precisato, nei suoi atti, che l’unione affettiva è venuta meno per effetto di dissapori e incomprensioni sin dal 2019 e che la nascita dei figli ha solo peggiorato la situazione, rilevando che anche nei colloqui con la CTU è emerso come la coppia abbia segnalato difficoltà ingravescenti della relazione coniugale soprattutto dopo la nascita del secondogenito XXX (2017).

Quanto al secondo motivo evidenzia la correttezza dell’affidamento dei minori ai XXX sulla base della CTU che ha accertato l’inidoneità genitoriale di entrambe le parti; in mancanza di giudizi di pericolosità della madre nei confronti dei minori, la decisione di collocarli presso il padre è stata dettata dall’unico criterio della maggiore stabilità contestuale e lavorativa che questi può garantire, oltreché dall’apporto della sua famiglia d’origine.

Circa le condizioni economiche, la XXX rileva come dall’attività istruttoria espletata sia emersa una situazione economico-patrimoniale florida del XXX e un tenore di vita medio-alto della famiglia garantita dal coniuge in costanza di matrimonio, evidenziando che l’assegno riconosciuto trova giustificazione anche nell’obbligo di rilascio della casa coniugale.

Rileva infine il corretto regolamento delle spese di lite.  4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto 5.- La Corte ritiene l’appello meritevole di parziale accoglimento.

In punto di addebito si condividono le argomentazioni del primo giudice, lì dove dagli atti risulta che il XXX già in data XXX aveva inviato tramite il suo legale alla sig.ra XXX una missiva per valutare la possibilità di una separazione consensuale. Dai colloqui con il C.t.u. è inoltre emerso che l’unione coniugale era entrata in crisi già poco tempo dopo la nascita di XXX (2017), tanto che nel 2019 il XXX si era determinato ad avviare il procedimento di separazione, salvo poi desistere nell’interesse dei figli.

Non risulta quindi provato il nesso causale tra la crisi coniugale e la scoperta di pregresse malattie della moglie.

In ordine all’affido dei minori, si ritiene di confermare l’affido ai XXX lì dove dalla CTu svolta in corso di causa, con un percorso argomentativo e di indagine assolutamente condivisibile, sono emerse carenze genitoriali per entrambi i genitori, totalmente immersi nel conflitto tra loro in atto, che ostacola l’esercizio condiviso della genitorialità, con ripercussioni negative sul benessere psicofisico dei minori.

La dott.ssa XXX nella sua relazione depositata in data XXX, ha rilevato che entrambi i genitori hanno mostrato sufficiente disponibilità rispetto agli impegni educativi e di cura legati al ruolo, pur osservando una forte dipendenza della coppia genitoriale rispetto alle famiglie di origine, in particolare della famiglia paterna, le cui intrusioni nella vita del nucleo favoriscono il sovvertimento degli equilibri. In particolare, la C.t.u. ha segnalato scarsa consapevolezza di tale aspetto da parte del XXX che non ravvisa alcuna motivazione per assumere una maggiore distanza dai propri genitori, con la conseguenza che questi ultimi si presentano come “custodi” della famiglia, dei ritmi domestici e di buona parte della quotidianità dei nipoti e, pur non mostrando criticità rispetto all’accudimento dei minori, si pongono in una posizione di severa critica nei confronti della XXX cui attribuiscono la maggior parte delle responsabilità della conflittualità con il figlio, rinnovando la propria disponibilità limitatamente alle necessità di quest’ultimo. XXX esclusivo in favore del padre è quindi pregiudicato anche dal rischio di una marginalizzazione della figura materna, a fronte dell’atteggiamento di sfiducia più volte palesato dal marito nei confronti della XXX anche nel presente giudizio.

La C.t.u. ha rilevato che, pur possedendo entrambi i coniugi adeguate capacità rispetto alla comprensione delle esigenze evolutive e relazionali dei figli, la cornice conflittuale sembra impedirne il corretto esercizio, limitando la loro capacità di proteggerli. In particolare, la Consulente ha segnalato un atteggiamento di imponente rifiuto da parte del XXX che rende ogni tentativo o riflessione della moglie non credibile o non accettabile e un parallelo sentimento di timore della XXX rispetto ad un possibile allontanamento dei figli, che la rende cauta o arrabbiata.

Il perito ha quindi rilevato un faticoso, spesso fallimentare, esercizio della genitorialità condivisa, contaminato da dinamiche e sentimenti legati all’insuccesso della relazione coniugale, pur rilevando che, mentre la presenza paterna non è messa in dubbio dalla madre, da parte sua il XXX ha una posizione meno chiara, talvolta riconoscendo l’importanza per i bambini della figura materna e talvolta accusando la XXX di incapacità e irresponsabilità; l’episodio della malattia della signora appare non affrontato come tale, ma utilizzato per qualificarla come una donna che, mentendo, ha ottenuto riconoscimento, affetto e una famiglia che diversamente non avrebbe avuto.  Quanto alle modalità di affido, pur non riscontrando condizioni di assoluta inidoneità genitoriale, la consulente ha quindi ritenuto che l’immaturità della situazione separativa sconsigli l’affido condiviso di XXX e XXX e che neppure sarebbe tutelante per i minori e per preservare il loro diritto alla bigenitorialità un affido esclusivo, rilevando che in nessuno dei due genitori sono riscontrabili condotte pregiudizievoli che giustifichino l’affido esclusivo all’altro, fatta eccezione per il solo episodio di scompenso psichico occorso nel marzo 2020 alla XXX poi entrata in cura presso il CSM dell’XXX di XXX Per tutti tali motivi il consulente e il Giudice di primo grado, con argomentazioni pienamente condivise anche da questa Corte, ha ritenuto di affidare i minori ai XXX territorialmente competenti.

Il Collegio ha inoltre correttamente ritenuto il collocamento prevalente presso il padre come forma maggiormente tutelante – avendo la consulente riscontrato una possibile riattivazione del disturbo della XXX soprattutto nelle fasi finali delle operazioni peritali e in generale un atteggiamento di sfiducia verso la medicina “tradizionale” da parte della donna – garantendo però ampi tempi di permanenza dei minori presso la madre, verso la quale i bambini mostrano un grande attaccamento.

Congruo appare anche il contributo fissato per il mantenimento dei figli in considerazione della loro età e delle risorse economiche delle parti.

Dagli atti risulta infatti una forte sproporzione reddituale in favore del XXX che svolge regolare attività lavorativa, è proprietario della casa familiare, è titolare di varie polizze e dispone di un elevato patrimonio (lavora ed è socio in società di famiglia altamente patrimonializzate), motivi tutti per cui, sebbene il calendario delle visite preveda ampi tempi di permanenza presso la madre (12 pernottamenti al mese), non può essere disposto il mantenimento diretto.   Con riguardo alla richiesta di assegno personale della moglie, la Corte ritiene invece che – ferma la differenza reddituale tra le parti, che giustifica la fissazione di un contributo per la moglie a carico del marito, in considerazione del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, prevalentemente sostenuto proprio con i maggiori redditi del ramo paterno – in ragione della comprovata capacità lavorativa della moglie, con un elevato livello di istruzione, conoscenza di tre lingue e già impegnata lavorativamente per molti periodi, con stipendi adeguati al suo profilo professionale e in grado di produrre redditi ampiamente idonei a sodisfare le sue esigenze personali, e visto l’impegno importante del padre per il mantenimento dei figli, anche in relazione al 70% delle spese straordinarie, questa Corte ritiene congruo fissare in € 400,00 mensili il contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie.

All’accoglimento parziale dell’appello consegue la compensazione per un terzo delle spese di lite, con condanna dell’appellante ai restanti due terzi come in dispositivo per la maggiore soccombenza valutata in modo unitario tra primo e secondo grado con valori medi. 

P.Q.M. 

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX nei confronti di XXX costituita, con l’intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del Tribunale di XXX n. 630/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie parzialmente l’appello e fissa in € 400,00 il contributo mensile dovuto dal XXX alla XXX per il suo mantenimento personale con decorrenza dalla domanda; compensa per 1/3 le spese di lite e condanna XXX al pagamento dei restanti 2/3 che liquida in € 5.077,00 per compensi del primo grado ed € 4.630,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

Così deciso nella camera di consiglio della XXX sezione Civile della Corte d’Appello di Bologna il XXX Il Presidente XXX/2024

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