Avvocato per separazione a Bologna
Chi cerca un avvocato per la separazione a Bologna, di solito, ha già due domande in testa: devo per forza andare in Tribunale? e quanto ci vorrà? La risposta a entrambe dipende da un elemento che viene prima dei soldi e perfino dei figli: prima di tutto è necessario capire se con l’altro coniuge un accordo è possibile, anche solo su una parte delle questioni e delle richieste.
Se l’accordo c’è, la separazione può chiudersi in Comune (ma solo in casi limitati), con una negoziazione assistita tra avvocati o con un ricorso congiunto al Tribunale.
Se l’accordo non c’è, si deposita un ricorso per separazione giudiziale. L’altro coniuge non può impedirla: la legge non richiede il consenso di entrambi. Cambiano però i tempi e i costi, e soprattutto cambia quanto delle decisioni su figli, casa e mantenimento resta nelle vostre mani e quanto passa al giudice.
C’è poi un aspetto che molti non si aspettano. In diverse separazioni giudiziali decise di recente dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Bologna, la separazione è stata pronunciata con una sentenza parziale tra cinque e sette mesi dopo il deposito del ricorso, mentre la causa proseguiva su figli e aspetti economici. Non è una regola né una garanzia, perché ogni fascicolo ha la sua storia. Aiuta però a capire che “causa giudiziale” non significa necessariamente restare sposati sulla carta per anni.
Più sotto trovi le strade disponibili, come si svolge oggi il giudizio a Bologna e cosa emerge dalle sentenze più recenti. Per ogni tema è stato inserito un collegamento alla guida di approfondimento.
Separarsi a Bologna: le quattro strade e quando serve l’avvocato
La prima decisione da prendere, spesso già nel primo colloquio, è quale procedura usare. Le strade sono quattro. Hanno requisiti diversi e non sono intercambiabili. Una guida a parte spiega come funzionano la separazione consensuale e quella giudiziale, con tempi e costi.
Procedura | Quando si può usare | Avvocato | Autorità competente |
Accordo in Comune (art. 12 d.l. 132/2014) | Accordo completo; nessun figlio comune minorenne, maggiorenne incapace, con disabilità grave o economicamente non autosufficiente; nessun trasferimento di beni | Facoltativo | Ufficiale di stato civile |
Negoziazione assistita (art. 6 d.l. 132/2014) | Accordo completo, anche con figli | Obbligatorio: almeno uno per ciascun coniuge | Procura della Repubblica |
Ricorso congiunto in Tribunale (art. 473-bis.51 c.p.c.) | Accordo completo, anche con figli | Obbligatorio | Tribunale |
Separazione giudiziale (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.) | Manca l’accordo, del tutto o su alcuni punti | Obbligatorio: ciascuno il proprio | Il giudice decide |
La separazione in Comune: semplice, ma con limiti precisi
Davanti all’ufficiale di stato civile i coniugi dichiarano di volersi separare alle condizioni concordate. Dopo almeno trenta giorni tornano per confermare. L’accordo può prevedere un assegno periodico di mantenimento. Non può invece contenere trasferimenti di proprietà, come la cessione della quota della casa all’altro coniuge.
È la strada più economica, ma è anche quella in cui nessuno verifica che l’accordo sia equilibrato. Chi rinuncia all’assegno o accetta di continuare a pagare da solo il mutuo di una casa in cui non abita più se ne accorge quando è tardi. Anche quando l’assistenza non è obbligatoria, una verifica preventiva dell’accordo costa poco rispetto a una modifica da chiedere dopo.
La negoziazione assistita: l’accordo tra avvocati, senza udienza
Ciascun coniuge ha il proprio avvocato. Gli avvocati lavorano all’accordo, lo sottoscrivono con le parti e lo trasmettono alla Procura della Repubblica. Senza figli minorenni o equiparati, il pubblico ministero rilascia un nulla osta. Con figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o con disabilità grave, deve invece autorizzare l’accordo, e lo fa solo se le condizioni rispondono al loro interesse; se non lo ritiene, trasmette gli atti al presidente del Tribunale. Una volta ottenuto il via libera, l’accordo produce gli stessi effetti di un provvedimento del giudice e viene trasmesso al Comune per le annotazioni.
È una soluzione adatta a chi è d’accordo sulla sostanza e vuole evitare le udienze. Il fatto che ogni coniuge abbia un proprio difensore non è un costo inutile: è la garanzia che l’accordo sia stato davvero discusso.
Il ricorso congiunto: l’accordo passa dal Tribunale di Bologna
I coniugi depositano insieme un ricorso con le condizioni concordate. Il Tribunale sente le parti, verifica che gli accordi sui figli rispondano al loro interesse e pronuncia la separazione. Su richiesta delle parti l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte, nelle quali i coniugi confermano di non volersi riconciliare: a Bologna è una modalità utilizzata con frequenza.
Dal 2023 si può chiedere nello stesso ricorso congiunto anche il divorzio, che verrà pronunciato una volta maturati i termini di legge. La Corte di Cassazione lo ha ritenuto ammissibile con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023.
La separazione giudiziale: quando l’accordo non c’è (o c’è solo in parte)
Si arriva alla via giudiziale quando l’altro coniuge si oppone, non risponde o quando su alcuni punti (quasi sempre figli, casa o assegno) le posizioni sono troppo distanti. Molti temono che, se l’altro “non vuole separarsi”, la causa sia persa in partenza. Non è così.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 11032 del 24 aprile 2024, ha ribadito che l’intollerabilità della convivenza può essere intesa anche in senso soggettivo, senza bisogno che il conflitto sia voluto da entrambi. In quella vicenda, peraltro, la Corte ha respinto il ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
Iniziare in via giudiziale, poi, non impedisce di chiudere con un accordo. In diverse cause del Tribunale di Bologna del 2026 le parti, dopo la sentenza parziale sulla separazione, hanno depositato conclusioni congiunte sulle questioni rimaste aperte (per esempio Trib. Bologna n. 2114/2026 e n. 3578/2026).
Come si svolge una separazione giudiziale a Bologna dopo la Riforma Cartabia
Per i procedimenti iniziati dal 28 febbraio 2023 separazioni, divorzi e cause sui figli seguono un rito unico, disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile. A Bologna la competenza resta alla Prima Sezione civile del Tribunale ordinario, in via Farini 1. L’avvio del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, previsto dalla riforma, è stato rinviato dal d.l. 100/2026 al 17 ottobre 2027.
Le fasi che contano davvero per chi si separa sono quattro.
Il ricorso: i documenti economici vanno depositati subito
Con il nuovo rito le carte si mettono in tavola all’inizio. Se si chiedono contributi economici o ci sono figli minorenni, l’art. 473-bis.12 c.p.c. impone di allegare al ricorso:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione sui beni immobili, sui beni mobili registrati e sulle quote societarie;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Con figli minorenni va allegato anche un piano genitoriale: scuola, attività, frequentazioni, vacanze abituali. Non è una formalità. Quel documento è spesso la base su cui il giudice costruisce il calendario di frequentazione e ragiona sulle spese dei figli.
Per questo il lavoro dell’avvocato comincia prima del deposito. Bisogna ricostruire il patrimonio della famiglia, capire cosa manca e prevedere cosa sosterrà l’altra parte. Un ricorso depositato in fretta, con documenti incompleti, si paga nelle udienze successive.
La prima udienza: tentativo di conciliazione, proposta del giudice, provvedimenti urgenti
Alla prima udienza le parti compaiono personalmente. Il giudice le sente, tenta la conciliazione e, se non riesce, può formulare una proposta di definizione della causa. Poi adotta i provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis.22 c.p.c.) che regolano la vita della famiglia fino alla sentenza: con chi stanno i figli, chi resta in casa, quanto si versa ogni mese.
Due casi recenti mostrano quanto possa pesare quell’udienza:
- nella causa decisa da Bologna n. 2271/2026, il ricorso era stato depositato il 14 novembre 2025. All’udienza del 10 marzo 2026 la giudice ha formulato una proposta che entrambi hanno accettato, e la separazione si è chiusa definitivamente con un assegno concordato per la moglie. Meno di quattro mesi in tutto;
- nella causa decisa da Bologna n. 2677/2026, invece, la moglie ha aderito alla proposta del giudice su affidamento, collocamento dei figli e assegno unico, mentre il marito l’ha rifiutata. Il giudice ha quindi adottato i provvedimenti provvisori e il procedimento è proseguito, anche con l’ascolto della figlia tredicenne.
Una proposta del giudice va letta per quello che è: un’indicazione di come quel giudice vede la causa in quel momento, sulla base degli atti. Accettarla o rifiutarla è una scelta strategica, da fare con il proprio avvocato valutando cosa si può ragionevolmente ottenere continuando.
La sentenza parziale: da quando si è separati
Quando le parti sono d’accordo almeno sul fatto di separarsi, o quando comunque l’intollerabilità della convivenza è evidente, il Tribunale di Bologna pronuncia di frequente una sentenza non definitiva che dichiara la separazione. Figli, casa e aspetti economici restano regolati dall’ordinanza provvisoria e vengono decisi con la sentenza finale.
Qualche esempio dei tempi, tratti dalle sentenze della cartella dello studio:
Decisione | Deposito del ricorso | Sentenza parziale sulla separazione |
Trib. Bologna n. 1457/2026 | 17 luglio 2024 | depositata il 1° febbraio 2025 |
Trib. Bologna n. 3578/2026 | 13 giugno 2024 | 15 gennaio 2025 |
Trib. Bologna n. 2114/2026 | 20 febbraio 2025 | 16 luglio 2025 |
Trib. Bologna n. 2677/2026 | 9 luglio 2025 | deliberata il 28 gennaio 2026 |
In una serie di sentenze non definitive del 2026 il collegio ha ricavato l’intollerabilità della convivenza dal fallimento del tentativo di conciliazione e dagli atti della parte resistente, «che riconosce l’avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale» (Trib. Bologna n. 3639/2026).
Il quadro cambia quando la causa richiede testimoni o consulenze. Nella vicenda decisa da Trib. Bologna n. 3647/2026, con una domanda di addebito contestata e figli piccoli, il ricorso era del 1° dicembre 2023 e la sentenza non definitiva sulla separazione è arrivata il 29 novembre 2025. Anche in questo caso, però, la vita dei figli non è rimasta senza regole in attesa della sentenza: il Tribunale aveva adottato provvedimenti provvisori già nel corso del giudizio.
Separazione e divorzio nello stesso procedimento
L’art. 473-bis.49 c.p.c. consente di chiedere il divorzio nello stesso giudizio di separazione. Il divorzio sarà pronunciato solo quando la sentenza di separazione sarà passata in giudicato e sarà trascorso il periodo di legge: dodici mesi nella separazione giudiziale, sei in quella consensuale.
A Bologna la domanda cumulata è stata proposta sia da chi ha avviato la causa (Trib. Bologna n. 2559/2026, dove la causa è stata rimessa sul ruolo «per la prosecuzione del giudizio di divorzio») sia dal coniuge convenuto, che nella propria comparsa ha aderito alla separazione e chiesto il divorzio (Trib. Bologna n. 3104/2026). Il vantaggio pratico è evidente: un solo procedimento, gli stessi atti, nessun nuovo ricorso a distanza di un anno.
Per maggiori approfondimenti puoi leggere: “quanto tempo deve passare prima del divorzio”.
Figli, mantenimento, casa e addebito: cosa emerge dalle decisioni recenti
Le norme su questi temi sono nazionali, ma il modo in cui vengono applicate si capisce solo leggendo le sentenze. Qui trovi una sintesi ragionata. Ogni argomento ha poi la sua guida di approfondimento.
Affidamento dei figli e tempi con ciascun genitore
La regola resta l’affidamento condiviso: entrambi i genitori decidono insieme sulle questioni importanti (scuola, salute, residenza). L’affidamento esclusivo è un’eccezione e non basta il conflitto tra i genitori a giustificarlo. La Corte d’Appello di Bologna (n. 1308/2026), confermando una sentenza del Tribunale di Bologna, ha ribadito che le ragioni per derogare al condiviso «non potevano consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori». Serve una carenza educativa concreta. In quel caso c’era: il padre era stato violento e aveva lasciato moglie e figli all’estero trattenendo i loro documenti.
Più interessante per molti genitori è il tema dei tempi. Nella sentenza Trib. Bologna n. 3647/2026 i figli, dopo un periodo di collocamento prevalente presso il padre, sono stati accompagnati verso un collocamento progressivamente paritario, a fasi successive nell’arco di alcuni mesi. Il Tribunale ha dato peso anche a un dato molto concreto: le due abitazioni «distano appena sette minuti di macchina».
La vicinanza tra le case, però, non è una condizione assoluta per l’affidamento condiviso. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 4110/2026) la lontananza non è, «in sé e per sé considerata», un ostacolo.
Sull’ascolto dei figli: sopra i dodici anni la capacità di discernimento si presume, sotto va valutata (Cass. n. 379/2025). La volontà del figlio non decide da sola, ma può pesare molto. La Corte d’Appello di Bologna (n. 1046/2026) ha ascoltato una ragazza di dodici anni con l’aiuto di una psicologa e ha ritenuto di non poter ignorare la sua «ferrea volontà» sul collocamento.
Per approfondire come si decide l’affidamento dei figli, è importante considerare non solo la volontà dei genitori, ma soprattutto le esigenze concrete dei figli.
Assegno di mantenimento al coniuge: il tenore di vita conta, ma non basta
Nella separazione il matrimonio non è ancora sciolto. Per questo l’assegno al coniuge (art. 156 c.c.) segue regole diverse dall’assegno di divorzio e resta legato al tenore di vita della coppia. La Cassazione ha chiarito che l’assegno di separazione «non è soggetto alle regole dell’assegno divorzile» (n. 8366/2025).
Il tenore di vita, però, è un punto di partenza, non un diritto a conservare tutto. Due decisioni aiutano a capire:
- la Corte d’Appello di Bologna (n. 435/2026), in un appello da una sentenza di Ferrara, ha ricordato che la conservazione del precedente tenore di vita «costituisce un obiettivo solo tendenziale». Ha confermato un assegno importante alla moglie, vicina ai 62 anni e con scarse possibilità di lavoro, a fronte di un patrimonio del marito emerso solo con una consulenza contabile;
- il Tribunale di Bologna (n. 674/2024) ha invece negato l’assegno a una moglie che guadagnava meno del marito. Da un lato lei non aveva dimostrato un tenore di vita superiore durante la convivenza; dall’altro la disparità «si ritiene colmata dal valore dell’assegnazione della casa familiare», di proprietà del marito, che continuava a pagarne il mutuo.
Chi chiede l’assegno deve poi fare i conti con la propria capacità di lavoro. Per la Cassazione (n. 234/2025), se il richiedente può lavorare e non lo fa senza giustificato motivo, la mancanza di redditi non può considerarsi involontaria, e la solidarietà tra coniugi è «incompatibile con comportamenti parassitari». Sulla stessa linea, la Corte d’Appello di Bologna (n. 1006/2026, appello da Modena) ha tenuto conto che la moglie, impiegata part-time, non si era attivata per aumentare le ore di lavoro.
Infine, se durante la separazione il coniuge che riceve l’assegno avvia una convivenza stabile con un nuovo partner, il diritto all’assegno viene meno. La prova spetta a chi paga (Cass. n. 2538/2025).
Per sapere quando spetta l’assegno di mantenimento, occorre valutare le condizioni economiche di entrambi i coniugi e le circostanze specifiche della separazione.
Mantenimento dei figli, assegno unico e spese straordinarie: il Protocollo di Bologna
Il contributo per i figli si divide in due parti: l’assegno mensile, che copre le spese ordinarie, e le spese straordinarie, di solito ripartite in percentuale. Sulle spese straordinarie nascono moltissime liti, e a Bologna c’è uno strumento che le previene: il Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, al quale le sentenze della Prima Sezione rinviano regolarmente. In alcune, come Trib. Bologna n. 3903/2026, è riportato per intero nel dispositivo.
In sintesi, il Protocollo distingue:
- spese da non concordare prima, perché ritenute in generale nell’interesse dei figli. Tra queste: spese mediche e sportive che seguono scelte già condivise, iscrizione e dotazione scolastica iniziale, abbonamento ai mezzi pubblici, patente, ticket e visite prescritte, spese mediche urgenti;
- tutte le altre, da concordare per iscritto. Qui vale una regola che molti genitori non conoscono: «il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale», se non arriva un dissenso scritto e motivato. Il rimborso va chiesto con i documenti di spesa e fatto entro venti giorni dalla richiesta.
L’assegno unico universale segue di norma il genitore con cui i figli vivono. In Trib. Bologna n. 3903/2026, con affidamento esclusivo, è stato attribuito per intero alla madre. La Cassazione (n. 4672/2025, in un giudizio di divorzio) ha ammesso l’attribuzione integrale al genitore collocatario anche in caso di affidamento condiviso, parlando di un mandato «seppure tacito» a usare la somma nell’interesse dei figli.
La casa familiare e il mutuo
La casa familiare non viene assegnata a chi ha “più diritto”, né al proprietario: segue i figli (art. 337-sexies c.c.). Tre conseguenze pratiche:
- senza figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti il giudice non può assegnarla. Lo ha ricordato Trib. Bologna n. 2271/2026: «non è possibile assegnare la casa coniugale, atteso che i litiganti non hanno figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti». La casa segue le regole della proprietà, come qualsiasi altro immobile;
- con i tempi paritari la soluzione dipende dal caso. In una causa del 2022 (Trib. Bologna n. 271/2022), con collocamento a settimane alterne, la casa non è stata assegnata. Nella già citata n. 3647/2026 è stata invece assegnata al padre, anche se di proprietà della madre, per garantire stabilità ai figli, che vi avevano vissuto con lui negli ultimi anni;
- il mutuo cointestato resta un debito di entrambi verso la banca, qualunque cosa si decida tra coniugi. Chi lascia la casa e continua a pagare deve saperlo prima di firmare un accordo, perché l’assegnazione dell’immobile e il pagamento delle rate pesano anche nel calcolo dell’assegno.
Per approfondire il tema della divisione dei beni e casa coniugale, occorre distinguere la proprietà dell’immobile dal diritto di abitazione della casa familiare ed inoltre l’opponibilità di tali diritti nei confronti dei terzi.
Addebito: tradimento, uscita di casa, violenza
L’addebito si chiede quando uno dei coniugi ha violato i doveri del matrimonio e questa violazione ha causato la fine della convivenza. Le conseguenze sono soprattutto economiche. Chi subisce l’addebito perde il diritto all’assegno di mantenimento e conserva solo il diritto agli alimenti, se è in stato di bisogno (Cass. S.U. n. 32914/2022). Perde anche i diritti successori verso l’altro coniuge, salvo un assegno vitalizio se già percepiva gli alimenti (art. 548 c.c.). L’addebito, invece, non decide l’affidamento dei figli, che si valuta solo sulle capacità genitoriali.
Il punto su cui si gioca quasi ogni causa è il nesso causale:
- Nella sentenza Trib. Bologna n. 3647/2026 la moglie ha ammesso una relazione extraconiugale ma sosteneva che il matrimonio fosse già in crisi. Le testimonianze raccolte non hanno confermato una crisi precedente e l’addebito è stato pronunciato. Il Tribunale ha chiarito che una crisi «iniziale o latente» non basta a escluderlo: la crisi precedente deve risultare «del tutto irrimediabile e insanabile».
- Uscita di casa. Andarsene non comporta automaticamente l’addebito. La Cassazione (n. 11032/2024) lo esclude se l’allontanamento è stato provocato dall’altro coniuge o è avvenuto quando la convivenza era già intollerabile. La Corte d’Appello di Bologna (n. 700/2026) ha escluso l’addebito a una moglie uscita di casa perché, da una registrazione, risultava che «è stato il Sig. Ve. a mettere la moglie davanti alla scelta» tra una serata a teatro con la figlia e il ritorno a casa.
- Anche un solo episodio può bastare. La Cassazione lo ha ribadito come orientamento consolidato (n. 22294/2024), e il Tribunale di Bologna (n. 1457/2026) ha ritenuto un grave episodio violento idoneo «di per sé» a fondare l’addebito, senza comparare le condotte dell’altro coniuge.
Sulle prove: le registrazioni di conversazioni possono essere utilizzate se chi le subisce non contesta in modo specifico che la conversazione sia avvenuta (Cass. n. 2409/2026). La relazione di un investigatore privato vale come prova atipica, da valutare insieme agli altri elementi (Cass. n. 4038/2024). Diverso è il discorso per chat e contenuti ottenuti accedendo senza autorizzazione al telefono o agli account dell’altro coniuge: oltre ai dubbi sull’utilizzabilità in giudizio, possono esporre a conseguenze penali. Prima di “cercare prove” conviene parlarne con il proprio avvocato.
Per capire quando si ottiene l’addebito della separazione non è sufficiente accertare che vi sia stata una violazione dei doveri matrimoniali: occorre verificare anche il rapporto tra quella condotta e la crisi coniugale.
Se in famiglia c’è violenza, la priorità è la protezione
Quando ci sono maltrattamenti, la separazione non si affronta con i tempi ordinari. Il codice di procedura civile prevede disposizioni specifiche per i casi di violenza domestica e di genere, e gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 473-bis.69 c.p.c.) possono essere chiesti con urgenza. Nei procedimenti per maltrattamenti la persona offesa può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito.
In presenza di violenza è fondamentale sapere cosa fare in caso di maltrattamenti in famiglia e quali strumenti di protezione possono essere attivati.

Il primo colloquio con l’avvocato: cosa portare e cosa chiedere
Un primo incontro utile non è una chiacchierata generica. Serve a capire quale strada percorrere, quali rischi ci sono e cosa fare (e non fare) nelle settimane successive. Per sfruttarlo, porta quello che hai:
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio o almeno data, luogo e regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- ultime dichiarazioni dei redditi e buste paga tue e, se le hai, dell’altro coniuge;
- atti di acquisto degli immobili, contratto di mutuo e piano di ammortamento;
- estratti conto dei conti personali e cointestati;
- un prospetto delle spese dei figli (scuola, sport, salute) e dei loro orari abituali;
- eventuali accordi già scritti, anche informali, e messaggi o documenti che ritieni rilevanti.
E fai all’avvocato le domande che contano davvero:
- quale procedura consiglia nel mio caso e perché;
- quali sono i punti deboli della mia posizione, non solo quelli forti;
- cosa succede a casa, figli e soldi nei primi mesi, prima di qualsiasi sentenza;
- quanto potrebbe costare, fase per fase, e cosa può far aumentare i costi.
Nelle prime settimane gli errori più frequenti sono sempre gli stessi: firmare scritture “tra noi” senza farle leggere, lasciare la casa senza aver valutato le conseguenze sui figli e sull’assegno, scrivere messaggi dettati dalla rabbia, spostare somme dai conti comuni.
Prima di affrontare il colloquio con l’avvocato, è utile conoscere gli errori da non fare prima di separarsi, soprattutto quando la situazione familiare è ancora conflittuale.
Se stai valutando la separazione, conoscere i primi passi per la separazione può aiutarti ad arrivare al colloquio con l’avvocato con le informazioni necessarie.

Quanto costa un avvocato per la separazione a Bologna
Il costo dipende soprattutto dalla strada scelta e da quanto la causa diventa complessa. Un accordo in negoziazione assistita richiede un impegno molto diverso da una separazione giudiziale con testimoni, consulenza tecnica sui figli o una ricostruzione del patrimonio. Per questo diffidiamo delle cifre “a forfait” date senza aver visto il caso.
Tre punti fermi:
- preventivo scritto. L’avvocato è tenuto a comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione (art. 13 l. 247/2012). Lo studio fornisce una stima per fasi, con compensi, spese vive ed eventuali costi di consulenti;
- costi esterni. Oltre al compenso dell’avvocato ci possono essere contributo unificato, notifiche e, nei giudizi, il compenso di un consulente tecnico nominato dal giudice o di un consulente di parte;
- patrocinio a spese dello Stato. Chi ha un reddito imponibile non superiore a 13.659,64 euro (limite aggiornato con D.M. 22 aprile 2025) può chiedere che il compenso dell’avvocato sia pagato dallo Stato. Nella separazione conta il reddito personale del richiedente, perché i suoi interessi sono in conflitto con quelli del coniuge (art. 76 d.P.R. 115/2002). Lo studio è abilitato al patrocinio a spese dello Stato.
Per avere un quadro più preciso, puoi approfondire quanto costa un avvocato per la separazione, considerando il tipo di procedimento e la situazione concreta.
Chi possiede i requisiti previsti dalla legge può verificare le informazioni del Tribunale di Bologna sul patrocinio a spese dello Stato.
Chi seguirà la tua separazione
Sono Davide De Matteis, avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2009. Lo studio si occupa di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento e mantenimento dei figli) e di successioni. In ambito penale seguo anche casi di maltrattamenti in famiglia.
Sono mediatore presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e gestore della crisi presso l’Organismo di composizione della crisi dello stesso Ordine. Questa esperienza pesa nelle separazioni: aiuta a cercare un accordo quando è possibile, e a riconoscere per tempo quando non lo è. Lo studio collabora con psicologi, mediatori familiari e consulenti finanziari quando il caso lo richiede. Dal 2008 curo alcune sezioni tematiche per Giornale Giuridico.
La cartella di sentenze da cui sono tratti i casi citati in questa pagina è lo strumento con cui lavoriamo ogni giorno. Una selezione commentata è consultabile nella sezione dedicata del sito.
Lo studio si trova a Calderara di Reno (BO), in via Ungheri 10, con parcheggio interno. Riceviamo anche in videochiamata chi vive in altre zone della provincia o lavora con orari difficili.
Per conoscere l’avvocato e il suo metodo di lavoro: Studio Legale De Matteis.

Domande frequenti sulla separazione a Bologna
Posso separarmi se mio marito o mia moglie non vuole?
Sì. Si deposita un ricorso per separazione giudiziale e il consenso dell’altro coniuge non è necessario. Per la Cassazione l’intollerabilità della convivenza può essere anche soggettiva (ordinanza n. 11032/2024).
Posso andarmene di casa prima di separarmi?
A volte è necessario, ma va valutato prima. L’uscita di casa non comporta addebito se la crisi era già in atto o se è stata provocata dall’altro coniuge. Può però incidere su come si organizzano da subito i tempi con i figli. In caso di violenza la priorità è mettersi al sicuro.
Quanto dura una separazione giudiziale a Bologna?
Non esiste una durata standard. Nelle sentenze del Tribunale di Bologna esaminate, la separazione è stata spesso pronunciata con sentenza parziale tra cinque e sette mesi dopo il ricorso. La causa su figli e aspetti economici può però durare di più, soprattutto se servono testimoni o consulenze.
Si può chiedere il divorzio nella stessa causa?
Sì. Il divorzio si può chiedere nello stesso procedimento, sia nella separazione giudiziale (art. 473-bis.49 c.p.c.) sia nel ricorso congiunto. Sarà pronunciato solo dopo il passaggio in giudicato della separazione e il decorso dei termini di legge.
Serve un avvocato per ciascun coniuge?
In Comune non è obbligatorio. Nella negoziazione assistita serve almeno un avvocato per parte. Nella separazione giudiziale ogni coniuge ha il proprio difensore. Nel ricorso congiunto l’assistenza di un avvocato è necessaria.
Il tradimento fa perdere l’affidamento dei figli?
No. L’addebito incide su assegno e diritti successori, non sull’affidamento, che dipende dalle capacità genitoriali e dall’interesse dei figli.
Chi paga il mutuo della casa dopo la separazione?
Verso la banca restano obbligati entrambi gli intestatari. Tra i coniugi, chi paga e in che misura si stabilisce nell’accordo o lo valuta il giudice, anche ai fini dell’assegno.
Posso cambiare avvocato durante la causa?
Sì, in qualsiasi momento, conferendo un nuovo mandato. Il nuovo difensore si costituisce nel procedimento al posto del precedente.
Parliamo della tua situazione
Ogni separazione ha un punto da cui dipende tutto il resto: può essere la casa, il rapporto con i figli, un’impresa di famiglia o semplicemente il timore di non farcela economicamente. Il primo colloquio serve a individuarlo e a scegliere la strada più adatta, con una stima chiara di tempi e costi.
Puoi fissare un appuntamento in studio a Calderara di Reno o in videochiamata, chiamando lo 051 726318 / 340 5357491 oppure scrivendo attraverso la pagina contatti.
NOTA – Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le sentenze citate si riferiscono a vicende reale e specifiche ma non garantiscono esiti analoghi in altri procedimenti.