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Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Sentenza N. 2531/2024 Del Tribunale Di Bologna: Scioglimento Del Matrimonio E Affidamento Condiviso

Indice

La sentenza n. 2531/2024, emessa il 1° ottobre 2024 dal Tribunale di Bologna, tratta il caso di un matrimonio tra due cittadini, uno italiano e uno dominicano, con implicazioni legate all’affidamento di un minore e alle modalità di separazione.

La causa civile, che ha avuto inizio con un ricorso depositato il 9 maggio 2024, ha visto coinvolti due genitori, con il Tribunale che ha emesso una decisione in materia di scioglimento del matrimonio e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché l’adozione di misure riguardanti il mantenimento del minore.

Il Matrimonio E La Separazione

Il matrimonio tra i coniugi, celebrato il 10 agosto 2012 a Santo Domingo (Repubblica Dominicana), è stato caratterizzato dalla nascita di un figlio il 8 luglio 2014. I coniugi si sono separati consensualmente nel gennaio 2023, e la separazione è stata omologata nel mese successivo, stabilendo che il minore fosse affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Inoltre, il padre aveva diritto di visita due giorni a settimana, con la possibilità di trascorrere con il figlio periodi più lunghi durante le vacanze estive e le festività.

Il Ricorso E La Richiesta Di Scioglimento Del Matrimonio

Nel ricorso presentato dalla signora, la richiesta principale era quella di ottenere lo scioglimento del matrimonio, con l’affidamento esclusivo del figlio a lei, e la regolamentazione del diritto di visita del padre, da fissare in modo più preciso e con l’introduzione di una sanzione economica in caso di inadempimento. In subordine, qualora fosse confermato l’affido condiviso, chiedeva che fosse regolato il diritto di visita con una sanzione economica a carico del padre in caso di mancato rispetto degli accordi.

Il padre, dal canto suo, ha contestato le richieste, ma non si è opposto allo scioglimento del matrimonio. Ha chiesto che fosse confermato il regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, e ha proposto un calendario di visite specifico che includeva weekend alternati, festività, vacanze natalizie, pasquali e periodi estivi, oltre a chiedere che il contributo per il mantenimento del minore fosse ridotto e distribuito tra i due genitori.

La Decisione Del Tribunale

Il Tribunale di Bologna, nella sentenza n. 2531/2024, ha deciso lo scioglimento del matrimonio, considerando che la separazione perdurava da anni senza che vi fosse stata una riconciliazione tra i coniugi e senza che fosse ripresa la convivenza coniugale. La decisione si è basata sull’articolo 3 della legge 898/1970, che stabilisce i presupposti per lo scioglimento dei matrimoni, tra cui la separazione ininterrotta da almeno tre anni.

Inoltre, la sentenza ha confermato che le condizioni stabilite durante la separazione consensuale non violavano l’ordine pubblico e rispondevano agli interessi morali e materiali del figlio. Il Tribunale ha riconosciuto l’importanza di mantenere un equilibrio tra le esigenze di entrambi i genitori, garantendo al bambino un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali.

L’Affidamento Condiviso E Il Diritto Di Visita

Il Tribunale ha disposto che l’affido del minore fosse mantenuto in forma condivisa, ma con collocamento prevalente presso la madre. Questo significa che le decisioni di maggiore rilevanza, come quelle relative all’istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e desideri del minore.

Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, la sentenza ha stabilito che il minore avrebbe potuto vedere e trascorrere del tempo con il padre in un preciso calendario che includeva:

  • Fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
  • Mercoledì pomeriggio nelle settimane in cui il padre era in turno mattutino.
  • Cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternandosi ogni anno tra il 25 dicembre e il 1° gennaio.
  • Tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell’Angelo.
  • Periodi estivi da concordare ogni anno, in base alla disponibilità di entrambi i genitori.

Il Contributo Per Il Mantenimento E Le Spese Straordinarie

Un altro aspetto fondamentale della sentenza riguarda il contributo per il mantenimento del minore. Il Tribunale ha stabilito che il padre dovrà versare un contributo di 300 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, cifra che sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie, come quelle mediche, scolastiche e sportive, saranno condivise equamente tra i genitori, e dovranno essere concordate preventivamente. Qualora un genitore dovesse anticipare una spesa straordinaria, l’altro sarà tenuto a rimborsarla tempestivamente, entro 15 giorni dalla richiesta, previa presentazione della documentazione fiscale a nome del minore.

Conclusione

La sentenza n. 2531/2024 del Tribunale di Bologna offre un esempio di come il sistema giudiziario italiano affronti le questioni relative al divorzio internazionale, con particolare attenzione al benessere del minore. La decisione del Tribunale ha cercato di garantire che entrambe le figure genitoriali mantenessero un ruolo attivo nella vita del figlio, stabilendo regole chiare per la gestione del mantenimento e del diritto di visita. Inoltre, il Tribunale ha preso in considerazione l’esigenza di adattarsi alle circostanze specifiche del caso, come la separazione consensuale e le richieste dei genitori, senza compromettere gli interessi morali e materiali del minore.

Questa sentenza è un esempio di come il sistema giudiziario bolognese affronti le problematiche familiari, e rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano comprendere le dinamiche legali relative al divorzio e all’affidamento dei figli. Per chi si trova nella stessa situazione, è fondamentale comprendere come agire legalmente e come ottenere il miglior risultato possibile in termini di affidamento e mantenimento.

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Sentenza Tribunale di Bologna n. 2531/2024 del 01-10-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in ### di Consiglio nelle persone dei signori ### dr. ### dr.ssa ### rel. dr.ssa ### riunito in ### di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile sopra emarginata posta in deliberazione all’udienza camerale del 24 settembre 2024 e promossa da: ### nata a ### il 14 ottobre 1983 (C.F.: ###), assistita e difesa dall’ Avv. ### presso il cui studio a ### in ### degli ### n. 1 è elettivamente domiciliata e dall’ Avv. ### RICORRENTE contro ### nato a ### (REPUBBLICA DOMINICANA) il 15 aprile 1990 (C.F. ###), assistito e difeso dall’Avv. ### presso il cui studio a ### Via E. Mattei, n. 9 è elettivamente domiciliato ### l’intervento del P.M.
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OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio 

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CONCLUSIONI
: Le parti private hanno concluso come da verbale del 24 settembre 2024 Il P.M. ha così concluso: “### si oppone”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### e ### hanno contratto matrimonio a ### (Repubblica Dominicana) il 10 agosto 2012. ###unione è nato ### l’8 luglio 2014.
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nel verbale del 31 gennaio 2023 omologato il 16 febbraio 2023, stabilendo tra l’altro che: – il figlio fosse affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre; – il padre potesse tenere con sé il bambino due giorni a settimana dalle ore 16.15 alle ore 21.00 e a settimane alterne, dalle ore 8.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, nonché in estate per 15 giorni consecutivi; – il signor ### versasse mensilmente per il mantenimento del minore 250,00 euro oltre al 50% delle spese straordinarie. 2. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 la signora ### ha chiesto che: – sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti; – in via principale, ### le sia affidato in via esclusiva e il diritto di visita del padre sia regolamentato dal Tribunale; in subordine, se confermato l’affido condiviso, sia regolamentato il diritto di visita del padre da parte del Tribunale con conseguente previsione di una sanzione economica a carico dello stesso qualora, senza preavviso e senza giustificato motivo, si sottragga all’impegno di visita del figlio; – sia posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del minore pari a almeno 400,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il signor ### il quale ha integralmente contestato le allegazioni di controparte e non si è opposto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il resto ha domandato che: – sia confermato il regime di affidamento condiviso di ### con collocazione prevalente presso la madre; – egli possa vedere e tenere con se il minore: a) salvo diverso accordo con la madre, ogni martedì dall’uscita di scuola alle ore 21.00, riaccompagnandolo dalla madre; b) nelle vacanze natalizie sette giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di ### o quello di ### c) nel periodo pasquale tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di ### o il lunedì dell’### d) ad anni alterni nel ponte del 2 giugno e nelle altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze; e) in estate 21 giorni in totale, da concordarsi con la madre; – sia posto a suo carico l’obbligo di provvedere in forma diretta al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nell’udienza del 24 settembre 2024 sono comparse entrambe le parti, che sono state sentite e hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti.
All’esito dell’audizione la ### ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. ### ha rimesso al Collegio per la decisione.
Il P.M. è intervenuto.

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Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz’altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 3, numero 2, lettera b, ### 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l’impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell’istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti.

Le condizioni concordate tra i signori ### ed ### non presentano profili di contrarietà all’ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l’equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le spese debbono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’accordo raggiunto e della parziale soccombenza rispetto alle originarie domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra ### nata a ### il 14 ottobre 1983 e ### nato a ### (REPUBBLICA DOMINICANA) il 15 aprile 1990, matrimonio celebrato a ### il 10 agosto 2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ### al n. 19, parte 2, serie C, dell’anno 2012; 2) ordina all’### di Stato Civile del predetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge; 3) affida ### ad entrambi i genitori in forma condivisa; i signori ### e ### assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui l’avrà con sé; 4) colloca il minore presso la madre; 5) dispone che il padre, salvo diverso accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé il figlio: – a fine settimana alternati dal venerdì all’uscita da scuola alla domenica alle 20,30 dopo cena, con prelevamento e accompagnamento a carico del padre; – nelle settimane in cui fa il turno mattutino il mercoledì pomeriggio dall’uscita da scuola dove andrà a prendere il minore, alla sera alle 20,30, quando lo accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con lui; – nelle vacanze natalizie cinque giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio; – nel periodo pasquale tre giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni la ### di ### o il Lunedì dell’### – in estate una o due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno; 6) salvo per il pregresso quando previsto in sede di separazione, dalla data di pubblicazione della presente sentenza, dispone che il signor ### versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora ### un contributo di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di ### somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ### tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l’ordinaria cura della persona); 7) sancisce che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, regolate secondo il ### convenuto dall’### sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di ### e in particolare: spese da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell’unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti: spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedete dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature a corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata delle attività (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature). b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida d) abbonamento mezzi di trasporto pubblici. e) Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento. f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche d’urgenza.
Spese straordinarie da concordarsi tra i genitori con le seguenti modalità Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa; 8) prende atto che il marito si è impegnato a consegnare alla moglie entro una settimana dal 24 settembre 2024 la documentazione necessaria per la compilazione del modello ### 2024 ed entro il 15 gennaio di ogni anno la documentazione per la compilazione dei modelli per gli anni successivi; 9) compensa integralmente le spese legali della presente procedura.
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 24 settembre 2024 ### est. dr.ssa ### dr. ### n. 6681/2024

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