PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni
Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Sentenza della Corte di Bologna 630 del 2024: Affido dei Minori, Mantenimento e Separazione Coniugale

Indice

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 630/2024, ha pronunciato una decisione significativa in materia di separazione coniugale, affido dei minori, e contributo al mantenimento della moglie. Il caso ha coinvolto due coniugi, entrambi rappresentati da avvocati, in un procedimento di separazione legale con richieste contrastanti sia in merito all’assegnazione della casa familiare che al mantenimento dei figli e della moglie.

La Separazione: Addebito, Affido e Mantenimento dei Minori

Il marito, appellante, aveva inizialmente richiesto la separazione con addebito alla moglie, chiedendo l’affido esclusivo dei due figli minori, con collocamento prevalente presso sé stesso. Secondo la sua versione, la crisi coniugale sarebbe stata causata dalla scoperta dei problemi psichiatrici pregressi della moglie, che egli aveva ignorato prima del matrimonio. Il padre, inoltre, chiedeva di essere responsabile del mantenimento dei figli con un contributo mensile di € 600,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, e l’assegnazione della casa familiare.

La moglie, da parte sua, contestava l’addebito e chiedeva l’affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso di sé, nonché un contributo di € 1.500,00 mensili per il mantenimento dei minori e € 1.000,00 al mese per il suo mantenimento personale.

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale di Bologna aveva confermato l’affido condiviso dei figli, affidando loro principalmente la casa familiare e stabilendo un calendario di visite della madre, che includeva periodi specifici durante le festività e le vacanze scolastiche. Il mantenimento dei figli era stato fissato in € 600,00 mensili, mentre il contributo mensile per la moglie era stato stabilito in € 800,00.

L’Appello

L’appellante ha sollevato numerosi motivi di ricorso, contestando sia il rigetto dell’addebito alla moglie che l’assegnazione dell’affido condiviso. Ha, infatti, sostenuto che le difficoltà coniugali fossero dovute ai problemi psichiatrici non rivelati dalla moglie prima del matrimonio, sostenendo che ciò rappresentasse una grave violazione dei doveri matrimoniali. Inoltre, ha contestato l’assegno di mantenimento della moglie, considerato eccessivo rispetto al suo stipendio di € 2.000,00 mensili e alle sue altre responsabilità economiche, tra cui il mutuo per l’abitazione e le spese straordinarie per i figli.

La Sentenza della Corte di Appello

La Corte di Appello di Bologna ha parzialmente accolto l’appello, rivedendo alcuni degli aspetti decisionali. La Corte ha confermato la separazione dei coniugi, ma ha ritenuto che non fosse provato il nesso causale tra la crisi coniugale e la scoperta dei problemi psichiatrici della moglie. A tal proposito, la Corte ha concordato con il primo giudice nel ritenere che la separazione non fosse addebitabile alla moglie.

L’Affido dei Minori

Per quanto riguarda l’affido dei minori, la Corte ha deciso di confermare l’affidamento ai Servizi Sociali territoriali di Bologna, stabilendo che l’affido esclusivo fosse pregiudicato dalle dinamiche conflittuali tra i genitori. La relazione della CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) aveva rilevato difficoltà nei comportamenti genitoriali di entrambi, suggerendo che nessuno dei due fosse in grado di garantire la necessaria stabilità per i figli in un contesto di affido esclusivo. Per tutelare il benessere psicofisico dei minori, la Corte ha ritenuto che un affido condiviso non fosse la soluzione migliore e che il collocamento prevalente dovesse restare con il padre, ma garantendo tempi adeguati per la madre.

Il Contributo per il Mantenimento della Moglie

Il contributo mensile per il mantenimento della moglie è stato ridotto a € 400,00, tenendo conto delle sue capacità lavorative e del tenore di vita mantenuto durante il matrimonio. La Corte ha sottolineato che la moglie, nonostante avesse un’istruzione elevata e una buona capacità di reddito, poteva continuare a provvedere autonomamente alle proprie necessità, seppur con un contributo ridotto rispetto a quanto richiesto inizialmente.

Le Spese Legali

In merito alle spese legali, la Corte ha deciso di compensarle per un terzo, condannando l’appellante a pagare i restanti due terzi delle spese di giudizio per la maggiore soccombenza, considerata la decisione complessiva della Corte che ha accolto solo parzialmente le sue istanze.

Considerazioni Finali

Questa sentenza mette in evidenza la complessità delle decisioni legate alla separazione e all’affido dei figli, particolarmente quando vi sono difficoltà relazionali e conflitti tra i genitori. La Corte di Bologna ha bilanciato gli interessi dei minori con le esigenze dei genitori, cercando di garantire il loro benessere psicologico e fisico, pur considerando le difficoltà pratiche e familiari derivanti dalla separazione. Il contributo al mantenimento della moglie è stato giudicato congruo, seppur ridotto rispetto alla richiesta iniziale, in base alle capacità lavorative della stessa.

Per chi si trova ad affrontare una separazione o una situazione familiare simile a quella trattata in questa sentenza, è essenziale rivolgersi a un esperto avvocato di diritto di famiglia a Bologna che possa fornire consulenza legale mirata, analizzando in dettaglio ogni aspetto del caso e ottimizzando le possibilità di una risoluzione soddisfacente. Se hai bisogno di una consulenza legale personalizzata sulla separazione, affido dei figli o mantenimento, contattaci per discutere la tua situazione con esperti legali specializzati in diritto di famiglia a Bologna.

Corte d’Appello di Bologna, Sentenza n. 2096/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE ### DI BOLOGNA I Sezione Civile R.G. 780/2024 La Corte ### di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: Annarita Donofrio              Presidente   ### Orlandi         Consigliere  ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra ### (C.F. ###), assistito e difeso dall’Avv. ### con domicilio eletto in ### N. 8, 43121 PARMA, appellante e ### (C.F. ###), assistito e difeso dall’Avv. ### e dall’avv. ### (###) C/O AVV. ### ALIGHIERI 3 PARMA; con domicilio eletto in ### ALIGHIERI 3, ### pag. 2/11 appellato PUBBLICO MINISTERO intervenuto ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso depositato il ### presso il Tribunale di ### chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da ### con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data ###, con addebito alla moglie, affido esclusivo al padre dei due figli minori ### (06.08.2013) e ### (05.01.2017), con collocazione prevalente presso l’abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, da assegnare a lui, e con obbligo in capo alla ### di contribuire al mantenimento dei figli con l’assegno mensile di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in data ### la ### chiedendo l’addebito al marito; l’affido condiviso dei due figli minori, con collocazione prevalente presso sé, assegnazione alla madre della casa familiare e regolamentazione delle visite paterne; l’obbligo a carico del ### di contribuire al mantenimento dei minori con assegno mensile di € 1.500,00, oltre il 100% delle spese straordinarie, e al mantenimento della moglie con € 1.000,00 mensili.
In corso di causa veniva svolta ### Con sentenza non definitiva pubblicata il ### il Tribunale di ### dichiarava la separazione personale dei coniugi. pag. 3/11 Con sentenza definitiva n.630/2024 pubblicata il ###, il Tribunale di ### così decideva: confermava l’affidamento dei minori ai ### del Comune di ### collocava i minori in via prevalente presso il padre; assegnava a ### la casa familiare sita in ### perché vi abitasse con i figli minori; prevedeva il seguente calendario di visita della madre: prima settimana dal termine dell’orario scolastico del martedì al riaccompagnamento a scuola il successivo mercoledì; dal venerdì al termine dell’orario scolastico al rientro a scuola il successivo lunedì mattina; seconda settimana dal termine dell’orario scolastico del martedì all’ingresso a scuola il successivo giovedì mattina. ### il periodo estivo, con ciascuno dei genitori due settimane consecutive o non; durante le festività natalizie, con un genitore dal 24 al 25 dicembre ore 10:00 e con l’altro genitore dal 25 dicembre alle 10:00 al 31 dicembre alle ore 17:30; con il primo genitore dalle 17:30 del 31 dicembre alle 17:30 del 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, con un genitore la domenica di ### con l’altro il lunedì di ### Periodi invertiti l’anno successivo e così ad anni alterni; poneva a carico del ### l’obbligo di corrispondere alla ### a titolo di mantenimento dei minori, la somma di € 600,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie; poneva a carico del ### l’obbligo di corrispondere alla ### la somma mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento personale; autorizzava l’espatrio dei minori con la madre con consenso scritto del padre; pag. 4/11 compensava le spese di lite tra le parti. 2.- ### ha impugnato detta sentenza, chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento in riferimento alla previsione a suo carico del contributo al mantenimento personale della moglie nella misura di € 800,00 mensili, e nel merito, l’addebito della separazione alla moglie; l’ affido esclusivo dei due figli minori, con collocazione prevalente presso sé e regolazione delle visite materne secondo le modalità e i tempi indicati in C.t.u., previo accertamento da parte degli organi sanitari preposti (### del proseguimento del percorso terapeutico da parte della ### l’eliminazione del contributo al mantenimento personale della moglie; in subordine, l’affido dei minori ai ### con collocazione prevalente presso sé e calendario visite della madre come delineato dalla C.t.u., con delega di ogni decisione sanitaria dei minori al padre. In ogni caso, chiedeva che la ### fosse tenuta alla metà delle spese straordinarie dei figli, con vittoria delle spese di giudizio.
Con il primo motivo l’appellante contesta il rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie, deducendo che nel 2019 la crisi coniugale non era definitiva, tanto che egli aveva desistito dal proseguire la procedura di separazione avviata, e che la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale maturò solo dopo aver scoperto che la moglie non gli aveva rivelato di avere avuto già in passato importanti problemi psichiatrici prima del matrimonio, con grave violazione dei doveri derivanti dal vincolo; i testi escussi hanno confermato lo stato di sgomento e frustrazione da lui provato dopo aver appreso la verità sulla condizione della moglie. pag. 5/11 Con il secondo motivo censura il rigetto della sua domanda di affido esclusivo dei minori, assumendo che nel corso del giudizio sono stati provati numerosi episodi rilevatori dell’incapacità genitoriale e dell’inaffidabilità della ### che anche dopo la pubblicazione della sentenza la stessa ha violato il calendario di visita; che nessun giudizio di inidoneità genitoriale paterna è stato formulato dalla C.t.u., tanto che lo stesso Giudice di primo grado lo ha ritenuto figura maggiormente tutelante.
Con il terzo motivo di gravame l’appellante contesta l’assegno a suo carico di mantenimento indiretto della prole, non correttamente parametrato ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e da lui non sostenibile.
Con il quarto motivo contesta la previsione di contributo al mantenimento della moglie, ritenuto eccessivo a fronte di uno stipendio di € 2.000,00 mensili, con cui egli deve far fronte al mantenimento dei figli, al 70% delle loro spese straordinarie e al mutuo per l’abitazione di € 750,00 mensili, considerata anche la piena capacità lavorativa della ### Con il quinto motivo, infine, il ### contesta la compensazione delle spese di lite, a fronte dell’erroneo rigetto della domanda di addebito della separazione alla ### e della condotta processuale di quest’ultima che non ha prodotto le buste paga, così rendendo più gravosa e onerosa l’istruttoria. 3.- Si è costituita in giudizio ### anche nel sub-procedimento per la sospensiva, chiedendo: – il rigetto dell’istanza di sospensiva; – il rigetto dell’appello; pag. 6/11 – la riunione al presente giudizio dell’appello da lei proposto recante RG 878/2024.
Quanto al primo motivo deduce che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, lo stesso ricorrente ha escluso che l’intollerabilità della convivenza sia stata diretta conseguenza della scoperta della patologia della moglie, avendo egli precisato, nei suoi atti, che l’unione affettiva è venuta meno per effetto di dissapori e incomprensioni sin dal 2019 e che la nascita dei figli ha solo peggiorato la situazione, rilevando che anche nei colloqui con la CTU è emerso come la coppia abbia segnalato difficoltà ingravescenti della relazione coniugale soprattutto dopo la nascita del secondogenito ### (2017).
Quanto al secondo motivo evidenzia la correttezza dell’affidamento dei minori ai ### sulla base della CTU che ha accertato l’inidoneità genitoriale di entrambe le parti; in mancanza di giudizi di pericolosità della madre nei confronti dei minori, la decisione di collocarli presso il padre è stata dettata dall’unico criterio della maggiore stabilità contestuale e lavorativa che questi può garantire, oltreché dall’apporto della sua famiglia d’origine.
Circa le condizioni economiche, la ### rileva come dall’attività istruttoria espletata sia emersa una situazione economico-patrimoniale florida del ### e un tenore di vita medio-alto della famiglia garantita dal coniuge in costanza di matrimonio, evidenziando che l’assegno riconosciuto trova giustificazione anche nell’obbligo di rilascio della casa coniugale.
Rileva infine il corretto regolamento delle spese di lite. 4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto. pag. 7/11 5.- La Corte ritiene l’appello meritevole di parziale accoglimento.
In punto di addebito si condividono le argomentazioni del primo giudice, lì dove dagli atti risulta che il ### già in data ### aveva inviato tramite il suo legale alla sig.ra ### una missiva per valutare la possibilità di una separazione consensuale. Dai colloqui con il C.t.u. è inoltre emerso che l’unione coniugale era entrata in crisi già poco tempo dopo la nascita di ### (2017), tanto che nel 2019 il ### si era determinato ad avviare il procedimento di separazione, salvo poi desistere nell’interesse dei figli.
Non risulta quindi provato il nesso causale tra la crisi coniugale e la scoperta di pregresse malattie della moglie.
In ordine all’affido dei minori, si ritiene di confermare l’affido ai ### lì dove dalla CTu svolta in corso di causa, con un percorso argomentativo e di indagine assolutamente condivisibile, sono emerse carenze genitoriali per entrambi i genitori, totalmente immersi nel conflitto tra loro in atto, che ostacola l’esercizio condiviso della genitorialità, con ripercussioni negative sul benessere psicofisico dei minori.
La dott.ssa ### nella sua relazione depositata in data ###, ha rilevato che entrambi i genitori hanno mostrato sufficiente disponibilità rispetto agli impegni educativi e di cura legati al ruolo, pur osservando una forte dipendenza della coppia genitoriale rispetto alle famiglie di origine, in particolare della famiglia paterna, le cui intrusioni nella vita del nucleo favoriscono il sovvertimento degli equilibri. In particolare, la C.t.u. ha segnalato scarsa consapevolezza di tale aspetto da parte del ### che non ravvisa alcuna motivazione per assumere una maggiore distanza dai propri genitori, con la conseguenza che questi ultimi si presentano come “custodi” della famiglia, dei ritmi domestici e di buona parte della quotidianità dei pag. 8/11 nipoti e, pur non mostrando criticità rispetto all’accudimento dei minori, si pongono in una posizione di severa critica nei confronti della ### cui attribuiscono la maggior parte delle responsabilità della conflittualità con il figlio, rinnovando la propria disponibilità limitatamente alle necessità di quest’ultimo. ### esclusivo in favore del padre è quindi pregiudicato anche dal rischio di una marginalizzazione della figura materna, a fronte dell’atteggiamento di sfiducia più volte palesato dal marito nei confronti della ### anche nel presente giudizio.
La C.t.u. ha rilevato che, pur possedendo entrambi i coniugi adeguate capacità rispetto alla comprensione delle esigenze evolutive e relazionali dei figli, la cornice conflittuale sembra impedirne il corretto esercizio, limitando la loro capacità di proteggerli. In particolare, la Consulente ha segnalato un atteggiamento di imponente rifiuto da parte del ### che rende ogni tentativo o riflessione della moglie non credibile o non accettabile e un parallelo sentimento di timore della ### rispetto ad un possibile allontanamento dei figli, che la rende cauta o arrabbiata.
Il perito ha quindi rilevato un faticoso, spesso fallimentare, esercizio della genitorialità condivisa, contaminato da dinamiche e sentimenti legati all’insuccesso della relazione coniugale, pur rilevando che, mentre la presenza paterna non è messa in dubbio dalla madre, da parte sua il ### ha una posizione meno chiara, talvolta riconoscendo l’importanza per i bambini della figura materna e talvolta accusando la ### di incapacità e irresponsabilità; l’episodio della malattia della signora appare non affrontato come tale, ma utilizzato per qualificarla come una donna che, mentendo, ha ottenuto riconoscimento, affetto e una famiglia che diversamente non avrebbe avuto. pag. 9/11 Quanto alle modalità di affido, pur non riscontrando condizioni di assoluta inidoneità genitoriale, la consulente ha quindi ritenuto che l’immaturità della situazione separativa sconsigli l’affido condiviso di ### e ### e che neppure sarebbe tutelante per i minori e per preservare il loro diritto alla bigenitorialità un affido esclusivo, rilevando che in nessuno dei due genitori sono riscontrabili condotte pregiudizievoli che giustifichino l’affido esclusivo all’altro, fatta eccezione per il solo episodio di scompenso psichico occorso nel marzo 2020 alla ### poi entrata in cura presso il CSM dell’### di ### Per tutti tali motivi il consulente e il Giudice di primo grado, con argomentazioni pienamente condivise anche da questa Corte, ha ritenuto di affidare i minori ai ### territorialmente competenti.
Il Collegio ha inoltre correttamente ritenuto il collocamento prevalente presso il padre come forma maggiormente tutelante – avendo la consulente riscontrato una possibile riattivazione del disturbo della ### soprattutto nelle fasi finali delle operazioni peritali e in generale un atteggiamento di sfiducia verso la medicina “tradizionale” da parte della donna – garantendo però ampi tempi di permanenza dei minori presso la madre, verso la quale i bambini mostrano un grande attaccamento.
Congruo appare anche il contributo fissato per il mantenimento dei figli in considerazione della loro età e delle risorse economiche delle parti.
Dagli atti risulta infatti una forte sproporzione reddituale in favore del ### che svolge regolare attività lavorativa, è proprietario della casa familiare, è titolare di varie polizze e dispone di un elevato patrimonio (lavora ed è socio in società di famiglia altamente patrimonializzate), motivi tutti per cui, sebbene il calendario delle visite preveda ampi tempi di pag. 10/11 permanenza presso la madre (12 pernottamenti al mese), non può essere disposto il mantenimento diretto. Con riguardo alla richiesta di assegno personale della moglie, la Corte ritiene invece che – ferma la differenza reddituale tra le parti, che giustifica la fissazione di un contributo per la moglie a carico del marito, in considerazione del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, prevalentemente sostenuto proprio con i maggiori redditi del ramo paterno – in ragione della comprovata capacità lavorativa della moglie, con un elevato livello di istruzione, conoscenza di tre lingue e già impegnata lavorativamente per molti periodi, con stipendi adeguati al suo profilo professionale e in grado di produrre redditi ampiamente idonei a sodisfare le sue esigenze personali, e visto l’impegno importante del padre per il mantenimento dei figli, anche in relazione al 70% delle spese straordinarie, questa Corte ritiene congruo fissare in € 400,00 mensili il contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie.
All’accoglimento parziale dell’appello consegue la compensazione per un terzo delle spese di lite, con condanna dell’appellante ai restanti due terzi come in dispositivo per la maggiore soccombenza valutata in modo unitario tra primo e secondo grado con valori medi.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da ### nei confronti di ### costituita, con l’intervento del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 630/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: pag. 11/11 accoglie parzialmente l’appello e fissa in € 400,00 il contributo mensile dovuto dal ### alla ### per il suo mantenimento personale con decorrenza dalla domanda; compensa per 1/3 le spese di lite e condanna ### al pagamento dei restanti 2/3 che liquida in € 5.077,00 per compensi del primo grado ed € 4.630,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge; Così deciso nella camera di consiglio della ### sezione Civile della Corte d’Appello di Bologna il ### Il Presidente ###/2024

L articolo ti è stato utile?
Search
Hai un dubbio? CONTATTACI senza impegno