Il Diritto Al Riconoscimento Del Figlio Nato Fuori Dal Matrimonio: Quando Prevale L’interesse Del Minore
Il Tribunale di Bologna ha recentemente emesso un’importante sentenza in materia di diritto di famiglia (n. 1967/2024 del 4 luglio 2024) che chiarisce aspetti fondamentali sul riconoscimento di paternità per figli nati fuori dal matrimonio. La decisione rappresenta un riferimento significativo per tutti coloro che, nel territorio di Bologna e non solo, si trovano ad affrontare situazioni simili.
Cosa Prevede La Legge Sul Riconoscimento Di Paternità A Bologna E In Italia
Prima di analizzare i dettagli della sentenza, è importante ricordare che il diritto al riconoscimento del figlio è un diritto soggettivo primario del genitore, costituzionalmente garantito dall’articolo 30 della Costituzione. Nel contesto bolognese, come nel resto d’Italia, questo diritto si confronta con la necessità di tutelare l’interesse superiore del minore.
L’articolo 250 del Codice Civile disciplina il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e stabilisce che, quando un figlio è già stato riconosciuto da un genitore, il secondo riconoscimento necessita del consenso del primo. In caso di mancato consenso, il genitore che intende effettuare il riconoscimento può rivolgersi al Tribunale di Bologna o alla competente autorità giudiziaria per ottenere l’autorizzazione.
Il Caso Esaminato Dal Tribunale Di Bologna: Sentenza 1967/2024
Nel caso esaminato dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, un padre ha chiesto il riconoscimento giudiziale di paternità per due minori già riconosciuti dalla madre. I bambini, oggi di 7 e 8 anni, erano nati da una relazione tra i genitori durata dal gennaio 2015 al marzo 2019.
Il padre, secondo quanto emerso, non aveva inizialmente riconosciuto i figli per mancanza di documenti che gli consentissero lo stabile soggiorno in Italia. La madre, rimasta contumace nel procedimento, non ha formulato opposizione formale al riconoscimento, ma ha impedito lo svolgimento dell’esame del DNA disposto dal giudice.
La Conflittualità Tra I Genitori E L’intervento Dei Servizi Sociali Di Bologna
Un elemento significativo emerso nel procedimento presso il Tribunale di Bologna è stata l’elevata conflittualità tra i genitori, che aveva portato all’intervento dei servizi sociali del Comune di Bologna già nel 2019. La situazione era talmente problematica che:
- Era pendente un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni
- Era stato disposto l’allontanamento del padre dai luoghi frequentati dalla madre e dai minori
- Gli incontri padre-figli avvenivano in modalità protetta
- Il padre risultava indagato per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.)
Nonostante questo contesto apparentemente sfavorevole, le più recenti relazioni dei servizi sociali avevano documentato un miglioramento della situazione: la conflittualità tra i genitori era diminuita e i bambini si mostravano felici di incontrare il padre, il quale aveva iniziato a collaborare più attivamente con i servizi incaricati.
L’importanza Del Curatore Speciale Per I Minori Nei Procedimenti Di Famiglia A Bologna
Un aspetto rilevante della sentenza del Tribunale di Bologna è stata la nomina di un curatore speciale per i minori, ai sensi dell’art. 473 bis.8 c.p.c. Questa figura ha rappresentato l’interesse dei bambini all’interno del processo, concludendo per l’accoglimento della domanda di riconoscimento in quanto ritenuta conforme all’interesse dei minori.
La nomina del curatore speciale è fondamentale nei casi in cui esiste un conflitto di interessi tra i genitori e i figli. A Bologna, come in altri tribunali, questa figura garantisce che le decisioni giudiziarie tengano in adeguata considerazione il superiore interesse dei minori.
La Decisione Del Tribunale Di Bologna: Principi Guida Sul Riconoscimento Di Paternità
Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di riconoscimento di paternità, ritenendo che non sussistessero motivi di pregiudizio per l’interesse superiore dei minori. Al contrario, il collegio ha evidenziato come il riconoscimento assicuri ai minori l’esercizio di “imprescindibili diritti individuali, economici, morali, sociali”.
La sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di riconoscimento di paternità:
- Il riconoscimento risponde, in linea di principio, all’interesse del minore (Cass. Civ. 14/17277)
- Spetta a chi si oppone l’onere di provare fatti gravi e irreversibili tali da compromettere lo sviluppo psicofisico del minore (Cass. 08/13830)
- L’interesse del minore deve essere valutato sia dal punto di vista morale e psicologico che da quello materiale
- Non rilevano apprezzamenti negativi sulla personalità del genitore, se non nei limiti in cui gli atteggiamenti siano forieri di nocumento per il minore
Le Conseguenze Pratiche Del Riconoscimento Di Paternità A Bologna
Oltre ad accogliere la domanda di riconoscimento, il Tribunale di Bologna ha disposto una serie di provvedimenti pratici:
- Mantenimento dei figli: il padre dovrà versare 200 euro mensili per ciascun figlio, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso
- Spese straordinarie: saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
- Cognome: i minori assumeranno il cognome del padre, posponendolo a quello della madre già attribuito alla nascita
Questa decisione del Tribunale di Bologna definisce chiaramente gli obblighi economici conseguenti al riconoscimento e stabilisce regole precise per la gestione delle spese straordinarie, elemento spesso fonte di controversie tra genitori separati.
Cosa Si Intende Per Spese Ordinarie E Straordinarie Nella Giurisprudenza Bolognese
La sentenza del Tribunale di Bologna contiene un’utile elencazione delle spese ordinarie e straordinarie, fornendo indicazioni preziose per tutti i genitori separati:
Spese Ordinarie (Coperte Dall’assegno Di Mantenimento)
- Vitto e alloggio
- Abbigliamento ordinario
- Mensa scolastica
- Spese per l’ordinaria cura della persona
Spese Straordinarie Da Non Concordare Preventivamente
- Spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori (mediche, scolastiche, sportive)
- Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola se necessitati dalle esigenze lavorative
- Spese per conseguimento della patente di guida
- Abbonamento ai mezzi pubblici
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione iniziale
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base
- Ticket sanitari e apparecchi sanitari prescritti
- Spese mediche urgenti
Spese Straordinarie Da Concordare Preventivamente
- Tutte le altre spese straordinarie
La sentenza stabilisce anche le modalità di rimborso delle spese straordinarie, prevedendo che il genitore che ha anticipato la spesa possa chiederne il rimborso esibendo adeguata documentazione, e che il rimborso debba avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
Riconoscimento Di Paternità A Bologna: Quando Rivolgersi A Un Avvocato
Se ti trovi in una situazione simile a quella descritta nella sentenza del Tribunale di Bologna, è fondamentale rivolgerti a un avvocato specializzato in diritto di famiglia. Il riconoscimento di paternità è un procedimento complesso che richiede competenze specifiche, soprattutto quando:
- Esiste un’elevata conflittualità tra i genitori
- Sono coinvolti i servizi sociali
- È necessaria la nomina di un curatore speciale per i minori
- Occorre stabilire il mantenimento e la regolamentazione delle spese straordinarie
A Bologna, numerosi studi legali sono specializzati in questo settore e possono fornire la consulenza e l’assistenza necessarie per tutelare sia i diritti del genitore che l’interesse superiore dei minori.
Conclusioni: L’importanza Del Riconoscimento Di Paternità Per I Minori
La sentenza del Tribunale di Bologna n. 1967/2024 conferma che il riconoscimento di paternità rappresenta, nella maggior parte dei casi, un vantaggio per i minori, garantendo loro diritti fondamentali:
- Diritto all’identità personale completa
- Diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori
- Diritto a mantenere relazioni significative con entrambe le figure genitoriali
Se stai affrontando questioni relative al riconoscimento di paternità a Bologna, questa sentenza offre indicazioni preziose sui principi applicati dai tribunali e sulle conseguenze pratiche del riconoscimento.
Per maggiori informazioni o per una consulenza personalizzata sul tuo caso specifico, non esitare a contattare un avvocato specializzato in diritto di famiglia nel territorio di Bologna.
Tribunale di Bologna Sentenza n. 1967/2024 del 04-07-2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. ### Presidente relatore dott. ### Giudice dott. ### D’### Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 10868/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell’avv. ### elettivamente domiciliato in ### 14 40054 BUDRIO presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), contumace ### QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI: ### e ### con il patrocinio dell’avv. ### elettivamente domiciliato in ### 58 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. ### P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, adiva questo tribunale ### (nato a ### – Moldavia – il ###) contro ### (nata in ### il ###), per domandare il riconoscimento giudiziale di paternità dei minori ### (nata a ### il ###, oggi 8 anni) e ### (nato a ### il ###, oggi 7 anni). ### convenuta non si costituiva e non compariva mai in udienza; ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza in data ###, il giudice istruttore, letti ed esaminati gli atti di causa, ritenuto che le posizioni delle parti fossero conflittuali – tanto che la convenuta non si era neppure costituita in giudizio a fronte della proposizione dell’attore di una azione ex art. 250 c.c. e come emerso anche dalle relazioni del servizio sociale – e che la situazione portasse a ritenere che i minori si trovassero, nel presente procedimento (che li riguarda direttamente), privi di una adeguata rappresentanza nel giudizio; ritenuto quindi che la decisione del tribunale dovesse tenere conto dell’interesse dei minori, in merito alla domanda avanzata dall’attore, nominava, ex art. 473 bis.8 c.p.c., la curatrice speciale dei minori, nella persona dell’Avv. ### All’udienza del 19 settembre 2023, si costituiva la curatrice speciale dei minori, che faceva presente come nei fatti i bambini già si rapportassero con il padre; riteneva che la richiesta di riconoscimento non fosse di pregiudizio e chiedeva porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento, nella misura ritenuta di giustizia. La procuratrice del convenuto, da parte sua, faceva presente non esserci più tra i genitori la situazione di conflittualità precedente; faceva inoltre presente come la questione del contributo al mantenimento fosse già stata dibattuta in corso di causa, tanto da aver provveduto a mettere in mora la creditrice (la ###ra ###; reiterava, allora, la richiesta del predetto indirizzo iban, rappresentando che fino ad allora la convenuta si fosse rifiutata di comunicarlo per questioni legate all’alloggio A.C.E.R.
Alla successiva udienza del 19 ottobre 2023, la curatrice speciale si riportava alle conclusioni della memoria di costituzione: accogliere la richiesta di riconoscimento dei figli da parte del padre e dichiararlo tenuto al mantenimento dei figli dalla loro nascita, nella somma ritenuta di giustizia, oltre al rimborso del 50%, o della maggior quota ritenuta equa, delle spese straordinarie sostenute per gli stessi figli dalla nascita, così come stabilite nel relativo ### in uso presso il Tribunale di ### La procuratrice del convenuto insisteva nel riconoscimento, chiedendo invece che il contributo al mantenimento dei figli non venisse disposto dalla nascita degli stessi, ma dal deposito del ricorso.
Dichiarava, infine, che i minori vedevano il padre in incontri protetti, allo stato.
Entrambe le parti costituitesi rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. e il g.i. tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi rimessa sul ruolo, ritenuta la necessità di un accertamento tecnico sulla paternità.
Veniva all’uopo nominato il perito nella persona del Dott. ### che si impegnava all’udienza del 18.01.2024. La perizia non poteva poi svolgersi per l’opposizione della madre dei minori.
All’udienza del 02.05.2024, parte ricorrente e la curatrice speciale dei minori davano atto dell’impossibilità sopravvenuta dello svolgimento della perizia. Il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti costituitesi e presenti a discutere oralmente la causa. Esse precisavano come da atti introduttivi e rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. Il g.i. tratteneva la causa in decisione su quelle conclusioni. ### e ### hanno intrattenuto una relazione dal mese di gennaio 2015 al mese di marzo 2019, convivendo in un appartamento in locazione sito in ### n. 21. I due figli (entrambi cittadini rumeni) sono nati fuori dal matrimonio. Per entrambi i minori è intervenuto il riconoscimento solo da parte della madre. Il Sig. ### non li avrebbe riconosciuti perché sprovvisto, all’epoca della nascita, dei documenti che gli consentissero lo stabile stazionamento sul territorio italiano. La coppia ha sempre vissuto un rapporto altalenante, stanti le frequenti discussioni e le divergenze caratteriali. A seguito di tale conflittualità, nell’anno 2019 sono intervenuti i servizi sociali del Comune di ### che hanno preso in carico il nucleo familiare. Pende, a tutt’oggi, un procedimento presso il Tribunale per i minorenni di ### nell’ambito del quale è oggi vigente un decreto provvisorio (ex artt. 333 e 336 c.c.) emesso in data ### e depositato in data ###, che ha disposto, in particolare: l’allontanamento del ### dai luoghi normalmente frequentati da madre e minori e dalla abitazione familiare; una regolamentazione degli incontri tra il ### e i minori, in modalità protetta, a cura del servizio sociale del Comune di ### (da tenersi solo se desiderati dagli stessi minori o conformi alle loro esigenze, tenendo conto del fatto che ### non li aveva riconosciuti, e con facoltà di sospenderli se disturbanti). ### ricorrente ha poi effettivamente iniziato a collaborare con i servizi sociali incaricati.
Le parti hanno vissuto momenti di elevato conflitto per cui sono intercorse denunce-querele e missive di diffida; l’odierno istante ha oggi un procedimento penale pendente (è indagato in ordine al delitto di cui all’art. 612-bis c.p.), con divieto di avvicinarsi e comunicare con la ###ra ### Il ricorrente sostiene di aver sempre provveduto, nel tempo, a far pervenire il proprio contributo – con dazioni di denaro ed altri beni – al mantenimento dei minori; dopo i provvedimenti di allontanamento, sostiene di aver provveduto per il tramite di conoscenti. Allega inoltre di essersi attivato per chiedere alla madre dei minori di fargli pervenire un indirizzo iban tramite cui versare il contributo al mantenimento (anche con una raccomandata a/r in data ### – copia depositata in atti).
Ad avviso del Collegio oggi chiamato a decidere, valutati i documenti e gli atti di causa, la paternità biologica del ### sui minori ### e ### risulta pacificamente riconosciuta da parte della madre dei minori, ###ra ### e conseguentemente dalle autorità giudiziarie e di ### nonché dai servizi sociali intervenuti nella vicenda (ai quali la ###ra ### ha confessato la circostanza).
Di rilievo anche il fatto che la madre (rimasta contumace) abbia impedito ai figli minori di sottoporsi alla C.t.u. genetica disposta dal G.i., tanto da impedirne lo svolgimento. In questo contesto processuale è stata anche nominata la curatrice speciale dei due figli minori per rappresentare all’interno del processo il loro diritto. La stessa curatrice speciale ha concluso per l’accoglimento della domanda, ritenendo interesse dei figli il loro riconoscimento da parte del padre.
Ad avviso del Collegio, oggi non sussistono motivi di pregiudizio per l’interesse superiore dei minori.
Al contrario, il riconoscimento di paternità assicurerebbe ai minori il riconoscimento e l’esercizio di imprenscindibili diritti individuali, economici, morali, sociali.
Sono dunque soddisfatti, nella situazione di fatto e di diritto, i requisiti dell’art. 250 Si è affermato in giurisprudenza che il riconoscimento del figlio già riconosciuto da un genitore è diritto soggettivo primario dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 Cost.: in quanto tale, esso si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento e, in particolare, dal diritto all’identità personale, inteso come diritto ad una genitorialità piena.
La ratio della norma di cui all’art. 250 c.c. è quella di evitare riconoscimenti tardivi e interessati, che possano alterare equilibri consolidati nelle relazioni affettive e sociali.
Il riconoscimento risponde, in linea di principio, all’interesse del minore (cfr. Cass. Civ. 14/17277) e spetta al genitore che si oppone l’onere della prova di fatti gravi ed irreversibili, tali da far ritenere che il secondo riconoscimento possa compromettere lo sviluppo psicofisico del minore (Cass. 08/13830; 99/2238; 98/12018). ### del minore al riconoscimento deve essere valutato tanto dal punto di vista morale e psicologico quanto da quello materiale, tenendo conto delle condizioni attuali e di quelle in cui il figlio si verrà a trovare a seguito del riconoscimento (Cass. Civ. 93/8861), considerando anche il tempo trascorso dalla nascita (Cass. Civ. 86/6649). Questa è la circostanza che si ravvisa nel caso in esame: non sussistono motivi di pregiudizio, sulla base della ricostruzione fornita dalle relazioni dei servizi sociali e delle deduzioni della curatrice speciale dei minori, che si è attivata prendendo contatti con gli operatori degli stessi servizi sociali.
A partire dalla premessa secondo cui il riconoscimento costituisce un diritto soggettivo primario del genitore, se ne è dedotto che esso può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili (Cass. Civ. 08/24931), come nel caso in cui dal riconoscimento possa derivare al minore un trauma così grave da pregiudicare in modo serio il suo sviluppo psicofisico, e non anche in considerazione dell’interesse del minore stesso a continuare la convivenza con il genitore che per primo lo ha riconosciuto (Cass. Civ. 94/11263).
Non rilevano apprezzamenti negativi circa la personalità o la condotta di vita di chi intende effettuare il secondo riconoscimento, se non nei limiti in cui dagli atteggiamenti del genitore risulti evidente che l’acquisto dei diritti derivanti al minore da tale ulteriore riconoscimento sia foriero, per il minore stesso, più di nocumento che di vantaggio. Il riconoscimento è dunque istituto diverso dall’esercizio della responsabilità genitoriale. I trascorsi endofamiliari della vicenda de qua oggi non portano il Collegio ad orientarsi in senso negativo verso il secondo riconoscimento, tenendo conto anche di un complessivo miglioramento, provato dalle ultime relazioni dei servizi sociali e dedotto dalla curatrice speciale dei minori: la conflittualità tra le parti è diminuita; il padre vede con costanza i figli (attraverso incontri protetti curati dai servizi delegati) e i bambini si dimostrano desiderosi e felici di vedere il padre, il quale, a sua volta, oggi collabora maggiormente con i servizi incaricati, mettendosi in discussione e ascoltando le indicazioni che gli vengono suggerite per essere più comprensivo e aperto alle necessità emotive dei minori, senza più porsi in un atteggiamento giudicante e rigido come invece è stato solito fare durante i primi incontri.
Nella valutazione dell’interesse del figlio al riconoscimento, che va compiuta d’ufficio (cfr. Civ. 82/3180), il giudice dispone di autonomi poteri d’impulso ed inquisitori (Cass. Civ. 86/6649).
La mancata opposizione del genitore nel termine indicato dall’art. 250 c.c. (entro trenta giorni dalla notifica del ricorso) implica senz’altro l’accoglimento del ricorso, senza il previo accertamento della rispondenza del consenso mancante all’interesse del figlio, potendosi considerare il silenzio come espressione di una tacita volontà di acconsentire al secondo riconoscimento. Come detto, l’odierna convenuta, non costituendosi, non ha proposto opposizione.
Con la sentenza ### che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’art. 315-bis c.c. e al suo cognome ai sensi dell’art. 262 c.c. Si effettua così un coordinamento con l’art. 252 c.c. in materia di affidamento del figlio e suo inserimento nella famiglia del genitore.
In forza dell’art. 316 c.c., il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Ciò detto, in ordine al mantenimento, il Collegio ritiene opportuno disporre un mantenimento in capo al padre per la somma di euro 200,00 mensili per ciascun figlio, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso. Il Sig. ### è un artigiano, con partita I.V.A., e percepisce, mensilmente, un reddito da lavoro compreso tra i 2000,00 e i 3000,00 euro (come da documentazione versata in atti). La decorrenza del mantenimento dalla data del deposito è motivata dal fatto che il convenuto ha “informalmente” sempre contribuito, nel tempo, ai bisogni materiali dei figli, anche in vigenza delle disposizioni di allontanamento di cui ai provvedimenti minorile e penale; inoltre, come anticipato, la madre dei minori non si è opposta alle allegazioni e deduzioni di parte istante. La somma di cui al dispositivo pare congrua e rispondente alle necessità di vita di figli di età così piccola e proporzionata alle capacità reddituali del padre.
Si ritiene pure opportuno provvedere a stabilire che le spese straordinarie per i figli, come da ### del Tribunale di ### riportato in dispositivo, siano poste a carico di ciascun genitore al 50%.
Quanto ai provvedimenti in ordine al cognome, i commentatori hanno segnalato il difetto di coordinamento tra l’art. 250 e l’art. 262, c. 3, c.c.: la prima norma ha abbassato il limite di età del minore ai fini dell’assenso al riconoscimento dai precedenti sedici agli attuali quattordici anni; la seconda norma, non investita da riforme di sorta, continua a prevedere che la decisione in ordine al cognome del figlio minore, indipendentemente dalla sua età, spetti al giudice.
Ciò ritenuto in diritto, in applicazione dell’art. 262, c. 3, c.c., il Collegio provvede ad assegnare ai minori ### e ### il cognome paterno ### valutando che proprio nell’assegnazione del cognome paterno si sostanzia l’aspetto “sociale” del riconoscimento di paternità. Il cognome paterno sarà posposto a quella materno, già attribuito, alla nascita, ai minori. Si ritiene così che i due figli minori possano mantenere il cognome precedentemente loro attribuito, essendo tale cognome divenuto autonomo segno della loro identità personale.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, segue la soccombenza. Il ricorrente è stato costretto ad adire il tribunale, dato il mancato consenso della madre dei minori al riconoscimento di paternità. La madre dei minori, poi, non ha proposto opposizione entro trenta giorni dalla notifica.
Per la presente causa, si fa riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al tribunale (si verte in procedimento sostanzialmente contenzioso), per lo scaglione: indeterminabile – complessità bassa – valore medio per le fasi di studio e introduttiva; valore minimo per le fasi istruttoria/trattazione e decisione, essendo la convenuta rimasta contumace, così comportando una ridotta attività difensiva del ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, visto l’art. 250 c.c., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, accoglie la domanda del ### in merito al riconoscimento giudiziale di paternità nei confronti dei minori ### e ### dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario dei due figli minori, versando un contributo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo; pone a carico di entrambi i genitori il pagamento delle spese straordinarie, nella percentuale del 50% in capo a ciascun genitore; Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell’unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa; dispone che i figli minori ### e ### assumano il cognome del padre posponendolo a quello della madre; ordina per l’effetto all’ufficiale dello stato civile competente (Comune di ### di provvedere alla registrazione dei nomi ### e ### condanna la ###ra ### al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, ### che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 oltre accessori come per legge.