La Cassazione ci spiega che nelle ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata – al momento della separazione – alcuna comunione materiale e spirituale, e quindi non è stato instaurato un rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento.
Il Caso Giuridico: Breve durata niente mantenimento
La Corte d’Appello di Trieste ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale, che aveva imposto a Tizio l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 3.000,00.
La Corte territoriale ha giustificato la decisione ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno, valorizzando il rilevante squilibrio economico esistente tra le parti e i modesti introiti percepiti dalla moglie dalla propria attività lavorativa.
Tizio ha presentato ricorso per Cassazione, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, comma 1° c.p.c., poiché i Giudici di merito non hanno considerato la breve durata del matrimonio, dovuta al fatto che la moglie si è allontanata dalla casa coniugale dopo pochi mesi dalle nozze, e la giovane età del coniuge richiedente.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 luglio 2024 n. 20507, ha accolto il motivo di gravame e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la decisione non aveva considerato la durata estremamente contenuta del matrimonio, né per la spettanza dell’assegno, né per la sua quantificazione, nonostante fosse accertato che la moglie si era allontanata dalla casa coniugale solo pochi mesi dopo il matrimonio.
È una decisione che segna una indicazione ben precisa, già seguita dalla giurisprudenza ed oggi, direi, consolidata.
La Questione Legale: Durata e quantificazione assegno di mantenimento
È fondamentale chiedersi: nella determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento del coniuge, ex art. 156 c.c., rientra anche la durata del matrimonio?
Vediamo quali sono i presupposti dell’assegno di mantenimento in concreto.
I Presupposti dell’Assegno di Mantenimento del Coniuge
Tra i doveri reciproci dei coniugi derivanti dal matrimonio (coabitazione, fedeltà, collaborazione, ecc.), uno dei più rilevanti è l’obbligo di assistenza morale e materiale.
Ciascun coniuge deve contribuire alle esigenze materiali dell’altro quando questi non è in grado di provvedervi, come stabilito dall’articolo 143 c.c..
Quando il matrimonio termina, gli obblighi di assistenza materiale non si estinguono: con la separazione personale dei coniugi cessano l’obbligo di coabitazione e l’obbligo di fedeltà, ma restano in vigore gli obblighi di assistenza morale e materiale.
L’art. 156 c.c. prevede la tutela economica del coniuge economicamente più debole, stabilendo che
«il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
L’entità di tale somministrazione è determinata in base alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Il mantenimento è un importo forfettizzato, la cui funzione è fornire al coniuge economicamente più debole un sostegno finanziario.
Questo assegno rappresenta la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) e il dovere di assistenza materiale, che persiste anche dopo la cessazione della convivenza.
Difatti la separazione crea un regime che cerca di mantenere gli effetti del matrimonio compatibili con la fine della convivenza (Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n. 4178; Cass. civ. sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196).
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce la differenza tra separazione personale dei coniugi e divorzio, richiamando l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cfr. Cass. civ. sez. un. 8 novembre 2022, n. 32914) che stabilisce come la separazione non estingua il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del più ampio dovere di solidarietà coniugale.
Di conseguenza, la cessazione della convivenza implica che il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento dall’altro, se non ha mezzi economici adeguati per mantenere il tenore di vita matrimoniale, considerando la situazione economica complessiva e la capacità lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell’obbligato.
La Durata del Matrimonio
In materia di separazione personale dei coniugi, la giurisprudenza ha stabilito che la breve durata del matrimonio non può avere un’efficacia preclusiva assoluta sul diritto all’assegno di mantenimento, a condizione che sussistano gli elementi costitutivi:
- la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente,
- l’assenza di adeguati redditi propri,
- e la presenza di una disparità economica tra le parti .
Sul punto si richiama la sentenza Cassazione del 16 dicembre 2004, n. 23378; Cassazione del 7 dicembre 2007, n. 25618; ancora, Cassazione del 18 gennaio 2017, n. 1162 e Cassazione del 31 dicembre 2021, n. 42146.
Di conseguenza, la regola generale, come ricordato dalla Corte di Cassazione, è che la durata del matrimonio influisce solo sul quantum dell’assegno, non sulla sua spettanza (Cfr. Cass. 1622/2017).
I Giudici di legittimità affermano che
«la durata del matrimonio e il contributo di un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro, integrano parametri per la quantificazione dell’assegno divorzile e non possono escludere il diritto all’assegno di mantenimento in caso di separazione, essendo comunque questi elementi valutabili in quest’ultima sede, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c., per stabilire l’importo di tale assegno».
Il dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, deve essere considerato tenendo conto della pluralità di parametri menzionati.
Tra le circostanze da considerare, ex art. 156 c.c., è inclusa la durata del matrimonio.
Il Matrimonio “Lampo” e l’Assenza di Comunione Spirituale e Materiale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, chiarisce che la durata del matrimonio può, in alcuni casi, costituire una causa di esclusione del diritto all’assegno, quando è stata così breve da non consentire neppure l’instaurarsi di una comunione di vita e quindi di una comunione materiale e spirituale dei coniugi (c.d. affectio coniugalis).
In tal caso, si configura un’ipotesi eccezionale in cui non sorge il diritto all’assegno di mantenimento, anche in presenza dei presupposti previsti dall’art. 156 c.c..
Questo principio era già stato ribadito dalla Suprema Corte in altre pronunce, chiarendo che “in tema di separazione giudiziale, non sussiste il diritto all’assegno di mantenimento nel caso in cui non si sia realizzata, dopo il matrimonio, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi…” (Cfr. Cass. civ. n. 402/2018).
Pertanto, sebbene la breve durata del matrimonio non escluda di per sé il diritto all’assegno, la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi può essere una causa di esclusione (Cfr. anche Cass. n. 16737/2018).
Osservazioni Finali sul diritto al Mantenimento
La pronuncia in esame è particolarmente significativa perché sottolinea come la durata del matrimonio, in alcuni casi eccezionali, possa escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento del coniuge economicamente più debole.
Questo accade in matrimoni di breve durata, in cui non si è realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
L’ordinanza della Suprema Corte è coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che stabilisce come l’assegno di mantenimento spetti al coniuge che non può continuare a godere del pregresso tenore di vita (Cass. civ., sez. VI, 4 aprile 2016, n. 6427).
Inoltre, i “redditi adeguati” devono essere necessari a mantenere un tenore di vita simile a quello goduto durante la convivenza.
La correlazione tra l’adeguatezza dei mezzi economici del richiedente e il tenore di vita durante il matrimonio è stata confermata, dimostrando che tale parametro si giustifica nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell’assegno divorzile, che presuppone lo scioglimento del matrimonio (Cfr. Cass. civ. 20228/2022; Cass. civ. ord. 8254/2023).
È evidente che in situazioni in cui il matrimonio ha una durata eccessivamente breve, manca l’interesse a mantenere il tenore di vita goduto durante la convivenza, poiché la comunione materiale e spirituale non può considerarsi realmente instaurata.
Di conseguenza, pare giusta l’esclusione del diritto all’assegno di mantenimento quando la durata del matrimonio è insignificante, non potendosi considerare instaurata una convivenza matrimoniale significativa in termini di durata e stabilità.