Il Caso Di Separazione Consensuale Con Trasferimento Di Terreni Agricoli A Bologna: Cosa Sapere
Il Tribunale di Bologna ha recentemente emesso una sentenza significativa in materia di separazione consensuale tra coniugi (Sentenza n. 134/2025 del 17 febbraio 2025) che merita particolare attenzione per chi si trova ad affrontare una situazione simile nell’area bolognese. Questa pronuncia rappresenta un caso esemplare di come possano essere gestiti i trasferimenti immobiliari all’interno di un accordo di separazione, con importanti benefici fiscali per le parti coinvolte.
In caso di separazione, è essenziale disporre di un’assistenza legale adeguata. Il nostro studio legale, con esperienza nel diritto di famiglia, offre consulenze mirate a Bologna per garantire la migliore tutela dei suoi diritti.
Separazione Consensuale A Bologna: Procedura E Tempistiche
Nel caso in esame, i coniugi hanno presentato ricorso congiunto per separazione consensuale presso il Tribunale di Bologna il 30 luglio 2024. L’udienza presidenziale si è svolta il 28 gennaio 2025, con la sentenza definitiva pronunciata il 4 febbraio 2025 e pubblicata il 17 febbraio dello stesso anno.
Questo iter procedurale evidenzia le tempistiche medie per ottenere una separazione consensuale a Bologna, che si aggirano intorno ai 6-7 mesi dal deposito del ricorso alla sentenza definitiva. È importante sottolineare come, nella realtà bolognese, i procedimenti di separazione consensuale godano generalmente di un’attenzione particolare che consente di concluderli in tempi relativamente brevi rispetto ad altre tipologie di cause civili.
Accordi Di Separazione Omologati Dal Tribunale Di Bologna: Focus Sull’affidamento Dei Figli
Un aspetto centrale della sentenza riguarda le modalità di affidamento dei figli minori. Il Tribunale di Bologna ha omologato l’accordo che prevede:
- Affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori
- Collocamento prevalente presso la madre
- Diritto di visita ampio e flessibile per il padre
- Decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute) da assumere congiuntamente
- Gestione autonoma delle questioni ordinarie durante i rispettivi periodi di permanenza
Questa impostazione riflette l’orientamento prevalente del Tribunale di Bologna, che tende a privilegiare soluzioni che garantiscano il mantenimento di relazioni significative con entrambe le figure genitoriali, pur assicurando stabilità abitativa ai minori.
Mantenimento Dei Figli A Bologna: Parametri E Criteri
Un elemento importante della sentenza è la determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli. Nel caso specifico, il padre si è impegnato a versare €325 mensili per ciascun figlio, per un totale di €650 mensili, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.
A Bologna, gli importi stabiliti per il mantenimento dei figli riflettono generalmente il costo della vita locale, che risulta nella media rispetto alle altre grandi città del Nord Italia. I fattori considerati dal Tribunale di Bologna includono:
- Reddito di entrambi i genitori
- Necessità dei figli in relazione all’età e alle attività svolte
- Tenore di vita goduto durante la convivenza familiare
- Tempi di permanenza presso ciascun genitore
Spese Straordinarie Nella Separazione: La Regolamentazione A Bologna
La sentenza contiene una dettagliata regolamentazione delle spese straordinarie, suddivise in due categorie:
Spese che non richiedono preventivo consenso, considerate nell’interesse dei figli:
- Spese mediche urgenti o prescritte dal medico di base
- Spese scolastiche relative a scelte già condivise
- Attività sportive e ricreative già concordate
- Abbonamenti ai mezzi pubblici
Spese che richiedono accordo preventivo:
- Comunicazione scritta con dettaglio dell’entità della spesa
- Tacito consenso dopo 30 giorni senza dissenso motivato
- Rimborso dietro esibizione di documentazione fiscale
Questa distinzione, piuttosto comune nelle sentenze del Tribunale di Bologna, mira a prevenire conflitti futuri tra i genitori separati, fornendo regole chiare per la gestione condivisa delle spese non ordinarie.
Protocollo Del Tribunale Di Bologna Per I Trasferimenti Immobiliari
È importante sottolineare che il trasferimento è stato effettuato seguendo il Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone adottato dal Tribunale di Bologna. Questo protocollo rappresenta una peculiarità del foro bolognese e costituisce una guida preziosa per avvocati e cittadini che intendono includere trasferimenti immobiliari negli accordi di separazione.
Il protocollo prevede la nomina di un ausiliario del giudice (ex art. 68 c.p.c.) per verificare la fattibilità del trasferimento e la corrispondenza formale tra le clausole e la documentazione presentata. Nel caso in esame, l’ausiliario ha espresso parere favorevole nella relazione del 14 gennaio 2025.
Esenzioni Fiscali Per Trasferimenti Immobiliari Nella Separazione A Bologna
Un aspetto particolarmente vantaggioso del trasferimento immobiliare in sede di separazione è l’esenzione fiscale prevista dall’art. 19 della Legge 08.03.1987, n. 74, confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E.
Questo beneficio, riconosciuto esplicitamente nella sentenza del Tribunale di Bologna, permette di effettuare il trasferimento senza il pagamento di imposte, tasse e tributi, a condizione che lo stesso sia configurato come “condizione necessaria ed indispensabile ai fini della composizione bonaria del conflitto conseguente l’evento separativo”.
Consulenza Legale Per Separazione Consensuale A Bologna: Perché È Importante
La complessità degli accordi raggiunti in questa separazione evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti esperti in diritto di famiglia a Bologna. In particolare, la gestione di trasferimenti immobiliari all’interno degli accordi di separazione richiede competenze specifiche per:
- Redigere correttamente le clausole del trasferimento
- Predisporre la documentazione necessaria
- Verificare la conformità catastale e urbanistica degli immobili
- Garantire l’applicabilità delle esenzioni fiscali
A Bologna, la presenza di un protocollo specifico per i procedimenti in materia di famiglia rende ancora più importante la conoscenza delle prassi locali.
Trasferimento Immobiliare Senza Corrispettivo: Implicazioni A Bologna
Un elemento rilevante della sentenza è l’assenza di corrispettivo per il trasferimento immobiliare. Questa caratteristica è fondamentale per configurare il trasferimento come elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, requisito necessario per beneficiare delle esenzioni fiscali.
Nel contesto bolognese, la prassi dei trasferimenti immobiliari senza corrispettivo in sede di separazione è piuttosto consolidata e rappresenta uno strumento efficace per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Come Funziona La Separazione Consensuale Con Trasferimento Immobiliare A Bologna
Per chi si trova nella necessità di includere un trasferimento immobiliare negli accordi di separazione a Bologna, il percorso consigliato è il seguente:
- Consulenza legale specializzata: rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia con conoscenza delle prassi del Tribunale di Bologna
- Predisposizione della documentazione: raccogliere visure catastali, planimetrie, titoli di provenienza e certificazioni urbanistiche
- Redazione accurata delle clausole: includere nel ricorso congiunto tutte le informazioni necessarie per il trasferimento
- Presentazione del ricorso: depositare il ricorso con la documentazione completa presso il Tribunale di Bologna
- Udienza presidenziale: confermare le condizioni di separazione, compreso il trasferimento immobiliare
- Trascrizione della sentenza: dopo l’omologa, provvedere alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
L’importanza Di Una Consulenza Legale Specializzata A Bologna
La sentenza analizzata dimostra come, attraverso una separazione consensuale ben strutturata, sia possibile raggiungere accordi vantaggiosi per entrambe le parti e, soprattutto, nell’interesse dei figli minori. Il trasferimento immobiliare rappresenta uno strumento potente per la definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, con significativi vantaggi fiscali.
Se stai considerando una separazione consensuale che include un trasferimento immobiliare a Bologna, consulta uno specialista in diritto di famiglia con esperienza specifica nel foro bolognese per valutare la soluzione più adatta al tuo caso specifico.
Tribunale di Bologna, Sentenza n. 134/2025 del 17-02-2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna – sezione prima civile – composto dai magistrati: dott. ### rel., dott.ssa ### dott.ssa ### onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9798/2024 r.g., promossa da ### nata a ### il 25 agosto 1993 (c.f. ###) e ### nato ad ### (### il 17 dicembre 1990 (c.f. ###), entrambi rappresentati e difesi dall’avv. ### del ### di ### – ricorrenti con l’intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti: “il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel ricorso e nel verbale dell’odierna udienza del 28 gennaio 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 30 luglio 2024 nell’interesse dei coniugi ### e ### osservato che i coniugi, sentiti all’udienza del 28 gennaio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l’intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale; rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni; considerato, quanto all’intervento del Pubblico Ministero, che questo ### si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all’### del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l’effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); osservato, nella fattispecie in esame, che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati comunicati alla ### della Repubblica il 6 settembre 2024 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio; rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 21 agosto 2021 a ### e che dalla loro unione sono nati i figli ### (il 21 agosto 2015) e ### (il 10 luglio 2018); osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz’altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare; ritenuto che le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all’ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l’equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai due figli minorenni un equo apporto di entrambe le figure genitoriali; considerato che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all’udienza del 28 gennaio 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell’udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono: “13. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell’art. 1376 c.c., i Sigg. ### e ### a mente del ### per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di Bologna dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare, da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione, con effetti a far data dalla sentenza di separazione personale, avvalendosi di un ### avvocato già designato dal ### CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE nell’ambito della separazione personale dei coniugi 13.1 CONSENSO E ### ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce alla ###ra ### che accetta e acquista, il diritto di proprietà del diritto di proprietà per ½ (un mezzo) in regime di comunione legale con la moglie, dei seguenti n. 2 ### terreni distinti al ### del Comune di ###, alla Via della ### come segue: – ### Foglio 17, particella n. 245, terreno di natura agricola, di 16 ### are e 80 ### centiare, semin arbor, classe 2, mq. 1.680, Rendita Catastale € 9,54, ### € 8,68; – ### Foglio 18, particella n. 173, terreno di natura agricola, di are 22 ### e 97 ### centiare, semin arbor uliveto, classe 2, mq. 2.297, ### € 13,05, ### € 11,86.
In confine con: ragioni ### su tre lati, con strada comunale ### Le Parti dichiarano che i terreni di cui all’oggetto sono totalmente privi di fabbricati.
All’unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni, tali per legge, titolo e destinazione. 13.2 PROVENIENZA La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente, ### coniuge in regime di comunione legale, per acquisto con atto di vendita a ministero Notaio Dott. ### in ### iscritto nel Ruolo dei ### di ### e ### del 24.02.2022, Repertorio n. 11096, Raccolta 8100, trascritto presso la ### dei ### di Pescara il ###, al Registro Generale n. 3556 e Registro Particolare n. 2537, che qui si richiama integralmente, registrato a ### il ###, al n. 1053, Serie ###.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano ragione legale di esistere e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza. 13.3 GARANZIE E ### cedente garantisce il rilievo della ### cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione. ### cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti. 13.4 DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente ### dichiara che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relative ai terreni in oggetto successivamente al rilascio, da parte del Comune di ###, del ### di ### il ### Prot. n. 11030 che, in originale, si allega a far parte integrante del presente atto (cfr. all. A).
La Sig.ra ### conferma dette dichiarazioni. 13.5 CONFORMITA’ ###
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, co. 14, del d.l. n. 78/2010 convertito nella ### 122/2010 la ### cedente, ### – precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano i terreni raffigurati nella: – planimetria relativa al terreno di cui al ### n. 17, Particella n. 245, ### pratica n. ###/2024 che si allega a far parte integrante del presente verbale (cfr. all. B); – planimetria relativa al terreno di cui al ### n. 18, Particella n. 173, ### pratica ###/2024, che si allega a far parte integrante del presente verbale (cfr. all.
C); – dichiara, e la ### cessionaria, ###ra ### ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto; – dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. 13.6 ### Per quanto occorrer possa, le ### ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della ### 26 maggio 1965, n. 590 ed art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e della vigente normativa in materia di prelazione agraria, dichiarano che i trasferimenti dei terreni in oggetto non rientrano tra quelli che danno luogo all’insorgere del diritto di prelazione dei confinanti in quanto i trasferimenti avvengono ai fini della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi in sede di separazione personale. 13.8 ASSENZA DI UN MEDIATORE E ### consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, con riferimento a tutti i trasferimenti di cui al presente atto dichiarano che: – a) non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare; – b) non è previsto alcun corrispettivo in danaro. 13.9 ### cedente, ### rinuncia all’ipoteca legale. 13.10 EFFETTI Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale. 13.11 le ### di comune accordo, danno atto di rinunciare al deposito di una ### esonerando da qualunque responsabilità il presente ### i difensori e gli ### 13.12 le ### dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore catastale complessivo dei due terreni oggetto di trasferimento è pari ad € 3.802,05 (di cui € 1.609,87 relativi al terreno di cui al ### 17, particella 245 e € 2.202,18 relativi al terreno di cui al ### 18, particella 173), con quanto ne segue in ordine al fatto che il valore catastale della quota parte oggetto di trasferimento, pari a ½ (un mezzo), è pari a complessivi € 1.906,02. 14. RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI I Sigg.ri ### e ### intendono avvalersi dell’esenzione dal pagamento di imposte, tasse, tributi, rientrando tutti i trasferimenti di cui al presente atto in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della ### 08.03.1987, n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154, depositata il ###, e confermato dalla circolare dell’### delle ### – ### n. 2/E in data ###, configurandosi tutti i trasferimenti di diritti reali effettuati col presente atto quale condizione necessaria ed indispensabile ai fini della composizione bonaria del conflitto conseguente l’evento separativo”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere; osservato che l’ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 4 settembre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al ### sottoscritto l’8 luglio 2022 dal
Vicario del Tribunale di Bologna, dal ### del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ### e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 14 gennaio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l’accordo raggiunto dagli stessi anche in merito alla ripartizione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede: A) pronuncia la separazione personale dei coniugi ### nata a ### il 25 agosto 1993 e ### nato ad ### (### il 17 dicembre 1990, i quali hanno contratto matrimonio a ### il 21 agosto 2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte II, serie A, anno 2021; B) ordina all’### di stato civile del Comune di ### procedere all’annotazione della sentenza; C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l’effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza nel luogo ritenuto più opportuno e di comunicarsi reciprocamente e con tempestività ogni eventuale variazione di residenza. 2. La Sig.ra ### vivrà insieme ai figli minori ### e ### nella villetta sita in ### in ### oggetto della proposta di acquisto degli odierni comparenti, di cui ai doc. indicati sub 9 e 10 del ricorso introduttivo del presente giudizio. 3. In merito a tale villetta, gli odierni coniugi dichiarano di aver già provveduto, nelle more della presente udienza, a definire ogni aspetto relativo al trasferimento della proprietà e di non avere altro a pretendere l’uno dall’altra. 4. I figli minori ### e ### restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. In particolare, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all’istruzione, all’educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione allorquando ciascuno di essi avrà i figli con sé. I genitori si impegnano inoltre a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 5. I predetti figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna, mentre il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli, anche separatamente l’uno dall’altra, in qualsiasi momento, previo accordo con l’altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi dei figli.
In caso di disaccordo tra i genitori, il diritto del padre di vedere e tenere i figli con sé sarà regolato con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall’uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali, dall’uscita di scuola fino al mattino successivo. ### le festività di ### e ### ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell’alternanza settimanale (ad es.: ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali ad anni alterni). Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze lavorative di entrambi i coniugi. In ogni caso, durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive), da concordarsi con il dovuto anticipo. In assenza di accordo, i figli staranno con uno dei genitori le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l’altra settimana nel mese di luglio o settembre. In occasione delle altre eventuali festività infrasettimanali i genitori rispetteranno la regola dell’alternanza. 6. Il Sig. ### verserà alla moglie ### a titolo di mantenimento per i figli, l’importo di € 325,00 mensili per ciascun figlio, per un importo complessivo di € 650,00 mensili, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il quindici di ogni mese. Detto importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ### decorso un anno dall’omologazione della separazione. 7. La Sig.ra ### rinuncia al mantenimento economico da parte del marito, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita; 8. ### targata ### di cui la ###ra ### è intestataria (ma il cui prezzo di acquisto è stato interamente corrisposto dai genitori del ### resterà nella disponibilità della predetta ###ra ### per un periodo di dodici mesi successivi alla omologa della presente separazione, dopodiché verrà trasferita al ### con onere a carico di quest’ultimo di provvedere alle spese relative al passaggio di proprietà. 9. Le spese straordinarie nell’interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 9/a: Non richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore, in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli: a) le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell’unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A mero titolo di esempio, rientrano in tale categoria: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc.), non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza; 9/b: Vanno concordate preventivamente dai genitori tutte le altre spese straordinarie con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l’altro per iscritto (con raccomandata o e-mail o altra forma di comunicazione scritta), anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l’espatrio. 11. I coniugi dichiarano di aver già ripartito fra loro ogni altro bene comune e di non aver nulla a pretendere l’uno dall’altra ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. 12. Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura. 13. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell’art. 1376 c.c., i Sigg. ### e ### a mente del ### per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di ### dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare, da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione, con effetti a far data dalla sentenza di separazione personale, avvalendosi di un ### avvocato già designato dal Giudice”. “Il Sig. ### ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce alla ###ra ### che accetta e acquista, il diritto di proprietà del diritto di proprietà per ½ (un mezzo) in regime di comunione legale con la moglie, dei seguenti n. 2 ### terreni distinti al ### del Comune di ###, alla Via della ### come segue: – ### 17, particella n. 245, terreno di natura agricola, di 16 ### are e 80 ### centiare, semin arbor, classe 2, mq. 1.680, ### € 9,54, ### € 8,68; – ### 18, particella n. 173, terreno di natura agricola, di are 22 ### e 97 ### centiare, semin arbor uliveto, classe 2, mq. 2.297, ### € 13,05, ### € 11,86. In confine con: ragioni ### su tre lati, con strada comunale ### dichiarano che i terreni di cui all’oggetto sono totalmente privi di fabbricati. All’unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni, tali per legge, titolo e destinazione”. “Le Parti” “dichiarano che” “non è previsto alcun corrispettivo in danaro”. “### cedente, ### rinuncia all’ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. “### dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore catastale complessivo dei due terreni oggetto di trasferimento è pari ad € 3.802,05 (di cui € 1.609,87 relativi al terreno di cui al ### 17, particella 245 e € 2.202,18 relativi al terreno di cui al ### 18, particella 173), con quanto ne segue in ordine al fatto che il valore catastale della quota parte oggetto di trasferimento, pari a ½ (un mezzo), è pari a complessivi € 1.906,02”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell’udienza del 28 gennaio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato; 14. “I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro ogni ulteriore rapporto e di null’altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti”; D) ordina al ### dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 4 febbraio 2025.