PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Ordine di protezione contro gli abusi familiari – sentenza Tribunale di Bologna del 25/08/2022

Indice

In fatto e diritto.

1. Con ricorso datato 4 luglio 2022 (Omissis) ha chiesto l’emissione nei confronti del marito (Omissis) dell’ordine di protezione di cui agli art. 342-bis e 342-ter c.c. per aver lo stesso posto in essere condotte di grave pregiudizio per lei e per i figli minorenni, nonché dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare e da tutti i luoghi da loro abitualmente frequentati.

Il resistente non si è costituito, né si è presentato all’udienza del 15 luglio 2022, nella quale è stata sentita la ricorrente.

Con decreto emesso il 18 luglio 2022 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in accoglimento della domanda, ha ordinato a (Omissis) di cessare immediatamente le condotte pregiudizievoli nei confronti della moglie e dei figli e — per la durata di sei mesi — di allontanarsi dalla casa familiare e da tutti i luoghi abitualmente frequentati dalle suddette persone e in particolare dal luogo di lavoro della ricorrente e dalle scuole dei ragazzi.

2. (Omissis) ha proposto reclamo avverso quest’ultimo provvedimento, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.

In via preliminare ha eccepito la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, assumendo che la stessa è avvenuta presso la ex residenza familiare, alla quale gli era già stato interdetto l’accesso, tramite consegna alla figlia, che gli ha dato il piego solamente il 13 luglio, ovvero dopo la scadenza del termine concesso dal Giudice per l’espletamento dell’incombente (10 luglio 2022).

Nel merito ha rilevato che il provvedimento reclamato:

  • — gli reca un grave pregiudizio, atteso che non ha un luogo in cui trovare ricovero;
  • — è stato adottato senza consentirgli di difendersi, senza l’audizione di alcun informatore, senza prove;
  • — gli episodi denunciati dalla ricorrente non si sono verificati e non risponde al vero che le azioni pregiudizievoli ai danni della sposa si siano intensificate nell’ultimo periodo, atteso che egli ha solo cercato “di capire chi fosse l’amante della moglie”;
  • — è il titolare del contratto di locazione della casa familiare e si è sempre preso cura della famiglia, anche economicamente.

Si è costituita la resistente, la quale ha domandato il rigetto del reclamo, con condanna di controparte alle spese e ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

3. Pur dovendosi premettere che l’ordine di protezione ha perso efficacia ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. 4 aprile 2011 n. 154, atteso che il 21 luglio 2022, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, il Presidente delegato ha emesso ordinanza ex art. 708, comma 3, c.p.c., è comunque necessario entrare nel merito, in quanto da un lato il gravame è stato presentato prima dell’adozione di quest’ultimo provvedimento e dall’altro lato il signor (Omissis) ha un interesse qualificato a ottenere una pronunzia sulle questioni addotte (attinenti anche alle spese del giudizio di primo grado).

3a. Ciò posto, in primo luogo va esaminata l’eccezione di nullità della notifica del ricorso per ordine di protezione e del decreto di fissazione dell’udienza.

I suddetti atti sono stati notificati nella ex casa coniugale, dove il reclamante risulta residente, l’8 luglio 2022 tramite consegna alla figlia primogenita (Omissis).

Ne discende che la notifica è stata tempestivamente eseguita alla luce del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e giudicata operante dalla Corte di cassazione anche agli effetti sostanziali degli stessi qualora il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (cfr. Cass., Sez. un., 9 dicembre 2015 n. 24822).

Peraltro, è pacifico che il signor (Omissis) ha ricevuto il piego prima dell’udienza, atteso che egli stesso ha allegato che la ragazza glielo ha dato il 13 luglio.

Di conseguenza, ogni eventuale irregolarità della notifica deve ritenersi sanata alla luce del principio sancito in via generale dall’art. 156, comma 3, c.p.c., dato che l’atto ha raggiunto il suo scopo.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni l’eccezione preliminare deve essere respinta.

4b. Il gravame è infondato anche nel merito.

Invero, dalle denunce-querele allegate e dalle dichiarazioni rese dalla signora (Omissis) nell’udienza del 15 luglio 2022 è emerso che:

  • — a partire dal gennaio 2021, dopo che aveva perso il lavoro, il signor S. ha iniziato ad assumere alcolici in maniera smodata, rendendosi irreperibile per giorni, rientrando ubriaco e divenendo violento e aggressivo nei confronti della sposa; in particolare, il 23 luglio 2021 il reclamante ha sferrato uno schiaffo alla moglie, che si era rifiutata di comprare vino; inoltre, dopo avere saputo che la signora (Omissis) intendeva chiedere la separazione, aveva cominciato a seguirla con atteggiamento minaccioso sia al lavoro che negli altri luoghi della vita quotidiana, di fatto impedendole di circolare liberamente;
  • — è stato ricoverato per ben due volte nella casa di cura (Omissis) a causa della suddetta dipendenza e in entrambi i casi è stato dimesso per sua volontà; la sera stessa della seconda dimissione, avvenuta il 19 maggio 2022 il signor (Omissis) si è presentato a casa alle ore 22:00 in evidente stato di ubriachezza e la moglie non lo ha fatto entrare temendo per l’incolumità propria e dei figli (Omissis) e (Omissis); a questo episodio ne sono seguiti altri analoghi e il marito ha cominciato a seguirla con maggiore insistenza e il 7 giugno 2022 ha nuovamente cercato di entrare in casa e ha minacciato la moglie di morte asserendo che aveva un altro uomo e desistendo solo dopo essersi accorto della presenza delle forze dell’ordine.

Nell’udienza ha aggiunto che:

  • — è stata costretta a impedire al marito di entrare in casa poiché tiene condotte violente anche davanti ai figli;
  • — in un’occasione, nel mese di luglio 2022, ha inseguito lei e i ragazzi, insultandola e sgridandola; pur avendo paura del padre, (Omissis) e (Omissis) gli hanno intimato di lasciarla in pace, ma questo non gli ha impedito di continuare a seguirli e di urlare contro di loro;
  • — il (Omissis) la segue sempre, anche sul luogo di lavoro; se ella comincia a correre, egli fa lo stesso; ha paura di essere uccisa.

Le motivate conclusioni del Giudice di prime cure sulla piena attendibilità della ricorrente debbono essere condivise.

Invero, le affermazioni della signora (Omissis), oltre a essere state logiche, precise e coerenti, sono state conformi a quanto esposto nelle due denunce-querele presentate.

La circostanza che il p.m. abbia chiesto l’archiviazione per il procedimento originato dalla denuncia del 24 luglio 2021 non è decisiva, atteso che le condotte poste in essere a partire dal maggio 2022 — oltre a confermare l’indole violenta, minacciosa e prevaricatrice del signor (Omissis) — hanno comportato una decisa ingravescenza della situazione, tanto da indurre la moglie a farsi accompagnare al lavoro e a chiamare i Carabinieri per indurlo ad allontanarsi dalla casa familiare.

Dal canto suo, il reclamante da un lato non ha portato alcun elemento oggettivo di riscontro alle sue allegazioni, né ha indicato informatori da escutere a sostegno di esse, e dall’altro lato non ha fornito alcuna logica spiegazione delle ragioni che avrebbero indotto la moglie a calunniarlo, esponendosi con tale azione precise e gravi responsabilità penali.

Inoltre, il signor (Omissis) nell’udienza del 24 agosto 2022, pur negando di avere tenuto condotte aggressive nei confronti della moglie e dei figli, ha dichiarato di avere visto la prima rientrare due volte alle 3:00 dopo avere lavorato nel forno e di averla accompagnata a casa, nonché di averla a volte seguita da lontano senza farsi vedere. Orbene, non si comprende come il reclamante avrebbe potuto vedere la signora (Omissis) in piena notte se non l’avesse pedinata, come del resto in sostanza lo stesso ha ammesso nel reclamo giustificando il suo comportamento con la volontà di scoprire l’identità del presunto amante della moglie.

Da ultimo, la circostanza che — a causa della sua pacifica alcol-dipendenza — il reclamante abbia bisogno di un alloggio non esclude la legittimità dell’emesso ordine di protezione, qualora ne ricorrano i presupposti.

Nel caso in esame, sussistono i requisiti per l’adozione di un decreto ex art. 342-bis c.c.

Invero, le condotte descritte dalla ricorrente comportano senza dubbio quel “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà” della signora (Omissis) e dei figli minorenni delle parti.

Invero, la prima, come si è detto ha timore di subire violenza dal coniuge, che l’ha minacciata e l’ha più volte seguita (anche in piena notte e dopo l’emissione dell’ordine di protezione), mentre i secondi, pur non avendo subito direttamente aggressioni, hanno comunque dovuto assistere alle azioni intimidatorie del padre contro la madre, con conseguente realizzazione di una fattispecie di “violenza assistita”, che, come noto, può avere gravi conseguenze nello sviluppo emotivo e comportamentale delle vittime.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni il provvedimento reclamato deve essere confermato.

4c. Deve essere confermata la condanna del (Omissis) alle spese del procedimento di primo grado, non esistendo ragione alcuna per derogare al principio della soccombenza. In particolare, l’allegato (ma non dimostrato) stato di indigenza del reclamante, a tutto volere concedere, è stato dallo stesso provocato con il sostanziale rifiuto dell’aiuto assicuratogli dalle strutture pubbliche per affrancarsi dalla dipendenza dall’alcol e dunque non può avere effetti negativi sulla controparte, né sul legale di quest’ultima.

È appena il caso di precisare che secondo la costante giurisprudenza la condanna al pagamento delle spese di lite può essere disposta anche in caso di mancanza di espressa richiesta, atteso che l’art. 91 c.p.c. “conferisce natura accessoria e consequenziale alla condanna della parte soccombente al rimborso” (cfr., tra le tante Cass. 13 maggio 2011 n. 10663).

5. Non possono ritenersi esistenti i presupposti per la condanna del reclamante ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

Invero, sebbene tutti i motivi di doglianza siano infondati (e quelli relativi alla notifica e alle spese lo siano manifestamente), non appaiono sussistenti (quanto meno in relazione alle questioni di merito) la mala fede o la colpa grave necessari per l’adozione del suddetto provvedimento, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per fare valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé sola rimproverabile.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Peraltro, tenuto conto del fatto che l’attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell’Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 133 d.P.R 30 maggio 2022 n. 115.

Per quanto riguarda l’importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, 11 settembre 2018 n. 22017 e Cass. 3 maggio 2019 n. 11590 e Cass. 3 gennaio 2020 n. 19).

Avendo la causa natura cautelare e valore indeterminabile e valutati la modesta complessità della controversia e il fatto che il giudizio si è esaurito in una sola udienza, i compensi vanno liquidati in valori prossimi ai minimi tabellari per le prime tre fasi (845,00 euro, 405,00 euro e 567,00), mentre nulla può essere riconosciuto per la quarta, che non ha avuto luogo.

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