PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Affido rafforzato alla madre – sentenza Tribunale Bologna del 04/04/2022

Indice

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 25.10.2018 AA, nata a (omissis) chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio con il marito BB (nato a ((omissis)) – Varese – il ((omissis)) con cui si era sposata con rito concordatario a Bologna il (omissis), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. ((omissis)), Parte 2, Serie A dell’anno 2005.

Dalla loro unione è nata XY (il ((omissis)) – oggi 8 anni).

La coppia è giunta alla separazione con sentenza parziale sul vincolo 25.5.2018.

Successivamente, veniva pronunciata la sentenza definitiva di separazione 1.8.2019 con cui, all’esito dell’espletamento di una c.t.u. sulle capacità genitoriali, era disposto l’affido esclusivo della figlia alla madre;

  • la sua collocazione presso la madre;
  • erano disposti incontri protetti tra padre e figlia, da svolgersi anche in luoghi liberi, mandando al Servizio Sociale competente per territorio per la loro concreta predisposizione, con cadenza settimanale (in giorni ed orari da concordarsi con il servizio) — con mandato al Servizio di valutare la possibilità che la frequenza potesse, nel prosieguo e nell’evolversi della situazione, essere aumentata, secondo le necessità;
  • con decorrenza dalla pronuncia, era posto a carico del padre l’obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €. 300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese); oltre al 25% delle spese straordinarie (come da Protocollo), ponendo il restante 75% a carico della madre;
  • era respinta la domanda di BB di un assegno per il proprio mantenimento.

Si premette che il ricorso per divorzio è stato presentato prima della sentenza definitiva di separazione, quando era stata solo pronunciata la sentenza parziale sul vincolo, per il resto, erano vigenti tra le parti le disposizioni di cui all’ordinanza presidenziale di quel giudizio 6.7.2015 (affido condiviso di XY, collocazione della figlia con la madre, regole di visite padre-figlia definibili “ordinarie”, assegno per la figlia, a carico del padre, di €. 200, oltre al 50% delle spese straordinarie).

Dal ricorso la ricorrente lamenta numerosi episodi caratteristici di una situazione di alta conflittualità tra le parti manifestatasi poco dopo la nascita della figlia.

Riguardo agli aspetti economici si legge in ricorso per divorzio. Nulla quaestio sugli aspetti economici della vicenda.

Il sig. BB, dopo anni di mancata attività lavorativa, a partire dal mese di novembre 2016 lavora come impiegato alla gestione delle pratiche assicurative, con contratto a tempo determinato di un anno, già rinnovato, presso la ((omissis)) S.r.l., con sede in Bologna, Via ((omissis)), percependo una retribuzione lorda mensile, in quanto lavoratore di 3 Livello – Posizione B1, di € 1.642,86, con premio annuo variabile (incentivo), entro un limite massimo del 25% della R.A.L. (retribuzione annua lorda), calcolato al 31 Marzo di ogni anno. Non si può prescindere dal considerare, dunque, che la somma di € 200,00 mensili, prevista nel provvedimento giudiziale del 6 luglio 2015 a carico del Sig. BB a titolo di mantenimento della figlia, era stata calcolata in considerazione della precedente condizione economica dello stesso, condizione economica che, oggi, è indubbiamente migliorata potendo contare su di una stabile retribuzione mensile di ben maggiore consistenza.

Chiede: oltre al vincolo, affido “super-esclusivo” della figlia; incontri protetti padre-figlia; un assegno a carico del padre di €. 400 oltre al 50% delle spese straordinarie

Dalla memoria difensiva di costituzione del marito BB

Costituendosi in giudizio, lo BB contesta che egli possa mettere in pericolo l’incolumità della figlia, alla quale è fortemente legato da un saldo rapporto affettivo. Neppure dalle relazioni del Servizio Sociale, infatti, sarebbero stati mai evidenziati comportamenti del padre in questo senso.

BB ha già intrapreso, per proprio conto, un percorso di sostegno alla sua genitorialità (tramite la dr.ssa (omissis)).

L’unica sofferenza riscontrata nella persona del Dott. BB deriva solo ed esclusivamente dalla attuale situazione di totale svuotamento del suo ruolo genitoriale, situazione di sofferenza che non può non avere ripercussioni negative nella relazione figlia/padre sempre vigilata.

Nessuna problematica emerge neppure dalla ulteriore certificazione a firma delle Dott.sse ZZ e PP (doc. n. 9) se non quella di una “sofferenza psicologica e morale conseguente alla limitazione della funzione genitoriale …” (cfr. doc. n. 9).

In questo ogni scelta educativa per la figlia viene presa autonomamente dalla madre senza coinvolgere il padre, che non viene reso edotto di nessun tipo di scelta assunta per la bambina.

Quest’ultima, invece, è molto attaccata al padre e desidera vederlo.

L’attuale regime di visite del padre con XY (in regime protetto) è troppo limitante dell’esercizio della genitorialità paterna e pregiudizievole per la stessa minore.

Contesta il contenuto e le conclusioni alle quali è giunta la dr.ssa (omissis) nel suo elaborato peritale nel giudizio di separazione personale.

Contesta — sul piano della richiesta economica della moglie — l’eccessività dell’entità dell’assegno (€. 400).

Si legge in comparsa:

«La condizione lavorativa del Dott. BB ha trovato una piccola stabilità che, in ogni caso, non dà garanzia allo stesso (se si considera che i redditi del resistente relativi agli anni di imposta 2015 e 2016 sono stato pari a zero, allora anche l’attuale contributo al mantenimento della figlia potrebbe considerarsi sproporzionato).

Negli anni 2015 e 2016, infatti, il reddito del Dott. BB è stato pressoché pari a zero (doc.ti n. 18-19).

Solo nell’anno 2017 la situazione lavorativa ha avuto un lieve miglioramento e, da detto anno, il Dott. BB può contare su di uno stipendio di circa 1.200,00 al mese (doc. n. 20), ben lontano da quello della Signora AA. Stipendio con il quale, oltre a provvedere alla corresponsione del contributo al mantenimento della figlia minore, deve anche provvedere a tutte le necessità e spese quotidiane (utenze e altro), oltre a dover far fronte a tutte le spese necessarie per l’assistenza difensiva nei giudizi nei quali lo stesso viene sempre più spesso convenuto da controparte.»

Chiede: oltre al vincolo, affido condiviso, collocazione della figlia presso la madre; visite padre/figlia libere (secondo il calendario meglio descritto in memoria difensiva – pag. n.27); un assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €. 200 oltre alle spese straordinarie a carico della madre nella misura del 90% e del 10% a carico del padre.

L’udienza presidenziale 30.4.2019

Le dichiarazioni delle parti di maggior rilievo La ricorrente.

“Il sig. BB ha sempre corrisposto quanto dovuto su base mensile mentre per le spese straordinarie non ha corrisposto quanto dovuto e io ho ritenuto di prendere in carico tali spese nell’interesse della bambina. Specifico di non aver richiesto tali somme per evitare le tensioni e i problemi per la bambina. Al momento dell’iscrizione della scuola il sig. BB mi richiese che io mi prendessi carico completamente delle spese.”.

Il convenuto.

“Le modalità della separazione sono state rispettate, io pago regolarmente quanto dovuto per quanto riguarda le spese ordinarie mensili mentre per le spese straordinarie non mi è mai arrivata alcuna richiesta e non vengo coinvolto nelle relative scelte.”.

Il tentativo di conciliazione dava quindi esito negativo.

L’ordinanza presidenziale 30.4.2019 confermava le modalità della separazione in atto.

All’epoca, sulla base del procedimento incidentale sub-2 nel procedimento di separazione (n.5055/2015), in cui era stata espletata la C.t.u. a mezzo della dr.ssa RR, i rapporti tra i coniugi erano regolati dall’ordinanza 24.1.2018 che così disponeva:

L’affido esclusivo di XY alla madre, già collocataria;

incontri protetti tra padre e figlia, da svolgersi anche in luoghi liberi, con incarico al Servizio Sociale competente per territorio per la loro concreta predisposizione, con cadenza settimanale (in giorni ed orari da concordarsi con il Servizio);

mandato al Servizio di valutare la possibilità che tale frequenza possa, nel prosieguo e nell’evolversi della situazione, essere aumentata, secondo le necessità e compatibilmente con gli impegni del Servizio stesso;

con invita ad entrambi i genitori a rivolgersi ad uno psicoterapeuta che li possa seguire ed aiutare in un percorso personale di crescita e sviluppo delle loro capacità genitoriali.

Nel corso del giudizio era pronunciata sentenza parziale sul vincolo il 19.12.2019. Trovavano anche spazio quattro sub-procedimenti incidentali.

Con atto 5.7.2021 intervenivano in giudizio CC e AB, genitori di BB, nella veste di nonni (paterni) di XY, allo scopo di poter vedere ed incontrare la nipote in incontri liberi (e non protetti, come stabiliti dal servizio sociale competente).

Istruita la causa, la stessa era trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.

Le conclusioni finali delle parti

Per la ricorrente AA

  • dichiarare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra AA e BB celebrato in Bologna il ((omissis)).((omissis)).2005, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Bologna;
  • confermare a favore della ricorrente, sig.ra AA, l’affidamento esclusivo rafforzato della figlia XY con delega delle decisioni tutte alla madre secondo legge;
  • confermare gli incontri padre/figlia nelle modalità protette, allorché i Servizi Sociali delegati ne ravvisino l’opportunità della loro ripresa essendo gli stessi attualmente sospesi, a condizione che il padre rispetti le indicazioni del Tribunale e dei Servizi Sociali;
  • determinare in €. 400,00 mensili la somma che il Sig. BB dovrà versare alla sig.ra AA quale contributo al mantenimento della figlia minore XY, convivente con la madre, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo);
  • con vittoria di spese.

Per il convenuto BB

  • richiede la rinnovazione dell’istruttoria processuale con l’audizione della minore XY prossima al compimento degli 8 anni eventualmente anche con ausiliario per ascolto; trasferimento del mandato dai Servizi di (omissis) a quelli di (omissis);
  • in subordine, ove non venga accolta la reintegrazione dell’istruttoria, affidamento condiviso con tempi paritetici, mantenimento diretto, spese straordinarie a carico del fondo patrimoniale BB, spese processuali compensate.

Per gli intervenuti, genitori del convenuto, nonni della minore:

  • Limitatamente agli intervenuti, chiede che il Tribunale a modifica dell’ordinanza 20 luglio 2021 voglia provvedere come da istanza 6 luglio 2021.

Per comprendere i termini della odierna vicenda processuale è necessario precisare che al momento di questa decisione, i rapporti tra i genitori e la figlia sono oggi regolati nel seguente modo, all’esito della sentenza di separazione definitiva 5.8.2019 e della decisione dei sub-procedimenti all’interno del presente giudizio di divorzio, con particolare riguardo a quelli nn.3 e 4.

Invero, il sub-1 (promosso dalla madre con ricorso 23.10.2019) è relativo all’iscrizione a scuola della bambina (deciso con ordinanza 18.12.2019);

il sub-2 è una correzione di errore materiale del cognome della bambina di cui alla sentenza parziale di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio).

Con il sub-3 è stato disposto (su ricorso della AA) l’affido c.d. “rafforzato” a favore della madre (ordinanza 14.7.2020);

con il sub-4 (promosso da BB) è stato ridotto l’assegno di mantenimento per la figlia ad €. 150,00 mensili; erano già stabilite le spese straordinarie come da Protocollo, in misura del 75% a carico della madre e del 25% a carico del padre (ordinanza 14.7.2020).

Pertanto, al momento, i rapporti tra le parti si possono così riassumere:

  • l’affido c.d. “rafforzato” della figlia XY a favore della madre, nelle specifiche materie di cui all’art. 337 bis 3° co. c.c.: salute, educazione, istruzione, residenza abituale della minore;
  • collocazione della figlia presso la madre;
  • visite tra padre e figlia con modalità protetta;
  • assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €. 150, oltre al 25% delle spese straordinarie.

I diversi provvedimenti di maggiore rilievo succedutisi ai fini della decisione:

L’affido esclusivo alla madre: ordinanza 24.1.2018 (proc. n. 5055/2015 di separazione – sub.2).

All’esito di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato da parte di AA ed al conseguente espletamento di una c.t.u. sulle capacità genitoriali della coppia, a mezzo della dr.ssa (omissis), si giungeva ad una simile determinazione: prima da parte del G.i. del giudizio di separazione, quindi da parte del Collegio con la sentenza definitiva di separazione 1.8.2019.

L’opera portata a termine dal perito d’ufficio era stata redatta anche all’esito di un lavoro che aveva visto il coinvolgimento dei cc.tt.pp. (dr. (omissis) per AA e dr.ssa (omissis) per BB) e della dr.ssa (omissis) (psicologa- psicoterapeuta individuale e della famiglia, incaricata dai coniugi di affiancarli nella gestione della separazione giudiziale e dell’affidamento della minore XY). Invero, già nell’ordinanza presidenziale del giudizio di separazione (risalente al 6.7.2015) era espressamente disposto che il padre vedesse XY secondo il calendario predisposto dalla dr.ssa (omissis) (depositato dallo stesso BB nel suo fascicolo all’all.to n.3).

Tornando all’ordinanza 24.1.2018, in essa era evidenziato come la perizia avesse portato alla luce seri problemi dei genitori (soprattutto del padre) capaci di incidere negativamente su XY (nata il ((omissis)). In effetti, la coppia non era mai riuscita a trovare una strada comune nello svolgimento del compito genitoriale (seppure da genitori separati) e nella realizzazione della bi- genitorialità. Le differenziazioni nette tra le personalità dei genitori, appariva lo scoglio maggiore ed, al tempo stesso, non superabile nel prossimo futuro, proprio perché formatosi nel tempo e che si presentava ormai come un dato stabile: solo un auspicabile percorso comune e sotto una direzione specialistica avrebbe potuto consentire alla coppia di evitare, quanto meno, che le loro contrastanti personalità nuocessero ad XY che, nel contesto dell’epoca, era (comprensibilmente) sofferente (così veniva ripetutamente descritta nella relazione depositata dalla C.t.u.), dato allarmante che imponeva un intervento immediato. Lo stato di ansia della bambina era stato evidenziato anche dal dr, (omissis); mentre altri concreti elementi di preoccupazione per XY erano stati precisati dalla dr.ssa (omissis)

Come si vedrà oltre, l’auspicato percorso comune (sotto una direzione specialistica) non è stato svolto.

Proseguiva la C.t.u. affermando che la bambina aveva mostrato sofferenza conseguente ad alcuni comportamenti del padre che, soprattutto nel momento in cui non era in atto un monitoraggio (nel corso dell’espletamento della c.t.u.), aveva reiterato un modo di fare costante — verosimilmente connesso alla sua personalità (come tale, allo stato, insuperabile). Il suo agire era caratterizzato da un modo di rapportarsi con XY estraneo ad una genitorialità matura e responsabile (il c.t.u. usava l’espressione “disorganizzazione”), con un attaccamento alla figlia quasi morboso ed al tempo stesso privo di inibizioni, non riuscendo così ad imporre necessari limiti ad XY.

Inoltre, a seguito della separazione, lo BB concretizzava propositi rivendicativi nel suo rapporto con la bambina, seppure non si dovevano nutrire timori di comportamenti aggressivi da parte sua.

Dal canto suo, la sig.ra AA aveva dimostrato eccessivi tratti ansiogeni, legati al proprio vissuto ed al condizionamento della sua famiglia di origine, vista “forte” (anche economicamente) e che aveva avuto una propria influenza anche sul rapporto di coppia: il padre della AA aveva “preso in carico” il sig. BB anche dal punto di vista economico perché potesse stare vicino alla figlia.

La AA, pur avendo raggiunto professionalmente un ruolo di rilievo, appariva, nei rapporti familiari, debole (quasi sottomessa): insicurezza derivante dal condizionamento sempre nutrito verso la famiglia di origine. La sua debolezza si manifestava anche nella genitorialità e nel rapporto di coppia, nonostante BB, a sua volta, si sentisse inferiore a lei, percepita come potente.

In effetti, proprio un tale rapporto di coppia, non equilibrato, era una delle ragioni per le quali il padre si era posto sempre in contrasto con le soluzioni suggerite dalla perita, in un atteggiamento aprioristicamente “resistente” piuttosto che “propositivo” secondo uno schema definito dalla C.t.u. “infantile”.

Anche il precedente percorso di mediazione (individuato concordemente dai genitori di XY), a mezzo della dr.ssa (omissis), era stato interrotto per la mancata collaborazione dello BB. Le brevi osservazioni della predetta “mediatrice” (22.3.2016) collimavano con il contenuto della relazione oggi redatta dalla C.t.u.

È stato poi individuato un aspetto importante ed influente sulla decisione di disporre l’affido esclusivo, ossia la totale assenza di un progetto pedagogico da parte del padre per la figlia, conseguente alla visione della bambina come una “gratificazione narcisistica” inserita in un desiderio di confronto con la madre. Purtroppo, in questa visione e percezione della genitorialità, il padre, da un lato recitava spesso la parte della vittima, dall’altro utilizzava XY come arma di ricatto.

In conclusione, appariva opportuno disporre l’affidamento esclusivo di XY alla madre sulla base di una valutazione nell’interesse superiore della minore a fronte di un forte continuo contrasto tra i genitori, dovuto sostanzialmente ad aspetti specifici (e consolidati) della personalità degli stessi, in grado di nuocere alla bambina (considerata anche la fase del suo sviluppo legato alla sua età): soprattutto nella impossibilità di condividere, da parte dei genitori, le scelte anche più semplici della vita di XY.

Allo stesso tempo appariva utile un percorso di aiuto e sostegno al padre per garantire ad XY un sano rapporto con lo stesso ed un sostegno psicologico per la madre, per meglio definire il suo ruolo.

Il provvedimento del G.i. — poi confermato nella sentenza definitiva di separazione — disponeva: l’affido esclusivo di XY alla madre, già collocataria; incontri protetti tra padre e figlia, da svolgersi anche in luoghi liberi, mandando al servizio sociale competente per la loro concreta predisposizione, con cadenza settimanale (in giorni ed orari da concordarsi con il servizio);

un incarico allo stesso Servizio per valutare la possibilità di calibrare e graduare tale, nel prosieguo, la cadenza di tali incontri; un invito ai genitori di rivolgersi ad uno psicoterapeuta per essere seguiti ed aiutati in un percorso personale di crescita e sviluppo delle loro capacità genitoriali.

Successivamente, a seguito di procedimento promosso dalla AA, era disposto l’affido “rafforzato” (c.d. “super-esclusivo”) a favore della madre, a seguito di una serie di comportamenti del padre che non rispettavano le modalità stabilite dal Servizio Sociale incaricato nella realizzazione degli incontri protetti con la bambina.

Si tratta dell’esito del proc. sub-3 all’interno del presente giudizio di divorzio: su ricorso promosso dalla madre 11.5.2020 e deciso con ordinanza del G.i. 14.7.2020.

Nel provvedimento era ripercorsa l’evoluzione non positiva della situazione familiare, nel perdurare della estrema difficoltà di rapporti tra i genitori, con conseguente serio pericolo per la condizione della bambina, che ormai da anni assisteva ad un simile insanabile contrasto.

L’ordinanza, infatti, esordiva rilevando come da anni il dialogo tra i genitori fosse inesistente. Difatti, anche la gestione della bambina (al tempo di 6 anni), per le semplici scelte quotidiane, diventava problematica.

Le comunicazioni tra i genitori avvenivano solo via mail e spesso all’invio di un messaggio non vi era neppure risposta; oppure il messaggio veniva inviato all’altra parte nell’immediatezza di una decisione da assumere per XY, rendendo poi di fatto impossibile una reale condivisione nelle scelte utili e necessarie per la figlia.

Anche all’udienza di comparizione, le parti — rispondendo alle specifiche domande del giudice, circa la loro capacità di condividere scelte essenziali per la bambina (anche facendo qualche esempio pratico) — hanno ricordato e descritto due episodi emblematici e al tempo stesso gravi. La gravità si afferma proprio perché si è trattato di contrasti su scelte che tutti i genitori devono assumere quotidianamente nella crescita di una bambina: peraltro riguardanti visite mediche, per cui l’impossibilità di un dialogo si traduce in un serio pericolo per XY. Si trattava di visite di routine per cui, a maggior ragione, l’assenza di dialogo e collaborazione tra genitori si palesava particolarmente preoccupante. Infatti, se scelte di non particolare rilevanza diventano motivo di contrasto, si deve temere che scelte di carattere particolarmente serio e/o urgente per la salute di XY, provocherebbero ancora maggiori intralci con impossibilità per la minore di vedere garantito addirittura il suo diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Veniva sottolineato dal giudice come una simile determinazione non si basasse su mere ipotesi, ma su dati concreti forniti direttamente dalle parti al giudice. Nello specifico, si era trattato di una visita oculistica e di una odontoiatrica (assolutamente di routine) che, per l’opposizione del padre (del tutto immotivata) non avevano avuto luogo.

Nel continuo contrasto tra genitori, anche per la scelta scolastica, riguardante l’iscrizione della bambina (al primo anno della scuola primaria), è stato investito il Tribunale.

Si manifestava, quindi, come evidente l’interesse di XY che fosse uno solo dei genitori ad avere l’affido esclusivo “rafforzato” ai sensi dell’art. 337 quater, 3° co. c.c.

Questo genitore non poteva che individuarsi nella madre, che aveva già l’affido esclusivo all’esito di una completa indagine sulla capacità genitoriale delle parti, espletata nel giudizio di separazione personale (per l’esattezza all’interno di un sub-procedimento all’interno del principale).

Il “rafforzamento” si indicava nelle specifiche materie di cui all’art. 337 bis 3° co. c.c.: salute, educazione, istruzione, residenza abituale della minore.

In merito alla ripresa degli incontri protetti padre/figlia.

La problematicità del comportamento del padre nell’effettuare gli incontri protetti con la figlia, secondo il calendario e le modalità stabilite e regolate dal Servizio, risultava pressoché in maniera costante, alla luce delle relazioni del Servizio Sociale. Peraltro, la situazione con modalità protetta degli incontri padre-figlia, non presentava elementi di novità.

Deve anzi sottolinearsi come il Servizio Sociale abbia comunicato al giudice come il ripetersi di inosservanze, da parte di BB, nel corso degli incontri protetti capaci di provocare un pregiudizio per la minore. Proprio per tale motivo (la predetta inosservanza) ha condotto alla situazione di interruzione degli incontri.

Non si può ignorare come anche i comportamenti dei genitori nei loro reciproci rapporti, anche se nella immediatezza non appare coinvolgano direttamente la bambina, sono in realtà in grado di farlo.

Ci si riferiva al desiderio di BB di incontrare anche la AA in occasione degli incontri: ad es. nel momento iniziale e/o finale, nel prendere o riaccompagnare XY. Ebbene, la madre viveva in maniera negativa i tentativi del padre di “riavvicinamento” ed il quadro fornito alla bambina (che alla sua età percepiva l’evidente imbarazzo e vero fastidio della madre), era tutt’altro che positivo.

In ultimo, la regolamentazione degli incontri in forma protetta è frutto di una decisione del giudice in base ad una C.t.u., con incarico al Servizio Sociale, per cui i genitori devono attenersi alle modalità stabilite nell’interesse della bambina: il rifiuto danneggia la minore, ed il giudice non può ignorare tale pregiudizio, a meno di non abdicare al proprio dovere di tutela della figlia della coppia.

Con ordinanza in pari data (14.7.2020) a conclusione del sub-procedimento n.4 (all’interno dell’odierno giudizio di divorzio), era ridotto l’assegno a carico del padre ad €. 150,00 mensili, fermo restando l’onere delle spese straordinarie (75% a carico della madre e 25% a carico del padre).

Non si è ritenuta opportuna e/o necessaria una nuova C.t.u. sulle capacità genitoriali. Infatti la situazione è rimasta invariata, si è cristallizzata, in virtù dell’ultimo rifiuto del padre di partecipare agli incontri con la figlia in forma protetta.

Le più recenti relazioni del Servizio Sociale

Le relazioni del Servizio Sociale più recenti

Relazione febbraio 24 del 2021

La madre concorda in un sostegno alla sua genitorialità; ha difficoltà a separarsi dalla figlia.

Ha chiesto aiuto per far comprendere alla bambina il motivo dell’interruzione delle visite col padre; quindi la presenza nelle sue relazioni coi genitori del Servizio e dell’A.G.

La figlia ha messo in atto difese, restando a giocare: l’incontro del Servizio era stato predisposto con la madre ed una psicologa.

A dicembre 2020 i nonni paterni hanno espressamente chiesto al Servizio di poter incontrare la nipote.

Il Servizio ha intrapreso la conoscenza dei nonni paterni. Il primo incontro con loro è avvenuto il 2.2.2021.

Il padre ha denunciato (il 25.10.2020) l’assistente sociale M.P.

Sono stati programmati incontri protetti tra nonni paterni e nipote.

Conclusioni

Oggi nessuna forma di collaborazione col padre risulta praticabile, per cui non si può neppure pensare a interventi tutelanti per la bambina.

Di fronte alle denunce del padre nei confronti praticamente di tutti gli operatori del Servizio che si sono interessati alla vicenda, nessun Servizio Sociale può esercitare una funzione di tutela per la minore.

Relazione Servizio Sociale 15.06.2021

Da febbraio 2021 è stato predisposto il calendario degli incontri protetti nonni paterni/figlia. Alla data della relazione erano avvenuti 4 incontri protetti col padre svoltisi in maniera serena.

La madre ha riferito di 2 contatti del padre con lei per poter vedere la bambina: la AA ha risposto di rivolgersi al Servizio, ma BB (senza passare dal Servizio) ha di nuovo contattato la ex moglie.

Col padre non è stato possibile alcun tipo di intervento progettuale.

Si sottolineano ancora una volta i comportamenti disturbanti del padre, che non riconosce al Servizio alcuna autorevolezza.

Relazione 22 giugno 2021

Da gennaio 2021 è iniziato un percorso di sostegno per madre e figlia. Partecipazione con atteggiamento collaborativo della madre.

La figlia nell’interazione è disponibile ad ascolto e partecipazione.

La madre ha adeguati strumenti di tipo accuditivo, educativo e affettivo-relazionale.

Non si ritengono necessari interventi sanitari per il nucleo, ferma restando l’impossibilità di intervenire per il recupero delle funzioni genitoriali del padre.

Come si vede la situazione di impossibilità di relazione padre-figlia, nel rifiuto del padre di accettare le determinazioni del Tribunale (anche tramite Servizio Sociale), non rende possibile una modifica della condizione attuale.

Come già accennato, anche se la C.t.u. risale al giudizio di separazione, si è voluto preservare la minore da altre attività che poteva rivelarsi per lei pregiudizievoli. D’altro canto, la sua condizione è stata costantemente monitorata dal Servizio Sociale nel corso di questi anni.

Il padre, nelle sue richieste istruttorie, ha addirittura chiesto l’esame della bambina quale testimone. Si tratta di una minore (oggi di 8 anni) già molto coinvolta nelle difficili e conflittuali dinamiche familiari da anni, interessata anche dalla C.t.u. espletata nel giudizio di separazione. Si è ritenuto doveroso preservarla da ulteriori possibili traumi nel vedersi coinvolta anche in un procedimento contezioso tra i genitori. Peraltro, alla luce delle risultanze delle relazioni del Servizio Sociale, la sua audizione è apparsa del tutto superflua ai fini della decisione.

Il Collegio ritiene, allora, di dover mantenere le determinazioni su affido e collocazione della minore come attualmente esistenti e consolidatesi.

Per quanto riguarda i rapporti del padre con la figlia.

La problematicità del comportamento del padre nell’effettuare gli incontri protetti con la figlia, secondo il calendario e le modalità stabilite e regolate dal Servizio, risultava pressoché in maniera costante, alla luce delle relazioni del Servizio Sociale. Peraltro, la situazione con modalità protetta degli incontri padre-figlia, non presentava elementi di novità.

Deve anzi sottolinearsi come il Servizio Sociale abbia comunicato al giudice come il ripetersi di inosservanze, da parte di BB, nel corso degli incontri protetti capaci di provocare un pregiudizio per la minore. Proprio per tale motivo (la predetta inosservanza) ha condotto alla situazione di interruzione degli incontri.

Non si può ignorare come anche i comportamenti dei genitori nei loro reciproci rapporti, anche se nella immediatezza non appare coinvolgano direttamente la bambina, sono in realtà in grado di farlo.

Ci si riferiva al desiderio di BB di incontrare anche la AA in occasione degli incontri: ad es. nel momento iniziale e/o finale, nel prendere o riaccompagnare XY. Ebbene, la madre viveva in maniera negativa i tentativi del padre di “riavvicinamento” ed il quadro fornito alla bambina (che alla sua età percepiva l’evidente imbarazzo e vero fastidio della madre), era tutt’altro che positivo.

In ultimo, la regolamentazione degli incontri in forma protetta è frutto di una decisione del giudice in base ad una C.t.u., con incarico al Servizio Sociale, per cui i genitori devono attenersi alle modalità stabilite nell’interesse della bambina: il rifiuto danneggia la minore, ed il giudice non può ignorare tale pregiudizio, a meno di non abdicare al proprio dovere di tutela della figlia della coppia.

Questi potranno riprendere con la collaborazione necessaria del padre.

In questa prospettiva è necessario mantenere un monitoraggio del Servizio Sociale per un periodo congruo che si indica in tre anni.

Dal punto di vista economico, la sentenza di separazione definitiva stabiliva un assegno di €. 300 per la figlia, oltre al 75% delle spese straordinarie (come da Protocollo) a carico della madre ed il 25% a carico del padre.

Era respinta la domanda del marito di ricevere un assegno per il proprio mantenimento a carico della moglie.

A seguito del sub-procedimento n.4 l’assegno del padre è stato ridotto ad €. 150,00.

Riguardo all’assegno per il mantenimento della figlia minore a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell’art. 337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell’età della figlia della coppia (oggi otto anni), delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore: attualmente XY trascorre la massima parte del tempo con la madre.

Per l’esattezza: 1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza on entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Le condizioni di reddito delle parti risultanti dalla documentazione depositata.

Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l’imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.

  • AA – professore associato presso [(omissis)] dell’Università di Bologna
  • P.F. 2016 = Al mese netti circa €. 3.000,00
  • P.F. 2017 = Al mese netti circa €. 2.400,00
  • P.F. 2018 = Al mese netti circa €. 2.600,00
  • P.F. 2019 = Al mese netti circa €. 3.200,00
  • P.F. 2020 = Al mese netti circa €. 3.000,00
  • P.F. 2021 = Al mese netti circa €. 3.000,00
  • BB – sub-agente assicurativo
  • P.F. 2016 tot. imponibile = Zero
  • P.F. 2017 tot. Imponibile = €. 2.033
  • P.F. 2018 = Al mese netti circa 1.500,00
  • P.F. 2019 = Al mese netti circa 1.600,00
  • P.F. 2020 = Al mese netti circa 1.500,00
  • P.F. 2021 = Al mese netti circa 1.460,00

Nel caso in esame, dunque, l’assegno può congruamente indicarsi in €. 300,00 mensili; esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.

Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

La domanda di BB per porre a carico del fondo patrimoniale le spese di mantenimento di XY.

Analoga domanda è stata già avanzata dallo BB nel procedimento sub-4. In questa sede non si possono che ribadire le osservazioni già esposte sul punto nell’ordinanza 14.7.2020.

«Ogni questione attinente al fondo patrimoniale sfugge al giudice del divorzio. Infatti per ogni decisione in merito, gli interessati devono rivolgersi al Tribunale che in composizione collegiale potrà assumere le determinazioni del caso ma, si ribadisce, una domanda afferente alla gestione del fondo patrimoniale è inammissibile dinanzi al giudice del divorzio, competente funzionalmente: sul vincolo matrimoniale, sull’affido di figli minori, su loro collocazione e rapporti con i genitori, su aspetti attinenti all’esercizio della genitorialità (in tutte le sue sfaccettature), su assegno divorzile.

A ben guardare la richiesta di BB si traduce in una modalità di acquisizione di risorse finanziarie (in ipotesi indirizzate a soddisfare le esigenze della figlia, tramite il versamento dell’assegno di mantenimento): trattasi, anche in tale prospettiva, di domanda inammissibile.».

La domanda dei nonni paterni.

Il rapporto della nipote con i nonni è stabilito nell’interesse della minore. Al momento il Servizio Sociale ha già in atto un regime di visite nonni paterni/nipote in forma protetta. Ciò per tutelare XY da possibili interventi del padre nel corso dei suoi incontri con i nonni.

In ogni caso, la domanda appare inammissibile. Infatti la competenza è del Tribunale per i Minorenni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp. att. c.c.

La condanna al pagamento delle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza (sono considerati anche i sub-procedimenti incidentali decisi all’interno del principale).

Le spese nei rapporti con i nonni paterni intervenuti vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dispone l’affido esclusivo di XY alla madre con modalità “rafforzate”, nelle specifiche materie di cui all’art. 337 bis 3° co. c.c.: salute, educazione, istruzione, residenza abituale della minore;

dispone la sua collocazione presso la madre;

dispone incontri protetti tra padre e figlia, da svolgersi anche in luoghi liberi, mandando al Servizio Sociale competente per territorio per la loro concreta predisposizione, con cadenza settimanale (in giorni ed orari da concordarsi con il servizio);

manda al Servizio di valutare la possibilità che tale frequenza possa, nel prosieguo e nell’evolversi della situazione, essere aumentata, secondo le necessità e compatibilmente con gli impegni del Servizio stesso;

con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l’obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €. 300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese);

pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie: nella misura del 50% ciascuno.

Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona,

nelle spese straordinarie si devono ricomprendere:

le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli:

a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell’unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature);

b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;

c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;

d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;

e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;

f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza.

Spese straordinarie da concordare preventivamente:

Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa. il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.

Modalità di rimborso delle spese straordinarie:

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Dispone il monitoraggio del Servizio Sociale per il periodo di anni tre anche per la predisposizione ed attuazione di un progetto di sostegno alla genitorialità.

Condanna BB al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 10.000,00, oltre

accessori come per legge;

compensa le spese tra l’attrice ed i nonni paterni intervenuti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 23.02.2022.

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