Search
Close this search box.

PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Trasferimento casa nella separazione consensuale – sentenza Tribunale Bologna n. 2708/2021

Indice

Fatto

rilevato che non sono pervenute le conclusioni del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell’osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest’ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre – né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale – il modo dell’intervento di tale organo e l’uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass. 12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);

visto che con deposito delle previste note scritte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi hanno rinunciato espressamente, dichiarando di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciarvi;

visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;

rilevato che dall’unione dei coniugi è nato (il 23.07.2009) il figlio Alessandro, ad oggi minorenne;

ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;

ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54;

visto l’art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;

viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;

– pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra GA. GA. (nata a Bologna il –omissis–) e DA. CO. (nato a Bologna il –omissis–) contratto a norma del codice civile in Bologna (BO) il 26.04.2009 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 2009, atto n. 21, p. II, Serie C;

– ordina all’Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all’annotazione della sentenza;

– prende atto che in base all’accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti 

Condizioni

1) la casa familiare, sita in Castenaso, via Fratelli Rosselli n. 2, con i mobili e gli arredi ivi contenuti rimarrà assegnata alla sig.ra Ga., che vi abiterà con il figlio fino all’autosufficienza economica di Al.; si dà atto che il provvedimento di assegnazione della casa familiare (decreto di omologa di separazione personale fra i coniugi) è stato trascritto presso la Conservatoria di Bologna in data 30.09.2020 a favore della signora Ga. Ga.;

2) il figlio minore Al. rimarrà affidato ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre in Castenaso (BO) in via Fratelli Rosselli n. 2. I genitori si impegnano a determinare le scelte di vita nel preminente interesse di Al. e a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l’educazione, l’istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere, le cui decisioni dovranno essere adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità naturali, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, esercitando separatamente la responsabilità genitoriale in ordine all’ordinaria amministrazione;

3) ferma la facoltà del padre di vedere il figlio, previo accordo con la madre anche in altri ed ulteriori momenti rispetto a quelli di seguito indicati, i genitori convengono di regolare e cadenzare le frequentazioni tra padre e figlio secondo il seguente calendario: il padre potrà permanere con il figlio minore Al. secondo i seguenti tempi e modalità:

  • a) ogni quindici giorni, dal venerdì dalle ore 17,30 con prelievo dall’abitazione materna o dall’eventuale attività sportiva/ludica frequentata dal figlio e pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola o presso l’abitazione materna la mattina del lunedì alle ore 8,00; il padre si impegna, in ogni caso, a rispettare la volontà del figlio allorché questi richieda di rientrare presso l’abitazione materna la domenica sera, prevedendo in questo caso il rientro per le ore 20,00/21,00;
  • b) per ogni settimana nel pomeriggio del mercoledì dall’uscita da scuola o, in periodo non scolastico, dalle ore 17,30con prelievo dall’abitazione materna, con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a scuola o presso l’abitazione materna la mattina del giorno successivo; i genitori prevedono già da ora che, previo accordo fra loro e compatibilmente con le esigenze del figlio Alessandro, potrà, nel tempo, essere inserito un altro pomeriggio infrasettimanale in cui il bambino potrà permanere con il padre.
  • c) metà delle vacanze Natalizie avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale (dal 23 al 30 dicembre) e di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 Gennaio) fra l’uno e l’altro genitore, salvo diverso accordo fra i genitori;
  • d) per metà delle vacanze Pasquali comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell’Angelo, salvo diverso accordo fra i genitori; e) per quindici giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

4. I genitori si impegnano alla collaborazione e alla disponibilità reciproca nella gestione del figlio e alla luce di ciò i signori Ga. e Co. non lasceranno permanere il figlio da solo con i loro nuovi compagni, se non previo accordo fra loro.

5. il padre contribuirà al mantenimento del figlio Al. fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, mediante:

  • a) il versamento dell’importo mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00), entro il 5 (cinque) di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente della signora Ga. Ga., importo revisionabile secondo gli indici Istat della Camera di Commercio di Bologna al mese di giugno di ogni anno, a decorrere dal mese di giugno 2022;
  • b) il riconoscimento alla signora Ga. del 100% degli assegni familiari o dell’assegno unico familiare, con formale rinuncia da parte del signor Da. Co.;
  • c) l’anticipazione o il rimborso alla signora Ga. nella misura del 50% delle spese straordinarie medico sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche occorrenti per il figlio come da protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna del 9 Agosto 2017che qui di seguito si riporta:

‘Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli:

  • a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori a causa o dopo lo scioglimento dell’unione documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature);
  • b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni ecc.) non offre tempestive alternative;
  • c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
  • d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
  • e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;
  • f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza.

Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.

Modalità di rimborso delle spese straordinarie:

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso.

Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.’

d) il signor Co., in considerazione dell’assicurazione sanitaria integrativa da lui stipulata con Assilt estesa anche a favore del figlio e per la quale corrisponde attualmente un premio annuale di E 213,81, anticiperà o rimborserà alla signora Ga. le spese sanitarie occorrenti per il figlio ricomprese nella copertura assicurativa, con ripartizione fra i genitori nella misura del 50% della parte residua della spesa sanitaria non rimborsata dalla compagnia assicurativa.

Ciascun genitore detrarrà ai fini fiscali la quota pari al 50% della parte residua della spesa sanitaria non rimborsata;

6. i signori Ga. Ga. e Da. Co. danno atto di avere concordato che, a definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali pregressi e pendenti e a scioglimento della comunione ordinaria e de residuo,

  • a. il signor Da. Co. trasferirà alla signora Ga. Ga., con separato rogito notarile da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio, la propria quota parte, pari al 50%, della proprietà dell’abitazione familiare, con tutte le pertinenze di proprietà (comprensive di cantina e autorimessa), sita in Castenaso alla Via Fratelli Rosselli n.2 (già spettando alla signora Ga. la comproprietà dell’altra metà), costituito da un appartamento identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castenaso al Fg. –omissis–, particella –omissis– sub. –omissis– cat. A3, cl. 3, vani 4,5 con annessa autorimessa (Fg. –omissis– mappale –omissis–, sub –omissis– cat. C6 cl.2 mq.11);
  • b. la signora Ga. a corrispettivo di tale trasferimento verserà al signor Co. la somma di E 31.500,00 (trentunomilacinquecento/00) a mezzo di assegno circolare nei tempi indicati alla lettera e);
  • c. contestualmente al trasferimento di proprietà della propria quota parte, pari al 50%, della proprietà dell’abitazione familiare da parte del signor Co. alla signora Ga., la stessa si accollerà il mutuo fondiario residuo cointestato, stipulato con atto a ministero del Notaio Dott. Giuliana Troise del 21.09.2010 rep. n. 50384, garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 22.09.2010 all’art. 9025 a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,e annotato di surrogazione a favore di Intesa San Paolo S.p.A. in data 14.10.2020 all’art.7705, in virtù di atto a ministero del Notaio Dott. Jacopo Labò del 28.08.2020 rep. n. 2997 per la complessiva somma di E 77068,81 (settantasettemilasessantotto/81) con surroga della Banca nell’ipoteca somma destinata al pagamento del predetto mutuo originario;
  • d. il contratto di mutuo sopra indicato verrà estinto per la stipula di un nuovo mutuo fondiario da parte della sola signora Ga. Ga. con la stessa Banca Intesa per un importo complessivo di circa E 110.000,00 (centodieci/00)o comunque per il diverso importo che risulterà dalla somma data dalla cifra residua del sopraindicato mutuo che verrà estinto e dal corrispettivo di E 31.500(trentunomilacinquecento/00)di cui alla lettera b), nuovo mutuo le cui rate verranno interamente corrisposte dalla signora Ga..

P.Q.M.

7. Tutte le operazioni indicate alle lettere a) b) c) d) del punto 6 verranno effettuate contestualmente avanti al Notaio Dott. Raffaele Vannini, tutte nel medesimo giorno.

8. I signori Ga. e Co. danno atto che la clausola di cui al precedente punto 6lettera a) non costituisce preliminare di vendita;

9. i suddetti accordi patrimoniali costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;

10. le spese condominiali dell’abitazione di Via Fratelli Rosselli n. 2 di natura straordinaria che dovessero essere deliberate prima del rogito saranno a carico dei signori Ga. e Co. nella misura del 50% per ciascuno;

11. i signori Ga. e Co. chiuderanno il conto corrente cointestato N. –omissis presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, utilizzato per il pagamento del precedente mutuo fondiario;

12. le parti dichiarano sin da ora che richiederanno che al trasferimento di proprietà indicato al punto 6 lettera a) sia applicato il trattamento fiscale di cui alla Legge 6 Marzo 1987 N. 74, articolo 19 (esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) e quindi anche dalla tassa dovuta all’Archivio Notarile;

13. i signori Ga. e Co. dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l’uno nei confronti dell’altro in ragione del loro reciproco mantenimento e si danno reciprocamente atto di avere, in tal modo e salvo l’esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito di comune accordo i rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi insorti in ragione e costanza del matrimonio.

14. i ricorrenti si rilasciano reciprocamente il consenso – assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto personale e del passaporto e/o della carta d’identità per il figlio;

15. le spese legali e notarili relative al presente giudizio verranno divise fra i signori Ga. e Co. nella misura del 50% per ciascuno.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 20/10/2021

Depositata in cancelleria il 16/11/2021

Hai un dubbio? CONTATTACI senza impegno

Studio Legale De Matteis

Modulo contatti

Studio Legale De Matteis

Help Desk