Fatto
Con ricorso depositato il 17 settembre 2021 X rappresentava di aver avuto una relazione sentimentale con Y dalla quale erano nati due figli, R. (n. il omissis) e S. (n. il omissis), riconosciuti da entrambi i genitori; il ricorrente riferiva, altresì, che, cessata la convivenza, il Tribunale di Bologna con decreto del 1.8.2019 aveva recepito gli accordi raggiunti tra i genitori per la gestione della prole, disponendone l’affido condiviso, il collocamento prevalente presso il padre nella ex casa familiare a lui assegnata e dando disposizioni per la regolamentazione delle visite materne e per il contributo materno al mantenimento economico dei figli minori. Ciò posto, il ricorrente spiegava che la primogenita R., sedicenne, aveva recentemente espresso il desiderio di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid19, alla quale la madre si era dichiarata contraria; acquisito il parere favorevole del medico curante, il padre intendeva dare corso alla volontà della figlia minore e, perdurando l’opposizione materna, chiedeva al Tribunale adìto di autorizzarlo alla somministrazione del vaccino anti-Covid19 in favore della figlia.
Si costituiva in giudizio Y per chiedere il rigetto della domanda avversaria. La resistente si confermava contraria alla vaccinazione anti-Covd19 della propria figlia spiegandone le ragioni, di seguito sintetizzate (cfr. pagg. 3-6 della costituzione in giudizio): I) il pericolo di danno grave alla salute o di morte da Covid 19 è pressoché prossimo allo zero per i soggetti di età inferiore ai 20 anni; II) i farmaci usati per la vaccinazione anti-Covid19 godono di una “autorizzazione eccezionale”, in quanto “non hanno superato tutte le fasi della necessaria sperimentazione”; III) le reazioni avverse ai vaccini in uso sono statisticamente importanti, oltre ad essere sconosciuti gli effetti nel medio-lungo periodo; IV) non esiste alcuna evidenza scientifica che i vaccini in uso prevengano effettivamente l’infezione dal virus; V) esistono terapie e medicine che consentono il trattamento e la cura del COVID 19; VI e VII) le attività (scolastiche o ludiche) dei minori possono comunque essere svolte anche con l’utilizzo della mascherina e previa acquisizione di un tampone negativo che consenta il rilascio del c.d. Greenpass, possibilità che conferma la non obbligatorietà del vaccino anti-Covid19.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, a cui gli atti venivano telematicamente trasmessi dalla Cancelleria in data 24 settembre 2021, come da relativa annotazione nel fascicolo d’ufficio.
All’udienza del 5 ottobre 2021 le parti, personalmente presenti, venivano sentite dal Giudice Istruttore delegato dal Collegio; nella stessa udienza veniva sentita la figlia minore della coppia, R.. Ad esito la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Questioni preliminari
Com’è noto, l’affido condiviso di un minore ad entrambi i genitori comporta che questi ultimi esercitino la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (cfr. art. 316 c.c.).
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere al giudice per ottenere i provvedimenti ritenuti più idonei.
Qualora il contrasto insorga tra genitori conviventi, lo strumento normativo di risoluzione della controversia è dettato dall’art. 316 c.c., che prevede che “Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio”.
Qualora, invece, i genitori non siano conviventi (e non sia pendente tra loro giudizio di separazione o di divorzio), lo strumento normativo specificamente deputato alla soluzione del contrasto è dato dall’art. 709 ter c.p.c., che consente al Tribunale adìto, in composizione collegiale, di adottare direttamente, ad esito di un procedimento soggetto a rito camerale, “i provvedimenti opportuni”.
Ciò posto in termini generali e di sistema, si osserva che la vertenza in esame è stata introdotta con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. da X, padre della minore R., per ottenere dal Tribunale adìto, stante l’opposizione materna al riguardo, l’autorizzazione alla somministrazione alla figlia del vaccino anti Covid 19.
Nel caso di specie, il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. in esame è certamente ammissibile, in quanto i genitori della minore, non coniugati, non sono più conviventi e il contrasto tra loro attiene all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia R., in affido condiviso, in merito ad una questione di particolare importanza relativa alla salute della minore (quale, nello specifico, quella relativa alla somministrazione (o meno) del vaccino anti Covid 19).
Il procedimento in esame rientra tra quelli in cui è previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Al riguardo, è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all’ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l’effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/2005; conf. Cass. n. 1345/2005; Cass. n. 2381/2020, secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l’osservanza di detto precetto normativo, che l’ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”; e, ancora, tra le altre: Cass. n. 12254/2020, Cass. n. 6136/2015, Cass. n. 22567/2013, Cass. n. 21065/2006).
Nel caso di specie, gli atti risultano trasmessi dalla Cancelleria all’Ufficio di Procura in data 24 settembre 2021, come da relativa annotazione presente nel fascicolo d’ufficio, sicché, allo stato, deve ritenersi integro il contraddittorio.
Il merito del giudizio
L’opposizione materna alla vaccinazione anti Covid19 si fonda, essenzialmente, su due rilievi: da un lato, la ritenuta inefficacia ed anzi la pericolosità (in termini di effetti collaterali) della somministrazione dei prodotti vaccinali in uso; dall’altro, la ritenuta assenza di effettivo rischio infettivo (con danno grave alla salute) per i ragazzi dell’età di R..
Al riguardo, è bene ricordare che da quando, l’11 gennaio 2020, è stata pubblicata la sequenza genetica del virus SARS-CoV-2, scienziati, industrie e altre organizzazioni in tutto il mondo hanno collaborato per sviluppare il prima possibile vaccini efficaci contro il COVID-19, ovvero in grado di produrre una risposta immunitaria idonea a neutralizzare il virus e a impedire l’infezione delle cellule.
Alcuni dei vaccini anti Covid 19 sono stati realizzati utilizzando la stessa tecnologia di altri vaccini attualmente in uso, altri sono stati realizzati utilizzando approcci innovativi oppure approcci utilizzati recentemente nello sviluppo di vaccini contro SARS e Ebola.
Com’è noto, lo sviluppo di un vaccino è generalmente un processo lungo, che necessita di anni, durante i quali le ricerche vengono condotte a tappe successive che includono i test di qualità, la sperimentazione preclinica e le fasi della sperimentazione clinica nell’uomo (che sono 3: studi condotti su volontari sani per l’identificazione della dose ottimale e la valutazione della sicurezza nell’uomo, studi a carattere esplorativo e condotti su piccoli gruppi di persone, generalmente meno di 100 e, infine, studi allo scopo confermativo e condotti su migliaia o decine di migliaia di persone).
Gli studi sui vaccini contro il COVID-19 sono iniziati nella primavera 2020 e in meno di un anno (a dicembre 2020) l’EMA, ovvero l’Agenzia Europea competente in merito al vaglio di qualità, sicurezza ed efficacia di qualsiasi prodotto farmaceutico da immettere in commercio nel territorio europeo, ha raccomandato alla Commissione Europea di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio “condizionata” a un primo vaccino a RNA messaggero (prodotto dalla ditta BioNTech/Pfizer), il 6 gennaio 2021 ad un secondo vaccino (prodotto dalla ditta Moderna), il successivo 29 gennaio 2021 ad un terzo vaccino (prodotto dalla ditta Astra-Zeneca in collaborazione con l’Università di Oxford) e, infine, l’11 marzo 2021, ad un quarto vaccino (prodotto dal gruppo Johnson & Johnson).
Il processo di sviluppo dei vaccini anti Covid19 ha subito un’accelerazione senza precedenti a livello globale, ma nessuna tappa dell’iter necessario è venuta meno; ciò è stato possibile grazie al concorso di diversi fattori, quali, ad esempio, l’utilizzo di ricerche già condotte in passato sulla tecnologia a RNA messaggero (mRNA), gli studi sui coronavirus umani correlati al SARS-CoV-2, la conduzione parallela delle varie fasi di valutazione e di studio e, non ultime, le ingenti risorse umane ed economiche messe a disposizione in tempi stretti a livello mondiale.
Nel caso dei vaccini in esame l’autorizzazione concessa è “condizionata”, in quanto, proprio in ragione della situazione di emergenza pandemica mondiale, tutte le procedure necessarie al completamento delle fasi di sviluppo dei vaccini sono state effettuate in tempi e con modalità molto più agili del normale: è importante, tuttavia, rimarcare che questa procedura (c.d. rolling review) garantisce una valutazione il più veloce possibile ma, al contempo, ugualmente completa ed approfondita di tutti i requisiti necessari in termini di sicurezza, efficacia e qualità del prodotto, in quanto gli standard (norme, procedure e protocolli) utilizzati per l’autorizzazione sono identici a quelli utilizzati per qualsiasi altro farmaco o vaccino.
Non risponde, dunque, al vero l’affermazione della Y secondo cui i vaccini antiCovid19 godrebbero di una autorizzazione “eccezionale” non avendo superato tutte le fasi della sperimentazione: l’autorizzazione concessa dall’EMA è “condizionata” e rappresenta, a tutti gli effetti, un’autorizzazione formale, che, sebbene si basi su dati meno completi rispetto a quelli richiesti per una “normale” procedura di approvazione alla immissione in commercio, presuppone comunque il positivo completamento di tutto il processo di valutazione ordinariamente previsto e il riferimento agli stessi standard (di sicurezza, di efficacia e di qualità) utilizzati per autorizzare qualsiasi altro farmaco o vaccino.
Quanto all’efficacia dei vaccini in esame nel produrre una risposta immunitaria idonea a neutralizzare o quantomeno a ridurre la carica patogena del virus e, dunque, indirettamente, a contrastare significativamente la diffusione del contagio, è, invero, l’intera comunità scientifica mondiale ad essere concorde nel ritenere, sulla base di studi continuamente aggiornati, che i vaccini approvati dalle autorità competenti hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli sia la collettività ed in particolare i soggetti vulnerabili, con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono decisamente superiori ai rischi in tutte le fasce di età.
I dati disponibili, per ciò che concerne specificamente territorio italiano, confermano, del resto, le evidenze degli studi internazionali: con comunicazione resa in data 9.7.2021 l’Istituto Superiore della Sanità ha, infatti, reso noto che i vaccini anti Covid 19, in caso di completamento delle dosi previste, hanno rivelato efficacia “circa all’80% nel proteggere dall’infezione, e fino al 100% dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età” (cfr. Comunicato Stampa ISS del 9.7.2021 consultabile sul sito istituzionale dell’ISS).
Allo stato delle conoscenze scientifiche, nazionali ed internazionali, è, dunque, indubitabile che i vaccini di cui disponiamo sono estremamente efficaci nel prevenire le forme gravi della malattia, se viene completato il ciclo vaccinale, ed hanno comunque un’ottima efficacia nella prevenzione delle infezioni; e ciò in tutte le fasce di età, ivi compresa quella dai 12 ai 18 anni nella quale rientra la figlia delle odierne parti in lite.
Quanto, poi, alla prospettata insicurezza dei vaccini sotto il profilo degli effetti collaterali, il Rapporto n. 9 dell’AIFA sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19 (relativo al periodo 27.12.2020-26.9.2021) dedica una specifica sezione di analisi alla fascia di età qui di interesse, ovvero 12-19 anni.
Al riguardo, è bene precisare che alla data del 26/09/2021 sono stati utilizzati per la vaccinazione negli adolescenti i vaccini della ditta BioNTech/Pfizer (la cui indicazione è stata estesa a partire dai 12 anni dal 31/05/2021) e della ditta Moderna (approvato a partire dai 12 anni di età dal 28/07/2021), mentre i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson sono autorizzati a partire dai 18 anni.
Ebbene, nel richiamato Rapporto AIFA n. 9 (cfr. pag. 21) si attesta che “gli eventi avversi [da intendersi come “qualsiasi episodio sfavorevole che si verifica dopo la somministrazione di un farmaco o di un vaccino, ma che non è necessariamente causato dall’assunzione del farmaco o dall’aver ricevuto la vaccinazione”] più frequentemente segnalati sono la cefalea, l’astenia, la febbre e le reazioni locali nel sito di inoculazione, indipendentemente dalla tipologia di vaccino, dal numero di dose e dalla gravità. Considerato il limitato numero di segnalazioni gravi ricevute (5 casi ogni 100.000 dosi somministrate), la valutazione della distribuzione per tipologia di evento e la relativa valutazione del nesso causale risultano al momento ancora poco rappresentative. Circa 1 segnalazione ogni 100.000 dosi somministrate è risultata grave correlabile alla vaccinazione … La maggior parte di queste segnalazioni riportano un quadro clinico caratterizzato da febbre, dolori articolari e muscolari, cefalea e, più raramente, miocardite, pericardite o miopericardite/perimiocardite dopo somministrazione di vaccini a mRNA, prevalentemente dopo la seconda dose e nei soggetti di sesso maschile. Queste ultime reazioni sono in corso di approfondimento a livello nazionale ed europeo”.
Le evidenze del Rapporto AIFA sopra richiamato rendono ragione del livello (elevato) di sicurezza dei vaccini in commercio, specie per la fascia di età della minore di cui qui si discute, nell’ambito della quale gli “eventi avversi” registrati dopo la somministrazione sono di natura lieve e comunque risolubile, solo in 5 casi su 100.000 dosi sono stati ritenuti “gravi” e di questi 1 solo (su 100.000) causalmente correlabile con certezza alla vaccinazione.
Né, d’altro canto, la valutazione positiva sul rapporto rischi/benefici del vaccino può assumere connotazioni diverse in ragione dell’assunto – pure prospettato dalla Y a sostegno della propria indicazione contraria alla vaccinazione della figlia minore – secondo cui i minori sarebbero esenti da rischi immediati per la loro salute in caso di infezione da Covid 19.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna resistente, infatti, va considerato che il più recente Bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità relativo ai casi di infezione da virus SARS-CoV-2 rilevati sul territorio nazionale (pubblicato il 15 ottobre 2021 e consultabile sul sito istituzionale dell’ISS) nel paragrafo dedicato al “Focus età scolare” (cfr. pag. 11) segnala che “dall’inizio dell’epidemia alle ore 12 del 13 ottobre 2021, nella popolazione 0-19 anni sono stati riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 765.250 casi confermati di COVID-19, di cui 35 deceduti”, aggiungendo che “nel [solo] periodo 27 settembre – 10 ottobre 2021, in questa popolazione sono stati diagnosticati e segnalati 10.100 nuovi casi, di cui 93 ospedalizzati, 1 ricoverato in terapia intensiva e nessun deceduto”.
Ai fini della risoluzione del contrasto genitoriale che ha dato corso al presente procedimento non va, peraltro, effettuata solo l’analisi dei dati scientifici che sono stati sin qui richiamati e che, nell’ambito di una valutazione complessiva del rapporto rischi/benefici della vaccinazione depongono certamente per l’opportunità di dare corso al trattamento sanitario per la figlia minore della coppia, tenuto anche conto del fatto che risulta acquisita agli atti (come doc. n. 3 allegato al ricorso introduttivo) anche la certificazione del medico di base della minore R., dott.ssa M., che attesta che per la ragazza non vi sono controindicazioni note al trattamento vaccinale di cui si discute.
È infatti, altresì, imprescindibile valorizzare la volontà della minore, che avendo compiuto 16 anni, deve ritenersi pienamente capace di discernimento, ovvero in grado di manifestare opinioni in merito a ciò che le sembra più opportuno per lei e di esprimere desideri confacenti al proprio benessere.
Ebbene, R., sentita all’udienza del 5 ottobre 2021, è apparsa ragazza matura e serena, senza incertezze nel manifestare la volontà di ricevere il vaccino anti Covid 19, motivando questa sua convinzione con argomenti che, proprio alla luce delle evidenze scientifiche sopra riportate in merito alla efficacia, alla sicurezza e alla qualità dei vaccini in commercio, devono ritenersi pienamente condivisibili e meritevoli di valorizzazione: “io penso – ha spiegato R. – che il vaccino sia per me una grande fonte di sicurezza, sia per me che per gli altri. Io per andare a scuola prendo mezzi pubblici frequentati da molte persone e spesso non mi sento tutelata dalla sola mascherina. Ho poi molti amici che mi piacerebbe frequentare anche in uscite improvvisate e non riesco a farlo se devo continuamente preoccuparmi di fare il tampone, per esempio per andare a mangiare al ristorante o al cinema o al teatro. Tutte cose che fanno parte o dovrebbero far parte della mia vita di adolescente. Inoltre, dovrei partecipare ad eventi sportivi a ottobre e mi piacerebbe andarci, ma dovendo fare il tampone c’è sempre il rischio e il dubbio di poterlo fare. I miei compagni di classe sono tutti vaccinati. Mia madre è decisamente contraria al vaccino, perché teme che sia per me pericoloso. Io capisco il suo ragionamento e le sue paure, ma credo che per me non farmi vaccinare non sia la cosa giusta”.
In questo contesto, il rifiuto opposto dalla madre appare non solo decisamente in contrasto con la volontà manifestata dalla figlia, ma anche contrario alla salvaguardia della salute psicofisica della minore, la cui mancanza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, la espone ad un concreto rischio di contrarre la malattia, oltre a costringerla a pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti, scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale.
Il conflitto genitoriale va, in definitiva, risolto autorizzando la somministrazione del vaccino a R. e attribuendo al padre la facoltà di condurre la minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore.
Sulle spese di lite
Considerata la peculiarità della controversia, avente ad oggetto un tema oggetto di ampio dibattito sul quale non si è ancora formato un orientamento consolidato della giurisprudenza, e tenuto altresì conto della natura degli interessi coinvolti, sussistono i giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così dispone:
1) ACCOGLIE il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto da X nei confronti di Y e, per l’effetto
2) AUTORIZZA la somministrazione del vaccino anti Covid 19 alla minore R., attribuendo al padre la facoltà di condurre la figlia in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell’altro genitore;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/10/2021.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Sonia Porreca
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla