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Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Separazione e divorzio: il figlio viene affidato solo alla madre se il padre non versa il mantenimento

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Il disinteresse del padre: i criteri per l’affidamento esclusivo

Separazione e divorzio: il figlio viene affidato solo alla madre se il padre non versa il mantenimento e se ne disinteressa non partecipando alle cerimonie di famiglia come la comunione, la cresima e gli appuntamenti più importanti della sua giovane vita.

È fondamentale considerare il caso della sentenza del Tribunale di Napoli del 2021, che ha stabilito che l’assenza del padre in momenti significativi della vita del figlio, insieme all’inadempimento del pagamento dell’assegno di mantenimento, giustifica l’affidamento esclusivo alla madre.

Un padre che si disinteressa del figlio, dimostrando di non tenerci perché non versa l’assegno di mantenimento, né partecipa agli eventi più importanti della sua giovane vita, come ad esempio la comunione e la cresima, non può poi pretendere l’affidamento condiviso del minore; per cui, in questi casi, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo in favore della madre presso cui il bambino vive.

È quanto chiarito dal Tribunale di Modena con una recente sentenza. In questo caso, il giudice ha citato precedenti giurisprudenziali, come la sentenza della Cassazione n. 1420/2018, evidenziando come la continuità nella presenza del genitore sia essenziale per l’affidamento condiviso.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: il ruolo della giurisprudenza

Il giudice non ha dubbi: è inequivocabile il comportamento del genitore che, pur tenuto a versare l’assegno di mantenimento per le spese ordinarie del figlio, non lo fa in modo continuativo tanto da venire condannato in sede penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, come previsto dall’articolo 570 del Codice Penale.

Un esempio emblematico è rappresentato dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2019, in cui si stabilisce che l’inadempimento dell’assegno di mantenimento, unito alla mancanza di coinvolgimento nella vita del minore, porta a revocare l’affidamento condiviso.

Se poi tale condotta, benché a parole giustificata dalle difficoltà economiche e dalla disoccupazione dell’uomo, viene confermata anche dal complessivo atteggiamento del genitore, che si disinteressa alla vita del figlio, senza presenziare agli “appuntamenti” più importanti come la recita di scuola, il saggio di danza, la prima comunione e la cresima, allora si può benissimo revocare l’affidamento condiviso.

Il trasferimento del padre e le sue conseguenze sull’affidamento

Nella vicenda in oggetto, dopo la separazione con la ex moglie, il padre si era trasferito subito in un’altra città, omettendo di frequentare le figlie, allora entrambe minorenni, e di corrispondere il contributo per il loro mantenimento come disposto dal giudice, maturando un debito totale di 53.500 euro.

Ricordo che un caso simile è stato trattato anche dal Tribunale di Milano, che ha ritenuto l’affidamento esclusivo alla madre appropriato in situazioni analoghe, dove il genitore non ha adempiuto agli obblighi di mantenimento e ha dimostrato un distacco affettivo evidente.

Affidamento condiviso: eccezioni e deroghe previste dalla legge

Quanto all’affidamento dei minori, la regola prevede che il giudice debba sempre optare per l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, anche per garantire a questi ultimi il diritto a poter crescere e frequentare entrambi i genitori.

Tale regola può essere derogata solo in casi eccezionali, ossia quando i rapporti con uno dei genitori risultino pregiudizievoli per l’interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, ai sensi dell’articolo 337-ter del Codice Civile.

La sentenza della Cassazione n. 17545/2018 ha chiarito che tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

È corretto quindi, in casi del genere, affidare il minore in via esclusiva alla madre.

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