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PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Modifiche alle domande di mantenimento dei figli minori nella separazione: applicazione dell’art. 473-bis c.p.c.

Indice

Introduzione delle nuove domande di mantenimento nel giudizio di separazione

Nel corso di una causa di separazione, le parti hanno la possibilità, come previsto dall’art. 473-bis.19 c.p.c., di presentare nuove richieste riguardanti il mantenimento dei figli minori senza limiti di tempo.

Questo significa che le parti non devono preoccuparsi di eventuali preclusioni o scadenze quando si tratta di diritti non disponibili, a patto che venga rispettato il diritto al contraddittorio.

Nello specifico l’articolo richiamato afferma:

Le decadenze previste dagli articoli 473 bis 14 e 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

Il ruolo del Tribunale Ordinario di Terni nella regolamentazione del mantenimento dei minori

La trattazione dell’argomento prende spunto da un causa innanzi al Tribunale di Terni dove le parti hanno presentato richieste relative all’affidamento e collocamento dei figli, all’assegnazione della casa familiare e alla determinazione del mantenimento dei minori.

Dopo la prima udienza di comparizione, il Tribunale di Terni, in base all’art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., ha emesso provvedimenti temporanei e urgenti, oltre a fissare il calendario del processo.

Durante la fase istruttoria, sono stati ascoltati i minori e acquisite le informazioni patrimoniali e reddituali delle parti.

Conclusa la fase istruttoria, le parti hanno definito le proprie richieste in base all’art. 473-bis.28 c.p.c. e il caso è stato assegnato al Collegio per la decisione.

Il Tribunale di Terni ha accolto la domanda di separazione e, dopo aver dichiarato inammissibili alcune richieste non cumulabili, ha regolato l’affidamento e il collocamento dei minori. Ha inoltre stabilito l’importo del mantenimento a carico del padre, dopo aver esaminato le condizioni economiche delle parti.

La disciplina dell’art. 473-bis.19 c.p.c. sui diritti disponibili e indisponibili

Nello specifico l’ordinanza affronta una questione interessante relativa alle scadenze e alle preclusioni che riguardano le richieste di mantenimento dei figli minori. Ci si interroga su come l’art. 473-bis.19 c.p.c. distingua tra richieste relative a diritti disponibili e diritti indisponibili.

Differenza tra diritti disponibili e indisponibili nella normativa processuale

Sul punto il Tribunale di Terni, nel decidere sul mantenimento dei figli minori, ha preliminarmente affrontato le eccezioni di tardività sollevate dalle parti.

Il giudice doveva stabilire se le richieste, presentate successivamente alla scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c., fossero ammissibili. In particolare, il padre ha modificato la sua richiesta nelle memorie conclusive, mentre la madre ha rivisto la quantificazione del mantenimento durante il processo, in base al mancato versamento da parte del padre.

Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di tardività, ritenendo valide le modifiche alle domande di mantenimento nonostante i termini scaduti, poiché riguardavano diritti non disponibili.

Il giudice ha richiamato l’art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c., che consente alle parti di presentare nuove richieste o prove riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei minori in qualsiasi fase del processo. 

Pertanto le scadenze previste dagli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c. si applicano solo alle domande su diritti disponibili (art. 473-bis.19, comma 1, c.p.c.).

L’applicazione del principio del contraddittorio nelle nuove domande di mantenimento

Il giudice ha stabilito che le parti possono presentare nuove richieste relative al mantenimento dei minori senza limiti di tempo, purché venga garantito il contraddittorio.

Il giudice deve assicurarsi che ci sia un adeguato scambio tra le parti su ogni nuova richiesta. L’assenza di decadenze o limiti temporali per le richieste relative al mantenimento dei minori è confermata anche dalla seconda parte dell’art. 473-bis.19 c.p.c., che impone un limite temporale solo per le domande economiche relative a coniugi o figli maggiorenni non autosufficienti, ma non per i minori.

Nel caso specifico, il giudice ha osservato che la richiesta del padre di confermare i provvedimenti temporanei sul mantenimento dei figli ha dato alla madre l’opportunità di articolare le sue difese.

Allo stesso modo, la richiesta della madre è stata formulata durante il processo, e il padre ha potuto rispondere adeguatamente, garantendo il contraddittorio.

Così, il tribunale ha potuto esaminare la situazione economica delle parti per stabilire l’importo del mantenimento a carico del padre.

La flessibilità delle preclusioni per i diritti indisponibili nel mantenimento dei figli minori

Questa ordinanza permette di riflettere sul tema delle decadenze e delle preclusioni applicabili alle richieste di mantenimento per i figli minori e, più in generale, alle questioni relative ai diritti disponibili e indisponibili.

La norma processuale di riferimento, l’art. 473-bis.19 c.p.c., chiarisce che le scadenze previste dagli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c. si applicano solo ai diritti disponibili, mentre le parti possono sempre avanzare nuove richieste e presentare nuove prove per il mantenimento dei figli minori.

La disciplina normativa individua, dunque, un doppio binario: da un lato, le domande relative ai diritti disponibili soggette a preclusioni e decadenze in relazione sia alla proposizione delle domande sia all’articolazione dei mezzi di prova e, dall’altro lato, le domande aventi ad oggetto diritti indisponibili – rectius le domande relative all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Parte della dottrina ritiene che tale tipologia di preclusioni sia da considerarsi “a geometria variabile” (cfr. GIORDANO) senza che venga però pregiudicato il principio del contraddittorio che deve essere sempre rispettato.

La controparte deve sempre essere messa nella condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, prendendo posizione sulle nuove domande e richiedendo eventuali prove contrarie.

L’ultima riflessione ci porta ad evidenziare che la legge non elenca quali siano i diritti indisponibili e pertanto la dottrina si interroga se possano ricomprender ein tale insieme anche le questioni relative all’assegno divorzile nella sua componente assistenziale ed all’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

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