Abbandono del tetto coniugale
L’abbandono del tetto coniugale è un’azione che incide profondamente sull’equilibrio della vita matrimoniale e si manifesta quando uno dei coniugi lascia la residenza familiare senza un giustificato motivo, violando così i doveri di coabitazione previsti dall’articolo 143 del codice civile.
Questo articolo stabilisce, tra gli altri, il dovere di coabitazione, che si traduce nella necessità per i coniugi di vivere sotto lo stesso tetto e condividere la vita familiare.
L’abbandono del tetto coniugale può quindi configurarsi come una violazione di questi doveri coniugali, ma è fondamentale stabilire un nesso di causalità diretto tra tale abbandono e il deterioramento del rapporto matrimoniale.
In altre parole, l’abbandono sarà rilevante ai fini legali solo se è la causa della separazione e non semplicemente se è la conseguenza di un matrimonio già in crisi.
Nei paragrafi successivi, esamineremo come l’abbandono del tetto coniugale possa avere conseguenze importanti sul piano civilistico, ad esempio come motivo di addebito nella separazione o come fondamento per una richiesta di risarcimento danni.
Evidenzieremo, poi, che sul piano penalistico tale abbandono non assume automaticamente rilevanza, a meno che non si verifichino specifiche condizioni, come il fatto che abbia lasciato la famiglia in stato di difficoltà economica.
In fondo all’articolo troverete alcune rispondiamo poi ad alcune domande frequenti, quali:
- dopo quanti giorni scatta l’abbandono del tetto coniugale?
- è abolito o esiste ancora l’abbandono del tetto coniugale?
- è un reato ed è possibile la denuncia ai carabinieri per abbandono del tetto coniugale?
Abbandono del tetto coniugale: quali conseguenze?
Abbandono tetto coniugale: in cosa consiste?
L’abbandono del tetto coniugale rappresenta una delle violazioni dei doveri coniugali stabiliti dall’articolo 143 del codice civile italiano, che include anche il dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Questa situazione si configura quando uno dei coniugi si allontana dalla residenza comune senza una giusta causa o senza l’accordo dell’altro, con l’intenzione di non farvi ritorno, pertanto interrompendo la coabitazione che rappresenta l’essenza della vita coniugale.
Tuttavia, è importante sottolineare che non ogni allontanamento dalla casa familiare costituisce abbandono.
Infatti, non si considera tale se l’assenza è giustificata da motivi validi, come esigenze lavorative che richiedono di vivere lontano dal coniuge, o se è avvenuto un allontanamento temporaneo seguito da un litigio, purché vi sia l’intenzione di ritornare.
In questi casi, l’allontanamento è consentito e non si configura come abbandono del tetto coniugale, poiché manca la volontà definitiva di rompere il legame di vita comune.
Le conseguenze civilistiche: addebito della separazione
Nel contesto della separazione coniugale, l’abbandono del tetto coniugale può costituire un valido motivo di addebito, ma solo se tale comportamento rappresenta la causa diretta della rottura matrimoniale.
La legge richiede una stretta correlazione tra la violazione dei doveri matrimoniali, quali la coabitazione imposta dall’articolo 143 del codice civile, e il deterioramento della relazione coniugale.
Non basta, infatti, che uno dei coniugi abbandoni la casa familiare: è necessario dimostrare che questo abbandono ha causato la crisi matrimoniale.
La giurisprudenza chiarisce che senza una prova evidente del nesso causale tra l’abbandono del tetto coniugale e la disgregazione della vita comune, la separazione non può comportare addebito.
Estratto della sentenza n. 13431 del 23 maggio 2008 della Cassazione Civile Sezione I: “In tema di separazione coniugale, l’abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi può configurarsi come causa di addebito della separazione, a condizione che sia provato il nesso causale tra il comportamento dell’abbandonante e il deterioramento della relazione matrimoniale.”
Estratto della decisione del Tribunale di Monza del 21 gennaio 2022: “L’abbandono del tetto coniugale, affinché possa essere considerato motivo di addebito, deve necessariamente dimostrare di aver causato un pregiudizio diretto al legame matrimoniale, non essendo sufficiente una mera assenza prolungata.”
Pertanto, per imputare ad un coniuge la responsabilità della fine del matrimonio tramite l’addebito, deve essere inequivocabilmente dimostrato che il suo allontanamento dalla residenza coniugale è stato il fattore determinante che ha portato al fallimento del rapporto coniugale.
Nel caso in cui fosse dimostrato l’addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale comporta conseguenze giuridiche significative.
Uno degli effetti più importanti riguarda la sfera economica e, in particolare, l’esclusione per il coniuge responsabile dell’abbandono di ricevere un assegno di mantenimento.
Viene dunque escluso il diritto all’assegno di mantenimento per il coniuge al quale è stato attribuito l’addebito della separazione, sulla base del principio che non si deve premiare chi ha dato causa alla rottura del vincolo matrimoniale con comportamenti contrari ai doveri coniugali.
È importante sottolineare che si parla dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge e non dell’assegno di mantenimento per i figli. Quest’ultimo non centra nulla e quantomeno direttamente, il suddetto abbandono del tetto coniugale, non avrà alcuna incidenza sul riconoscimento.
Un’altra conseguenza significativa dell’addebito in caso di abbandono del tetto coniugale è relativa ai diritti successori.
Normalmente, i diritti di successione tra i coniugi si estinguono con il divorzio; tuttavia, in presenza di un addebito per abbandono del tetto coniugale, questi diritti possono venire meno già dalla separazione.
Ciò significa che il coniuge colpevole di abbandono, a seguito di una separazione con addebito, perde i diritti successori che normalmente avrebbe mantenuto fino al divorzio effettivo, accelerando così le conseguenze giuridiche dell’interruzione del rapporto matrimoniale.
Le conseguenze civilistiche: risarcimento dei danni
Al contrario di come in tanti pensano, l’addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale non conduce automaticamente al riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni.
Infatti, secondo le recenti sentenze, è possibile richiedere il risarcimento dei danni solo quando si dimostra una violazione significativa dei doveri coniugali, che può incidere sia sul piano patrimoniale, come la perdita di reddito o la diminuzione del patrimonio, sia su quello non patrimoniale, per esempio attraverso il danno morale o esistenziale legato al dolore e alla sofferenza vissuti.
Per avanzare una richiesta di risarcimento, occorre provare che l’azione dell’altro coniuge, quale l’abbandono del tetto coniugale, abbia effettivamente violato i doveri di assistenza morale e materiale, fedeltà, convivenza, collaborazione nell’interesse della famiglia e educazione dei figli.
È necessario, inoltre, stabilire un nesso causale chiaro tra il comportamento illecito e i danni subiti, attestando che questi ultimi sono direttamente conseguenti alla violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, per ottenere un risarcimento, si deve dimostrare che tali violazioni abbiano provocato una sofferenza tale da eccedere il normale limite di sopportabilità, incidendo sui diritti costituzionalmente tutelati, come il diritto alla salute, all’onore o alla dignità personale.
La Cassazione, con la sentenza n. 17492 del 27 luglio 2016, ha precisato che per ottenere il risarcimento danni per abbandono del tetto coniugale occorre provare l’esistenza di un danno, il nesso causale e la condotta colpevole dell’altro coniuge.
In assenza di questi elementi, non sarà possibile ottenere un riconoscimento giuridico al risarcimento dei danni per abbandono del tetto coniugale.
Estratto della sentenza n. 17492 del 27 luglio 2016 della Cassazione: “In tema di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali, la prova del danno deve essere specifica e congrua, e il nesso causale tra la condotta del coniuge e il danno subito deve essere provato senza ambiguità.”
La dimensione penalistica
Dal punto di vista penalistico, l’abbandono del tetto coniugale non è un reato di per sé, salvo che tale comportamento non generi specifiche conseguenze, come l’abbandono di minori o la creazione di situazioni di evidente disagio per la famiglia, che potrebbero configurare reati di natura penale.
Tuttavia, l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non giustifica di per sé una denuncia penale, a meno che non si possano ravvisare violazioni specifiche di diritti e doveri familiari, come l’abbandono di un coniuge in difficoltà economica o l’assenza di assistenza morale e materiale.
In caso di violazioni di questo tipo, sarà possibile procedere con una denuncia presso le autorità competenti, quali i Carabinieri o la Polizia, per tutelare i diritti delle persone coinvolte e prevenire situazioni di abuso o sfruttamento.
Se volete approfondire il tema vi segnaliamo il seguente articolo: Quando abbandonare il tetto coniugale è reato?
FAQ: Abbandono del tetto coniugale
Dopo quanti giorni scatta l’abbandono del tetto coniugale?
Non esiste una tempistica specifica e fissa per l’abbandono del tetto coniugale; ciò che conta è la motivazione dell’allontanamento e la volontà di non farvi ritorno. Anche un’assenza di pochi giorni può configurare abbandono del tetto coniugale se viene percepita come un atto di volontà di interrompere i legami coniugali.
È abolito o esiste ancora l’abbandono del tetto coniugale?
La figura dell’abbandono del tetto coniugale esiste ancora nel nostro ordinamento e può avere rilevanza legale ai fini della separazione, ma il suo riconoscimento dipende sempre dalla valutazione delle singole circostanze di ogni caso.
È un reato ed è possibile la denuncia ai carabinieri per abbandono del tetto coniugale?
L’abbandono del tetto coniugale non è un reato in sé; tuttavia, può dar luogo a denunce in caso di violazioni dei doveri coniugali, soprattutto se l’abbandono crea difficoltà economiche o situazioni di vulnerabilità per i membri della famiglia. È quindi possibile procedere con una denuncia se ci sono evidenze di un abuso o sfruttamento.
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