PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Assegnazione della Casa Coniugale: Quando Spetta e Chi Ne Ha Diritto

Indice

Differenza tra diritto di abitazione e assegnazione casa coniugale

Nel contesto della separazione o del divorzio, è importante distinguere tra il diritto di abitazione e l’assegnazione della casa coniugale.

Il diritto di abitazione, regolato dall’articolo 540 del Codice Civile, viene riconosciuto al coniuge superstite e rappresenta un diritto reale sull’immobile.

Esso conferisce al titolare il diritto di abitare nella casa familiare, indipendentemente dal fatto che sia intestato al defunto o meno. Questo diritto è inalienabile e intrasmissibile.

L’assegnazione della casa coniugale, invece, avviene nell’ambito della separazione o divorzio e riguarda esclusivamente la tutela dell’interesse prioritario dei figli minori o non autosufficienti.

In questo caso, la casa viene assegnata a uno dei coniugi, generalmente quello presso cui risiedono i figli. Si tratta di un diritto personale di godimento, limitato nel tempo e non trasmissibile.

Cass. civ. n. 23691/2021: “L’assegnazione della casa coniugale ha come finalità esclusiva la tutela della prole e non costituisce in alcun modo una forma di diritto reale o equiparabile al diritto di abitazione.”

Differenze principali:

  • Diritto di abitazione: diritto reale, a tempo indeterminato, collegato alla morte di uno dei coniugi.
  • Assegnazione casa coniugale: diritto personale, finalizzato alla tutela della prole e limitato nel tempo.

Quando la casa spetta alla moglie?

La casa coniugale può essere assegnata alla moglie se vi sono determinate condizioni, come la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti che risiedono stabilmente con lei.

L’assegnazione ha come scopo principale il mantenimento dell’ambiente familiare per i figli, indipendentemente dal fatto che la casa sia di proprietà di uno dei coniugi o sia in affitto.

D’altra parte, se non vi sono figli,  il giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione e il godimento dell’immobile segue le regole del diritto di proprietà.

Difatti l’assegnazione della casa coniugale non può avere funzione assistenziale. In altri termini il giudice, in assenza di figli, non può assegnare la casa per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.

In tal senso si potrà comunque provvedere con l’applicazione di un assegno di mantenimento (Corte di Cassazione 18 febbraio 2008 n. 3934).

Criteri per l’assegnazione:

  • Presenza di figli minori o non autosufficienti.
  • Stato di necessità economica della moglie non comporta l’assegnazione.
  • Proprietà o affitto della casa non determinano automaticamente l’assegnazione.

 

Quando il giudice assegna la casa coniugale?

Come detto l’assegnazione avviene nel corso del procedimento di separazione o divorzio e ha come obiettivo garantire ai figli la continuità di vita nella casa familiare.

La proprietà della casa non è determinante per l’assegnazione, poiché l’interesse principale è quello di mantenere un ambiente stabile per i figli.

Il giudice valuta vari elementi per decidere l’assegnazione, tra cui:

  • L’interesse prioritario dei figli.
  • La condizione economica dei coniugi.
  • La disponibilità di altre abitazioni per il coniuge che lascia la casa.

L’assegnazione può essere revocata nel caso in cui cambino le condizioni, come il raggiungimento dell’autosufficienza dei figli o il matrimonio dell’ex coniuge assegnatario.

Cass. civ. n. 16241/2021: “L’assegnazione della casa coniugale ha come obiettivo primario la tutela dei figli, mentre la condizione economica o patrimoniale dei coniugi è considerata solo in via secondaria.”

Considerato quanto sopra possiamo schematizzare:

  • Assegnazione casa coniugale senza figli: in assenza di prole, il principio di tutela dell’interesse familiare perde peso e si esclude l’assegnazione della casa coniugale.
  • Assegnazione casa coniugale figli maggiorenni: quando i figli sono maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, il giudice può comunque disporre l’assegnazione della casa coniugale al coniuge presso cui risiedono. La condizione di non autosufficienza dei figli, che può dipendere da fattori come la disoccupazione o la prosecuzione degli studi, giustifica il mantenimento della residenza nella casa familiare.

In quest’ultimo caso l’assegnazione rimane in vigore fino a quando i figli non raggiungono l’indipendenza economica. La durata di tale assegnazione viene valutata sulla base delle condizioni economiche o lavorative dei figli.

Cass. civ. n. 19299/2020: “L’assegnazione della casa coniugale può essere mantenuta anche in presenza di figli maggiorenni, purché non economicamente autosufficienti e conviventi stabilmente con uno dei genitori.”

Fattori determinanti:

  • Non autosufficienza economica.
  • Prosecuzione degli studi o difficoltà lavorative.
  • Abitazione stabile con uno dei genitori.

 

Quanto dura l’assegnazione della casa coniugale?

L’assegnazione della casa coniugale dura finché permangono le condizioni che l’hanno giustificata. Nella maggior parte dei casi, la durata è legata alla presenza e alla non autosufficienza dei figli. Tuttavia, può essere revocata se:

  • I figli diventano economicamente autosufficienti.
  • I figli si trasferiscono in altra abitazione. Si deve trattare di una abitazione stabile non rientra l’ipotesi dello studente fuori sede, il quale ritorna periodicamente nella casa coniugale. In questo caso non abbiamo una rela indipendenza abitativa.
  • Modifica del collocamento del figlio. Ipotesi tutt’altro che remota. È il caso in cui il figlio originariamente collocato, ad esempio, presso la madre, successivamente, divenuto più grande, esprime il desiderio di voler stare con il padre. In questo caso la ratio dell’assegnazione della casa coniugale viene meno non essendoci più il collocamento.
  • Convivenza stabile dell’assegnatario con nuovo partner (sempre salvi gli interessi della prole).
  • Infine nel caso in cui l’assegnatario con i figli decidano di loro volontà di trasferirsi in altra abitazione.

È bene ricordare quanto ribadisce la Cassazione:

Cass. civ. n. 34148/2021: “La durata dell’assegnazione della casa coniugale è strettamente legata all’interesse dei figli, ma può essere modificata o revocata se mutano le circostanze economiche o familiari.”

Nuova convivenza: Quando si perde il diritto di abitazione della casa coniugale?

Tra le varie cause indicate in cui si perde il diritto di abitazione sulla casa coniugale  ve ne è una molto discussa: la nuova convivenza o nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa coniugale.

Se è vero che la legge prevede espressamente che:

il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio

D’altra parte la giurisprudenza ha chiarito in più circostanze che la suddetta norma non può interpretarsi nel senso letterale in quanto la nuova convivenza/matrimonio da sole non possono determinare la cessazione dell’abitazione.

Questo perché, rispetto all’assegnazione della casa, è comunque prioritario l’interesse del minore e pertanto la decadenza dall’assegnazione deve essere comunque compatibile con l’interesse della prole (Corte Costituzionale, Sentenza 30 luglio 2008 n. 308).

Detto in altri termini, se è l’interesse dei figli è quello di rimanere nella casa e collocati presso lo stesso genitore, la decadenza dell’assegnazione non ci sarà.

 

Mancata trascrizione assegnazione casa coniugale

La trascrizione dell’atto di assegnazione della casa coniugale è un passaggio fondamentale per renderlo opponibile a terzi.

In mancanza di trascrizione, infatti, l’assegnazione non produce effetti nei confronti di terzi acquirenti dell’immobile o di creditori.

Tale passaggio è importante in quanto l’assegnatario potrebbe ritrovarsi senza casa semplicemente per il fatto che l’assegnazione non sia stata trascritta.

L’atto di assegnazione deve essere trascritto nei registri immobiliari per garantire che il diritto di abitazione sia protetto anche in caso di vendita o ipoteca dell’immobile da parte del proprietario.

Cass. civ. n. 36101/2019: “La mancata trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale rende l’atto inefficace nei confronti dei terzi, che possono far valere diritti sull’immobile indipendentemente dall’assegnazione.”

Chi paga l’IMU in caso di assegnazione casa coniugale?

Con un recente sentenza, la Cassazione ha cambiato il proprio orientamento affermando che è tenuto al pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica) non il proprietario dell’immobile, ma bensì, il coniuge a cui è stata assegnata la casa.

Questo anche se la casa è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.

FAQ – Assegnazione casa coniugale

  1. Chi ha diritto all’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione? L’assegnazione della casa coniugale è generalmente riservata al coniuge con cui convivono i figli minori o non autosufficienti. Il giudice assegna la casa per garantire la continuità abitativa dei figli. In assenza di figli, la casa segue i criteri di proprietà.

  2. Quanto dura l’assegnazione della casa coniugale? La durata dell’assegnazione della casa coniugale è legata alla permanenza delle condizioni che l’hanno giustificata, come la presenza di figli minori o non autosufficienti. Tra le varie cause, in genere, l’assegnazione termina quando i figli raggiungono l’autosufficienza economica.

  3. Quando il giudice non assegna la casa coniugale? Il giudice non assegna la casa coniugale quando non ci sono figli minori o non autosufficienti.

  4. Cosa succede se non viene trascritta l’assegnazione della casa coniugale? Se l’assegnazione della casa coniugale non viene trascritta nei registri immobiliari, l’atto non ha effetto nei confronti di terzi. Ciò significa che un eventuale acquirente o creditore potrebbe far valere i propri diritti sull’immobile, ignorando l’assegnazione disposta dal giudice.

  5. Chi deve pagare l’IMU in caso di assegnazione della casa coniugale? Il pagamento dell’IMU rimane a carico del coniuge assegnatario (e non del  proprietario della casa). Sono a carico di chi abita l’immobile anche le spese di gestione e manutenzione ordinaria.

  6. L’assegnazione della casa coniugale può essere revocata? Sì, l’assegnazione della casa coniugale può essere revocata in diverse circostanze, come il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte dei figli o il nuovo matrimonio o convivenza dell’ex coniuge assegnatario. 

  7. Come si dimostra il diritto di abitazione della casa coniugale? Il diritto di abitazione della casa coniugale deve essere formalizzato da una sentenza o da un accordo omologato dal giudice. È importante trascrivere l’assegnazione nei registri immobiliari per renderla opponibile a terzi e garantire il diritto di abitare l’immobile anche in caso di vendita o ipoteca.

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