Acquisto Casa: Quando È Possibile Richiedere il Rimborso di Quanto Versato?
È una situazione frequente: Luca e Anna decidono di andare a convivere e di acquistare una casa. Per motivi fiscali, l’immobile viene intestato solo a Luca, ma Anna contribuisce al pagamento di alcune rate del mutuo e delle spese, trasferendo somme direttamente sul conto di Luca.
Se un giorno i due dovessero separarsi, Anna potrebbe richiedere il rimborso dei soldi versati per l’acquisto della casa?
Questo è un interrogativo che riguarda molte coppie, sia sposate che conviventi, e che ci viene posta costantemente dai nostri assistiti.
Se vi interessa approfondire il tema della dizione dei beni in seguito alla separazione potrebbe esservi utile il seguente articolo: Come si dividono i beni in caso di separazione?
Restituzione Dei Soldi Versati Durante La Convivenza
La giurisprudenza ha chiarito che i contributi economici tra partner, siano essi coniugi o conviventi, sono generalmente visti come parte del “normale spirito di solidarietà familiare”.
Questo implica che chi ha versato somme per la vita comune non ha diritto a un rimborso se la relazione termina.
Quanto sopra vale per le spese per la convivenza quotidiana come le bollette, l’acquisto di mobili minori (come un divano), i viaggi o i regali, ma anche per spese straordinarie sostenute da un coniuge sulla base del progetto di vita coniugale e facendo fronte al dovere di solidarietà reciproca.
Stesso discorso vale per le donazioni, come gioielli o persino un immobile, la quali non possono essere revocate a causa di una separazione.
Le Eccezioni Alla Regola: Quando È Possibile Richiedere La Restituzione?
Vi sono però delle eccezioni. Se le somme versate vanno oltre il normale spirito di solidarietà, ossia rappresentano contributi economici rilevanti allora è possibile richiederne la restituzione.
In tali casi potrebbe rientrare il caso del prestito fatto al ex coniuge per l’acquisto o la ristrutturazione della casa coniugale.
D’altra parte, il concetto di “importo rilevante” non è predeterminato dalla legge ma bensì rimesso alla valutazione del giudice in riferimento al caso concreto.
I giudici esaminano caso per caso, considerando le condizioni economiche e sociali dei partner, e determinano se nel caso specifico l’importo corrisposto debba considerarsi un’elargizione non restituibile ovvero un prestito vero e proprio.
In generale, più elevate sono le risorse economiche della coppia, maggiore sarà la soglia oltre la quale si potrà chiedere il rimborso delle somme versate.
In altri termini, il giudice dovrà valutare se risultano superati i “limiti di proporzionalità e adeguatezza” oltre il quale la somma dovrà senz’altro essere restituita.
Rimborso e restituzione dei soldi solo se sproporzionato
Chiarito l’importanza del concetto di adeguatezza e proporzionalità è importante capire come lo stesso deve essere valutato.
Riporto alcuni principi:
- l’importo elevato non necessariamente comporta una sproporzione. Potrebbe essere dilazionato nel tempo o comunque compensato da altri fattori;
la circostanza che l’immobile sia di proprietà esclusiva dell’altro coniuge non incide nella valutazione. Il pagamento deve essere inquadrato nell’ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.) durante la comunione di vita coniugale e non può essere considerato un modo isolato e disgiunto;
deve inoltre considerarsi per quanto tempo i coniugi hanno goduto della casa coniugale. Il coniuge potrebbe avere sostenuto un importo significativo per l’acquisto ma d’altra parte averne goduto per molto tempo;
devono inoltre considerarsi la durata del matrimonio e le prospettive coniugali, nonché le eventuali migliorie apportate nell’immobile;
lo stesso discorso vale per il contributo, indiretto, che potrebbe avere fornito l’altro coniuge, il quale anch’esso deve essere valutato all’interno della vita coniugale
Si riporta il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 34883 del 2023, dove il coniuge richiedeva la restituzione dell’importo di € 50.000 versato per affrontare le spese di ristrutturazione dell’immobile. In questo caso la Cassazione ritiene la restituzione non dovuta in quanto la spesa era stata affrontata per contribuire al benessere familiare e pertanto deve considerarsi un atto di liberalità.
Sostanzialmente, la giurisprudenza attuale tende a considerare tali versamenti come atti di solidarietà familiare non soggetti a restituzione, a meno che non sia dimostrato diversamente (esempio un accordo scritto per il prestito), ovvero il superamento dei limiti di proporzionalità ed adeguatezza come detto in precedenza.
Come Farsi Restituire i Soldi per L’Acquisto o La Ristrutturazione della Casa
Per ottenere il rimborso delle somme versate durante la convivenza o il matrimonio, chi ha effettuato i pagamenti deve fornire prove chiare e documentabili, come bonifici tracciabili o assegni.
In caso di pagamenti in contanti, è più complesso dimostrare il trasferimento, anche perché esistono limiti di legge sui pagamenti cash tra privati, inclusi conviventi e coniugi.
In quest’ultimo caso ottenere la restituzione risulterà particolarmente problematico.
L’Azione Legale per “Indebito Arricchimento”
Se si decide di avviare una causa per richiedere il rimborso delle somme versate, la via da seguire è quella dell’azione per indebito arricchimento.
Questo tipo di azione prevede che chi chiede il rimborso dimostri di avere subito un danno e che tale danno sia derivato da un arricchimento ingiusto dell’altro partner.
Un arricchimento non giustificato si può dimostrare solo in assenza di una “giusta causa”, ossia se non esistono contratti, donazioni o adempimenti legati alla normale solidarietà familiare.
In altri termini, si dovrà dimostrare che il partner beneficiario delle somme si è arricchito senza motivo giustificato, in quanto tali somme superano i limiti di proporzionalità e adeguatezza della vita di coppia.
FAQ
1. Posso richiedere il rimborso delle somme versate per l’acquisto di una casa intestata al mio partner?
Se hai contribuito al pagamento della casa intestata al partner, il rimborso è possibile solo in casi specifici. La giurisprudenza, infatti, considera i contributi tra conviventi o coniugi come parte della solidarietà familiare, e non sempre è possibile richiedere la restituzione. Tuttavia, se l’importo versato supera il normale spirito di solidarietà, potrebbe esserci margine per ottenere il rimborso.
2. Quando le somme versate per l’acquisto di una casa vengono considerate “eccessive”?
La valutazione di “importo rilevante” è rimessa al giudice, che considera le condizioni economiche della coppia e altri fattori, come la durata della relazione e il tempo in cui la casa è stata utilizzata. Se il versamento risulta sproporzionato rispetto al contributo abituale, allora si può procedere con la richiesta di rimborso.
3. Quali prove sono necessarie per richiedere la restituzione dei soldi versati?
È essenziale disporre di prove documentali, come bonifici o assegni, per dimostrare il pagamento effettuato. Pagamenti in contanti sono più difficili da provare e comportano limiti legali, complicando le richieste di rimborso.
4. Cos’è l’azione per “indebito arricchimento” e come funziona?
L’azione per indebito arricchimento permette di richiedere il rimborso delle somme versate se si dimostra che l’altro partner si è arricchito senza giusta causa, ossia senza contratto o accordo di donazione. È necessario dimostrare il danno subito e che l’arricchimento dell’altro sia stato ingiusto e non proporzionato alla solidarietà familiare.
5. Cosa stabilisce la Cassazione in merito ai rimborsi tra conviventi o coniugi?
La Cassazione tende a considerare i versamenti tra conviventi o coniugi come atti di liberalità e solidarietà familiare, non soggetti a restituzione, a meno che non siano evidenti elementi di sproporzione o ci sia un accordo scritto che dimostri il contrario. Ad esempio, nella sentenza n. 34883 del 2023, la Cassazione ha negato il rimborso per una ristrutturazione della casa coniugale, considerando la spesa un contributo alla vita familiare.
6. Quali sono le eccezioni per ottenere la restituzione delle somme?
Eccezioni alla regola del “no rimborso” includono versamenti considerati “eccessivi” rispetto alla normale vita di coppia e che superano i limiti di proporzionalità e adeguatezza. Il giudice valuta questi casi considerando la situazione economica, il tempo di convivenza e il beneficio tratto dall’immobile.