Affidamento al Servizio Sociale: Normativa e Prassi
L’affidamento ai servizi sociali, che rappresenta una sotto-categoria dell’affidamento a terzi, può limitarsi a funzioni di supervisione, sostegno e assistenza al nucleo familiare, senza comportare restrizioni sulla responsabilità genitoriale come stabilito dall’art. 333 c.c.
In tali circostanze, durante il processo, non è necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore, il quale risulta imprescindibile solo qualora il giudice decida di limitare alcuni diritti genitoriali.
La funzione del curatore speciale è di supporto al giudice laddove lo stesso rileva un conflitto d’interessi tra le parti tale da impedire loro di tutelare adeguatamente gli interessi del minore.
Il caso esaminato dal Tribunale di Monza: Separazione con Addebito
Tizio si rivolgeva al Tribunale di Monza per richiedere la separazione con addebito nei confronti della moglie Caia, la quale aveva anche sporto denuncia per maltrattamenti nei confronti dei figli minori.
Alla conclusione dell’istruttoria, il Tribunale pronunciava la separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie.
Vista la forte conflittualità tra le parti, il giudice disponeva anche l’affidamento dei figli al Comune di residenza, collocando i minori presso il padre e incaricando il servizio sociale di organizzare gli incontri tra i bambini e la madre, nonché di predisporre gli interventi necessari di supporto al nucleo familiare.
Successivamente, in sede di gravame, la Corte d’Appello di Milano procedeva alla nomina del curatore speciale per i minori, in seguito all’aggravarsi del conflitto genitoriale.
Con la propria sentenza, il giudice di secondo grado confermava integralmente la decisione del Tribunale di Monza, condividendo appieno le motivazioni espresse dal giudice di primo grado.
Contro tale sentenza, Caia proponeva ricorso per cassazione.
Impugnazione della Sentenza: Questioni Giuridiche Chiave
Le questioni chiave sollevate davanti alla Corte sono:
- In quali circostanze la mancata nomina del curatore speciale per il minore ex art. 5-bis l. 184/1983 ,determina la nullità del procedimento?
- È ammissibile la nomina del curatore speciale anche nel corso del giudizio di appello?
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione conferma un orientamento recente (cfr. Cass. civ. 32290/2023), già adottato da numerosi tribunali in sede di merito (si veda, da ultimo, Trib. Bologna, ord. 29 aprile 2024), a seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 5-bis della l. n. 184/1983, introdotto dalla riforma del processo familiare operata con il d.l. 149/2022.
Questa norma introduce una nuova disciplina riguardante l’affidamento del minore ai servizi sociali, attuabile qualora il minore si trovi in una situazione prevista dall’art. 333 c.c. e si sia rivelata inefficace l’attuazione di altri interventi di sostegno e aiuto al nucleo familiare come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso siano emessi provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, la recente riforma ha introdotto l’obbligo di nominare un curatore speciale “ad processum”, il quale ha il compito di rappresentare il minore al posto dei genitori.
Da qui la prima domanda: sussistendo l’obbligo della nomina del curatore speciale, con relativa nullità del procedimento, se ne dedurebbe il rinvio degli atti al primo giudice.
Tuttavia, con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, sottolineando cheil giudice di primo grado non si trovava in una situazione in cui la nomina del curatore speciale fosse obbligatoria.
Nello specifico la Corte osserva che quando l’affidamento è disposto a favore del servizio sociale, è necessario distinguere tra l’affidamento con compiti di supervisione, che non limita la responsabilità genitoriale, e l’affidamento che invece limita la stessa ex art. 333 c.c., delegando alcune funzioni genitoriali agli operatori sociali.
Solo in quest’ultimo caso la nomina del curatore è obbligatoria, rendendo nullo il procedimento qualora essa non venga disposta dal giudice.
Nel caso in esame, il Tribunale di Monza ha disposto l’affidamento al servizio sociale attribuendo a quest’ultimo soltanto compiti di vigilanza e supporto; pertanto, il giudice non ha ritenuto necessario procedere alla nomina del curatore speciale.
Infine, la Corte di Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui la nomina del curatore speciale può avvenire anche nel corso del procedimento di secondo grado, ogni volta che (come nel caso specifico) un aumento della conflittualità tra i genitori renda indispensabile l’introduzione di una figura terza per tutelare la rappresentanza processuale dei minori.
Osservazioni sulla riforma dell’affidamento al Servizio Sociale
Con la decisione in esame, la Corte di legittimità ha dato attuazione concreta alle modifiche introdotte all’Istituto dell’affidamento ai servizi sociali, contenute nel d.lgs. 149/2022.
La riforma, in particolare, ha cercato di disciplinare l’istituto dell’affidamento al servizio sociale, eliminando criticità e interpretazioni applicative che frequentemente lo rendevano inefficace o eccessivamente invasivo a causa della discrezionalità attribuita ai poteri conferiti.
Il decreto che prevede l’affidamento dovrà indicare chiaramente i poteri conferiti e le funzioni dei genitori, così come quelli attribuiti al curatore, evidenziando le misure necessarie per garantire il diritto del minore a mantenere relazioni con i genitori.
Dalla pronuncia in esame emerge un ulteriore conferma dell’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza, che prevede l’intervento del curatore in tutte le fasi del processo, a condizione che sia garantito il contraddittorio tra le parti.
A tal riguardo, la Corte di legittimità, con la sentenza Cass. 16666/2023, ha stabilito che:
«l’ampliamento in sede di reclamo del thema decidendum a comportamenti dei genitori dannosi per il minore, rilevanti ex art. 333 c.c., impone al giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale per il minore, a causa del conflitto di interessi insorto con i genitori; la sua omissione determina la nullità del giudizio di impugnazione».
Restiamo a disposizione tramite i consueti recapiti nel caso di approfondimenti o necessita: link-contatti