Massima: l’Assegno di Mantenimento dei Figli Non è Compensabile con Altri Crediti
In materia di separazione tra coniugi, durante il giudizio avviato per ottenere il pagamento delle rate arretrate dell’assegno di mantenimento, non è possibile compensare tale somma con eventuali crediti vantati dall’altro coniuge.
Questo perché l’assegno di mantenimento, finalizzato al sostentamento dei figli, ha una natura strettamente alimentare, che esclude la possibilità di applicare la compensazione.
Il caso: Compensazione tra Spese Straordinarie e Mantenimento
Nel caso di specie la parte richiedeva la compensazione dell’assegno di mantenimento non pagato con il credito derivante da spese straordinarie non rimborsate (la metà di un viaggio studio negli U.S.A.).
Il giudice evidenzia che, trattandosi di assegno di mantenimento a favore dei figli in regime di separazione, esso assume una natura alimentare. Per tale ragione, non è ammessa la compensazione del suo importo con eventuali altri crediti (cfr. Cassazione, Sezione 6 – 3, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018).
Il Credito Certo Liquido ed esigibile
Inoltre, anche al di là del suddetto principio generale, l’eccezione di compensazione non può essere accolta per altre ragioni, poiché il credito relativo alle spese straordinarie sostenute nell’interesse della figlia è contestato dall’altro genitore sotto diversi profili nell’ambito del giudizio.
La giurisprudenza chiarisce che, in tema di compensazione dei crediti, qualora l’esistenza del controcredito opposto in compensazione sia oggetto di contestazione nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale o in altro procedimento pendente, il giudice non può pronunciarsi sulla compensazione.
Inoltre, neppure è possibile disporre una compensazione giudiziale, in quanto questa, ai sensi dell’art. 1243, comma 2, c.c., presuppone che il controcredito sia accertato dallo stesso giudice. La compensazione non può basarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un diverso giudizio non ancora definitivo.
Sentenza Tribunale Roma, 27/05/2020, n.7765
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Lo. Pi. proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli in data 27.10.2015 da Pi. Da. per l’importo complessivo di E 11.328,98 , in virtù dell’ordinanza presidenziale 49047/2014. L’opponente eccepiva, in primo luogo, la infondatezza della pretesa creditoria con riferimento ai mesi dal luglio 2014 al gennaio 2015, in considerazione della circostanza che l’ordinanza stabiliva la decorrenza dell’obbligo di mantenimento dal momento della domanda, domanda proposta dalla Pi. in data 9.02.2015; eccepiva altresì, quanto al mancato pagamento dell’assegno per i mesi da aprile ad ottobre 2015, la compensazione con il credito alla restituzione del 50% delle spese straordinarie relative ad un viaggio studio negli U.S.A., ammontanti all’importo complessivo di E 15.644,20;
Pi. Da. nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’opposizione.
L’opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In primo luogo, in ordine alla data di decorrenza dell’assegno di mantenimento, per domanda, termine utilizzato nel titolo esecutivo, a seguito di correzione, deve intendersi il ricorso introduttivo, depositato nel luglio 2014, per quanto riguarda l’assegno disposto in favore della figlia Ar., la cui determinazione veniva richiesta anche dal padre Lo. Pi. con il ricorso, mentre per l’assegno di mantenimento in favore della moglie, occorre fare riferimento alla comparsa di costituzione di Pi. Da. nel giudizio di separazione depositata nel febbraio 2015.
Quanto all’eccepita compensazione con l’asserito credito derivante dalle spese straordinarie sostenute per un viaggio di istruzione della figlia Ar., occorre in primo luogo evidenziare che
Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (cfr. Cass. ez. 6 – 3, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018)
L’eccezione di compensazione deve, tuttavia, essere respinta anche con riferimento alle altri crediti, avendo ad oggetto il credito derivante dalle asserite spese straordinarie sostenute nell’interesse della figlia, credito contestato nel presente giudizio sotto diversi profili.
Sul punto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale perché quest’ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c. o dall’art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’art. 1243 c.c..
Accoglie parzialmente l’opposizione e per l’effetto dichiara il diritto di procedere ad esecuzione limitatamente alla somma di E 7.200,00.
L’accoglimento parziale dell’opposizione e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
PQM
Accoglie parzialmente l’opposizione e per l’effetto dichiara sussistente il diritto di procedere ad esecuzione limitatamente ad E 7.200,00.
Compensa le spese di giudizio.
Roma, 27.05.2020
Depositata in Cancelleria il 27/05/2020