Anna e Marco sono genitori separati di Lorenzo, un bambino di dieci anni appassionato di calcio. Anna, favorevole, vorrebbe iscriverlo a una scuola sportiva, mentre Marco non è d’accordo, ritenendo che l’impegno sportivo possa interferire con lo studio. Come si può risolvere un disaccordo del genere? E, soprattutto, chi decide sullo sport da praticare?
Altra ipotesi frequente è quella in cui uno dei genitori non vuole più che il figlio continui con lo sport che praticava durante il matrimonio o convivenza. Può opporsi?
In situazioni come queste è necessario capire come il legislatore tutela le esigenze del minore e come i genitori potranno intervenire.
Per un’analisi relativa all’affidamento dei figli, potete consultare l’articolo seguente: Come Vengono Assegnati i Figli in Caso di Separazione?
Chi Decide Sullo Sport Da Far Praticare al Figlio Minore?
In caso di affidamento condiviso (ex art. 337 ter c.c.), entrambi i genitori devono condividere le decisioni di maggiore importanza per i figli, tra cui rientra anche la scelta di uno sport.
Ogni genitore ha il diritto di esprimere la propria opinione, ma non può imporre unilateralmente una scelta al figlio. L’obiettivo è sempre quello di supportare le passioni e le inclinazioni del minore.
Pertanto in linea di massima, abbiamo che:
- I genitori devono collaborare e stabilire un programma condiviso per l’educazione e il benessere del figlio.
- In caso di conflitto, è possibile richiedere l’intervento del giudice affinché decida nell’interesse del minore.
Si capisce pertanto che il disaccordo di un genitore deve essere motivato e circostanziato. In caso contrario si potrà interpellare il giudice ottenendo un provvedimento coattivo.
Il Minore Può Scegliere lo Sport da Praticare?
Sì, il minore ha il diritto di esprimere le sue preferenze, specialmente se ha già un’inclinazione verso uno specifico sport. La libertà di scelta del minore è protetta dall’art. 336-bis c.c., che riconosce al minore un diritto all’ascolto. Pertanto, il bambino non dovrebbe essere obbligato a praticare uno sport che non gli interessa.
Se il bambino pratica da diverso tempo un determinato sport, l’eventuale opposizione del genitore a continuare lo svolgimento dello sport predetto deve essere supportata da motivi gravi e circostanziati.
Diversamente i genitori sono tenuti a garantire il percorso sportivo già iniziato dal figlio.
Cosa Fare in Caso di Disaccordo tra i Genitori sullo Sport del Figlio?
Quando i genitori non trovano un accordo, può essere necessario rivolgersi al giudice. L’articolo 316 del Codice Civile stabilisce che, in caso di contrasto su questioni importanti, ciascun genitore può fare ricorso al giudice, suggerendo le soluzioni che ritiene più adatte.
- Il giudice ascolta i genitori e, se necessario, anche il figlio (dai 12 anni in su, o più giovane, se in grado di comprendere).
- Il giudice suggerisce le soluzioni che reputa migliori per il benessere del minore e l’equilibrio familiare.
- In caso di mancato accordo, il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell’interesse del minore.
Intervento del Giudice Senza Consultazione dei Genitori
In alcuni casi, il giudice può intervenire anche senza la previa consultazione e contradditorio dei genitori.
In altri termini, in caso di urgenza, il giudice potrà provvedere su istanza del genitore anche inaudita altera parte (ossia fuori udienza con proprio provvedimento).
Un esempio di questo tipo è la sentenza del Tribunale di La Spezia (9 ottobre 2017), con cui il giudice disponeva di autorizzare il tesseramento sportivo del figlio con la sola firma della madre, considerato che l’altro genitore si rifiutava di firmare il cartellino sportivo impedendo di fatto al figlio di continuare l’attività sportiva.
Chi Copre le Spese per l’Attività Sportiva?
Le spese sportive rientrano tra le spese straordinarie, che devono essere concordate e divise al 50% tra i genitori (o nella diversa misura stabilita in sede di separazione o divorzio).
Schematizzando possiamo dire che:
- Le spese straordinarie, come quelle sportive, richiedono l’accordo di entrambi i genitori.
- In mancanza di accordo, ogni nuova decisione sulle spese sportive potrà essere rimessa al giudice.
- Nel caso in cui l’attività sportiva era già praticata dal minore prima della separazione o del divorzio, non è necessario un previo accordo e – salvo motivi gravi – i genitori dovranno continuare a contribuire e coprire le spese. La logica è quella di tutelare il percorso sportivo e le attitudini del figlio.
- Nel caso in cui si tratti invece di una nuova attività (iniziata dopo la separazione) è necessario l’accordo di entrambi i genitori.
Se hai un dubbio o necessità di chiarimenti puoi, senza vincoli ed impegno, inviarci una mail sottoponendoci la problematica: link contatti.
FAQ
Chi decide quale sport può praticare il figlio in caso di separazione?
In caso di affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.), entrambi i genitori devono condividere le decisioni importanti per il figlio, inclusa la scelta dell’attività sportiva. La collaborazione è fondamentale, ma, in caso di disaccordo, si può richiedere l’intervento del giudice per garantire il benessere del minore.
Un genitore può opporsi alla pratica sportiva del figlio?
Sì, un genitore può opporsi, ma solo con motivazioni valide e circostanziate, specie se il minore pratica già uno sport da tempo. L’art. 336-bis c.c. garantisce al minore il diritto all’ascolto, e il giudice può intervenire per valutare l’interesse superiore del minore.
Cosa fare se i genitori non sono d’accordo sullo sport del figlio?
In caso di disaccordo, uno dei genitori può fare ricorso al giudice (art. 316 c.c.). Il giudice ascolterà entrambe le parti e, se necessario, anche il minore, per adottare una decisione orientata al suo benessere.
Quando può intervenire il giudice senza consultare i genitori?
Il giudice può intervenire senza ascoltare i genitori nei casi urgenti, adottando provvedimenti rapidi (inaudita altera parte) per proteggere il minore.
Chi paga le spese per lo sport del figlio?
Le spese sportive sono considerate spese straordinarie, da dividere equamente (50%) tra i genitori, salvo diversa disposizione. Se il figlio praticava già quello sport prima della separazione, i genitori devono continuare a contribuire, a meno di gravi motivi. Per nuove attività, è necessario l’accordo di entrambi i genitori.