PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Usufrutto e separazione – sentenza Tribunale Bologna sez. II, n. 1595/2024

Indice

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Richiamati atti e documenti di causa, noti alle parti; rilevato che l’attore non ha fornito prova scritta a sostegno dell’opposizione; esaminate le conclusioni finali in epigrafe trascritte; si osserva quanto segue.

2. L’opposizione avverso il decreto ingiuntivo 7 aprile 2023 n. 1858 esecutivo ex art. 642 c.p.c. (emesso, su ricorso depositato il 1 dicembre 2022 che non risulta preceduto la richiesta stragiudiziale, per la somma capitale di euro 40.000,00 oltre accessori) proposta da M. F. con citazione notificata via PEC il 30 maggio 2023 all’ex coniuge S. G. (costituitasi il 27 luglio 2023), va respinta per infondatezza dei motivi dedotti dall’opponente, benché il decreto opposto vada revocato come richiesto, da ultimo, dalla stessa convenuta, avendo essa dato atto, esaurita l’istruttoria, che il debito era inferiore a quello oggetto di ricorso (si richiamano in proposito le conclusioni finali della convenuta).

2.1. La domanda monitoria proposta dall’odierna convenuta si fonda sulla scrittura privata 8 giugno 2020, recante riconoscimento di debito da parte dell’odierno attore e nella quale si legge:

“[..] PREMESSO IN FATTO

— che nell’ambito della separazione consensuale omologata il 7 luglio 2017 tra i coniugi F. e G. gli stessi pattuivano che:

– la figlia della coppia, B., sarebbe stata collocata presso la madre nella casa familiare di X, Via ..4;

– il sig. F. avrebbe versato un mantenimento per la figlia di € 300 mensili;

– Nell’ipotesi di trasferimento a Bologna di moglie e figlia il F., alla data del trasferimento dalla casa coniugale si obbliga a trasferire l’usufrutto a S. G. per una durata non inferiore a 5 anni (clausola 11a verb. Sep), con diritto della Signora G. di locare l’appartamento a terzi (clausola 11c verb. Sep) e, a decorrere dal percepimento dei canoni di locazione il F. avrebbe cessato di corrisponderle l’importo di € 300,00 mensili, o a versare la differenza tra il canone percepito e l’importo di € 300,00 qualora l’importo del canone percepito fosse stato inferiore (clausola 11c verb. Sep);

– in esecuzione dei predetti accordi raggiunti in sede di separazione, F. cedeva gratuitamente e trasferiva a S. G. l’usufrutto vitalizio sulla casa familiare per la durata di anni 8 in data 8 agosto 2017;

– successivamente il sig. F. subiva il pignoramento immobiliare n. 754/2017 promosso da Intesa San Paolo Group per mancato pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare. Nell’ambito della procedura l’immobile è stato venduto mediante asta giudiziaria ed attualmente è fissata udienza, al 26.6.20, per la precisazione del credito e distribuzione delle somme;

– a partire dal 2018 il sig. F., assieme alla figlia B. , si trasferiva nella casa locata dalla nonna paterna, in Via .. , provvedendo dunque lo stesso al mantenimento diretto della figlia, presso di lui collocata;

– la signora G., nel mese di novembre/dicembre 2019 sporgeva denuncia ai danni del sig. F. per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento della figlia B. e notificava al sig. F. atto di precetto per il pagamento, a titolo di mantenimento, della somma di € 10.709,38 che non veniva opposto;

– successivamente la signora G. interveniva nel pignoramento immobiliare per la predetta somma privilegiata, oltre che alla somma di € 80.000 pari al valore forfettario del diritto di usufrutto non goduto.

Tutto ciò premesso

– il signor F. si impegna a non opporsi alla precisazione del credito della moglie;

– il sig. F., con la sottoscrizione della presente, si riconosce debitore nei confronti della moglie della somma di € 40.000 a titolo di mancato godimento dell’usufrutto e di risarcimento del danno dalla stessa patito, da versarsi in rate mensili di € 200;

– il sig. F. si impegna a versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese sul di lei conto corrente, a partire dal corrente mese di giugno – qualora egli non l’abbia già fatto – la somma di € 300 mensili a titolo di mantenimento in favore della stessa sino a che la moglie non avrà reperito una attività lavorativa che le consenta l’autosufficienza;

– la signora G. si impegna a ritirare immediatamente la querela presentata ai danni del sig. F., rinunciando sin da ora a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale nei confronti del marito per le circostanze denunciate”.

2.2 – Come pacifico in atti e riscontrato dai documenti acquisiti:

a) in attuazione dei patti raggiunti in sede di separazione consensuale (verbale 7 giugno 2017) omologata con decreto 7 luglio 2017, con atto redatto dal notaio P.M. data 3 agosto 2017 denominato “trasferimento in esecuzione di accordi contenuti nel verbale di separazione consensuale” l’attore aveva costituito in favore della convenuta “a titolo gratuito” l’usufrutto per la durata di (almeno) otto anni sull’immobile in X già adibito a casa familiare (“[..] F. M., in esecuzione dei predetti accordi in sede di separazione, cede e trasferisce a titolo gratuito a G. S. che accetta ed acquista l’usufrutto per la durata di anni 8 (otto) da oggi o se successivo a detto termine fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica della figlia minore F. B., della porzione di villetta trifamiliare [..]”): l’immobile era gravato da ipoteca iscritta il 17 novembre 2003 a garanzia di mutuo concesso all’attore da un istituto bancario di originari euro 120.000 (come si legge nell’atto notarile 3 agosto 2017, “F. M. dichiara che sull’immobile in oggetto grava l’ipoteca [..] che la parte acquirente dichiara di tollerare, ben sapendo che, ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 2858 c.c. e seguenti, in caso di mancato pagamento del debito garantito la Banca può promuovere esecuzione forzata sul bene acquistato col presente atto”);

b) nel novembre 2017 su iniziativa del creditore ipotecario l’immobile in X già adibito a casa familiare, e sul quale era stato costituito l’usufrutto in favore di S. G., è stato colpito da pignoramento (doc. 9 di parte convenuta): come riportato anche nella scrittura privata 8 giugno 2020, nell’esecuzione immobiliare n. 754/2017 R.G. contro M. F. è intervenuta anche l’odierna convenuta sia quale creditrice di somme a titolo di concorso nel mantenimento della figlia (per tale credito al debitore era stato notificato precetto non opposto) sia quale titolare di diritto di usufrutto sull’immobile pignorato (art. 2812 c.c.; v. anche la proposta di piano di riparto 15 giugno 2020 elaborata dall’esperto contabile ausiliario del giudice dell’esecuzione, doc. 6 di parte attrice);

c) la prima udienza per l’autorizzazione alla vendita nell’esecuzione immobiliare n. 754/2017 R.G. si è tenuta l’11 marzo 2019; la scrittura privata 8 giugno 2020 è stata sottoscritta dalle parti dopo la vendita forzata dell’immobile pignorato (il decreto di trasferimento era stato il 12 marzo 2020) e prima dell’udienza 26 giugno 2020 fissata per la precisazione dei crediti e la distribuzione del ricavato; con ordinanza 2 luglio 2020 il giudice dell’esecuzione ha dichiarato esaurita l’esecuzione immobiliare e ha ordina il pagamento delle somme come da progetto di distribuzione 15 giugno 2020, progetto che, per quanto qui rileva, prevedeva, una volta soddisfatti i crediti in prededuzione ed il credito assistito da ipoteca, l’attribuzione a S. G. della residua somma di euro 3.925,70 a parziale compensazione della perdita dell’usufrutto il cui valore era stato quantificato nel progetto di distribuzione in euro 72.000,00.

Dalla lettura degli atti qui richiamati appare evidente che l’obbligazione assunta dall’attore verso la convenuta con la scrittura privata 8 giugno 2020 era volta a compensare la perdita economica subita da S. F. a seguito dell’estinzione dell’usufrutto costituito in suo favore solo pochi mesi prima del pignoramento (art. 2812, comma 2, c.c.). L’accordo documentato dalla scrittura privata ha natura transattiva in quanto, come si legge nelle premesse del testo, la convenuta era già intervenuta nell’esecuzione immobiliare affermandosi creditrice della “somma di € 80.000 pari al valore forfettario del diritto di usufrutto non goduto”.

Più che eloquente il passaggio in cui si afferma che “il sig. F., con la sottoscrizione della presente, si riconosce debitore nei confronti della moglie della somma di € 40.000 a titolo di mancato godimento dell’usufrutto e di risarcimento del danno dalla stessa patito, da versarsi in rate mensili di € 200”, mentre l’inadempimento dell’attore ha determinato la decadenza dal beneficio del termine (in tal senso v. il ricorso per decreto ingiuntivo).

3. A sostegno dell’opposizione l’attore deduce la simulazione assoluta dell’accordo di cui alla scrittura privata 8 giugno 2020 perché “attesta un debito totalmente inesistente”; solleva eccezione di inadempimento adombrando una risoluzione per inadempimento della conventa: deduce la nullità dell’accordo sotto vari profili (illiceità della causa; frode alla legge; illiceità del motivo).

4. Così come proposta dall’attore, la prova per testi non può essere accolta, considerati le questioni controverse ed il fondamento della domanda monitoria:

  • il capitolo 1 è generico e irrilevante (“vero che la sig.ra G. S. nel periodo 2019-2024 ha trovato e/o ricercato una occupazione lavorativa”);
  • il capitolo 2 è generico e inammissibile nella parte in cui contrasta col tenore dell’accordo 8 giugno 2020 (“vero che la sig.ra G. ha richiesto al sig. F. di dichiararsi debitore nei suoi confronti dicendogli che le poteva essere utile far valere dei diritti di credito nei confronti del F. medesimo che era assoggettato all’esecuzione immobiliare Tribunale di Bologna n. 754/2017 Es. Imm.>>);
  • il cap. 3 è irrilevante e inammissibile nella parte in cui si pone in collegamento col capitolo precedente (“vero che a seguito della richiesta di cui al capitolo che precede, la sig.ra G. predispose la scrittura privata datata 8/6/2020 che le viene rammostrata e che riconosce nel documento n. 5 di parte opponente”);
  • il cap. 4 è generico e irrilevante (“vero che la sig.ra G. dal 2019 a tutt’oggi ha continuamente fatto pressioni nei confronti del sig. F. per ottenere da quest’ultimo somme di denaro”).

5 – Non vi è alcuna prova (l’attore non l’ha fornita, art. 1417 c.c.) dell’accordo simulatorio sottostante alla scrittura privata 8 giugno 2020 posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo e che, invero, richiama, ponendosi con essi in relazione, i patti conclusi in sede di separazione consensuale, l’atto attuativo 3 agosto 2017, le vicende relative all’esecuzione forzata sull’immobile già adibito a casa familiare.

L’eccezione di simulazione assoluta è infondata.

Da un lato, manca la prova dell’accordo simulatorio; dall’altro, sono pacifici i fatti posti a fondamento del credito della convenuta (in sintesi, l’estinzione del diritto di usufrutto per effetto dell’espropriazione immobiliare subita dall’attore, art. 2812 c.c.) il cui ammontare è stato definito dalla parti in via transattiva nella misura di euro 40.000,00.

6. L’opponente non ha provato fatti idonei a giustificare la risoluzione dell’accordo consacrato nella scrittura privata 8 giugno 2020:

da un lato, non vi è alcun immediato nesso di corrispettività tra l’obbligazione assunta da M. F., previo riconoscimento del proprio debito nella misura di euro 40.000,00 “a titolo di mancato godimento dell’usufrutto e di risarcimento del danno dalla stessa [G., n.d.r.] patito”, e l’impegno di S. G. a ritirare la querela presentata (pare a fine 2019) nei confronti dell’allora marito, essendo oltretutto pacifico che l’inadempimento di M. F. rispetto alle obbligazioni verso l’istituto bancario e la espropriazione immobiliare n. 754/17 R.G.E. hanno determinato l’estinzione del diritto di usufrutto, inopponibile al creditore ipotecario (Cass., sez. I, 27 marzo 1993, n. n. 3722), che era stato costituito in favore di S. G. per la durata di otto anni con l’atto pubblico 3 agosto 2017 a ministero notaio P. M. denominato “trasferimento in esecuzione di accordi contenuti nel verbale di separazione consensuale” (in altri termini, in sede di separazione consensuale, come da verbale 7 giugno 2017 omologato il 7 luglio 2017, M. F. aveva assunto una obbligazione attuata con l’atto pubblico 3 agosto 2017 ma di fatto il suo inadempimento verso l’istituto di credito, poi pignorante in forza di credito garantito da ipoteca iscritta nel 2003, ha precluso all’avente diritto S. G. la possibilità di godere dell’immobile in X già casa familiare);

dall’altro, è pacifico che S. G., in conformità all’impegno assunto con la scrittura 8 giugno 2020, non si è costituita parte civile nel processo penale contro M. F., processo (n. 5530/20 R.G.N.R. – n. 1662/22 R.G. dibattimento) definito con sentenza di assoluzione sul presupposto che l’inadempimento di obbligazioni civili non integra di per sé gli estremi del reato di cui all’art. 570-bis c.p. (già art. 12-sexies, l. n. 898/1970) in relazione all’art. 570 c.p. (la sentenza Trib. Bologna, 27 febbraio – 28 marzo 2023 n. 965 è irrilevante in questa sede, tanto più che l’oggetto della presente causa non riguarda l’omesso versamento dell’assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia come da accordi di separazione), mentre non vi è ragione di contestare all’odierna convenuta l’omessa rimessione di querela (le premesse della scrittura privata 8 giugno 2020 fanno riferimento ad una denuncia, la sentenza penale n. 965/2023 parla sia di querela presentata l’8 gennaio 2020 che di denuncia querela) perché condotta del tutto ininfluente rispetto all’esercizio dell’azione penale quando, come nel caso di specie, si verta in ipotesi di reato procedibile d’ufficio (cfr. Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio – 24 febbraio 2020, n. 7277).

7. La questione relativa al contributo al mantenimento della figlia (nata il .., dunque ormai maggiorenne al tempo della scrittura 8 giugno 2020) non ha alcuna attinenza con l’obbligazione dedotta in giudizio, sorretta da una causa del tutto autonoma e meritevole di tutela, inerente al mancato godimento da parte della convenuta del diritto che l’attore le aveva riconosciuto in sede di separazione consensuale e volta appunto alla compensazione di quel mancato godimento mediante il pagamento di una somma di denaro (concordato nella misura di euro 40.000,00) di cui M. F. si è dichiarato debitore (v. supra; v. anche il verbale dell’udienza 2 marzo 2023 nel giudizio divorzile 14033/2022 R.G.).

8. Non vi è alcuna nullità dell’accordo sottostante l’impegno assunto da M. F. con la predetta scrittura 8 giugno 2020, accordo che trae origine dall’avventa estinzione del diritto di usufrutto alla costituzione del quale l’attore si era impegnato già in sede di separazione consensuale.

9. In conclusione, l’opposizione, così come proposta dall’attore, è infondata.

10. In comparsa di costituzione la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto o in subordine la condanna dell’attore al pagamento della somma di “€ 40.000 oltre interessi maturati e maturandi ex lege dall’emissione dell’ingiunzione oggi gravata sino al saldo (anche al tasso conseguente alla pendenza di lite giudiziaria)”.

Nelle conclusioni finali la convenuta ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell’attore al pagamento di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione.

Nell’esecuzione immobiliare n. 754/17 R.G.E., a seguito della vendita forzata (il decreto di trasferimento è stato emesso il 12 marzo 2020) e dell’approvazione del piano di riparto con ordinanza 7 luglio 2020 del giudice dell’esecuzione, la convenuta aveva ricevuto una somma di denaro (euro 3.925,70) a parziale soddisfacimento del credito da essa vantato in relazione all’estinzione del diritto di usufrutto.

Come si legge nelle conclusioni finali, la convenuta chiede la revoca del decreto ingiuntivo con sentenza che condanni l’attore a pagare “solo l’importo di € 36.074,30 – invece che € 40.000 -, quale elemento di sorte capitale di condanna a carico dell’opponente controparte F. a cui aggiungere tutte le altre voci richieste in sede di comparsa di costituzione dell’opposta G.”.

Ne conseguono, da un lato, la revoca del decreto ingiuntivo limitatamente ai capi relativi all’ingiunzione di pagare “la somma di € 40.000,00” (capo 1) e “gli interessi come da domanda” (capo 2) (nel ricorso era chiesto il pagamento della “somma complessiva di € 40.000 oltre agli interessi maturati e maturandi ex lege dall’emissione dell’ingiunzione sino al saldo effettivo”), e non anche la condanna alle spese pronunciata in favore dell’erario (la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato), capo rispetto al quale l’odierna convenuta non ha potere dispositivo; dall’altro, attese le conclusioni finali (che quanto agli accessori richiamano le conclusioni di cui alla comparsa di risposta), la condanna dell’attore al pagamento della somma di euro 36.074,30 oltre interessi legali da calcolarsi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. dal 7 aprile 2023 sino al saldo.

11. Non vi sono i presupposti per la condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c., come invece richiesto dalla convenuta in comparsa di risposta.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell’erario (artt. 133, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”), in quanto la convenuta è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (v., fra le altre, Cass., sez. II, 19 gennaio 2021, n. 777).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

– rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo 7 aprile 2023 n. 1858 proposta da F. M. contro G. S.;

– revoca il decreto ingiuntivo 7 aprile 2023 n. 1858;

– condanna F. M. a pagare a G. S. la somma di euro 36.074,30 oltre interessi legali da calcolarsi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. dal 7 aprile 2023 sino al saldo;

– rigetta la domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. proposta da G. S. contro F. M.;

– liquida le spese processuali a carico di F. M. in euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, oltra CPA e IVA come per legge.

Bologna, 15 maggio 2024

Il giudice Antonio Costanzo

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