
Sì, chi è separato può andare a vivere con un nuovo compagno o una nuova compagna: nessuna legge lo vieta e nessun giudice può impedirlo. Quello che va valutato sono gli effetti della convivenza sull’assegno, sulla casa e sui figli.
Gli effetti dipendono anzitutto dalla fase in cui ti trovi: separato solo di fatto, con il procedimento di separazione in corso, oppure già separato con sentenza o con un accordo omologato. Conta poi il tipo di rapporto, perché una frequentazione non pesa come una convivenza stabile, con un progetto di vita comune.
Una convivenza stabile può incidere sull’assegno di mantenimento del coniuge, sulla casa familiare assegnata e sull’organizzazione della vita dei figli; se la separazione non è ancora formalizzata, anche sull’addebito. Finché non arriva il divorzio, inoltre, non si può sposare il nuovo partner né diventare “conviventi di fatto” ai sensi della legge Cirinnà.
| Situazione | Si può convivere? | Che cosa va valutato |
|---|---|---|
| Separazione di fatto (nessun ricorso, nessun accordo) | Sì, ma i doveri del matrimonio sono ancora pieni | Rischio di addebito, se l’uscita di casa e la nuova relazione sono la causa della crisi |
| Separazione in corso | Sì | Addebito solo se la relazione ha causato la crisi; la convivenza stabile pesa già sull’assegno |
| Dopo la separazione (sentenza, omologa o accordo) | Sì: fedeltà e coabitazione sono sospese | Assegno di mantenimento, casa assegnata, figli |
| Dopo il divorzio | Sì | Assegno divorzile: può sopravvivere la sola componente compensativa |
In che fase della separazione ti trovi?
La stessa convivenza può non avere alcun peso in una fase ed essere decisiva in un’altra.
Separati solo di fatto: il matrimonio è ancora pieno
Molte coppie smettono di vivere insieme senza depositare un ricorso né firmare un accordo. Per la legge, però, il matrimonio resta integro: valgono tutti i doveri dell’art. 143 c.c., compresi la fedeltà e la coabitazione.
Qui il rischio per chi inizia una convivenza è più alto. Se uno dei coniugi lascia la casa familiare senza un accordo per andare a vivere con un’altra persona, e quella scelta è la causa della rottura, l’altro può chiedere l’addebito della separazione. Se invece la crisi era già irreversibile da tempo, la nuova convivenza non ha causato il fallimento del matrimonio e l’addebito non scatta.
Due sentenze del Tribunale di Bologna arrivano a esiti opposti proprio su questo punto.
Nella prima il marito aveva lasciato la casa nel 2020 per andare a vivere con la nuova compagna, con cui aveva già una relazione, e non aveva contestato questa ricostruzione. Il fatto che i rapporti tra i coniugi «non erano più buoni» da qualche tempo non è bastato a dimostrare una crisi irreversibile, e il Tribunale ha pronunciato l’addebito a carico del marito (Trib. Bologna, 16 marzo 2026, n. 2352).
Nella seconda la moglie era uscita di casa e poco dopo aveva iniziato una convivenza stabile con un altro uomo. La testimonianza della figlia descriveva però un matrimonio finito da anni: i coniugi abitavano sotto lo stesso tetto senza condividere più la vita familiare. Il Tribunale ha respinto le domande di addebito di entrambi, osservando che l’uscita di casa e la nuova convivenza della moglie:
Trib. Bologna, sez. I, 14 settembre 2020, n. 1240
«sono fatti intervenuti in un contesto familiare caratterizzato da una convivenza meramente formale tra i coniugi, in quanto l’unione versava in una crisi già da tempo irrimediabilmente in atto».
In questa fase, quindi, la domanda pratica è se si può dimostrare che il matrimonio era già finito prima. La prova spetta a chi ha intrapreso la nuova relazione. La Suprema Corte, riprendendo propri precedenti, afferma che, provata l’infedeltà, è
Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2024, n. 10489 (ordinanza)
«onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà».
Per le relazioni senza convivenza in questa stessa fase puoi leggere la guida su cosa comporta frequentare un’altra persona durante la separazione e quella su cosa rischia la moglie che tradisce.
Separazione in corso: conta quando è nata la relazione
Depositato il ricorso, o avviata la separazione consensuale, di solito i coniugi vivono già in case diverse. Una relazione nata a crisi conclamata difficilmente può essere considerata la causa della rottura. Occorre infatti accertare se la violazione dei doveri coniugali abbia causato la crisi o se «sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza» (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2024, n. 10489): nel secondo caso l’addebito va escluso.
L’addebito, però, si decide proprio in questo giudizio, quindi una relazione iniziata prima della crisi può ancora essere portata davanti al giudice, come spiegato nella guida sul tradimento durante la fase di separazione. E una convivenza stabile pesa già sulle questioni economiche: nel caso bolognese del 2020 appena citato, con i provvedimenti provvisori non era stato riconosciuto alcun assegno alla moglie, «stante il conclamato avvio di una nuova convivenza more uxorio da parte della stessa con altro uomo» (Trib. Bologna, n. 1240/2020).
Dopo la separazione: fedeltà e coabitazione sono sospese
Con la sentenza di separazione o l’omologa dell’accordo il matrimonio resta in piedi, ma con un contenuto diverso. Dalla separazione, ripete la Cassazione, deriva «solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione» (Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 628, ordinanza). Resta invece attuale il dovere di assistenza materiale, su cui si fonda l’assegno di mantenimento.
Una convivenza iniziata dopo la separazione non è quindi un “tradimento” rilevante per l’addebito, che si discute nel giudizio di separazione e non dopo. Restano da valutare gli effetti economici, quelli sulla casa familiare e quelli sui figli.

L’assegno di mantenimento del coniuge che va a convivere
Se ricevi l’assegno di mantenimento dal coniuge e inizi una convivenza stabile, l’assegno può essere ridotto o revocato. Se sei tu a versarlo e il tuo ex coniuge va a vivere con un’altra persona, puoi chiederne la revisione.
Quale convivenza conta
Una relazione sentimentale, anche seria, non basta: serve una convivenza stabile o un progetto di vita comune. Il principio per la separazione è riassunto così in una recente ordinanza, che riprende un precedente della stessa Corte:
Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2538 (ordinanza)
«il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno».
La coabitazione aiuta, ma non è indispensabile. Per la stessa ordinanza, se i conviventi hanno messo in comune le risorse economiche la stabilità della convivenza può essere presunta; se non vivono insieme, la prova dell’assistenza morale e materiale tra loro deve essere rigorosa.
La prova spetta a chi vuole smettere di pagare, e il giudice valuta gli indizi nel loro insieme, non uno per uno. Le Sezioni Unite indicano come esempi la dichiarazione anagrafica, i figli della nuova coppia, la coabitazione, i conti correnti in comune e la contribuzione alle spese domestiche (Cass. civ., S.U., 5 novembre 2021, n. 32198). Può servire come indizio anche la testimonianza resa in un altro processo (Cass. n. 2538/2025).
Deve emergere, infine, una frattura con il modello di vita matrimoniale: una relazione stabile, indice di un nuovo progetto di vita, che «deve essere accertata in modo rigoroso» (Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2023, n. 6636).
Separazione e divorzio: perché la differenza conta
Nella separazione la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte di chi riceve l’assegno «può far venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica» (Cass. n. 2538/2025, che richiama Cass. n. 32871/2018). Il Tribunale di Bologna, nella sentenza n. 1240/2020, ha applicato questo principio e ha negato l’assegno alla moglie che conviveva stabilmente con il nuovo compagno: ha presunto che i conviventi avessero messo in comune le proprie risorse e ha rilevato che lei non aveva provato che la convivenza non avesse migliorato la sua situazione economica.
Nel divorzio la convivenza non cancella tutto l’assegno. Le Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., 5 novembre 2021, n. 32198) hanno distinto le due componenti dell’assegno divorzile. Quella assistenziale può venir meno con la nuova convivenza stabile. Quella compensativa no, perché ripaga il contributo dato alla famiglia e al patrimonio dell’altro durante il matrimonio, per esempio rinunciando alla carriera. Una pronuncia più recente ha messo a confronto i due regimi:
Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2025, n. 14358 (ordinanza)
«l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, […] ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa».
Se il tuo caso riguarda già il divorzio, trovi più dettagli nella guida su come la nuova convivenza incide sull’assegno divorzile.
Non si smette di pagare da soli
Anche quando la convivenza dell’ex è evidente, chi versa l’assegno non può sospenderlo di sua iniziativa. L’importo resta dovuto finché un giudice non lo modifica: con il procedimento di revisione (art. 473-bis.29 c.p.c.) oppure, se la causa è ancora in corso, con una domanda nello stesso giudizio. Chi smette di pagare si espone a pignoramenti e, nei casi previsti dalla legge, a conseguenze penali (art. 570-bis c.p.). La procedura è descritta nella guida su come chiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Il giudice deve accertare anche da quando la convivenza è stabile. Per le Sezioni Unite, in tema di divorzio, solo da quel momento chi paga «potrà legittimamente pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto all’assegno» (Cass. S.U. n. 32198/2021). Conviene quindi raccogliere subito elementi datati e verificabili.
Un esempio: una moglie separata riceve 600 euro al mese e, dopo un anno, va a vivere con il nuovo compagno, trasferendo la residenza a casa di lui. Il marito non può ridurre l’assegno da solo il mese successivo: deve chiederne la revisione e dimostrare la stabilità della convivenza. Se ci riesce, il giudice può revocare l’assegno. La moglie, a sua volta, può provare che la convivenza non ha migliorato le sue condizioni economiche, possibilità ricordata dal Tribunale di Bologna nella sentenza del 2020 richiamando la Cassazione.
La casa familiare assegnata: il nuovo partner può viverci?
L’art. 337-sexies c.c. stabilisce che il diritto al godimento della casa familiare «viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». A leggere solo il testo, chi va a convivere nella casa assegnata la perde. La Corte costituzionale ha escluso questa lettura.
La casa viene assegnata per proteggere i figli, non il genitore. Pronunciandosi anche su una questione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna, la Consulta ha chiarito che la norma va interpretata nel senso che:
Corte cost., 30 luglio 2008, n. 308
«l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore».
La Cassazione ha applicato il principio a una madre, collocataria del figlio, che viveva nella casa familiare con una nuova compagna. Il padre sosteneva che, con una famiglia diversa, quella casa non fosse più l’ambiente domestico del bambino. La Corte ha respinto la tesi: la nuova convivenza andava valutata solo nell’interesse del minore e i giudici di merito non avevano riscontrato alcun pregiudizio (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2021, n. 33610, ordinanza).
La convivenza del genitore assegnatario nella casa familiare non comporta dunque, da sola, la perdita della casa. Il giudice può revocare l’assegnazione se il cambiamento si ripercuote negativamente sui figli, o se per altre ragioni l’assegnazione non risponde più al loro interesse. Su questo punto puoi leggere la guida sulla revoca dell’assegnazione della casa coniugale per un nuovo compagno e quella su chi si può ospitare nella casa assegnata.
Restano poi le questioni economiche, soprattutto quando la casa è di proprietà comune o dell’altro coniuge: ne parliamo nell’articolo che spiega se il nuovo compagno nella casa coniugale deve pagare l’affitto.
Se non ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, in genere la questione non si pone: l’assegnazione presuppone la presenza della prole, come ha ricordato la stessa Corte costituzionale, e conta la proprietà dell’immobile. Il quadro completo è nella guida sulla casa coniugale dopo la separazione.
I figli e il nuovo partner
Una nuova convivenza non cambia, di per sé, l’affidamento. L’affidamento condiviso resta la regola e il giudice guarda a come stanno i figli, non alla vita sentimentale dei genitori. Il nuovo partner diventa rilevante quando la sua presenza crea un pregiudizio concreto per i minori: tensioni, comportamenti inadeguati, un inserimento imposto senza gradualità.
Conta anche il modo in cui il nuovo partner entra nella vita dei figli. In una decisione della Corte d’appello di Bologna, tra gli elementi riferiti dai Servizi sociali c’era il fatto che il padre, legato da qualche anno a una nuova compagna, l’aveva presentata alle figlie «con una certa gradualità, senza imporre loro la presenza della stessa». La Corte ha disposto l’affidamento condiviso con collocamento presso il padre, valorizzando soprattutto la capacità di collaborare dei genitori (App. Bologna, sez. I, 9 aprile 2018, n. 960).
Il punto si può regolare anche negli accordi. In un divorzio a condizioni concordate i genitori avevano assunto questo impegno:
Trib. Bologna, sez. I, 10 marzo 2020, n. 514 (condizioni concordate dalle parti)
«nell’esclusivo interesse dei figli minori, si impegnano a non presentare ai detti figli minori nuovi partner ed a non intraprendere convivenze, sino a che la nuova relazione sentimentale non sia consolidata e duratura».
È una clausola voluta dalle parti, di cui il Tribunale ha preso atto, non una regola imposta dal giudice; i genitori possono però inserirne una simile nel proprio accordo. Se il conflitto è già aperto, le regole applicate dai giudici sono raccolte nell’articolo che spiega se si può vietare al figlio di frequentare il partner del genitore; per il modo di parlarne con i bambini può aiutare la guida su cosa dire ai figli in caso di separazione.
Il contributo al mantenimento dei figli resta un obbligo di entrambi i genitori e la nuova convivenza non lo cancella: se e come possa incidere sull’importo si valuta caso per caso, come spiegato nella guida su nuova convivenza e mantenimento dei figli.
Se andare a convivere significa trasferirsi altrove con i figli, serve l’accordo dell’altro genitore o, in mancanza, una decisione del giudice: ne parliamo nell’articolo su come cambiare residenza con il figlio senza il consenso dell’altro genitore.
Che cosa la convivenza non permette finché non divorzi
Niente nuovo matrimonio, niente unione civile
Chi è separato è ancora sposato: per sposare il nuovo partner, o per unirsi civilmente, serve prima il divorzio. Le altre conseguenze del restare separati senza divorziare sono raccolte nella guida su cosa succede se dopo la separazione non si divorzia.
Non si diventa “conviventi di fatto” per la legge Cirinnà
La legge 20 maggio 2016, n. 76 (art. 1, comma 36) definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, «non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». Chi è separato è ancora vincolato dal matrimonio. Un tribunale di merito ne ha tratto la conseguenza negando gli alimenti previsti da quella legge a una convivente che risultava sposata con un terzo:
Trib. Padova, 27 aprile 2026, n. 729
«Le persone legate da un vincolo matrimoniale non possono dar vita ad un rapporto di convivenza ai sensi della legge 76/2016».
È una decisione di merito, non un orientamento consolidato, ma poggia sul testo della legge. Finché c’è il matrimonio non si possono usare gli strumenti della legge Cirinnà, a cominciare dal contratto di convivenza, che la legge considera nullo se una delle parti è già sposata. La convivenza resta comunque un fatto con conseguenze giuridiche, come spiegato nella pagina sulle coppie di fatto.
La residenza si può trasferire, ma diventa una prova
Nulla vieta di spostare la residenza nella casa del nuovo partner: ai fini anagrafici la famiglia comprende anche le persone coabitanti legate da vincoli affettivi (art. 4 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Una residenza comune, insieme alla coabitazione che documenta, è però uno degli elementi che l’ex coniuge può usare per dimostrare una convivenza stabile.
Il coniuge separato resta erede, il nuovo partner no
Finché non c’è il divorzio, il coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 585 c.c.). Il nuovo compagno, invece, non è erede per legge: chi convive da separato e vuole tutelarlo deve fare testamento, nel rispetto della quota riservata ai legittimari. I dettagli sono nelle guide su cosa eredita la moglie separata legalmente e su testamento e legittima.
I tempi del divorzio non cambiano
La convivenza non accorcia i tempi. Il divorzio si può chiedere dopo sei mesi (separazione consensuale) o dodici mesi (separazione giudiziale) dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice della separazione (art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898). Con la riforma Cartabia la domanda di divorzio può essere proposta già insieme a quella di separazione, ma diventa procedibile solo quando quel termine è decorso (art. 473-bis.49 c.p.c.).
Prima di andare a convivere: cinque verifiche
- Se manca ancora una sentenza o un accordo, valuta se formalizzare la separazione prima di trasferirti: è la fase in cui il rischio di addebito è più alto.
- Se ricevi l’assegno, considera che una convivenza stabile può portare alla sua revoca, nella separazione anche in via definitiva.
- Se abiti con i figli nella casa assegnata, la convivenza non te la fa perdere automaticamente, ma sarà valutata nel loro interesse.
- Decidi tempi e modi in cui presentare il nuovo partner ai figli; quando possibile, concordali con l’altro genitore.
- Se ti trasferisci con i figli, il cambio di residenza dei minori richiede l’accordo dell’altro genitore o una decisione del giudice.
Se invece è il tuo ex coniuge ad aver iniziato una convivenza e sei tu a versare l’assegno, il primo passo è raccogliere elementi datati e verificabili e chiedere la revisione, non sospendere i pagamenti.
Domande frequenti
Una relazione senza vivere insieme può far perdere l’assegno?
Può succedere, ma è più difficile. Secondo la Cassazione, nella separazione l’assegno viene meno anche senza coabitazione se c’è un comune progetto di vita con lo stesso modello di solidarietà del matrimonio; in questo caso, però, la prova dell’assistenza morale e materiale tra i partner deve essere rigorosa (Cass. n. 2538/2025).
Se la nuova convivenza finisce, l’assegno di separazione torna?
Non c’è un ritorno automatico. Per l’indirizzo richiamato dalla Cassazione, nella separazione la formazione di una nuova famiglia di fatto può far venire meno il diritto all’assegno in via definitiva (Cass. n. 2538/2025, che richiama Cass. n. 32871/2018). Nel divorzio, invece, la componente compensativa può sopravvivere anche alla convivenza (Cass. S.U. n. 32198/2021). Ogni caso va valutato sui fatti.
Devo comunicare all’ex o al giudice che vado a convivere?
Non esiste un obbligo generale di comunicarlo. Se però è in corso un giudizio in cui si discute dell’assegno, la convivenza è un fatto rilevante: l’altra parte può provarla e il giudice ne terrà conto, anche fissando la data da cui è iniziata. Tacerla non impedisce che venga dimostrata.
La convivenza dell’ex mi permette di ottenere l’affidamento dei figli?
Non da sola. Il giudice guarda all’interesse dei figli: il nuovo partner dell’altro genitore conta se la sua presenza crea un pregiudizio concreto, non per il solo fatto di esistere.
Prima di decidere, valuta la tua situazione
Chi è separato può convivere, ma l’esito dipende dai fatti del singolo caso: quando è iniziata la relazione, che cosa si può provare sulla crisi del matrimonio, chi vive nella casa familiare, quanto pesa l’assegno nel bilancio di ciascuno. Se stai per andare a convivere, o se è il tuo ex coniuge ad averlo fatto, conviene esaminare questi elementi prima di trasferirti o di smettere di pagare.
Con l’Avv. Davide De Matteis puoi analizzare la tua situazione concreta in un colloquio nello studio di Calderara di Reno (BO) o in videochiamata. Se stai ancora valutando come impostare la separazione, può esserti utile anche la pagina dedicata all’avvocato per la separazione a Bologna.