AVVOCATO MATRIMONIALISTA
Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Assegno di mantenimento al coniuge e assegno divorzile

Indice

Assegno di mantenimento e assegno divorzile sono due cose diverse. L’assegno nella separazione serve a garantire al coniuge più debole, per quanto possibile, il tenore di vita che la coppia aveva insieme. Nel divorzio questo non vale più. L’assegno spetta solo se l’ex coniuge non ha mezzi adeguati e se quella differenza economica nasce dalle scelte fatte insieme durante il matrimonio (il lavoro lasciato o ridotto, un trasferimento, la cura dei figli).

Sono quindi due assegni diversi e l’importo può cambiare molto. In una causa decisa dalla Corte d’Appello di Bologna nel 2025 la moglie riceveva 1.400 euro al mese con la separazione e, successivamente, con il divorzio l’assegno è stato ridotto a 300 euro.

Chi riceve l’assegno tende a pensare che il divorzio confermi ciò che ha stabilito la separazione. Al contrario chi lo paga crede che il divorzio lo cancelli. In realtà sbagliano entrambi in quanto non vi sono degli automatismi. Inoltre c’è un rischio che pochi mettono in conto: se il giudice accerta che l’assegno non era dovuto fin dall’inizio, le somme incassate vanno restituite.

Qui trovi quando spetta l’uno e quando l’altro, con quali prove si ottengono, come si arriva alla cifra, da quando si paga e quando si perde. Per il contributo destinato ai figli, che segue regole sue, la pagina è quella sul mantenimento dei figli.

Le differenze in sintesi

 

Separazione

Divorzio

Norma

Art. 156 c.c.

Art. 5, comma 6, l. 898/1970

Chi può chiederlo

Il coniuge senza redditi adeguati, se la separazione non gli è stata addebitata

L’ex coniuge senza mezzi adeguati o che non può procurarseli per ragioni oggettive

Che cosa guarda il giudice

Il tenore di vita della coppia durante la convivenza e la disparità economica

Il contributo dato alla famiglia e al patrimonio dell’altro, la durata del matrimonio, l’età

Addebito

Chi lo subisce perde l’assegno (restano gli alimenti, in stato di bisogno)

Non basta a ottenere o a escludere l’assegno

Nuova convivenza stabile di chi lo riceve

Il diritto viene meno

Viene meno la parte assistenziale; può restare quella compensativa

Quanto dura

Fino al divorzio

Finché durano i presupposti; cessa con un nuovo matrimonio

TFR e reversibilità dell’ex

Non si applicano le regole della legge sul divorzio: il coniuge separato resta coniuge

Quota del TFR e della pensione di reversibilità, se titolare di assegno periodico

Nella separazione: quando spetta l’assegno di mantenimento

Con la separazione il matrimonio non è sciolto e resta il dovere di assistenza materiale tra i coniugi. Per questo il giudice riconosce un assegno al coniuge che non ha redditi propri adeguati (sempre se la separazione non gli viene addebitata), tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’altro (art. 156 c.c.).

Servono due condizioni, e non basta una sola: 1) Chi chiede l’assegno non deve riuscire, con i propri redditi, a mantenere un tenore di vita simile a quello della convivenza; 2) deve trovarsi in una condizione economica peggiore dell’altro coniuge.

Il tenore di vita: un riferimento, non una garanzia

Redditi «adeguati» rispetto a che cosa? Nella separazione il parametro di riferimento resta il tenore di vita goduto durante il matrimonio, perché il dovere di assistenza è ancora attuale. Questa è una differenza principale rispetto al divorzio, dove quel criterio non vale più (lo ribadisce, tra le altre, Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2026, n. 1999, ordinanza).

Ma è un obiettivo, non un diritto: molto spesso conservare un tenore di vita analogo non è concretamente possibile. La Corte d’Appello di Bologna ha ricordato che la conservazione del precedente tenore di vita «costituisce un obiettivo solo tendenziale». Con la separazione le spese raddoppiano, due case invece di una, e anche chi paga si impoverisce (App. Bologna, 14 febbraio 2026, n. 435).

Conta il patrimonio, non solo lo stipendio

Le dichiarazioni dei redditi sono il punto di partenza, non l’arrivo.

La Corte d’Appello di Bologna nel 2026 spiega bene che, anche se entrambi i coniugi dichiaravano redditi bassi e variabili, il marito aveva risparmi per circa un milione e mezzo di euro, investiti in gran parte in una polizza vita. Per la Corte il fatto che si trattasse di una polizza era «evidentemente irrilevante», perché in caso di necessità la polizza si può disinvestire. Inoltre il patrimonio del marito era «circa venti volte superiore» a quello della moglie, che dopo la separazione aveva dovuto lasciare la casa familiare, di proprietà di lui.

Sulla base di queste premesse la Corte ha confermato un assegno di 800 euro al mese, tenendo conto anche di quanto le sarebbe costato, in affitto, un alloggio proporzionato a quello perso (App. Bologna, 12 marzo 2026, n. 700).

Conta anche quanto può pagare l’altro

È vero anche il contrario. Difatti il dovere di assistenza non comporta di dover pagare oltre le proprie capacità.

In un appello da una sentenza del Tribunale di Ferrara la moglie non aveva alcun reddito ed era in condizioni di salute molto fragili. Il marito, colpito da un ictus, viveva in una struttura assistenziale: la sua pensione e le prestazioni di invalidità erano, come aveva scritto il Tribunale, «a malapena sufficienti a assicurare il pagamento della retta». La Corte d’Appello di Bologna ha confermato che non c’era spazio per alcun assegno (App. Bologna, 29 aprile 2026, n. 1224).

La casa familiare ha un valore economico

L’assegnazione della casa familiare deve essere considerata. Spesso peraltro in quella casa insiste un mutuo a cui le parti sono obbligate per la metà. Pertanto quando la casa familiare viene assegnata a uno dei coniugi, il giudice ne deve tenere conto anche nel regolare i rapporti economici (art. 337-sexies c.c.).

In una separazione decisa a Bologna nel 2024 la moglie guadagnava meno del marito, ma non aveva dimostrato di aver goduto durante la convivenza di un tenore di vita più alto. Soprattutto, la disparità «si ritiene colmata dal valore dell’assegnazione della casa familiare», di proprietà del marito, che continuava a pagarne il mutuo. L’assegno è stato negato (Trib. Bologna, 29 febbraio 2024, n. 674).

Chi può lavorare deve farlo

C’è poi un altro principio: guadagnare meno dell’altro non basta, se si potrebbe guadagnare di più.

Questa regola è stata ribadita più volte dalla Cassazione: la solidarietà tra coniugi è «incompatibile con comportamenti parassitari» e, se chi chiede l’assegno ha una capacità di lavoro concreta e attuale e non la mette a frutto senza giustificato motivo, la mancanza di redditi non è un fatto involontario ma «una scelta addebitabile allo stesso interessato» (Cass. civ., sez. I, 7 gennaio 2025, n. 234, ordinanza).

Chiaro che la capacità di lavorare deve valutarsi in concreto: età, salute, formazione, anni lontano dal lavoro, mercato locale. Una donna di cinquantotto anni che non lavora da venticinque non è nella stessa posizione di una trentenne laureata.

L’addebito

Chi ha subito l’addebito della separazione, per esempio per violenze o per aver abbandonato la casa senza giusta causa, perde il diritto all’assegno di mantenimento. La legge prevede la possibilità di richiedere soltanto gli alimenti, e solo se si trova in stato di bisogno (art. 156, comma 3, e artt. 433 e seguenti c.c.). L’addebito, invece, non aumenta l’assegno dell’altro coniuge: per il danno subito esiste, se ne ricorrono i presupposti, l’azione di risarcimento.

Le situazioni più frequenti hanno risposte diverse: la moglie casalinga, il marito che non lavora, il coniuge senza reddito, chi lavora in nero, chi è già in pensione.

Nel divorzio: quando spetta l’assegno divorzile

Con il divorzio il matrimonio è sciolto e cambia la logica. L’assegno non serve più a mantenere il tenore di vita di prima. Il giudice lo riconosce quando l’ex coniuge non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. Per decidere se spetta e quanto, tiene conto delle condizioni dei due, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico di ciascuno alla famiglia e al patrimonio, dei redditi e della durata del matrimonio (art. 5, comma 6, l. 898/1970).

Dal 2018 le Sezioni Unite leggono questa norma così: l’assegno ha «una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa» e la sua funzione di riequilibrio «non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale» (Cass. civ., S.U., 11 luglio 2018, n. 18287). La causa da cui nasce quella sentenza, peraltro, era passata dalla Corte d’Appello di Bologna, alla quale le Sezioni Unite l’hanno rinviata.

La differenza di reddito è solo il punto di partenza

In altre parole: lo squilibrio economico, da solo, non basta. La Cassazione lo definisce una «precondizione fattuale» non sufficiente.

Difatti il giudice è chiamato a verificare da dove nasce quella differenza. Nello specifico è necessario verificare se lo squilibrio nasce da scelte fatte insieme durante il matrimonio, e ha comportato per chi chiede l’assegno la rinuncia a occasioni concrete di lavoro o di carriera, l’assegno spetta.

Sia chiaro: la prova spetta alla parte che chiede l’assegno divorzile. La giurisprudenza è granitica sul punto: l’assegno non spetta al coniuge che non ha dimostrato «di avere rinunciato a migliori occasioni di lavoro o progressioni in carriera a causa della propria dedizione alla vita coniugale e alla famiglia» (Cass. civ., sez. I, 20 maggio 2024, n. 13919, ordinanza, con i precedenti richiamati).

Ogni caso deve essere valutato nello specifico. Ad esempio può essere determinante: il part-time scelto per seguire i figli; oppure un impiego meno pagato ma con orari compatibili alla gestione familiare; o ancora, una promozione rifiutata.

In una sentenza del 2025 la Corte d’Appello di Bologna afferma che «non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari» (App. Bologna, sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1795).

La scelta del part-time: stessa storia ma con esiti differenti

A conferma di quanto sopra descritto si menzionano due decisioni recenti del distretto di Bologna che partono dallo stesso presupposto: ho scelto il part-time per i figli. Presupposti uguali ma esiti opposti.

Nella prima la moglie, dopo la nascita delle tre figlie, era passata al part-time. Il marito nel frattempo aveva costruito una carriera in crescita: da collaboratore di uno studio era diventato titolare di uno studio proprio. Le testimonianze raccolte in causa hanno confermato la scelta e le sue ragioni. Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto un assegno divorzile di 300 euro al mese e la Corte d’Appello lo ha confermato (App. Bologna n. 1795/2025).

Nella seconda il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto alla moglie 500 euro al mese. La Corte d’Appello di Bologna ha riformato la decisione: il primo giudice si era limitato «alla mera constatazione della divergenza tra i redditi», senza verificare se quella differenza avesse origine nel matrimonio. La moglie aveva solo affermato di essere passata al part-time quando i figli erano piccoli, «senza neppure preoccuparsi di indicare quale reddito percepisse a detta data e quali minori introiti avesse comportato la nuova occupazione part time». Lavorava, era proprietaria della casa in cui viveva, e non aveva chiesto di provare nulla. Assegno negato, somme già incassate da restituire. La Cassazione ha respinto il ricorso (Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2026, n. 1999, ordinanza).

La differenza, in entrambi i casi, non l’ha fatta la storia, ma la prova dei fatti nel processo.

Quali prove servono

Le cause sull’assegno divorzile si preparano spesso anni prima, conservando i documenti giusti. I più utili sono:

  • contratti di lavoro, buste paga ed estratto contributivo INPS prima e dopo la scelta (per esempio il passaggio al part-time), per misurare il reddito perso;
  • lettere di dimissioni, rifiuti di trasferimenti o di promozioni, offerte di lavoro non accettate;
  • documenti sui trasferimenti di residenza legati al lavoro dell’altro coniuge;
  • titoli di studio e qualifiche, che mostrano il livello professionale a cui si poteva aspirare;
  • documenti sulla crescita professionale e patrimoniale dell’altro coniuge negli stessi anni;
  • testimoni che conoscono l’organizzazione della famiglia: chi accompagnava i figli, chi era a casa il pomeriggio.

Serve anche il contrario. Chi si oppone all’assegno deve contestare in modo specifico, fin dal primo atto, le circostanze affermate dall’altro. Nel caso deciso da Cass. n. 1999/2026 le contestazioni puntuali del marito, rimaste senza risposta, hanno pesato quanto la mancanza di prove della moglie e le presunzioni giuridiche in materia.

Quando l’assegno divorzile non spetta

Dai criteri discendono i casi in cui l’assegno viene negato. Esempi concreti:

  • il sacrificio è stato già compensato durante il matrimonio, per esempio con intestazioni di beni;
  • il matrimonio è stato breve;
  • non c’è stata una vera condivisione di progetti e sacrifici;
  • la differenza di reddito esiste, ma non ha nulla a che fare con il matrimonio.

Lo racconta anche il Tribunale di Bologna nel 2023: la moglie lavorava, disponeva di un patrimonio e aveva un’età e una salute compatibili con il lavoro, ma non aveva dimostrato aspettative professionali sacrificate per la famiglia. Riconoscerle l’assegno avrebbe significato attribuirle «una sostanziale rendita di posizione». Anche l’assegno di 200 euro della separazione è stato revocato (Trib. Bologna, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 55).

Malattia e invalidità: la funzione assistenziale

Quando l’ex coniuge non può procurarsi un reddito per ragioni oggettive, come una malattia, riemerge la parte assistenziale dell’assegno.

Il Tribunale di Rimini ha affrontato un caso in cui la moglie, cinquantaduenne, farmacista part-time, aveva un’invalidità certificata con una riduzione della capacità lavorativa del 60%. Il matrimonio era durato undici anni, preceduti da un anno di convivenza, e lei si era occupata della famiglia consentendo al marito di dedicarsi al lavoro. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato un assegno di 400 euro al mese, fondato su entrambe le funzioni (App. Bologna, sez. I, 21 novembre 2024, n. 2163).

Gli anni di convivenza prima delle nozze contano

Molte coppie convivono per anni prima di sposarsi, e spesso è in quegli anni che si fanno le scelte decisive: chi riduce il lavoro, dove si va a vivere.

Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite, stabilendo che, quando il matrimonio prosegue ad una convivenza stabile legata a un progetto di vita comune, per l’assegno divorzile «va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale». Il giudice quindi deve verificare se in quel periodo ci sono state scelte condivise che hanno comportato sacrifici o rinunce professionali per il coniuge più debole (Cass. civ., S.U., 18 dicembre 2023, n. 35385).

La “colpa” della fine del matrimonio conta?

Nella separazione conta, attraverso l’addebito. Nel divorzio, secondo la Cassazione, no. Difatti l’assegno divorzile non ha e non può avere «una funzione, anche astrattamente risarcitoria».

Per i danni causati dall’altro coniuge, anche con un reato, esiste l’azione di risarcimento. Sul punto richiamo l’ordinanza Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 2025, n. 3506.

Restano però decisioni di merito che continuano a includere anche una funzione risarcitoria tra quelle dell’assegno divorzile: lo fa, per esempio, la Corte d’Appello di Bologna nella sentenza n. 1795/2025.

Come si determina l’importo dell’assegno

Non esistono tabelle né percentuali fisse, e conviene diffidare di chi promette importi e risultati.

Il giudice mette a confronto redditi e patrimoni, la capacità di lavorare di chi chiede l’assegno, la durata del matrimonio, l’età, il contributo dato alla famiglia, l’assegnazione della casa e il contributo per i figli, che riduce le risorse di chi paga. Il peso dei singoli elementi cambia tra separazione e divorzio.

Si pensi a una coppia sposata da vent’anni, in cui lui guadagna 4.000 euro al mese e lei 1.200 con un lavoro scelto per seguire i figli. Nella separazione il giudice si chiede di quanto lei abbia bisogno per avvicinarsi al tenore di vita della famiglia. Nel divorzio si chiede quanto di quella differenza dipenda dalle scelte fatte insieme. Le due risposte possono portare a cifre molto lontane.

Si riportano due approfondimenti pratici ed orientativi su come si arriva alla cifra: come si calcola l’assegno e quanto spetta alla moglie che non lavora.

I redditi veri, non solo quelli dichiarati

Dal 2023 chi va davanti al giudice deve mettere le carte in tavola fin dall’inizio. Difatti chi chiede o contesta un assegno deve depositare con il primo atto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione su immobili, beni mobili registrati e quote societarie, e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni (art. 473-bis.12 c.p.c.).

Se i documenti non bastano, il giudice può disporre indagini della polizia tributaria, perché rilevano anche i redditi non dichiarati al fisco. Oppure può nominare un consulente contabile: nella causa decisa da App. Bologna n. 435/2026 la consulenza sulle partecipazioni societarie del marito ha confermato una situazione economica «a dir poco florida», e l’assegno di 2.000 euro al mese è stato confermato.

Da quando si paga: provvedimenti provvisori, decorrenza e arretrati

Una causa di separazione o di divorzio può durare anni, e nel frattempo qualcuno deve pur pagare le bollette. Per questo, alla prima udienza, il giudice adotta i provvedimenti temporanei e urgenti, compreso l’assegno.

In quella udienza si stabilisce anche da quando decorre, e può farlo retroagire fino alla data della domanda (art. 473-bis.22 c.p.c.).

Chiaro che la sentenza definitiva può poi modificare l’importo, anche per il passato (quello che stabilisce in udienza è un provvedimento cautelare proprio per non lasciare senza tutela le parti nelle more del processo).

Per fare qualche esempio: nella causa decisa da App. Bologna n. 435/2026 l’assegno riconosciuto in via provvisoria durante il processo era molto più basso di quello fissato in sentenza, che decorreva dalla domanda: il marito si è visto notificare il precetto per gli arretrati e ha pagato 47.000 euro.

Tra l’assegno di separazione e quello di divorzio non c’è un vuoto. In altri termini: l’assegno di separazione resta dovuto fino al passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio. Solo dalla nuova sentenza, salvo diversa decisione del giudice, subentra l’assegno divorzile, se spetta (Cass. n. 1999/2026). 

Quando l’assegno va restituito

È la domanda che nessuno fa all’inizio e che, a volte, arriva con un decreto ingiuntivo. Le Sezioni Unite hanno distinto tre situazioni (Cass. civ., S.U., 8 novembre 2022, n. 32914):

  • se il giudice accerta che chi riceveva l’assegno non ne aveva diritto fin dall’origine, perché le sue condizioni non lo giustificavano, le somme vanno restituite;
  • non si restituisce nulla se il giudice rivaluta soltanto le condizioni economiche di chi paga, oppure se riduce l’importo, purché si tratti di somme modeste che si presumono spese per vivere;
  • negli altri casi di modifica retroattiva vale la regola generale: si restituisce.

A Bologna la regola è già stata applicata più volte. Nel caso deciso da Cass. n. 1999/2026 la moglie ha dovuto restituire gli assegni divorzili incassati dal passaggio in giudicato del divorzio in poi (chiaramente ha trattenuto invece quelli di separazione che si basano su presupposti diversi).

Un caso emblematico: l’ex marito aveva versato 2.000 euro al mese per ventisette mesi. Quando il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di assegno divorzile, il marito ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di ben 54.000 euro. Il Tribunale di Bologna ha respinto le motivazioni dell’ex moglie, in quanto ha verificato che la stessa aveva un patrimonio consistente e una piena capacità di lavoro (Trib. Bologna, sez. I, 31 dicembre 2024, n. 3394).

Per chi riceve l’assegno la lezione è semplice: un assegno ottenuto su basi fragili può trasformarsi in un debito.

Per chi paga, l’opposto: si paga comunque quanto stabilito, e la restituzione si chiede dopo, al giudice.

Durata, modifica e revoca

L’assegno di separazione dura finché dura la separazione. Con il divorzio si riparte da capo, con criteri diversi, e non è raro che l’importo cambi molto o che l’assegno non venga più riconosciuto.

L’assegno divorzile non ha una scadenza fissata dalla legge: dura finché durano i presupposti e cessa se chi lo riceve si risposa (art. 5, comma 10, l. 898/1970). Non significa però che sia “a vita”: può cambiare quando cambiano i presupposti.

In una decisione del Tribunale di Bologna del 2021, per esempio, l’assegno è stato riconosciuto soltanto per il periodo in cui l’ex moglie non era riuscita a trovare lavoro (Trib. Bologna, sez. I, 15 novembre 2021, n. 2671). Si trattava di una donna rimasta sola a gestire i debiti di un’attività avviata con il marito, trasferitosi all’estero.

Se le condizioni cambiano, sia l’assegno di separazione sia quello divorzile si possono modificare o revocare, chiedendolo al giudice (art. 473-bis.29 c.p.c.). Può trattarsi di un nuovo lavoro, di un’eredità, della pensione, della perdita del lavoro di chi paga o della fine di un sussidio di chi riceve.

Attenzione: chiedere la revoca significa provare il fatto nuovo. Finché il giudice non decide, si paga quanto stabilito.

Posso trattenere dall’assegno quello che l’altro mi deve?

Meglio di no, anche se lo pensano in molti, per esempio chi paga da solo le rate del mutuo della casa comune.

Sul punto in realtà è necessario fare una distinzione:

  • per l’assegno destinato ai figli la risposta della Cassazione è netta. Questo assegno ha natura sostanzialmente alimentare e non si compensa, nemmeno con le rate del mutuo (Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2016, n. 23569, ordinanza).
  • per l’assegno al coniuge il quadro è più sfumato. La Cassazione ha precisato che la sua funzione «non è solamente alimentare, ma più ampiamente solidaristica» e ha richiamato un precedente che, per questa ragione, ha ammesso la compensazione con controcrediti (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19997, ordinanza).

Premesso quanto sopra si capisce che è un tema da far valere davanti al giudice, non da risolvere da soli tagliando il bonifico. Se paghi meno di quanto stabilito ti esponi al pignoramento per la differenza e, nei casi più seri, a un procedimento penale.

Rinunciare all’assegno: che cosa succede dopo

Nella separazione consensuale molti coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non volere nulla. Quella rinuncia non impedisce, di per sé, di chiedere l’assegno divorzile, che ha presupposti diversi. Pesa però molto.

Richiamo l’esempio di un divorzio deciso dal Tribunale di Bologna dove la moglie sosteneva di essere stata senza lavoro al momento della separazione, nonostante la dichiarazione contraria contenuta nel verbale. Non lo ha provato, e il Tribunale ha considerato quelle dichiarazioni «un elemento di rilievo e forte», respingendo la domanda (Trib. Bologna, sez. I, 8 febbraio 2022, n. 272).

Diverso è l’accordo sull’assegno divorzile in unica soluzione, di cui si parla più avanti: chiude ogni pretesa economica futura.

Nuova convivenza e nuovo matrimonio

Il nuovo matrimonio di chi riceve l’assegno divorzile lo fa cessare: su questo non si discute. Sulla convivenza, invece, le regole cambiano tra separazione e divorzio, e la Cassazione lo ha sottolineato di recente (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2025, n. 14358, ordinanza).

Nella separazione il diritto all’assegno viene meno se il coniuge che lo riceve instaura con un nuovo partner un rapporto che si traduca «in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita», con lo stesso modello di solidarietà del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2023, n. 34728, ordinanza; Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2538, ordinanza). La prova spetta a chi paga. La convivenza si presume se i due hanno messo in comune le risorse economiche; se non vivono insieme, la prova dell’assistenza reciproca deve essere rigorosa. È indifferente se la relazione è nata dopo la separazione (Cass. n. 14358/2025).

Nel divorzio la convivenza stabile incide sull’assegno ma non determina «necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa» (Cass. civ., S.U., 5 novembre 2021, n. 32198, nella formula riportata da App. Bologna n. 1795/2025). Viene meno la parte assistenziale; quella legata ai sacrifici fatti durante il matrimonio può restare. Anche qui chi chiede la revoca deve provare la convivenza, e provarla davvero. Nella causa decisa da App. Bologna n. 1795/2025 l’ex marito aveva portato frequentazioni, viaggi e vacanze della ex moglie con un altro uomo. Per la Corte mancava ancora «la prova di un progetto di vita condiviso», e l’assegno è rimasto.

TFR, pensione di reversibilità e assegno una tantum

Sono tre diritti che spettano solo a chi è titolare di assegno divorzile periodico, e che molti scoprono tardi.

TFR. All’ex coniuge non risposato, titolare di assegno divorzile, spetta il 40% del trattamento di fine rapporto dell’altro riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, anche se l’indennità matura dopo la sentenza (art. 12-bis l. 898/1970). Non è però un diritto automatico: non spetta, per esempio, a chi si è risposato o a chi ha ricevuto l’assegno in unica soluzione, e gli altri casi in cui il TFR non spetta al coniuge divorziato sono raccolti in un approfondimento. Attenzione, in particolare, al TFR versato a un fondo pensione. Secondo una recente ordinanza della Cassazione, la quota non spetta sul TFR maturato durante il matrimonio e conferito al fondo prima della domanda di divorzio; spetta invece su quello conferito dopo (Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2026, n. 14454, ordinanza).

Pensione di reversibilità. Alla morte dell’ex coniuge, il titolare di assegno divorzile non risposato ha diritto alla reversibilità (art. 9 l. 898/1970). Se c’è un coniuge superstite, il tribunale divide la pensione tra i due. Il criterio principale è la durata dei rispettivi matrimoni, corretto dall’importo dell’assegno, dalle condizioni economiche e dalla durata delle convivenze prematrimoniali (Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2026, n. 3955; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2026, n. 15652, ordinanze). La ripartizione non è un calcolo aritmetico, e non deve assicurare all’ex coniuge una condizione migliore di quella che aveva quando l’altro era in vita.

Assegno una tantum. Con l’accordo delle parti, e se il tribunale la ritiene equa, l’assegno divorzile può essere versato in un’unica soluzione. Chi la accetta non può più chiedere nulla in futuro (art. 5, comma 8, l. 898/1970): si perde la quota di reversibilità, la quota del TFR e l’eventuale assegno a carico dell’eredità (Cass. civ., S.U., 24 settembre 2018, n. 22434; Cass. S.U. n. 32198/2021). Sostanzialmente chi paga l’importo una tantum chiude definitivamente i conti con l’ex coniuge. Per chi riceve:  può essere conveniente considerando che si tratta di una somma certa oggi al posto di diritti che potrebbero cambiare domani. Chiaramente l’opportunità di tale scelta va fatta con i numeri, considerando l’età di entrambi, il TFR che maturerà e la pensione dell’altro.

Se l’assegno non viene pagato

I provvedimenti sull’assegno, anche quelli provvisori, sono immediatamente esecutivi e consentono di iscrivere ipoteca sugli immobili di chi non paga. Il giudice può imporre garanzie e disporre il sequestro dei beni (art. 473-bis.36 c.p.c.). Dopo la messa in mora e almeno trenta giorni di inadempimento, chi ha diritto all’assegno può notificare il provvedimento al datore di lavoro o all’ente pensionistico dell’obbligato e ottenere il pagamento diretto (art. 473-bis.37 c.p.c.). Il mancato pagamento dell’assegno dovuto in caso di separazione o divorzio è anche un reato (art. 570-bis c.p.). Per i passaggi pratici del recupero vale quanto spiegato nella guida al mantenimento dei figli.

L’assegno per i figli è un’altra cosa

Il contributo per i figli non si somma e non si confonde con l’assegno al coniuge. Ha criteri propri, non si può rinunciare, non dipende dall’addebito né dalla nuova convivenza del genitore e continua anche quando il figlio è maggiorenne ma non ancora autosufficiente. Importi, spese straordinarie e mancato pagamento sono spiegati nella pagina sul mantenimento dei figli.

Le decisioni citate, in sintesi

Le decisioni che seguono provengono dall’archivio di giurisprudenza dello Studio. Sono del Tribunale di Bologna o della Corte d’Appello di Bologna, che giudica in secondo grado anche le cause nate nei tribunali di Ferrara, Rimini e del resto dell’Emilia-Romagna. Nomi e dettagli identificativi sono omessi. Servono a mostrare come vengono applicati i criteri, non a prevedere un risultato: una singola sentenza non rappresenta un orientamento, e gli importi dipendono dalla vicenda concreta.

Decisione

Che cosa è successo

Che cosa insegna

App. Bologna n. 1795/2025

Part-time per le figlie, provato con testimoni: assegno divorzile di 300 euro (quello di separazione era di 1.400)

I due assegni hanno presupposti diversi; la prova fa la differenza

Cass. n. 1999/2026 (su sentenza della Corte d’Appello di Bologna)

Part-time solo affermato: assegno di 500 euro revocato, somme da restituire

Lo squilibrio non basta; senza prova si rischia di restituire

Trib. Bologna n. 55/2023

Richiedente con lavoro e patrimonio, nessun sacrificio provato: niente assegno divorzile

L’assegno non è una «rendita di posizione»

App. Bologna n. 404/2026

Ex moglie autosufficiente, cura prevalente del figlio: componente compensativa riconosciuta

L’autosufficienza non esclude sempre l’assegno

App. Bologna n. 2163/2024

Invalidità al 60% e contributo alla famiglia: 400 euro

La funzione assistenziale resta

Trib. Bologna n. 3394/2024

Assegno divorzile escluso: 54.000 euro da restituire

La restituzione è un rischio reale

App. Bologna n. 435/2026

Tenore di vita agiato, CTU contabile: 2.000 euro, arretrati per 47.000

Il tenore di vita è un obiettivo «solo tendenziale»; gli arretrati si pagano

App. Bologna n. 700/2026

Redditi bassi, patrimonio venti volte superiore: 800 euro

Conta il patrimonio, non solo il reddito

App. Bologna n. 1224/2026

Obbligato ricoverato, redditi assorbiti dalla retta: nessun assegno

Conta anche la capacità di chi paga

Trib. Bologna n. 674/2024

Disparità colmata dall’assegnazione della casa: nessun assegno

La casa assegnata ha un valore economico

Quando serve un avvocato

Serve quando l’assegno va chiesto e quando va difeso, e in entrambi i casi la partita si gioca sulle prove: redditi effettivi, tenore di vita, scelte fatte durante il matrimonio, documenti che dimostrano il lavoro lasciato o ridotto. Un ricorso costruito su affermazioni generiche viene respinto anche quando la situazione, nei fatti, sarebbe meritevole.

Se la separazione deve ancora iniziare, il punto di partenza è la separazione; se siete già separati e volete divorziare, il quadro della procedura è nella pagina sul divorzio. Per una valutazione del tuo caso c’è il primo colloquio.

Chi ti assiste

L’Avv. Davide De Matteis è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 6575) e si occupa di diritto di famiglia dal 2009. Riceve nello studio di Calderara di Reno e in videochiamata; segue procedimenti davanti al Tribunale di Bologna e, quando serve, in altri fori.

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Approfondimenti

Tutti gli articoli dello Studio sull’assegno al coniuge, divisi per argomento.

Nella separazione: quando spetta

Assegno divorzile: quando spetta e quando no

Come si calcola l’importo

Durata, revoca e rinuncia

Nuova convivenza

TFR e pensione di reversibilità

Decisioni commentate

Domande frequenti sull’assegno al coniuge

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Il primo si decide nella separazione e guarda al tenore di vita della coppia. Il secondo si decide nel divorzio e guarda al contributo dato alla famiglia e ai sacrifici fatti durante il matrimonio. Presupposti diversi, importi spesso diversi.

Non automaticamente. Nella separazione servono redditi non adeguati al tenore di vita della coppia e una condizione economica peggiore, senza addebito. Nel divorzio la differenza di reddito è solo il punto di partenza: bisogna dimostrare che dipende da scelte fatte insieme durante il matrimonio.

Non ci sono tabelle. Contano redditi e patrimoni di entrambi, la capacità di lavorare di chi lo chiede, la durata del matrimonio, l’età, il contributo dato alla famiglia, l’assegnazione della casa e il contributo per i figli.

Quello di separazione dura fino al divorzio. L’assegno divorzile non ha una scadenza fissata dalla legge: dura finché durano i presupposti, cessa con un nuovo matrimonio e può essere modificato o revocato se le condizioni cambiano.

Nella separazione sì, se è stabile o se c’è un comune progetto di vita. Nel divorzio non automaticamente: può restare la parte compensativa. In entrambi i casi la convivenza deve provarla chi paga.

Dipende. Se il giudice accerta che l’assegno non era dovuto fin dall’inizio, sì. Se si limita a ridurre un assegno di importo modesto, o a rivalutare le sole condizioni di chi paga, di regola no.

L’assegno periodico al coniuge stabilito nel provvedimento di separazione o di divorzio è deducibile per chi lo versa ed è reddito tassabile per chi lo riceve (artt. 10, comma 1, lett. c, e 50, comma 1, lett. i, TUIR). L’una tantum non è deducibile né tassata. Il contributo per i figli non è deducibile per chi lo paga né tassato per chi lo riceve.

Sì, se è titolare di assegno divorzile periodico e non si è risposato: il 40% dell’indennità riferita agli anni di lavoro coincidenti con il matrimonio, con le particolarità del TFR versato ai fondi pensione.

Dipende dai numeri. Chi accetta l’una tantum non può chiedere nulla in futuro e perde la quota del TFR e della pensione di reversibilità.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Gli importi citati nelle decisioni riguardano vicende specifiche e non sono indicativi di quanto spetta in altri casi.

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Avv. Davide De Matteis

Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.

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