AVVOCATO MATRIMONIALISTA
Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Casa coniugale: assegnazione, spese e diritti dopo la separazione

Indice

Nella maggior parte delle separazioni la casa è il nodo più difficile da sciogliere. Non solo per il suo valore, ma perché chi la lascia perde un riferimento quotidiano e chi resta si trova a gestire da solo spese che prima erano divise.

Il principio che regola l’assegnazione della casa familiare è semplice: tutelare i figli. Quindi la casa familiare non va al coniuge economicamente più debole, né a chi l’ha comprata o ne è il proprietario. La casa va al genitore con cui i figli continuano a vivere, anche se non ne è proprietario. Questo significa che, se figli non ci sono o sono già autonomi, l’assegnazione non esiste e la casa torna a seguire le regole ordinarie: chi è proprietario, chi è comproprietario, chi ha firmato il contratto d’affitto.

C’è poi una seconda cosa che quasi tutti scoprono tardi. L’assegnazione stabilisce chi abita la casa, non chi paga il mutuo, e non impedisce al proprietario di venderla. Per questo il provvedimento del giudice va trascritto subito, e gli accordi sulle spese vanno scritti con precisione.

In questa pagina vediamo come funziona l’assegnazione e quando finisce, chi paga mutuo, condominio, utenze e IMU e che cosa succede se la casa viene venduta, divisa o pignorata. In fondo alla pagina c’è l’elenco completo degli approfondimenti, caso per caso.

A chi viene assegnata la casa coniugale

Il criterio è scritto nell’art. 337-sexies del codice civile: il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Sostanzialmente il giudice valuta dove e come i figli sono cresciuti e chi si occupa di loro ogni giorno.

Da questo derivano tre conseguenze molto concrete:

  • la casa può essere assegnata anche al genitore che non ne è proprietario, e anche quando l’immobile appartiene in via esclusiva all’altro;
  • l’assegnazione presuppone figli minori, oppure figli maggiorenni che non sono ancora economicamente autosufficienti senza loro colpa e vivono stabilmente in quella casa, oppure figli maggiorenni con disabilità grave;
  • non attribuisce un diritto di proprietà né un diritto reale di abitazione. È un diritto personale di godimento, che serve a proteggere la stabilità dei figli e si esaurisce quando quella esigenza viene meno.

Nelle decisioni dei giudici il bene tutelato ha un nome preciso: l’habitat domestico, cioè l’insieme di abitudini, scuola, amicizie e relazioni che si sono radicate in quel luogo.

Il Tribunale di Bologna lo ha riassunto così: ai figli «deve essere assicurata, mediante la permanenza nel contesto domestico in cui il minore è cresciuto, una prosecuzione delle abitudini di vita il più possibile conforme a quelle godute prima del fenomeno separativo». Per questo motivo la casa segue il collocamento dei figli (Trib. Bologna, 13 aprile 2026, n. 3141) e per lo stesso motivo l’assegnazione si estende agli arredi e alle suppellettili che fanno parte dell’ambiente domestico. Restano esclusi solo gli effetti strettamente personali dell’altro coniuge.

Se i figli vivono metà del tempo con ciascun genitore

Questo è il caso del collocamento paritario e qui la regola si complica. Infatti, se i figli stanno una settimana da uno e una settimana dall’altro, chi ha diritto alla casa? La legge non può dare una risposta automatica ed è di nuovo necessario valutare la stabilità concreta dei figli.

In una causa decisa dal Tribunale di Bologna nel 2026 era previsto che i due bambini sarebbero passati gradualmente al collocamento paritario. Il Tribunale ha comunque assegnato la casa al padre, anche se era di proprietà della madre. Negli ultimi tre anni i figli avevano vissuto lì con lui, e il Tribunale ha ritenuto opportuno «mantenere per il momento lo stato attuale per non sovraccaricare oltremodo i due minori», già alle prese con un nuovo calendario. Ha pesato anche un dato pratico: le due abitazioni distavano sette minuti di macchina (Trib. Bologna, 28 aprile 2026, n. 3647).

È importante evidenziare che la casistica in questo ambito è molto variegata e pertanto quanto descritto non deve considerarsi una regola generale. Dove i tempi sono davvero equivalenti, l’esito dipende da dove i figli hanno vissuto fino a quel momento e da ciò che si riesce a dimostrare.

Se non ci sono figli minori o non autosufficienti

La risposta è netta: senza figli da tutelare non esiste alcuna assegnazione della casa familiare. Non conta che uno dei due abbia redditi più bassi, né che abbia abitato in quella casa per molti anni. È un principio pacifico in giurisprudenza, e il Tribunale di Bologna segue la stessa linea. Il giudice, sentite le parti, ha dato atto che non era possibile assegnare la casa, perché i coniugi non avevano figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti. Ha quindi formulato una proposta di accordo, che entrambi hanno accettato (Trib. Bologna, 12 marzo 2026, n. 2271).

Quello che resta è il titolo sulla casa, e le situazioni possibili sono tre:

  • casa di proprietà esclusiva di uno dei due: l’altro non ha un titolo per restarvi e, se non se ne va spontaneamente, può essere chiamato a lasciarla con gli strumenti previsti, non con le maniere forti;
  • casa in comproprietà, tipicamente perché acquistata in comunione legale: entrambi hanno diritto di usarla, e chi la occupa da solo può dover pagare all’altro un’indennità per l’uso esclusivo, di regola parametrata al valore locativo di mercato;
  • casa in affitto: conta chi ha firmato il contratto, salvo il subentro previsto dall’art. 6 della legge 392/1978 quando il diritto di abitare nella casa familiare viene attribuito al coniuge che non è conduttore.

L’indennità per l’occupazione, però, non è automatica. Chi la chiede deve aver manifestato in modo chiaro la volontà di usare la casa o di esserne compensato: una richiesta formale di rilascio, una diffida, un ricorso. Il silenzio prolungato viene letto come tolleranza e chiude la strada alla pretesa per il periodo passato.

Un caso arrivato in Cassazione da Bologna mostra come funziona. La casa era stata acquistata in comunione, non c’erano figli da tutelare e la moglie la occupava da sola. Il marito aveva agito per essere reintegrato nel possesso e aveva chiesto più volte, anche via PEC, il rilascio dell’immobile alla comunione. Aveva riavuto le chiavi, ma non era rientrato perché la convivenza era diventata impossibile. La Corte d’appello di Bologna ha condannato la moglie a versargli 350 euro al mese per l’uso esclusivo, fino al rilascio effettivo, e la Cassazione ha confermato: quelle iniziative escludevano qualsiasi acquiescenza (Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2025, n. 31487). Chi esce dalla casa comune, quindi, fa bene a mettere per iscritto subito la propria richiesta.

Quando l’assegnazione finisce

La legge indica alcune situazioni in cui il diritto di godimento viene meno:

  • l’assegnatario non abita nella casa,
  • cessa di abitarvi stabilmente,
  • inizia una convivenza con un nuovo partner oppure si risposa (sempre subordinato all’interesse dei figli).

Attenzione, però, a un punto che genera molti equivoci: nessuna di queste circostanze fa cadere l’assegnazione da sola. Non basta scoprire che l’ex ha un nuovo compagno per riavere la casa: serve un provvedimento del giudice, che deve prima verificare se la revoca corrisponde davvero all’interesse dei figli. Lo ha chiarito la Corte costituzionale, su una questione sollevata, tra gli altri, dalla Corte d’appello di Bologna (Corte cost., 30 luglio 2008, n. 308).

I figli sono diventati maggiorenni

Allo stesso modo, la maggiore età dei figli non è di per sé decisiva. Contano due elementi:

  • Il primo è l’autosufficienza economica. La Cassazione ha ribadito di recente che la tutela viene meno quando i figli maggiorenni iniziano a lavorare e dimostrano di aver raggiunto un’adeguata capacità; conta anche il titolo di studio conseguito. Non la fa venir meno, invece, il figlio che non è ancora autonomo senza sua colpa (Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2026, n. 10301).
  • Il secondo è la dimora stabile nella casa. Il figlio deve viverci davvero, con eventuali brevi assenze. Attenzione: se torna solo per i fine settimana, secondo la Cassazione non c’è più convivenza ma «un rapporto di mera ospitalità». Lo studio fuori sede è il caso più discusso. È compatibile con l’assegnazione se il figlio rientra con regolarità e frequenza, ma conta la prevalenza del tempo effettivamente trascorso a casa.

In un caso deciso nel 2025 il figlio, divenuto maggiorenne, viveva stabilmente in un’altra città per studiare. In questo caso la Cassazione ha accolto il ricorso del padre, perché non c’era più un collegamento stabile con l’abitazione (Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2025, n. 14458). Più netto ancora il caso deciso a Bologna di un figlio trasferitosi in Australia per lavoro, senza intenzione di rientrare. Venuta meno la convivenza, per il Tribunale era «tornato attuale il diritto» dei proprietari «a trarre dallo stesso un giovamento economico», e l’assegnazione è stata revocata (Trib. Bologna, sez. I, 7 maggio 2018, n. 1433).

Come si chiede la revoca

Per ottenere la revoca è necessario attivare un procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 473-bis.29 c.p.c.), allegando elementi concreti: residenza, contratti di lavoro e redditi del figlio, iscrizione universitaria e contratto d’affitto fuori sede, utenze, movimenti effettivi. Le affermazioni generiche non bastano e finché il giudice non decide, l’assegnazione resta in vigore.

I casi più frequenti sono spiegati negli approfondimenti su quando cessa l’assegnazione e sulla revoca per un nuovo compagno.

Chi paga mutuo, spese condominiali, utenze e tasse

Chi paga le spese della casa assegnata? L’assegnazione libera chi resta in casa dal pagare un canone, non dalle spese che dipendono dall’uso dell’abitazione.

In concreto, salvo un accordo diverso o una previsione espressa nel provvedimento:

  • utenze (luce, gas, acqua, internet) e TARI: a carico di chi abita la casa, perché seguono il consumo e il servizio effettivamente ricevuto;
  • spese condominiali ordinarie, comprese quelle di manutenzione delle parti comuni al servizio dell’abitazione: a carico dell’assegnatario;
  • spese straordinarie e interventi che incidono sul valore dell’immobile sono a carico del proprietario;
  • IMU: se la casa è stata assegnata in ragione del collocamento dei figli minori, allora il soggetto passivo è l’assegnatario, anche se non è proprietario. La casa è però assimilata alla sua abitazione principale, e quindi di regola l’imposta non è dovuta, salvo che si tratti di abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Senza assegnazione, l’IMU segue la proprietà (art. 1, commi 740, 741 e 743, l. 160/2019);
  • mutuo: le rate seguono il contratto di finanziamento, non l’assegnazione. Se il mutuo è cointestato, la banca può chiedere l’intera rata a ciascuno dei due, a prescindere da chi abita nella casa e da quanto stabilito fra i coniugi.

Le spese condominiali e la formula «godimento gratuito»

Talvolta negli atti si legge l’inciso «godimento gratuito» senza precisare null’altro. Tale dicitura però non esonera l’assegnatario dalle spese. Lo ha ribadito anche lo stesso Tribunale di Bologna affrontando il caso di una madre che viveva con il figlio nella casa di proprietà dell’ex marito. Il provvedimento di assegnazione parlava di fruizione «gratuita», e lei si rifiutava di pagare le spese condominiali ordinarie.

Diversamente da quanto atteso, il Giudice di pace le ha dato torto, e il Tribunale, in appello, ha confermato la sentenza. Difatti l’esenzione, «non essendo automatico portato dell’assegnazione, e del godimento gratuito che la stessa comporta, avrebbe dovuto essere espressamente specificata» (Trib. Bologna, sez. III, 23 gennaio 2020, n. 20046). Se si vuole un risultato diverso, va messo nero su bianco negli accordi o chiesto al giudice.

Il mutuo cointestato pagato da uno solo: si può chiedere indietro la metà?

Dipende da quando è stato pagato. Durante il matrimonio, di regola, no. Le rate del mutuo cointestato versate da uno solo dei coniugi si considerano un contributo ai bisogni della famiglia, salvo che si provi un accordo diverso.

Dopo la separazione il discorso però cambia. Difatti chi continua a pagare anche la quota dell’altro può chiedergliela indietro, per le somme versate dalla separazione in poi. Fa eccezione il caso in cui il pagamento integrale gli sia stato imposto dal giudice come forma di mantenimento o sia previsto negli accordi (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2023, n. 5385, ordinanza).

Quindi quando il mutuo cointestato viene pagato da uno solo, conviene dire espressamente se quel pagamento vale come contributo al mantenimento o se resta un anticipo da recuperare. Il giudice, infatti, ne tiene conto nei conti complessivi.

Un caso deciso dalla Corte d’appello di Bologna nel 2026 mostra come si fanno questi conti; la causa veniva dal Tribunale di Modena. La casa era di entrambi i coniugi e la rata del mutuo, 720 euro al mese, l’aveva sempre pagata il marito. Dopo i provvedimenti provvisori ciascuno ne pagava la metà, cioè 360 euro. La moglie viveva nella casa con i figli e aveva ottenuto un assegno di 200 euro al mese; in appello ne chiedeva 400. La Corte ha respinto la richiesta, per tre ragioni. Lavorava part-time per circa 500 euro al mese e non risultava che avesse cercato un impiego con più ore. Grazie alla casa assegnata, per abitare spendeva soltanto la sua metà della rata, «un onere mensile di soli 360,00 Euro», mentre il marito, oltre alla stessa quota di mutuo, pagava 600 euro di affitto per vivere altrove. Infine, con 500 euro al mese non si spiegava come riuscisse a pagare rata, utenze e spese di vita: secondo la Corte era lecito dubitare che fosse la sua unica entrata.

Lo stesso ragionamento è servito per il figlio maggiorenne, che aveva iniziato a lavorare con un contratto di apprendistato e viveva in quella casa. La Corte ha esonerato il padre dal contributo mensile per lui, lasciandogli a carico metà delle spese straordinarie. Ha osservato anche che entrambi i genitori, pagando il mutuo, continuavano a contribuire al suo mantenimento «anche mediante detto pagamento» (App. Bologna, 14 aprile 2026, n. 1006).

Diverso è il caso in cui l’altro smette di pagare la sua parte. Con un mutuo cointestato la banca può pretendere l’intera rata da ciascuno dei due. Chi continua a pagare deve quindi coprire anche la quota dell’altro, per evitare che le rate arretrate si accumulino e che la banca agisca sulla casa ipotecata. Quanto versato in più, per le rate successive alla separazione, si può poi chiedere all’ex. 

Come l’assegnazione incide sul mantenimento

L’assegnazione della casa è un vantaggio economico misurabile: chi vi resta non paga un affitto, chi ne esce spesso deve trovarsi un’altra abitazione. La legge ne tiene conto espressamente, e infatti il giudice valuta l’assegnazione nel regolare i rapporti economici tra i coniugi e nel determinare il contributo al mantenimento dei figli. Nel 2026 la Cassazione ha confermato una decisione che lo dice chiaramente: pur essendo finalizzata alla tutela dei figli, l’assegnazione rappresenta «un’utilità suscettibile di apprezzamento economico» di cui occorre tenere conto (Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2026, n. 6176, ordinanza).

Questo funziona nei due sensi:

  • chi ottiene la casa può vedersi riconoscere un assegno più contenuto, perché una parte del suo bisogno abitativo è già soddisfatta. In una separazione decisa a Bologna nel 2024 la differenza di reddito tra i coniugi è stata ritenuta «colmata» dal valore dell’assegnazione della casa, di proprietà del marito, che continuava a pagarne il mutuo, e l’assegno alla moglie è stato negato (Trib. Bologna, sez. I, 29 febbraio 2024, n. 674);
  • chi la perde, o chi ne ottiene la revoca, non ha per questo un aumento automatico dell’assegno di mantenimento: occorre sempre una valutazione complessiva della situazione dei due.

Nelle trattative è quindi un errore ragionare sulla casa e sull’assegno come se fossero due partite separate: si decidono insieme.

Vendita, divisione e pignoramento della casa assegnata

L’assegnazione non trasferisce la proprietà: il proprietario resta tale e può vendere la casa anche se è assegnata all’altro. Chi compra, però, può trovarsi davanti un immobile occupato, e chi prevale lo decide la trascrizione. Due regole aiutano a orientarsi:

  • conta chi trascrive per primo. Dal 2006 la legge stabilisce che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi secondo le regole ordinarie della trascrizione (oggi art. 337-sexies c.c., che richiama l’art. 2643 c.c.). Se l’assegnazione è stata trascritta prima dell’atto di acquisto, chi compra deve rispettarla finché dura; se è l’acquirente a trascrivere per primo, prevale lui (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776; Trib. Bologna, 16 febbraio 2026, n. 1457). Si legge ancora spesso che il provvedimento non trascritto resta comunque opponibile all’acquirente per nove anni. È la regola fissata dalle Sezioni Unite nel 2002 sulla base della legge sul divorzio, e vale per le assegnazioni disposte prima della riforma del 2006. Per quelle successive la Cassazione si è divisa: una pronuncia del 2022 ha escluso che l’assegnazione non trascritta sia opponibile anche solo entro i nove anni, altre hanno continuato ad applicare il vecchio limite, e la questione non è stata risolta (ne dà conto Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2024, n. 5900, ordinanza). Chi ottiene la casa, quindi, non deve contare sui nove anni: deve trascrivere subito;
  • quando vengono meno i presupposti, per esempio perché i figli sono diventati autonomi, chi ha comprato la casa non può chiedere la modifica delle condizioni di separazione, perché non è parte di quel procedimento. Può però agire in giudizio per far accertare che l’assegnazione non ha più ragione di esistere e ottenere, da quella sentenza, un’indennità per l’occupazione (Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2026, n. 10301).

Perché il provvedimento va trascritto subito

Un caso deciso a Bologna nel 2026 mostra che cosa si rischia. Dopo che la moglie aveva manifestato l’intenzione di separarsi, il marito, unico proprietario della casa, ha prima venduto l’immobile ai propri fratelli, con un contratto poi risolto. Poi ha firmato con una società un preliminare di vendita, trascritto il 23 settembre 2024. La moglie viveva nella casa con i due figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti. Alla prima udienza, il 17 dicembre 2024, il giudice gliel’ha assegnata in via provvisoria, e il provvedimento è stato trascritto il 30 dicembre. Troppo tardi per battere il preliminare.

Il Tribunale di Bologna ha confermato l’assegnazione, perché un preliminare non fa uscire la casa dal patrimonio del proprietario. Ha però chiarito che, se il contratto definitivo verrà stipulato e trascritto, i suoi effetti risaliranno alla data del preliminare, e l’acquirente prevarrà sull’assegnataria (Trib. Bologna, 16 febbraio 2026, n. 1457).

La lezione è pratica. Il provvedimento di assegnazione, anche quello provvisorio, va trascritto nei registri immobiliari appena emesso. E quando c’è il timore che il proprietario si liberi della casa prima della prima udienza, il problema va affrontato con l’avvocato fin dal ricorso, non dopo.

Se la banca pignora: l’ipoteca del mutuo viene prima

Altro caso è quello dell’ipoteca. L’assegnazione trascritta protegge da chi acquista diritti sulla casa dopo la trascrizione, compresi i creditori che pignorano o iscrivono ipoteca successivamente.

Ma chiaramente non protegge dalla banca che ha iscritto l’ipoteca prima (caso classico l’ipoteca collegata al mutuo). Secondo la Cassazione il creditore ipotecario anteriore «può far valere l’immobile come libero» (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776). In pratica, se il mutuo smette di essere pagato, l’assegnazione non impedisce la vendita all’asta della casa libera da ogni gravame. È una ragione in più per tenere sotto controllo le rate anche quando le paga l’altro.

Se la casa comune viene divisa

Quando la casa è in comproprietà e i coniugi arrivano alla divisione, sorge un dubbio frequente: l’assegnazione ne riduce il valore?

Se con la divisione la casa viene attribuita proprio al coniuge che ne era assegnatario, le Sezioni Unite hanno stabilito che non si applica alcuna riduzione di valore e che all’immobile va attribuito «un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato», anche per calcolare il conguaglio dovuto all’altro. Il fatto che i figli continuino a viverci si valuta, semmai, nel mantenimento (Cass. civ., S.U., n. 18641/2022, come riportata da Cass. civ., sez. II, 25 novembre 2022, n. 34861, ordinanza).

Un esempio: una casa comune del valore di mercato di 300.000 euro, assegnata alla madre. Se la madre la riceve in proprietà esclusiva, il conguaglio si calcola su 300.000 euro, non su un valore ridotto per l’assegnazione.

La casa dei genitori concessa in comodato

Un discorso a parte vale per la casa concessa in comodato da un familiare, ad esempio dai genitori di uno dei due. Se il comodato era stato concesso per le esigenze della famiglia, il comodante non può chiedere la restituzione quando vuole. Resta vincolato fino a quando quelle esigenze permangono, anche dopo la separazione, salvo un bisogno urgente e imprevisto (art. 1809 c.c.). In pratica i genitori non possono riaverla finché dura quell’esigenza.

C’è però un’eccezione: se la casa era stata concessa in via precaria, senza un uso che ne determini la durata, la restituzione può essere chiesta in qualsiasi momento (art. 1810 c.c.). È la distinzione fissata dalle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., 21 luglio 2004, n. 13603 e 29 settembre 2014, n. 20448). Nella pratica la causa si decide sulla prova di come e perché la casa fu data alla coppia.

Gli accordi sulla casa: che cosa scrivere

Nella separazione consensuale e nel divorzio congiunto la casa si può regolare in molti modi, ed è qui che si evitano i problemi descritti sopra. Tre punti meritano attenzione.

  1. Si può trasferire la casa nell’accordo. Le Sezioni Unite hanno ritenuto valide le clausole con cui i coniugi attribuiscono a uno di loro, o ai figli, la proprietà della casa o di una sua quota. Inserito nel verbale, l’accordo ha forma di atto pubblico e, dopo l’omologazione o la sentenza di divorzio, è un titolo valido per la trascrizione. Servono però le dichiarazioni urbanistiche e catastali richieste dalla legge (Cass. civ., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761; art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985).
  2. Le spese vanno elencate. Mutuo, condominio ordinario e straordinario, IMU, assicurazione, manutenzioni: chi paga che cosa, da quando e fino a quando. Il caso deciso dal Tribunale di Bologna nel 2020 nasce proprio da una formula troppo generica.
  3. Se qualcuno deve lasciare la casa, il termine va fatto rispettare. In un caso deciso dalla Cassazione nel 2026 i coniugi avevano concordato che la moglie, pur vivendo lì con i figli, avrebbe dovuto lasciare entro otto mesi la casa di proprietà del marito, che in cambio avrebbe aumentato il contributo per i figli. La moglie è rimasta con i figli per oltre sette anni, senza che il marito facesse nulla. Alla fine è stata lei a chiedere l’assegnazione, e l’ha ottenuta. Per la Cassazione, il radicamento dei figli nella casa «per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni)» costituisce un fatto nuovo che giustifica la modifica degli accordi (Cass. n. 6176/2026). Tollerare per anni un accordo non eseguito può cambiare le carte in tavola.

Se l’altro non lascia la casa

È una situazione frequente e va affrontata con gli strumenti giusti. Prima di tutto: cambiare la serratura, portare via le cose dell’altro o impedirgli l’accesso di propria iniziativa espone a conseguenze pesanti. La prima è civile: chi viene chiuso fuori può chiedere al giudice di essere reintegrato, e il giudice lo ordina anche se la separazione è già in corso. È quanto accaduto in un caso deciso dal Tribunale di Milano nel 2025: la moglie aveva cambiato la serratura dopo che il marito si era allontanato per un periodo, e il Tribunale le ha ordinato di consegnargli le nuove chiavi (Trib. Milano, sez. IV, 6 luglio 2025, ordinanza).

Oltre l’aspetto civile ci sono anche le conseguenze penali, e in ogni caso questi comportamenti peggiorano la posizione di chi li tiene quando poi si discute davanti al giudice.

La sequenza corretta è un’altra:

  • una diffida scritta al rilascio, con un termine ragionevole e l’indicazione di dove e quando ritirare i beni personali;
  • se il provvedimento di assegnazione esiste già, la sua esecuzione, perché il titolo è idoneo a ottenere la consegna dell’immobile;
  • se non esiste ancora, la richiesta di provvedimenti provvisori nel procedimento di separazione o di divorzio, che il giudice adotta alla prima udienza (art. 473-bis.22 c.p.c.);
  • nei casi di violenza o di maltrattamenti, gli ordini di protezione: il giudice può ordinare l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, per un periodo massimo di un anno, prorogabile solo per gravi motivi (artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c.). È un rimedio autonomo e più rapido, che si affianca a quelli penali.

Vale anche il contrario: se sei tu a essere allontanato di casa, o se ti viene impedito di rientrare, quello che fai nelle prime settimane è decisivo.

Difatti andarsene senza una ragione documentata può essere valutato come abbandono e incidere sull’addebito della separazione. Secondo la Cassazione, chi si è allontanato deve provare la giusta causa, o che la convivenza era già diventata intollerabile (Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2025, n. 8366, ordinanza). Prima di andartene, quindi, conserva messaggi, certificati, denunce, e comunica per iscritto le ragioni.

Le decisioni citate, in sintesi

Le decisioni che seguono provengono dall’archivio di giurisprudenza dello Studio. Quelle di merito sono in gran parte del Tribunale di Bologna o della Corte d’appello di Bologna, che giudica in secondo grado anche le cause nate a Modena, Ferrara, Rimini e nel resto dell’Emilia-Romagna. Nomi e dettagli identificativi sono omessi. Servono a mostrare come vengono applicati i principi, non a prevedere un risultato: una singola sentenza non rappresenta un orientamento, e gli importi dipendono dalla vicenda concreta.

Decisione

Che cosa è successo

Che cosa insegna

Trib. Bologna n. 3647/2026

Collocamento che diventa paritario; casa assegnata al padre, con cui i figli vivevano da tre anni, anche se di proprietà della madre

Con tempi paritari conta la stabilità concreta

Trib. Bologna n. 3141/2026

Figlia collocata presso la madre, che ottiene la casa familiare

La casa segue il collocamento dei figli

Trib. Bologna n. 2271/2026

Nessun figlio da tutelare: niente assegnazione, accordo su proposta della giudice

Senza figli la casa segue la proprietà

Cass. n. 31487/2025 (su sentenza della Corte d’appello di Bologna)

Casa in comunione occupata dalla moglie; il marito chiede il rilascio per iscritto: 350 euro al mese

L’indennità spetta a chi non resta inerte

Trib. Bologna n. 1433/2018

Figlio trasferito in Australia per lavoro: assegnazione revocata

Senza convivenza l’assegnazione cade

Trib. Bologna n. 20046/2020

«Fruizione gratuita» nel provvedimento, ma spese condominiali ordinarie a carico dell’assegnataria

L’esonero dalle spese va scritto

App. Bologna n. 1006/2026 (appello da Trib. Modena)

Mutuo di 720 euro diviso a metà; assegno alla moglie confermato in 200 euro

Casa e mutuo entrano nel calcolo del mantenimento

Trib. Bologna n. 674/2024

Disparità di reddito «colmata» dall’assegnazione della casa: nessun assegno alla moglie

La casa assegnata ha un valore economico

Trib. Bologna n. 1457/2026

Preliminare di vendita trascritto prima dell’assegnazione: assegnazione confermata, ma il definitivo prevarrà

Il provvedimento va trascritto subito

Cass. n. 6176/2026

Rilascio pattuito entro otto mesi, casa occupata per sette anni: assegnazione alla madre

Un accordo non fatto rispettare può cambiare

Il lavoro dell’avvocato in queste situazioni

Nelle questioni che riguardano la casa il risultato dipende in larga parte da ciò che si riesce a documentare: residenza effettiva, movimenti dei figli, spese sostenute, richieste fatte per iscritto all’altro coniuge, atti di proprietà, contratto di mutuo, note di trascrizione.

Il lavoro consiste quindi nel ricostruire la situazione con i documenti prima di formulare una domanda. Poi nel trascrivere i provvedimenti appena emessi, e nello scrivere accordi che non lascino aperta la questione delle spese e dei tempi. Infine nel valutare insieme casa, mantenimento e patrimonio come un unico equilibrio, perché nella pratica è così che i giudici li considerano.

Se la crisi è appena cominciata, il punto di partenza è la separazione; se siete già separati e volete divorziare, il quadro della procedura è nella pagina sul divorzio. Se vuoi prima capire come stanno le cose, c’è il primo colloquio.

Chi ti assiste

L’Avv. Davide De Matteis è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 6575) e si occupa di diritto di famiglia dal 2009. Riceve nello studio di Calderara di Reno e in videochiamata; segue procedimenti davanti al Tribunale di Bologna e, quando serve, in altri fori.

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Approfondimenti su ogni singola questione

Gli articoli dello Studio dedicati alla casa familiare, raggruppati per argomento. Sono 49 contributi che entrano nel dettaglio dei casi concreti.

Chi ha diritto alla casa e in quali situazioni

Quando l’assegnazione finisce o può essere revocata

Mutuo, spese condominiali, utenze e tasse

Vendita, pignoramento, trascrizione e rapporti con i terzi

Chi può entrare e chi può stare nella casa

Se l’altro non lascia la casa

Arredi, oggetti personali ed effetti sul mantenimento

Domande frequenti sulla casa coniugale

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Al genitore con cui i figli continuano a vivere, perché l’art. 337-sexies del codice civile guarda prima di tutto al loro interesse. La proprietà dell’immobile e il reddito dei coniugi non sono il criterio principale: la casa può essere assegnata anche a chi non ne è proprietario.

Non c’è assegnazione: si applicano le regole della proprietà. Se la casa è di uno solo, l’altro non ha titolo per restarvi; se è in comproprietà, chi la occupa da solo può dover pagare all’altro un’indennità per l’uso esclusivo, a condizione che questi abbia chiesto in modo chiaro di poterla utilizzare.

Non c’è una regola automatica. Il giudice guarda alla stabilità dei figli: dove hanno vissuto fino a quel momento, la distanza tra le due abitazioni, le loro abitudini. A Bologna, in un caso di collocamento progressivamente paritario, la casa è stata assegnata al genitore con cui i figli avevano vissuto negli ultimi anni.

No. La nuova convivenza o un nuovo matrimonio non fanno cadere l’assegnazione da soli: serve un provvedimento del giudice, che verifica se la revoca è compatibile con l’interesse dei figli (Corte cost. n. 308/2008).

Dipende da quanto torna. Se rientra con regolarità e frequenza e la casa resta il suo punto di riferimento, l’assegnazione può restare. Se vive stabilmente altrove e torna solo per qualche fine settimana, per la Cassazione si tratta di mera ospitalità e l’assegnazione può essere revocata.

Salvo un accordo diverso, utenze e spese condominiali ordinarie sono a carico di chi abita la casa, mentre le spese straordinarie restano al proprietario. L’IMU è a carico del genitore assegnatario, ma la casa è assimilata alla sua abitazione principale e di regola non si paga, salvo le categorie di lusso.

In linea di principio sì, per le rate pagate dalla separazione in poi, salvo che il pagamento integrale ti sia stato imposto come forma di mantenimento o sia previsto negli accordi. Le rate pagate durante il matrimonio, di regola, non si recuperano.

Sì. Chi compra deve rispettare l’assegnazione se il provvedimento è stato trascritto prima del suo acquisto; se trascrive per primo l’acquirente, prevale lui. Per questo il provvedimento va trascritto appena emesso. Non protegge invece dalla banca che ha iscritto l’ipoteca prima della trascrizione, che può far vendere la casa libera se il mutuo non viene pagato.

Non cambiare la serratura e non portare via le sue cose: rischi un’azione di spoglio e conseguenze anche penali. La strada è una diffida scritta al rilascio, l’esecuzione del provvedimento se esiste già, oppure la richiesta di provvedimenti provvisori al giudice. Nei casi di violenza si può chiedere un ordine di protezione con l’allontanamento dalla casa familiare.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Gli importi citati nelle decisioni riguardano vicende specifiche e non sono indicativi di quanto spetta in altri casi.

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Avv. Davide De Matteis

Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.

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