AVVOCATO MATRIMONIALISTA
Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Coppie di fatto e conviventi: diritti, casa e figli

Indice

Due persone che vivono insieme senza essere sposate né unite civilmente hanno meno diritti reciproci di una coppia sposata, ma non sono prive di tutele. La legge n. 76 del 2016 riconosce ai conviventi di fatto alcuni diritti durante la convivenza, il diritto di restare per un periodo nella casa se il partner proprietario muore e, in caso di bisogno, gli alimenti quando la coppia si lascia. Per i figli invece non cambia nulla: hanno gli stessi diritti dei figli di genitori sposati.

Tre cose sorprendono quasi tutti. Tra conviventi non esiste un assegno di mantenimento, né durante né dopo la convivenza. Il convivente non è erede: senza testamento non riceve nulla, e con il testamento paga un’imposta di successione molto più alta di quella di un coniuge. E sui soldi, alla fine, contano i documenti: a chi è intestata la casa, chi ha firmato il mutuo, che cosa è stato scritto in un contratto di convivenza.

Questa pagina spiega chi è convivente di fatto per la legge, che cosa succede alla casa e ai soldi quando la convivenza finisce, come si decide per i figli e che cosa spetta al convivente se l’altro muore. In fondo ci sono gli approfondimenti su ogni singola questione.

Coniugi e conviventi: le differenze in una tabella

QuestioneCoppia sposataConviventi di fatto
Mantenimento durante la vita comuneObbligo di contribuire ai bisogni della famigliaNessun obbligo di legge: si contribuisce per dovere morale, salvo contratto di convivenza
Dopo la rotturaAssegno di mantenimento o divorzile, se ne ricorrono i presuppostiSolo gli alimenti, a chi è in stato di bisogno, per un periodo proporzionato alla convivenza
Casa con figli minori o non autosufficientiAssegnata al genitore con cui vivono i figliStessa regola
Casa senza figliDecide il titolo: proprietà, comproprietà, affittoStessa regola; chi non è proprietario va avvisato e deve avere un termine congruo per andarsene
Eredità senza testamentoIl coniuge è eredeIl convivente non eredita nulla
Casa se muore il partner proprietarioDiritto di abitazione per tutta la vitaDa 2 a 5 anni (almeno 3 con figli minori o disabili)
Pensione di reversibilitàSìNo
Imposta di successione4%, franchigia di 1.000.000 euro8%, nessuna franchigia
Ospedale, decisioni sanitarie, tutelaSìSì (commi 39-41 e 48 della l. 76/2016)
FigliStessi dirittiStessi diritti

Chi è convivente di fatto

Per la legge sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono parenti o affini tra loro né sposate o unite civilmente con altri (art. 1, comma 36, l. 76/2016). Vale per le coppie di sesso diverso e per quelle dello stesso sesso.

Non esiste un numero minimo di anni. Conta la stabilità del legame, non la durata in sé. Lo spieghiamo nella guida su dopo quanti anni di convivenza si diventa coppia di fatto.

La registrazione in Comune è una prova, non un requisito

La legge indica come riferimento per accertare la convivenza la dichiarazione anagrafica: i due, residenti nella stessa abitazione, dichiarano all’ufficio anagrafe del Comune di formare una convivenza di fatto (comma 37). È il documento che uffici, ospedali e giudici guardano per primo, e per questo conviene farla.

Chi non si è registrato, però, non è escluso dalle tutele. La convivenza è una situazione di fatto, e si può dimostrare anche in altri modi. Il Tribunale di Torino, richiamando un’ordinanza del Tribunale di Milano, lo ha detto così: la dichiarazione anagrafica è «strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo» (Trib. Torino, sez. VII, 14 settembre 2021, n. 4038). La Cassazione, in una causa per il risarcimento della morte del compagno, ha ritenuto che nemmeno la coabitazione sia indispensabile: conta l’insieme degli indizi, come un conto corrente cointestato, le utenze domiciliate presso lo stesso indirizzo, il progetto di vita comune (Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2018, n. 9178). Senza registrazione la prova è più faticosa, non impossibile.

Quando la convivenza finisce va comunicato all’anagrafe, di solito con il cambio di residenza di chi se ne va. Se c’è un contratto di convivenza, va anche risolto nelle forme di legge (più avanti, nella sezione dedicata).

Convivenza di fatto e unione civile

Sono cose diverse. L’unione civile è riservata alle coppie dello stesso sesso che si formalizzano davanti all’ufficiale di stato civile, e ha regole molto vicine a quelle del matrimonio: obblighi reciproci di assistenza e contribuzione, diritti successori, pensione di reversibilità, assegno in caso di scioglimento. La convivenza di fatto riguarda invece qualsiasi coppia che vive insieme senza vincoli formali.

Anche lo scioglimento è diverso. L’unione civile non richiede la separazione: basta che una delle parti, anche da sola, dichiari all’ufficiale di stato civile la volontà di scioglierla; dopo tre mesi si può chiedere lo scioglimento al tribunale (comma 24), oppure, se c’è accordo, usare gli strumenti previsti anche per il divorzio, come la negoziazione assistita (comma 25). In un caso deciso a Bologna nel 2022 uno dei due partner aveva lasciato la casa senza dare notizie; undici giorni dopo l’altro aveva reso la dichiarazione in Comune, e il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento anche se il partner non si era costituito in giudizio (Trib. Bologna, sez. I, 31 gennaio 2022, n. 217). Lo Studio assiste anche le coppie unite civilmente, per lo scioglimento e per le questioni economiche e di casa che ne derivano.

I diritti durante la convivenza

La legge riconosce ai conviventi di fatto alcuni diritti che prima spettavano solo ai coniugi:

  • Salute: in caso di malattia o ricovero, diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole della struttura (comma 39).
  • Decisioni se uno dei due non può più decidere: ciascuno può nominare l’altro suo rappresentante per le scelte sulla salute e, dopo la morte, per la donazione degli organi, il trattamento del corpo e il funerale. La designazione va fatta per iscritto e firmata a mano oppure, se non è possibile scriverla, davanti a un testimone (commi 40 e 41).
  • Tutela e amministrazione di sostegno: il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner (comma 48).
  • Carcere: gli stessi diritti del coniuge previsti dall’ordinamento penitenziario, a partire dai colloqui (comma 38).
  • Casa in affitto: se il convivente intestatario del contratto muore o recede, l’altro può subentrare nel contratto (comma 44).
  • Case popolari: nelle graduatorie per gli alloggi pubblici la convivenza vale come nucleo familiare, a parità di condizioni (comma 45).
  • Lavoro nell’impresa del partner: chi lavora stabilmente nell’impresa dell’altro ha oggi la stessa tutela degli altri familiari collaboratori (art. 230-bis c.c.): partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2024, e le Sezioni Unite della Cassazione lo hanno applicato nel 2025 al caso di una donna che aveva lavorato per anni nell’azienda agricola del compagno, morto nel 2012, prima della legge sulle convivenze (Cass. civ., S.U., 4 maggio 2025, n. 11661).

Che cosa la legge non prevede

Tra conviventi non esiste un obbligo legale di mantenimento né un obbligo di fedeltà come nel matrimonio. Chi contribuisce alle spese comuni lo fa per un dovere morale, che il diritto chiama obbligazione naturale (art. 2034 c.c.): per questo, di regola, quei soldi non si possono chiedere indietro. Sulla fedeltà e sulle conseguenze di un tradimento abbiamo dedicato due guide: l’obbligo di fedeltà tra conviventi e il tradimento del convivente.

Se ci sono violenze

Le tutele contro la violenza domestica non dipendono dal matrimonio. Il codice penale punisce i maltrattamenti verso una persona della famiglia «o comunque convivente» (art. 572 c.p.), e il giudice civile può emettere gli ordini di protezione, compreso l’allontanamento dalla casa, quando la condotta del coniuge «o di altro convivente» causa un grave pregiudizio all’altro, anche se la convivenza è già cessata (art. 473-bis.69 c.p.c.).

Il contratto di convivenza

Chi vuole regole precise sui soldi può firmare un contratto di convivenza (commi 50-64). Senza contratto, ognuno resta proprietario di ciò che compra e i beni intestati a entrambi sono in comproprietà ordinaria. Con il contratto si possono stabilire la residenza comune, il modo in cui ciascuno contribuisce alle spese in rapporto ai propri redditi e al lavoro professionale o casalingo e, se si vuole, il regime della comunione dei beni, modificabile in qualsiasi momento.

Conta la forma. Il contratto va fatto per atto pubblico o per scrittura privata con firme autenticate da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico; altrimenti è nullo. Il professionista deve poi trasmetterne copia al Comune di residenza entro dieci giorni: è l’iscrizione all’anagrafe che rende il contratto opponibile ai terzi (commi 51 e 52). Un accordo scritto in casa, o una mail, non è un contratto di convivenza.

Che cosa si può scrivere e che cosa no

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione: clausole come «fino al 2030» o «se nascerà un figlio» si considerano non scritte (comma 56). È nullo se uno dei due è ancora sposato, unito civilmente o legato da un altro contratto di convivenza, o se è minorenne o interdetto (comma 57). Non può regolare la successione, perché la legge vieta i patti sull’eredità di una persona ancora in vita (art. 458 c.c.): per lasciare qualcosa al convivente serve un testamento.

Che cosa si possa prevedere per il dopo, per esempio un contributo a chi resta senza reddito, è un punto discusso e va valutato caso per caso da chi redige il contratto. Le Sezioni Unite hanno osservato che, senza una regolamentazione estesa agli aspetti economici di una possibile crisi, l’accordo sulle contribuzioni è destinato a perdere efficacia quando la convivenza cessa (Cass. civ., S.U., 27 dicembre 2023, n. 35969).

Come si scioglie: il recesso e i novanta giorni per lasciare la casa

Il contratto si risolve per accordo, per recesso di uno dei due, per matrimonio o unione civile (tra loro o con altri) o per morte. Accordo e recesso richiedono la stessa forma del contratto, e se era stata scelta la comunione dei beni, la risoluzione la scioglie (commi 59 e 60).

Il recesso ha una regola che protegge chi non è proprietario. Il professionista che lo riceve deve notificarlo all’altro. Se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva di chi recede, la dichiarazione deve concedere all’altro un termine non inferiore a novanta giorni per lasciare l’abitazione, a pena di nullità (comma 61). Si pensi a una coppia che vive nell’appartamento di lui, con un contratto di convivenza firmato davanti a un avvocato: se lui recede, la compagna ha almeno tre mesi per trovare un’altra sistemazione, e un recesso che non lo prevede è nullo.

Quando la convivenza finisce: casa, mutuo e soldi

Una convivenza finisce senza bisogno di un giudice. Il giudice serve se ci sono figli da tutelare, se uno dei due chiede gli alimenti o se nasce una lite su casa e soldi.

La casa è di uno solo e non ci sono figli

Il proprietario può riavere la casa, ma non cambiando la serratura da un giorno all’altro. Il convivente non è un ospite: per la Cassazione è un «detentore qualificato», e chi lo mette fuori con la forza o di nascosto può essere costretto dal giudice a farlo rientrare con l’azione di spoglio (art. 1168 c.c.). Il passaggio decisivo della sentenza è questo:

Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214: «l’assenza di un giudice della dissoluzione del menage non consente al convivente proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, perchè il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata l’affectio, intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare il partner e di concedergli un termine congruo per reperire altra sistemazione»

La legge non dice quanto debba essere lungo quel termine: dipende dalle circostanze. Il riferimento più vicino è il termine minimo di novanta giorni che la legge impone a chi recede da un contratto di convivenza. In pratica: una comunicazione scritta, un termine ragionevole, la restituzione delle cose personali in un giorno concordato. Ne parliamo nella guida su quando si può cacciare di casa il convivente.

Casa in affitto o comprata insieme

Se la casa è in affitto, conta chi ha firmato il contratto; ma se l’intestatario recede, il convivente può subentrare (comma 44). Se la casa è stata comprata insieme, si applicano le regole della comunione ordinaria: ciascuno può chiedere la divisione, e chi resta a viverci da solo può dover riconoscere all’altro un’indennità per l’uso esclusivo, se questi ha chiesto di poterla usare. Se ci sono figli, prevale l’assegnazione disposta a loro tutela (più avanti).

Il mutuo pagato anche da chi non è proprietario

È uno dei casi più frequenti: la casa è intestata a uno solo, ma il mutuo è cointestato e le rate le hanno pagate in due. Finita la relazione, chi non è proprietario chiede indietro quanto ha versato. Di regola, per il periodo della convivenza, non lo ottiene, se il contributo era proporzionato ai mezzi di ciascuno.

Lo ha confermato la Cassazione nel 2026. Un uomo aveva cointestato con la compagna un mutuo ventennale per comprare una casa intestata solo a lei, e ne aveva pagato metà delle rate per circa dodici anni. In primo grado il Tribunale di Ivrea gli aveva riconosciuto oltre 51.000 euro a titolo di arricchimento senza causa; la Corte d’appello di Torino ha ribaltato la decisione e la Cassazione l’ha confermata. Pagare le rate era stato uno dei modi di contribuire alle spese per l’abitazione comune, che la coppia avrebbe comunque dovuto sostenere, e l’uomo in quella casa aveva vissuto. Il contributo non era sproporzionato, considerato che la sua capacità economica era circa il doppio di quella della compagna. La Corte ha lasciato aperto un punto: le rate pagate dopo la fine della convivenza potrebbero avere un peso diverso, ma nel caso concreto non era stato neppure allegato che fossero state pagate (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2026, n. 21881). Le regole sono spiegate nella guida su mutuo e fine della convivenza.

Il consiglio pratico è uno: se si compra una casa intestata a uno solo con il denaro di entrambi, l’accordo su chi ha messo che cosa va scritto prima, non dopo la rottura.

Spese, mobili e regali: che cosa si può chiedere indietro

Di regola non si recupera ciò che si è speso per la vita comune: bollette, spesa, viaggi, cene, regali, mobili. Il Tribunale di Bologna lo ha deciso nel caso di una coppia che aveva convissuto circa diciotto mesi nell’appartamento di lei. Finita la relazione, lui chiedeva circa 8.600 euro per la cucina, una madia, un box doccia e altre spese, e la restituzione di una lampada. Il Tribunale ha respinto tutte le domande, condannandolo anche a pagare le spese di causa:

Trib. Bologna, sez. II, 27 aprile 2023, n. 943: «Nella convivenza more uxorio si presume che entrambi i conviventi concorrano alle spese della vita di coppia secondo le rispettive possibilità economico-finanziarie e ciò in adempimento di un dovere morale, o meglio di obbligazione naturale, che rende irripetibili gli esborsi sostenuti ove vengano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascun convivente.»

Nello stesso caso la lampada poteva essere un semplice regalo. La vicenda è raccontata nella decisione commentata.

Si può chiedere indietro, invece, ciò che va molto oltre quello che era ragionevole dare, in rapporto ai redditi della coppia: per esempio una grossa somma per ristrutturare la casa dell’altro o per comprargli un immobile. In quel caso lo strumento è l’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), e tocca a chi la promuove dimostrare la sproporzione. Un esempio, del tutto ipotetico: chi guadagna 1.800 euro al mese e versa 60.000 euro di risparmi per ristrutturare l’appartamento intestato al compagno non sta pagando una «spesa della vita comune». Approfondiamo nella guida sulla restituzione di somme tra conviventi.

Anche l’aiuto dato dopo la rottura può essere un dovere morale. In una decisione del 2025 la Cassazione ha ritenuto che il sostegno economico dato per anni all’ex convivente malato, con cui la donna aveva avuto un figlio, compresa la messa a disposizione di una casa, fosse l’adempimento di un dovere morale nato dalla lunga vita comune: se spontaneo e proporzionato, non si può poi chiedere indietro (Cass. civ., sez. I, 2 gennaio 2025, n. 28).

Gli alimenti all’ex convivente

Se uno dei due resta in stato di bisogno e non riesce a mantenersi, il giudice può riconoscergli gli alimenti dall’ex convivente (comma 65). Non è un assegno di mantenimento, e le Sezioni Unite lo hanno ricordato: la norma «limita l’obbligo di solidarietà dell’ex convivente alla corresponsione degli alimenti in favore dell’altro convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento» (Cass. civ., S.U., 27 dicembre 2023, n. 35969).

In concreto:

  • copre lo stretto necessario per vivere, tenuto conto della posizione sociale di chi li riceve, non il tenore di vita della coppia (art. 438, secondo comma, c.c.);
  • dura per un periodo proporzionato alla durata della convivenza;
  • l’ex convivente è tenuto prima dei fratelli e delle sorelle di chi chiede gli alimenti;
  • chi li chiede deve dimostrare lo stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere a sé, per esempio per età, salute o mancanza di lavoro.

Figli di genitori non sposati

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, che i genitori siano sposati o no. Quando una coppia non sposata con figli si separa, valgono le stesse regole della separazione: affidamento, di solito condiviso, collocamento, tempi con ciascun genitore, assegno di mantenimento e spese straordinarie, assegnazione della casa familiare.

Chi decide e come

I genitori possono mettersi d’accordo e chiedere al tribunale di recepire l’accordo, oppure, dal 2022, usare la negoziazione assistita dagli avvocati. Se l’accordo non c’è, decide il tribunale ordinario con lo stesso procedimento usato per le coppie sposate. È competente il tribunale del luogo in cui il figlio vive abitualmente (artt. 473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c.): per un bambino che vive a Bologna, il Tribunale di Bologna, anche se l’altro genitore si è trasferito altrove.

Le regole su affidamento e mantenimento sono spiegate nelle pagine sull’affidamento dei figli e sul mantenimento dei figli. Che cosa succede in concreto alla separazione di una coppia non sposata con figli è spiegato nella guida dedicata.

La casa familiare segue i figli

Se ci sono figli minori, o maggiorenni non ancora autosufficienti, il giudice può assegnare la casa al genitore con cui vivono, anche se non ne è proprietario, come avviene per le coppie sposate (art. 337-sexies c.c.). La Cassazione lo ha affermato espressamente per le convivenze di fatto:

Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971: «anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile.»

Il caso mostra quanto la regola sia forte. Il padre, unico proprietario, aveva venduto la casa a una società immobiliare tre mesi prima che la madre chiedesse l’affidamento delle figlie e l’assegnazione; la società chiedeva il rilascio. La Cassazione ha dato ragione alla madre: la casa era già la casa della famiglia prima della vendita, e l’acquirente ne era consapevole. Il vincolo dura finché le figlie, minori o maggiorenni non autosufficienti, vivono lì. Resta però una regola di prudenza: il provvedimento di assegnazione va trascritto subito nei registri immobiliari, perché non tutti i casi hanno i fatti di questo. Il resto delle regole sulla casa familiare è spiegato nella pagina dedicata.

Il riconoscimento del figlio

Il figlio nato fuori dal matrimonio deve essere riconosciuto da ciascun genitore. Se il padre non lo riconosce, la madre può chiedere al giudice di accertare la paternità, anche per ottenere il mantenimento. Approfondiamo nella guida per la madre sola sul riconoscimento e sul mantenimento del figlio e nel commento a una decisione del Tribunale di Bologna sul riconoscimento di paternità.

Se muore il convivente

Il convivente di fatto non è erede. Se il partner muore senza testamento, l’eredità va ai figli, ai genitori, ai fratelli o agli altri parenti, non al convivente, anche dopo trent’anni di vita insieme. Anche la pensione di reversibilità non spetta: le Sezioni Unite hanno ribadito nel 2025 che la norma si riferisce al coniuge e non può essere estesa al convivente (Cass. civ., S.U., 15 luglio 2025, n. 19596). La Corte costituzionale nel 2026 l’ha riconosciuta in un caso molto particolare, una coppia dello stesso sesso sposata all’estero con il partner morto prima della legge del 2016, senza estenderla alle convivenze (Corte cost., 28 maggio 2026, n. 91).

Restano però alcune tutele:

  • Il testamento. Con un testamento si può lasciare al convivente la quota di cui si può disporre liberamente, rispettando la parte riservata per legge a figli e genitori.
  • La casa. Se muore il proprietario della casa in cui la coppia viveva, il convivente può continuare ad abitarci per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se più lunga, ma non oltre cinque anni. Se con lui vivono suoi figli minori o disabili, per almeno tre anni. Il diritto si perde se il convivente smette di abitarci stabilmente, si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza (commi 42 e 43).
  • L’affitto. Se il contratto era intestato al partner, il convivente può subentrare (comma 44).
  • Il risarcimento. Se la morte è causata da un fatto illecito di altri, per esempio un incidente stradale, il danno si liquida con gli stessi criteri del coniuge (comma 49).
  • L’impresa familiare. Chi lavorava stabilmente nell’impresa del partner può far valere verso gli eredi la propria quota di utili e incrementi, come nel caso deciso dalle Sezioni Unite nel 2025.

Le tasse di successione: 8% senza franchigia

È il punto su cui i conviventi sono meno informati. Per l’imposta di successione il convivente non unito civilmente è un estraneo: paga l’8% sul valore di ciò che riceve, senza alcuna franchigia. Il coniuge e i figli pagano il 4% solo sulla parte che supera un milione di euro ciascuno.

Un esempio ipotetico: se il compagno lascia per testamento un appartamento del valore di 200.000 euro, il convivente paga 16.000 euro di imposta di successione, oltre alle imposte ipotecaria e catastale. Un coniuge, per lo stesso appartamento, non pagherebbe imposta di successione. Per questo, quando c’è un patrimonio da proteggere, conviene parlarne prima, valutando insieme testamento, intestazioni ed eventuali alternative.

Per le quote ereditarie e le regole della successione ci sono le pagine su eredità e successione e su testamento e legittima.

Quando la convivenza incrocia un matrimonio

Due situazioni ricorrono spesso. La prima: uno dei due è separato o divorziato e riceve un assegno dall’ex coniuge. Una nuova convivenza stabile può incidere su quell’assegno. Per le Sezioni Unite, una convivenza «giudizialmente provata» estingue di regola la parte assistenziale dell’assegno di divorzio, ma non quella compensativa: chi ha sacrificato la carriera per la famiglia può conservare un assegno ridotto, perché «in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perde automaticamente il diritto all’assegno» (Cass. civ., S.U., 5 novembre 2021, n. 32198). La convivenza va dimostrata da chi paga, con la dichiarazione anagrafica o con altri indizi: figli della nuova coppia, coabitazione, conti in comune. Ne parliamo nella guida su chi va a convivere e il mantenimento.

La seconda: la coppia convive per anni e poi si sposa. Se il matrimonio finisce, gli anni di convivenza stabile che lo hanno preceduto possono essere considerati per l’assegno divorzile (Cass. civ., S.U., 18 dicembre 2023, n. 35385); lo stesso vale per la convivenza che precede un’unione civile (Cass. civ., S.U., n. 35969/2023). La convivenza prematrimoniale può pesare anche nella divisione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite.

Le decisioni citate, in sintesi

Le decisioni che seguono vengono dall’archivio di giurisprudenza dello Studio, con nomi e dettagli omessi. Mostrano come vengono applicate le regole, non promettono un risultato: una singola decisione non è un orientamento, e ogni caso dipende da ciò che è emerso e da come è documentato.

DecisioneChe cosa ha deciso
Trib. Bologna, sez. II, 27 aprile 2023, n. 943Spese per mobili e vita comune proporzionate ai redditi: non si chiedono indietro
Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214Il convivente non è un ospite: avviso e termine congruo per lasciare la casa; tutela contro lo spoglio
Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971Con figli, la casa va al genitore collocatario anche se non proprietario, anche verso chi l’ha comprata
Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2026, n. 21881Rate del mutuo per la casa dell’altro, proporzionate: non ripetibili per il periodo della convivenza
Cass. civ., sez. I, 2 gennaio 2025, n. 28Aiuti spontanei all’ex convivente dopo la rottura: dovere morale, non ripetibili
Cass. civ., S.U., 27 dicembre 2023, n. 35969Dopo la convivenza di fatto l’obbligo si limita agli alimenti
Cass. civ., S.U., 4 maggio 2025, n. 11661Impresa familiare: il convivente ha i diritti del familiare collaboratore
Cass. civ., S.U., 15 luglio 2025, n. 19596Pensione di reversibilità riservata al coniuge, non al convivente
Cass. civ., S.U., 5 novembre 2021, n. 32198Nuova convivenza stabile dell’ex coniuge: cade la parte assistenziale dell’assegno divorzile
Trib. Torino, sez. VII, 14 settembre 2021, n. 4038La dichiarazione anagrafica prova la convivenza ma non è un requisito
Trib. Bologna, sez. I, 31 gennaio 2022, n. 217Scioglimento dell’unione civile dopo la dichiarazione all’ufficiale di stato civile

Quando serve un avvocato

Prima di tutto quando ci sono figli: per trovare un accordo equilibrato su affidamento, tempi e mantenimento, o per chiedere al tribunale di decidere. Poi quando c’è di mezzo una casa, di proprietà di uno dei due o comprata insieme, un mutuo cointestato, o quando uno dei due ha messo somme importanti nei beni dell’altro: in questi casi la differenza la fanno i documenti, e conviene raccoglierli prima di scrivere all’altro.

Anche prima di andare a vivere insieme, o di comprare casa, può essere utile un parere: per scrivere un contratto di convivenza, per decidere come intestare un acquisto o per fare un testamento che tenga conto della legittima e delle tasse.

Il primo colloquio è riservato, può svolgersi nello studio di Calderara di Reno o in videochiamata e serve a capire da dove partire, senza impegno a procedere.

Chi ti assiste

L’Avv. Davide De Matteis è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 6575) e si occupa di diritto di famiglia dal 2009. Riceve nello studio di Calderara di Reno e in videochiamata; segue procedimenti davanti al Tribunale di Bologna e, quando serve, in altri fori.

Le recensioni dello Studio sono pubblicate su Google da chi si è rivolto allo Studio, che non può modificarle né scegliere quali mostrare. Per rispetto della riservatezza, in questa pagina non riportiamo nomi né estratti: puoi leggerle sulla scheda Google dello Studio.

Domande frequenti sulle coppie di fatto

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Diritti di visita, assistenza e informazione in ospedale, la possibilità di nominare il partner come rappresentante per le decisioni sulla salute, il subentro nell’affitto, i diritti del familiare nell’impresa del partner, il diritto di restare nella casa se il partner proprietario muore, il risarcimento in caso di morte per fatto illecito e, se serve, gli alimenti quando la convivenza finisce. Non hanno diritto al mantenimento, all’eredità senza testamento né alla reversibilità.

Sì, se il legame è stabile e c’è assistenza reciproca. La dichiarazione anagrafica è la prova principale ma non un requisito: la convivenza si può dimostrare anche con altri elementi, come la residenza, un conto comune, le utenze, i testimoni.

No, non esiste un assegno di mantenimento tra ex conviventi. Il giudice può riconoscere solo gli alimenti, se l’altro è in stato di bisogno, nella misura dello stretto necessario e per un periodo proporzionato alla convivenza. Resta invece intero l’obbligo verso i figli.

No. Il proprietario può riavere la casa, ma deve avvisarti e concederti un termine congruo per trovare un’altra sistemazione; se c’è un contratto di convivenza e lui recede, il termine non può essere inferiore a novanta giorni. Se ci sono figli che vivono con te, il giudice può assegnarti la casa anche se non ne sei proprietario.

Di solito no, se si tratta di spese per la vita comune proporzionate ai redditi, comprese le rate di un mutuo per la casa in cui si viveva. Si possono chiedere indietro solo somme che vanno molto oltre, come un contributo importante all’acquisto o alla ristrutturazione della casa dell’altro.

Non l’eredità, salvo un testamento a suo favore, né la pensione di reversibilità. Può restare nella casa di proprietà del partner per un periodo da due a cinque anni (almeno tre se con lui vivono figli minori o disabili), subentrare nel contratto d’affitto e, se la morte è causata da altri, ottenere il risarcimento come un coniuge.

L’8% del valore ricevuto, senza franchigia, oltre alle imposte ipotecaria e catastale sugli immobili. Il coniuge e i figli pagano il 4% solo oltre il milione di euro a testa. Per un appartamento da 200.000 euro lasciato per testamento, il convivente paga 16.000 euro di imposta di successione.

Sì. Affidamento, mantenimento, casa ed eredità funzionano esattamente come per i figli di genitori sposati. Se i genitori non trovano un accordo, decide il tribunale del luogo in cui vive il figlio, con lo stesso procedimento della separazione.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le decisioni citate riguardano vicende specifiche e non garantiscono esiti analoghi; gli importi degli esempi sono ipotetici.

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Avv. Davide De Matteis

Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.

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