Quando due genitori si separano, il figlio resta figlio di entrambi: ecco perché la legge stabilisce che l’affidamento condiviso è la regola, mentre l’affidamento a un solo genitore è l’eccezione, e deve essere motivata.
È importante ricordare che questo principio vale sia per le coppie sposate sia per quelle che non lo sono: le norme del codice civile sono le stesse (art. 337-bis c.c.).
Dire “affidamento condiviso”, però, risponde solo a una parte delle domande. Ci sono altre questioni importanti quali ad esempio: chi decide per il figlio su scuola, salute ed educazione? dove vive in modo prevalente? quanto tempo passa con ciascun genitore?
Si può avere un affidamento condiviso con il figlio che vive quasi sempre con la madre, un altro con tempi perfettamente paritari, un altro ancora in cui il padre lo vede solo in presenza di un operatore dei servizi sociali.
Questa pagina risponde a queste domande e rimanda agli approfondimenti, caso per caso.
Ho cercato inoltre di contestualizzare gli orientamenti che emergono da alcune recenti sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Bologna.
Affidamento e collocamento non sono la stessa cosa
Sono due istituti diversi che spesso vengono confusi.
L’affidamento riguarda chi esercita la responsabilità genitoriale, cioè chi prende le decisioni sul figlio. Con l’affidamento condiviso le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, residenza abituale) si prendono insieme. Diversamente per le questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che ciascun genitore decida da solo quando il figlio è con lui (art. 337-ter c.c.). Di regola questa è la soluzione più diffusa: la merenda, l’orario di rientro o il compagno da invitare a casa non richiedono il consenso dell’altro genitore.
Il collocamento riguarda invece dove il figlio vive in modo prevalente e come sono organizzati i tempi con l’altro genitore. Si può quindi avere un affidamento condiviso con collocamento presso la madre, presso il padre, oppure con tempi vicini alla parità.
Se due genitori lavorano entrambi, abitano nello stesso comune e si sono sempre divisi la cura dei figli, il giudice può affidare i figli a entrambi e fissare tempi quasi uguali. Se invece uno dei due lavora su turni in un’altra provincia, lo stesso affidamento condiviso può convivere con un collocamento prevalente presso l’altro. Il giudice sceglie la soluzione più adatta al figlio e che possa funzionare nella vita di tutti i giorni.
Dal collocamento dipende anche l’assegnazione della casa familiare, che il giudice destina al genitore con cui i figli vivono, per non aggiungere alla separazione anche un trasloco.
Le forme di affidamento
Schematicamente possiamo riportare:
Forma | Chi decide le questioni importanti | Chi decide la quotidianità (ordinaria amministrazione) | Quando si usa |
Condiviso | Entrambi i genitori | Di regola il genitore con cui il figlio si trova | È la regola |
Esclusivo | Entrambi, salvo diversa decisione del giudice | Il genitore affidatario | Quando l’affidamento all’altro è contrario all’interesse del figlio |
Esclusivo rafforzato (“super esclusivo”) | Solo il genitore affidatario, sulle materie indicate dal giudice | Il genitore affidatario | Quando l’altro è assente, inadeguato o pericoloso anche per le scelte importanti |
Ai servizi sociali | Il servizio sociale, nei limiti fissati dal tribunale | Il genitore o la persona presso cui il figlio è collocato | Quando c’è un pregiudizio per il figlio e gli interventi di sostegno non sono bastati |
Pertanto l’affidamento condiviso è la regola che il giudice seguirà se non vi sono impedimenti e ragioni contrarie all’interesse dei minori. Entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e decidono insieme le questioni importanti.
Nel caso di affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita da solo la responsabilità genitoriale nella vita di tutti i giorni. È importante sottolineare che le decisioni di maggiore interesse per il figlio restano, salvo diversa disposizione del giudice, di entrambi i genitori (art. 337-quater c.c.). L’altro genitore conserva anche il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio.
C’è poi l’ipotesi di affidamento esclusivo rafforzato (o “super esclusivo”). È la formula usata nella prassi quando il giudice attribuisce a un solo genitore anche le decisioni di maggiore interesse, perché l’altro è assente, irreperibile o gravemente inadeguato.
Un esempio è il caso di un padre che aveva abbandonato la famiglia all’estero e trattenuto i documenti dei figli: il Tribunale di Bologna ha attribuito alla madre anche le decisioni su istruzione, salute ed educazione, e il potere di chiedere da sola il passaporto dei figli. La Corte d’Appello ha confermato (App. Bologna, 6 maggio 2026, n. 1308; il caso è raccontato più avanti).
Infine l’affidamento ai servizi sociali. Dal 2023 è regolato espressamente dall’art. 5-bis della legge 184/1983. Il tribunale lo dispone quando il figlio si trova in una situazione di pregiudizio e gli interventi di sostegno si sono rivelati inefficaci, o i genitori non hanno collaborato. Nel provvedimento viene stabilito presso chi collocare il figlio (di norma uno dei genitori) e quali sono i poteri dei servizi, i genitori e il collocatario, ed altresì, la durata, che comunque non può superare i ventiquattro mesi salvo proroga. È uno strumento di accompagnamento della famiglia, non una sanzione, e non comporta di per sé l’allontanamento del figlio da casa, salvo casi molto particolari.
Come sceglie il giudice quando i genitori non sono d’accordo
La legge dà un solo criterio: l’interesse morale e materiale del figlio. Detto così sembra una formula vuota, ma la giurisprudenza, e in particolare la Cassazione, l’ha riempito di contenuti precisi, ripetuti in molte decisioni recenti.
Una previsione sul futuro, costruita sul passato
Il giudice non deve stabilire quale genitore sia “migliore” in astratto. Deve formulare, scrive la Cassazione, un «giudizio prognostico» sulla capacità di ciascuno di crescere ed educare il figlio. Quel giudizio si fonda su elementi concreti: le modalità con cui il genitore ha svolto il proprio ruolo in passato, «la sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto», la sua personalità, le sue abitudini di vita e l’ambiente che può offrire al figlio (Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2023, n. 4056, ordinanza).
Nella pratica è necessario verificare il caso in concreto: Chi portava il figlio dal pediatra? Chi parlava con gli insegnanti? Chi conosce gli amici, gli orari, le paure? Quali sono le giornate di lavoro di ciascuno, oggi? Chi ha una rete (nonni, parenti) su cui contare? Le dichiarazioni di principio contano poco; contano i fatti, e meglio ancora se documentati.
Chi rispetta il rapporto con l’altro genitore
Tra i requisiti dell’idoneità genitoriale la Cassazione indica anche «la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore» (Cass. n. 4056/2023 e Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2025, n. 7409, ordinanza).
Nel caso deciso nel 2025 il confronto è stato netto. Il padre tentava di sminuire la madre agli occhi del figlio che viveva con lui, e il bambino presentava un’ansia marcata. La madre, al contrario, «ha sempre incoraggiato i bambini a frequentare il padre». L’affidamento super esclusivo è andato alla madre.
È il criterio che più spesso sorprende chi si separa. Il genitore che ostacola gli incontri, parla male dell’altro davanti al figlio o lo mette nella posizione di scegliere, pensa di rafforzare la propria posizione. Nella valutazione del giudice, di regola, la indebolisce.
Un ambiente di vita stabile, anche con tempi paritari
Anche quando i tempi sono quasi uguali, il figlio ha bisogno di un punto fermo: una casa di riferimento, una scuola, un genitore che coordini la quotidianità. Su questo la giurisprudenza è costante.
La Cassazione afferma che la disciplina dei tempi «non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta nell’educazione meriti conferma, ma dall’attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l’individuazione di un ambiente di vita e riferimento» (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4790, ordinanza).
Che cosa non decide l’affidamento
Il genere del genitore non è un criterio: l’età del figlio conta per organizzare i tempi, non per assegnarlo “per natura” alla madre. Spesso, nei fatti, è la madre a occuparsi di più dei figli: ma non è una regola, e il giudice guarda a chi se ne è occupato davvero.
Non è una condizione determinante nemmeno il reddito: chi guadagna meno riceve il contributo al mantenimento, non perde il figlio.
Spesso mi viene proposta la domanda se l’addebito della separazione incida sull’affidamento dei figli: no. La “colpa” della fine del matrimonio non è un parametro per decidere l’affidamento della prole. L’addebito della separazione riguarda i rapporti tra i coniugi. Pesa sull’affidamento solo se i comportamenti che lo hanno causato, come la violenza, ricadono anche sul figlio.
Quando si arriva all’affidamento esclusivo
Litigare non basta. È un principio pacifico ricordato anche nel nostro Foro più volte. Il Tribunale di Bologna in una decisione poi confermata in appello afferma che le ragioni per derogare al condiviso «non potevano consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori», serve «una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa» di uno dei due.
Sostanzialmente due genitori che non si parlano, ma che separatamente si occupano bene del figlio, restano di regola entrambi affidatari.
Ogni caso, però, va esaminato in concreto. La Cassazione ammette che una conflittualità grave e persistente possa giustificare l’esclusivo (principio richiamato, tra le altre, da Cass. n. 4056/2023). I due principi predetti non si contraddicono: il conflitto diventa decisivo quando ricade sul figlio; le decisioni comuni sono ormai impossibili; oppure il conflitto nasce dal comportamento di un genitore che rende il condiviso contrario all’interesse del figlio stesso.
Nella pratica l’esclusivo si incontra soprattutto in questi casi:
- un genitore è assente dalla vita del figlio, o lo è stato per lungo tempo;
- ci sono condotte violente, verso il figlio o verso l’altro genitore;
- un genitore rifiuta sistematicamente ogni collaborazione, anche sulle scelte urgenti;
- esistono problemi personali gravi (dipendenze, disturbi non curati) che incidono sulla cura del figlio;
- un genitore ostacola in modo persistente il rapporto del figlio con l’altro.
Se c’è violenza in famiglia
Dal 2023 il codice di procedura civile dedica una disciplina specifica ai procedimenti in cui vengono allegati abusi o violenze domestiche (artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c.).
Oggi, il giudice non può trattare quelle allegazioni come un semplice aspetto del conflitto, ma, come ha ricordato la Corte d’Appello di Bologna nel 2026 richiamando la Cassazione: “il giudice non può trascurare l’allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento” (App. Bologna, sez. I, 14 gennaio 2026, n. 144).
Una volta accertate, le violenze pesano sulla valutazione dell’idoneità genitoriale anche indipendentemente dall’esito dell’eventuale processo penale. Possono portare all’affidamento esclusivo, alla sospensione degli incontri o a incontri solo in forma protetta, nonché all’intervento in forma più o meno invasiva dei servizi sociali.
Come decidono i giudici a Bologna
Le decisioni che seguono vengono dall’archivio di giurisprudenza dello Studio e riguardano casi concreti, con nomi e dettagli omessi. Si riportano casi studio del Tribunale di Bologna o della Corte d’Appello di Bologna, che giudica in secondo grado le cause di tutta l’Emilia-Romagna. Servono a far capire come vengono applicate le regole, non a promettere un risultato: ogni famiglia è diversa.
Dal collocamento presso il padre ai tempi paritari, in tre tappe
Il caso in esame è stato deciso dal Tribunale di Bologna nella primavera del 2026 (Trib. Bologna, 28 aprile 2026, n. 3647), dove due figli vivevano con il padre da circa tre anni. All’inizio della causa la madre li vedeva a fine settimana alterni, senza pernottamento, e un pomeriggio infrasettimanale. Le prime valutazioni avevano suggerito prudenza, per alcune criticità emerse sulla madre. Nel corso del giudizio la madre ha affrontato con continuità il percorso indicato dai servizi.
Successivamente la consulenza tecnica e le relazioni successive hanno descritto un quadro positivo, e i figli stessi hanno chiesto di passare più tempo con lei.
Pertanto il Tribunale ha disposto l’affidamento condiviso, chiesto da entrambi, e un passaggio graduale alla parità:
- nei primi tre mesi, collocamento prevalente presso il padre e fine settimana alterni dalla madre, questa volta con pernottamento, più il mercoledì pomeriggio;
- dal quarto al sesto mese, anche il pernottamento infrasettimanale dalla madre;
- dal settimo mese, collocamento paritario su un calendario di due settimane, con vacanze estive e festività divise.
Il passaggio è stato facilitato da un dato pratico: le due abitazioni, in due comuni della provincia, distano sette minuti di macchina. La casa familiare, pur di proprietà della madre, è stata comunque assegnata al padre, perché i figli vi avevano vissuto insieme negli ultimi anni. Il Tribunale ha poi disposto il monitoraggio dei servizi sociali per ventiquattro mesi e invitato i genitori a un percorso di mediazione familiare.
È una sentenza particolare che evidenzia diverse sfaccettature degli orientamenti dei giudici bolognesi e soprattutto rimarca il principio guida: la tutela della prole.
La decisione mostra bene che l’affidamento non è una fotografia scattata una volta per tutte. Il primo provvedimento non chiude la partita, e ciò che un genitore fa durante la causa conta e può cambiarne l’esito.
Abbandono e violenza: il super esclusivo e gli incontri protetti
Nella causa già ricordata (App. Bologna, 6 maggio 2026, n. 1308) il padre aveva abbandonato moglie e figli all’estero e sottratto i documenti dei bambini, rientrati in Italia solo mesi dopo. Il Tribunale di Bologna (sent. n. 2588/2024) aveva disposto l’affidamento esclusivo alla madre, con il potere di decidere da sola le questioni importanti. Gli incontri con il padre, sospesi per il rifiuto dei figli, potevano riprendere solo in forma protetta e dopo una valutazione positiva dei servizi.
La Corte d’Appello ha confermato tutto. Il padre si era mostrato collaborativo con i servizi, ma i figli non erano pronti per riavvicinarsi al padre.
Per rivedere l’affidamento, ha scritto la Corte, non si poteva prescindere «da un percorso di riavvicinamento dei bambini al padre, al momento solo agli inizi». Le visite potranno aumentare, anche in forma libera, solo se gli incontri daranno risultati positivi.
Genitori non sposati e violenza: l’appello respinto
Anche la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 144 del 14 gennaio 2026, ha deciso su una coppia mai sposata sempre all’interno di “condotte violente” (appello da una sentenza del Tribunale di Ferrara). In questo caso il padre aveva tenuto più condotte aggressive, una delle quali anche davanti alla figlia. Aveva inoltre subito una condanna in sede penale per le condotte poste in essere. Leggendo la sentenza della Corte si ribadisce che l’affidamento condiviso, pur restando il regime preferibile, ha «natura tendenziale», e che il giudice deve scegliere l’assetto che assicuri al minore «la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena». Per questo motivo ha confermato l’affidamento esclusivo alla madre.
Quando nessuno dei due basta: l’affidamento ai servizi
Qui si evidenzia un caso proveniente dal Tribunale di Reggio Emilia dove la consulenza tecnica aveva evidenziato la scarsa consapevolezza di entrambi i genitori sui danni che il loro conflitto provocava alla figlia. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’affidamento ai servizi sociali, con collocamento presso la madre, un supporto psicologico per la bambina e un percorso di riavvicinamento con il padre (App. Bologna, 20 aprile 2026, n. 1046).
I tempi con ciascun genitore
Non esiste una tabella di legge che dica quanti giorni spettano a ciascun genitore. Il calendario si costruisce sull’età del figlio, sugli orari di lavoro dei genitori, sulla distanza tra le abitazioni e sulle abitudini della famiglia prima della separazione.
Due esempi aiutano a capire. Con un bambino di due anni la priorità è la continuità: incontri frequenti e brevi, pernottamenti introdotti in modo graduale. Con un ragazzo di quattordici anni pesano la scuola, lo sport e gli amici, e un calendario troppo rigido rischia di non essere rispettato. Il criterio è lo stesso; il risultato è completamente diverso.
Un buon calendario non può essere un “prestampato”. È necessario stabilire chi accompagna e chi riprende il figlio, come si dividono Natale, Pasqua e l’estate, entro quando si comunicano le ferie e che cosa succede se un impegno salta. La sentenza del Tribunale di Bologna n. 3647/2026 ne è un buon esempio. Fissa i periodi estivi, l’alternanza delle festività negli anni pari e dispari e la scadenza del 15 maggio per comunicare le ferie: sono i dettagli su cui, di solito, nascono le liti.
Quando manca l’accordo decide il giudice, ma le soluzioni che reggono nel tempo sono quasi sempre quelle costruite dai genitori, perché tengono conto della vita reale: turni, scuola, sport, vacanze. L’importante è prevederle e disciplinarle nel modo corretto.
Scuola, salute, sport, trasferimenti
Sono le decisioni di maggiore interesse: con l’affidamento condiviso vanno prese insieme. Se i genitori non trovano un accordo, decide il giudice, e decide guardando all’interesse del figlio, non a chi ha ragione.
Il caso più delicato è il trasferimento in un’altra città: la scelta della residenza abituale non può essere presa da un genitore da solo, anche quando il figlio vive prevalentemente con lui.
Chi si trasferisce senza accordo e senza autorizzazione rischia che il giudice modifichi il collocamento. Chi vuole trasferirsi per ragioni serie deve prima chiedere al giudice, con un progetto che dica come sarà mantenuto il rapporto con l’altro genitore.
Quando il figlio rifiuta un genitore o un genitore ostacola l’altro
Il figlio che si rifiuta di vedere un genitore, le frasi che screditano l’altro, gli incontri saltati: sono le situazioni più difficili, perché il conflitto passa attraverso il bambino.
La prima domanda da porsi, e che il giudice si porrà, è perché il figlio rifiuta. Il rifiuto può essere la reazione a un conflitto in cui il bambino si sente costretto a scegliere. Oppure può essere l’effetto di un condizionamento o ancora può essere la conseguenza di ciò che il bambino ha vissuto con quel genitore. Le risposte giuridiche sono opposte. Nel primo e nel secondo caso si lavora per ricostruire il rapporto e si valuta il comportamento del genitore che lo ostacola. Nel terzo il rapporto va protetto e ricostruito con gradualità, come ci insegna la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1308/2026.
Sulla cosiddetta “alienazione parentale” (PAS) la Cassazione è da tempo cauta.
Sono tematiche complesse: in una nota decisione del 2025, la Cassazione ha annullato la decisione precedente rimproverando ai giudici di non aver verificato gli episodi di violenza allegati dalla madre come causa del rifiuto dei figli, e di essersi appoggiati su una consulenza che richiamava una teoria non riconosciuta dalla comunità scientifica. La cassazione ribadisce che il giudice deve accertare i comportamenti di tutti e non fermarsi alle etichette. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Bologna per un nuovo esame (Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595).
Gli strumenti a disposizione sono diversi:
- gli incontri protetti, alla presenza di un operatore;
- il percorso di riavvicinamento gestito dai servizi;
- il sostegno psicologico al figlio;
- la modifica dei tempi dell’affidamento;
- le misure per le violazioni dei provvedimenti (art. 473-bis.39 c.p.c.).
Nel frattempo, la cosa più utile da fare è documentare con calma e senza forzature: date, messaggi, comunicazioni della scuola, incontri saltati. Evita invece di coinvolgere il figlio nelle registrazioni o nelle “prove”. Dalle sole accuse reciproche, in tribunale, non nasce nulla di utile.
L’ascolto del figlio: sentito sì, ma non è lui a scegliere
Il figlio che ha compiuto dodici anni, e anche quello più piccolo se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano (artt. 315-bis e 336-bis c.c.; art. 473-bis.4 c.p.c.).
La Cassazione riassume così la regola: il giudice non può decidere senza ascoltarlo, «a meno che l’ascolto non si riveli contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo». Sopra i dodici anni la capacità di discernimento «si presume»; sotto, il giudice deve valutarla e, se gli è stato chiesto di ascoltare il bambino e decide di non farlo, deve spiegare perché (Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2025, n. 379, ordinanza).
Le eccezioni non sono teoriche. Nella causa decisa da App. Bologna n. 1308/2026 la Corte ha ritenuto «manifestamente superfluo» l’ascolto di un ragazzo che aveva superato i dodici anni, perché le relazioni dei servizi sociali descrivevano già con chiarezza la sua posizione. Evitargli un’altra audizione era, in quel caso, una forma di tutela.
Due chiarimenti che i genitori chiedono spesso: l’ascolto del minore non è un interrogatorio e non significa che il figlio “sceglie” con chi stare. L’opinione del figlio conta, ma decide il giudice. Tanto è vero che i colloqui con lo psicologo nominato come consulente non sostituiscono l’ascolto da parte del giudice.
Si può cambiare l’affidamento?
Sì, quando cambiano le circostanze: un trasferimento, un nuovo lavoro con orari diversi, problemi seri di uno dei genitori, la crescita del figlio. Si chiede al giudice la modifica delle condizioni (art. 473-bis.29 c.p.c.). Non basta che la situazione sia cambiata: il cambiamento deve incidere sull’interesse del figlio, e va provato. Finché il giudice non decide, valgono le condizioni in vigore.
Quando serve un avvocato
Serve quando le decisioni vanno messe per iscritto e devono reggere negli anni: il calendario dei tempi, le spese, le regole per i trasferimenti. E serve prima, non dopo: gli accordi presi a voce, o scritti male, tornano sotto forma di ricorsi. Chi chiede provvedimenti sui figli deve depositare anche un piano genitoriale, cioè una proposta concreta su scuola, salute, tempi e spese (art. 473-bis.12 c.p.c.).
Se la crisi è appena cominciata, il punto di partenza è la separazione; se siete già separati, il tema si sposta sul divorzio; se vuoi solo capire come muoverti, c’è il primo colloquio.
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Domande frequenti sull’affidamento dei figli
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Come funziona l’affidamento dei figli?
I genitori restano entrambi titolari della responsabilità genitoriale e decidono insieme le questioni importanti. Separatamente si stabilisce dove il figlio vive e come sono organizzati i tempi con l’altro genitore.
Quando un figlio viene affidato solo alla madre?
Quando l’affidamento a entrambi è contrario all’interesse del figlio: padre assente, condotte pregiudizievoli, incapacità di occuparsi del bambino. Non perché sia la madre: il criterio è la cura concreta del figlio, non il genere del genitore.
Quando una madre perde l’affidamento?
Quando emergono comportamenti gravemente pregiudizievoli per il figlio o un’incapacità di prendersene cura, di solito accertate attraverso i servizi sociali o una consulenza tecnica.
Il figlio può scegliere con chi stare?
No, ma viene ascoltato dai dodici anni in su, e prima se è capace di discernimento. La sua opinione conta, non decide.
Con l’affidamento condiviso il figlio deve stare metà tempo con ciascun genitore?
No. Condiviso riguarda le decisioni, non i giorni. I tempi si costruiscono sulla vita reale della famiglia, e possono anche essere paritari.
Si può cambiare l’affidamento già stabilito?
Sì, quando cambiano le circostanze: trasferimenti, nuove condizioni di lavoro, problemi seri di uno dei genitori. Si chiede al giudice la modifica delle condizioni.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le decisioni citate riguardano vicende specifiche e non garantiscono esiti analoghi.