AVVOCATO MATRIMONIALISTA
Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Avvocato per successioni ed eredità a Bologna

Indice

Aggiornato il 9 ottobre 2026 – Avv. Davide De Matteis, Foro di Bologna

Quando muore un familiare, gli eredi hanno davanti due tipi di problemi. Alcuni sono pratici: la dichiarazione di successione, i conti bloccati, la casa da intestare. Altri sono giuridici: chi eredita e in che quote, se il testamento è valido, se conviene accettare un’eredità con debiti, come dividere i beni quando gli eredi non sono d’accordo.

Lo Studio assiste gli eredi nella seconda parte: le scelte che hanno conseguenze legali e i disaccordi tra familiari.

In queste vicende conta soprattutto il tempo. Alcune decisioni vanno prese entro tre mesi dalla morte, altri diritti si perdono in cinque o dieci anni. E un errore nell’impostare una causa ereditaria può costare anni: lo mostrano le sentenze raccontate più sotto, diverse delle quali nate davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Bologna.

Lo Studio riceve a Calderara di Reno, alle porte di Bologna, e in videochiamata.

I termini da non perdere

Se…TermineRiferimento
abiti nella casa del defunto, o comunque hai in mano suoi beni, e non hai ancora deciso se accettaretre mesi dalla morte (o da quando hai saputo dell’eredità) per fare l’inventario, poi quaranta giorni per accettare con beneficio o rinunciare; altrimenti diventi erede a tutti gli effetti, debiti compresiart. 485 c.c.
non hai beni del defunto e devi decidere se accettaredieci anni dall’apertura della successione; chi ha interesse può però chiedere al giudice di fissarti un termine più breveartt. 480 e 481 c.c.
devi presentare la dichiarazione di successionedodici mesi dalla morte; per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l’imposta è autoliquidata e si paga entro novanta giorni dalla scadenza della dichiarazioneartt. 27 e 37 d.lgs. 346/1990, modificati dal d.lgs. 139/2024
un testamento o delle donazioni ti hanno tolto la legittimadieci anni; se la lesione deriva da un testamento, si contano dall’accettazione dell’erede che ne beneficiaart. 2946 c.c.; Cass. S.U. n. 20644/2004
vuoi far annullare un testamento per incapacità di chi l’ha scritto o per un vizio di forma minorecinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioniartt. 591 e 606 c.c.
il testamento olografo non è scritto per intero o non è firmato a mano dal defuntol’azione di nullità non si prescrive, salvi gli effetti dell’usucapioneartt. 606 e 1422 c.c.
vuoi dividere l’ereditàin qualsiasi momentoart. 713 c.c.

Sono regole generali. In ogni successione le date vanno ricostruite sui documenti, e le eccezioni non mancano. Se uno di questi termini si avvicina, è il momento di chiedere un parere.

Quando serve un avvocato in una successione?

Non sempre. Se gli eredi sono d’accordo e non ci sono debiti o testamenti da discutere, spesso bastano il notaio e un professionista per la dichiarazione di successione.

L’avvocato serve quando c’è una scelta da fare o un diritto da difendere:

  • gli eredi non trovano un accordo su come dividere la casa o gli altri beni;
  • un erede abita da solo l’immobile di famiglia e non vuole né comprare né vendere;
  • un testamento lascia fuori un figlio, il coniuge o un genitore, o sembra scritto da una persona non più lucida;
  • prima della morte ci sono stati prelievi dai conti, vendite a prezzi di favore o donazioni che hanno svuotato l’eredità;
  • si teme che l’eredità contenga più debiti che beni;
  • il defunto era separato, o stava divorziando, e non è chiaro che cosa spetti al coniuge.

Le regole generali su chi eredita e in che quote sono spiegate nella guida su eredità e successione.

Eredi in disaccordo: come si divide l’eredità

Finché non si divide, l’eredità appartiene a tutti gli eredi insieme, ciascuno per la sua quota. Ogni erede può chiedere in qualsiasi momento di dividere. Se c’è accordo, la divisione si fa davanti al notaio. Se non c’è, decide il giudice, dopo un tentativo obbligatorio di mediazione. La causa si propone davanti al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, cioè dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c. e art. 22 c.p.c.): per chi è morto a Bologna, il Tribunale di Bologna.

Un erede abita da solo la casa ereditata: deve pagare gli altri?

Può doverlo, ma non per il solo fatto di abitarla. È il caso più frequente: un fratello che vive nella casa dei genitori, non vuole né comprare né vendere, e gli altri non ne ricavano nulla. Chi abita l’immobile comune diventa debitore degli altri coeredi quando questi hanno manifestato l’intenzione di usare il bene e ne sono stati di fatto esclusi. In quel caso deve loro una quota dei cosiddetti frutti civili: in pratica, la parte del canone che l’immobile renderebbe se fosse affittato. Lo ha ricordato la Cassazione nel 2026 (ord. n. 15887/2026), in una vicenda in cui il coerede aveva fatto della casa comune la propria abitazione e così aveva impedito agli altri un uso pari al suo.

Cass. civ., sez. II, ord. 23 maggio 2026, n. 15887: «in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l’occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e l’occupante ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale; in tale caso, occorre dare la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimento o di una violazione dei criteri stabiliti dall’art.1102 cod. civ., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo»

La conseguenza pratica è semplice. Chi resta fuori dalla casa e vuole essere compensato deve dirlo, e conviene che lo dica per iscritto. Anni di silenzio rendono la richiesta molto più difficile da sostenere.

Se la casa non si può dividere

Se la casa non si può frazionare in parti autonome, il giudice può attribuirla per intero a uno degli eredi, che liquida gli altri con un conguaglio in denaro, oppure disporne la vendita e dividere il ricavato (art. 720 c.c.). Il valore si stima al momento della decisione, non a quello della morte: nella stessa ordinanza la Cassazione ricorda che «la stima del bene da dividere va eseguita al tempo della decisione». In una causa che dura anni la differenza può essere notevole.

Contano anche le carte. Una divisione può fermarsi per ragioni urbanistiche, ma non per qualsiasi irregolarità. In una vicenda decisa in primo grado dal Tribunale di Bologna nel 2012, relativa all’eredità di una madre morta nel 1998, la Corte d’Appello di Bologna aveva respinto la domanda di divisione di alcuni appartamenti e negozi per ragioni legate alla loro regolarità edilizia. La Cassazione (ord. n. 16433/2026) ha annullato quella decisione. Per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967, ha spiegato, le modifiche successive non autorizzate non impediscono la divisione e possono incidere solo sul valore dei beni, purché esista la dichiarazione che attesta l’epoca di costruzione e quanto dichiarato sia vero. La causa è tornata alla Corte d’Appello di Bologna: a ventotto anni dalla morte, la divisione non è ancora conclusa. Prima di avviare una divisione, quindi, conviene ricostruire la situazione urbanistica degli immobili.

Cass. civ., sez. II, ord. 27 maggio 2026, n. 16433: «in tema di divisione, comune o ereditaria, di immobili realizzati anteriormente al 1 settembre 1967, l’esistenza di modifiche edilizie eseguite successivamente alla costruzione e non autorizzate e la falsità della dichiarazione del venditore circa l’assenza di interventi richiedenti titolo abilitativo non impediscono il perfezionamento di detta divisione, potendo incidere solo sul valore dei cespiti interessati, purché vi sia stata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario o di altro avente titolo attestante, ai sensi dell’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, che l’edificazione è precedente alla data innanzi indicata e a condizione che tale dichiarazione sia riferibile ai beni oggetto di causa e che quanto con essa affermato sia veritiero»

Come si arriva a queste soluzioni è spiegato nella guida su come si divide una casa in eredità.

Prelievi dai conti del defunto: si possono recuperare?

Spesso sì, e conta da dove venivano i soldi più che l’intestazione del conto. La lite tipica riguarda il figlio che negli ultimi anni gestiva i conti del genitore, magari cointestati. In un caso arrivato in Cassazione nel 2025 (ord. n. 31126/2025), un figlio aveva prelevato, quando il padre era ancora in vita, somme che sui conti cointestati aveva versato solo il padre: la pensione, i rendimenti dei titoli, gli affitti dei suoi immobili. I giudici di merito lo avevano condannato a riversare nella massa ereditaria 579.203,84 euro, oltre interessi, e la Cassazione ha respinto il suo ricorso. Non è bastato sostenere che i prelievi fossero avvenuti prima della morte: quelle somme non erano uscite per una scelta del padre, ma per operazioni compiute dal figlio come cointestatario.

Cass. civ., sez. II, ord. 28 novembre 2025, n. 31126: «è vero che con l’azione di petizione ereditaria l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali è succeduto mortis causa, cosicché tale azione non può essere esperita per fare ricadere in successione somme di denaro di cui il de cuius abbia disposto prima della sua morte, ma nel caso in esame la ragione di credito riconosciuta in favore degli altri eredi è scaturita – in base all’accertamento compiuto dai giudici di merito – da operazioni poste in essere dal ricorrente in ragione della qualità di cointestatario dei conti, senza scaturire da un atto di disposizione posto in essere dal de cuius»

Il de cuius, nel linguaggio giuridico, è la persona defunta. La distinzione indicata dalla Corte è decisiva: se è stato il genitore a disporre del denaro in vita, la via non è la restituzione all’eredità ma, se ne ricorrono i presupposti, la collazione o la riduzione della donazione.

Quando si teme che il patrimonio venga disperso mentre la lite è in corso, si può valutare anche un sequestro dei beni ereditari. Per i conti intestati a due coniugi c’è una guida dedicata a cosa succede al conto cointestato quando uno dei due muore.

Legittima lesa: che cosa si può fare contro testamento e donazioni

Il coniuge, i figli e, se non ci sono figli, i genitori (i cosiddetti legittimari) hanno diritto per legge a una parte dell’eredità, la legittima. Un testamento o donazioni fatte in vita che la riducono non sono nulli: restano efficaci finché l’erede leso non chiede al giudice di ridurli, con l’azione di riduzione. Le quote sono riportate nella tabella delle quote di legittima.

Come si calcola la legittima quando ci sono donazioni

La legittima non si calcola solo su ciò che il defunto aveva al momento della morte. Si prende il valore dei beni lasciati, si tolgono i debiti e si aggiunge il valore di quanto è stato donato in vita: è la cosiddetta riunione fittizia (art. 556 c.c.). Su quel totale si calcola la quota riservata, e a ciascun legittimario si imputa poi ciò che ha già ricevuto in donazione.

Cass. civ., sez. II, ord. 26 febbraio 2026, n. 4354: «Quando la legge dice, ad esempio, che all’unico figlio “è riservata la metà del patrimonio” (art. 537, comma 1, c.c.), vuole intendere che il minimum garantito al legittimario è uguale alla metà del valore dei beni relitti più la metà del valore dei beni donati»

Un caso deciso dalla Cassazione nel 2026 (ord. n. 4354/2026) rende l’idea. Tre figli, un patrimonio ricostruito, tra beni lasciati e donazioni, in poco più di 423.000 euro. Ai figli spettavano due terzi: circa 94.000 euro ciascuno. Due di loro avevano già ricevuto in donazione più di quella cifra, quindi la loro legittima era soddisfatta. La terza aveva ricevuto 20.000 euro e le spettavano ancora circa 74.000 euro; le era stata attribuita la casa rimasta nell’eredità, che ne valeva 73.200. La Corte d’Appello, sbagliando il calcolo, le aveva imposto di versare ai fratelli un conguaglio di quasi 23.000 euro. La Cassazione ha corretto l’errore: era lei, semmai, ad avere diritto a una piccola differenza (820,41 euro) da recuperare sulle donazioni.

Il calcolo, insomma, non è una formalità. Lo spiega passo per passo la guida su come si calcola la quota di legittima.

Prima il testamento, poi le donazioni: l’ordine della riduzione

L’azione di riduzione segue un ordine fissato dalla legge. Prima si riducono le disposizioni del testamento; solo se non bastano si passa alle donazioni, cominciando dalla più recente (artt. 555 e 559 c.c.). Chi salta un passaggio rischia di perdere la causa anche quando la lesione c’è.

È quanto accaduto in una vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Bologna e chiusa in Cassazione nel 2025 (ord. n. 10456/2025). Un figlio, escluso dal testamento con cui il padre aveva lasciato tutto alla figlia, aveva fatto causa nel 2009 a chi aveva acquistato alcuni immobili dal padre, sostenendo che quelle vendite nascondessero donazioni. Non aveva però chiesto la riduzione del testamento né chiamato in giudizio la sorella, erede universale, pur avendo descritto lui stesso un patrimonio lasciato dal padre di grande valore. La Corte d’Appello di Bologna ha respinto la domanda e la Cassazione ha confermato che quell’ordine non ammette eccezioni. Sedici anni di causa si sono chiusi su una questione di impostazione.

Cass. civ., sez. II, ord. 22 aprile 2025, n. 10456: «in tema di successione necessaria, l’ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima è tassativo ed inderogabile ex art. 555, secondo comma, c.c.: sicché può procedersi alla riduzione delle donazioni, dalla più recente alla più risalente, solo dopo avere ridotto tutte le disposizioni testamentarie – anche privilegiate – ed avere verificato che tale riduzione non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario leso»

La stessa ordinanza ricorda un dettaglio che sorprende molti: la dichiarazione di successione ha «efficacia a soli fini fiscali». Non prova che un bene appartenesse al defunto, e il fatto che un bene non vi compaia non prova il contrario.

Vendite che nascondono donazioni

Capita che un genitore “venda” la casa a un figlio a un prezzo mai pagato, o molto inferiore al valore. Il legittimario può far emergere la donazione nascosta anche con testimoni e presunzioni, senza i limiti di prova che valgono per chi ha firmato il contratto, purché lo faccia per tutelare la propria quota di riserva.

Cass. civ., sez. II, ord. 22 aprile 2025, n. 10456: «il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia»

Un esempio concreto viene da un’altra causa bolognese. La Corte d’Appello di Bologna (sentenza n. 503/2018, richiamata da Cass. n. 16433/2026) ha dichiarato la nullità di due atti con cui una madre aveva trasferito immobili a un figlio, contestati dall’altro figlio come donazioni dissimulate, e ha assegnato a quest’ultimo i beni corrispondenti.

Entro quando si può chiedere la legittima?

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni. Il punto delicato è il momento da cui si contano. Quando la lesione deriva da un testamento, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20644/2004) hanno stabilito che il termine decorre dall’accettazione dell’eredità da parte di chi beneficia delle disposizioni lesive, non dalla pubblicazione del testamento. Prima di concludere che è troppo tardi, o che c’è tutto il tempo, la data va ricostruita sui documenti.

Case ricevute in donazione: cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Fino al 2025 chi comprava un immobile che il venditore aveva ricevuto in donazione rischiava, per vent’anni dalla trascrizione della donazione, l’azione dei legittimari del donante. Per questo banche e acquirenti guardavano con sospetto le “provenienze donative”. La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto gli artt. 561 e 563 c.c. Oggi il legittimario leso non può più farsi restituire l’immobile dal terzo che lo ha acquistato dal donatario, salvo che abbia trascritto la domanda di riduzione prima dell’acquisto. Ha invece un credito in denaro verso il donatario, nella misura necessaria a integrare la sua quota. Per le successioni aperte prima della riforma era prevista una disciplina transitoria, con un termine di sei mesi scaduto il 18 giugno 2026.

Chi ha ricevuto una donazione di immobili, intende farne una o vuole contestarne una fatta in famiglia deve quindi ragionare con regole diverse da quelle che si leggono in molte guide ancora online.

Per approfondire: cosa succede se il testamento non rispetta la legittima e la guida su testamento e legittima.

Come si impugna un testamento

Dipende dal vizio, perché i rimedi e i termini sono diversi. Se il testamento olografo non è scritto per intero e firmato di mano dal testatore, è nullo, e la nullità si può far valere senza limiti di tempo. Se chi lo ha scritto non era in grado di intendere e di volere, o c’è un altro difetto di forma (per esempio una data incompleta), il testamento è annullabile e l’azione si prescrive in cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni. Altro discorso ancora è la lesione della legittima: lì il testamento è valido, ma va ridotto.

Testamento olografo falso o non scritto di pugno

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore (art. 602 c.c.). Basta poco per comprometterlo. In una decisione del 2026 (Cass. n. 18579/2026, come riportata nel commento pubblicato su IUS Famiglie) la Cassazione ha escluso che l’autenticità accertata di una parte della scheda faccia presumere genuina anche la parte scritta con caratteri diversi: senza una prova specifica su quella parte, anche grafologica, il testamento non può dirsi valido.

Chi sostiene che un olografo è falso, però, deve dimostrarlo. Non basta disconoscerlo: occorre chiedere al giudice di accertare che la scheda non proviene dal testatore, e la prova spetta a chi lo sostiene. Lo ha ribadito la Cassazione nel 2026, richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 12307/2015).

Cass. civ., sez. II, ord. 30 marzo 2026, n. 7679: «la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo»

In pratica servono una perizia grafologica su scritture di confronto dello stesso periodo, testimoni e documenti.

La stessa ordinanza ha affrontato un caso che capita più spesso di quanto si pensi: un testamento che salta fuori quando la causa di divisione è già in corso. Prevale sulla successione per legge e può essere fatto valere anche in appello. Ne parla la guida su un testamento ritrovato dopo la successione; per la contestazione dell’autenticità c’è quella sul testamento falso.

Testatore incapace: le prove e chi chiamare in causa

Per annullare un testamento per incapacità bisogna provare che il testatore non era in grado di intendere e di volere nel momento in cui lo ha scritto (art. 591 c.c.). Contano la documentazione sanitaria di quel periodo, le testimonianze, a volte una consulenza medico-legale.

Una causa nata davanti al Tribunale di Bologna mostra però quanto pesi anche l’impostazione del giudizio. Una donna, morta nel 2014, aveva fatto nel 2011 un testamento con lasciti a sette persone, alla badante e all’azienda sanitaria di Bologna per un mezzo di soccorso del 118 in memoria del figlio. Un secondo testamento, del 2012, revocava il primo. Il Tribunale di Bologna, dopo una consulenza grafica e una medica e dopo aver sentito i testimoni, ha dichiarato invalido il secondo testamento per l’incapacità della testatrice; la Corte d’Appello di Bologna ha confermato nel 2023. Nel 2026 la Cassazione (ord. n. 6313/2026) ha dichiarato nulle entrambe le sentenze: al giudizio dovevano partecipare tutti gli eredi nominati nel primo testamento, non solo quello che aveva agito. Il processo è ripartito dal primo grado, dodici anni dopo la morte.

Cass. civ., sez. II, ord. 17 marzo 2026, n. 6313: «nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento, sono parti necessarie gli eredi istituiti dal de cuius e tutti coloro che, in seguito alla caducazione dell’atto, gli succederebbero per legge, in ragione dell’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri»

Tradotto: chi impugna un testamento deve chiamare in causa sia gli eredi indicati nel testamento sia quelli che erediterebbero per legge se il testamento cadesse. Ricostruire con precisione chi sono è il primo lavoro da fare.

Le prove che servono e i passaggi della causa sono spiegati nella guida sull’impugnazione del testamento per incapacità.

Accettare o rinunciare all’eredità: debiti e trappola del possesso

Chi eredita risponde anche dei debiti del defunto. Per questo la scelta tra accettare e rinunciare va fatta con i numeri davanti.

  • Rinuncia. Si fa con una dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 519 c.c.). Chi rinuncia non riceve nulla e non risponde dei debiti. Attenzione: comportarsi da erede, per esempio vendendo beni del defunto, può valere come accettazione.
  • Accettazione con beneficio d’inventario. Tiene separati il patrimonio dell’erede e quello del defunto: i debiti si pagano solo fino al valore dei beni ereditati. È la scelta prudente quando non si sa quanto pesano i debiti, ed è l’unica possibile quando l’erede è minorenne (art. 471 c.c.).
  • Una scelta che non si cambia. Chi ha accettato, anche con beneficio d’inventario, non può più rinunciare. In una causa decisa dal Tribunale di Bologna (sentenza n. 984/2018) la moglie e i figli del defunto avevano accettato con beneficio d’inventario nel 2014 e poi rinunciato nel 2016. Quando il condominio ha chiesto loro le spese, la rinuncia è stata ritenuta inefficace.

Chi abita nella casa del defunto ha tre mesi, non dieci anni

Qui si concentra l’errore più frequente. Chi è chiamato all’eredità e si trova nel possesso anche di un solo bene del defunto deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, o da quando ha saputo dell’eredità, e poi decidere entro quaranta giorni se accettare con beneficio o rinunciare. Se lascia passare questi termini diventa erede puro e semplice: risponde di tutti i debiti, anche con il proprio patrimonio (art. 485 c.c.).

Il “possesso” che fa scattare la regola è molto meno di quanto si immagini. Nel 2026 la Cassazione (ord. n. 21468/2026) ha applicato la norma a un figlio che aveva sempre vissuto con i genitori e, dopo la morte del padre, era rimasto nella casa ad assistere la madre. Non contava che non si fosse mai comportato da proprietario: ai fini dell’art. 485 «rileva esclusivamente la relazione materiale con il bene». Con la morte del padre la sua permanenza nella casa era diventata possesso di un bene ereditario e, senza inventario nei tre mesi, era diventato erede a tutti gli effetti.

Cass. civ., sez. II, ord. 24 giugno 2026, n. 21468: «se è pur vero l’immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell’eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l’inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice»

Per il coniuge il discorso è in parte diverso. Il coniuge che continua ad abitare la casa familiare esercita il proprio diritto di abitazione, e per la Cassazione questo non lo rende erede puro e semplice. Una sentenza dello stesso anno (Cass. n. 18000/2026) ha affrontato il caso di un coniuge separato. Le figlie, eredi per testamento, avevano rinunciato all’eredità della madre; la banca, creditrice di un mutuo garantito dalla casa, aveva chiesto di accertare chi fossero gli eredi. I giudici di merito avevano concluso che il marito, separato e tornato ad avere la disponibilità dell’immobile senza fare l’inventario, fosse diventato l’unico erede, perché al coniuge separato il diritto di abitazione non spetterebbe mai. La Cassazione ha annullato la decisione: quel diritto può spettare anche al separato senza addebito, e il giudice del rinvio dovrà verificare se la casa avesse conservato la sua destinazione familiare e a che titolo il marito la occupasse.

Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2026, n. 18000: «Si impone, pertanto, sul punto un nuovo esame, non potendosi affermare in via di principio, come ha invece fatto la Corte d’Appello, che i diritti sulla casa familiare, riconosciuti al coniuge superstite sulla casa familiare, non spettino mai al coniuge separato senza addebito, occorrendo invece un’indagine sulla perdurante destinazione della casa a residenza familiare»

L’indicazione pratica è una sola. Chi vive nella casa del defunto, o ne ha le chiavi e la usa, e teme che ci siano debiti, deve muoversi nelle prime settimane, non dopo la prima lettera della banca.

Approfondiamo nelle guide su come si fa la rinuncia all’eredità e su quando i figli devono pagare i debiti dei genitori.

Che cosa spetta al coniuge, anche separato, e al convivente

Il coniuge ha, oltre alla sua quota, il diritto di continuare ad abitare la casa familiare e di usare i mobili che la arredano (art. 540 c.c.). I figli, anche nati fuori dal matrimonio, hanno tutti gli stessi diritti. Come si combinano le quote è spiegato nella guida su come si divide l’eredità tra moglie e figli.

Con la separazione le cose cambiano meno di quanto molti pensino. È uno dei punti in cui diritto di famiglia e successioni si incontrano di più:

  • coniuge separato senza addebito: conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 548 c.c.). Dal 2023 la Cassazione gli riconosce anche il diritto di abitazione sulla casa familiare, «eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare» (Cass. n. 22566/2023, principio riportato e applicato da Cass. n. 18000/2026, che dà conto del superamento del precedente orientamento contrario);
  • coniuge separato con addebito: non eredita. Ha diritto soltanto a un assegno vitalizio, se al momento della morte riceveva gli alimenti dal defunto (art. 548 c.c.);
  • ex coniuge divorziato: non è erede. Se riceveva l’assegno divorzile e si trova in stato di bisogno, può chiedere un assegno periodico a carico dell’eredità (art. 9-bis l. 898/1970);
  • unito civilmente: ha gli stessi diritti successori del coniuge (l. 76/2016);
  • convivente di fatto: non è erede per legge. Se la casa di comune residenza era del defunto, ha però diritto di continuare ad abitarla per un periodo limitato, in genere da due a cinque anni (art. 1, comma 42, l. 76/2016).

Le domande più comuni hanno una guida dedicata: cosa spetta alla moglie se muore il marito, cosa eredita la moglie separata, cosa succede se dopo la separazione non si divorzia e quali diritti ha chi vive una convivenza di fatto.

La mediazione obbligatoria prima della causa

Nelle liti su successioni e divisioni, prima di andare in tribunale la legge impone un tentativo di mediazione davanti a un organismo di mediazione. Non è una formalità: è spesso il momento in cui gli eredi, con i rispettivi avvocati e un mediatore neutrale, trovano un accordo che evita anni di causa. Le vicende raccontate in questa pagina, durate dodici, sedici e ventotto anni, dicono quanto possa valere.

Nella mediazione ogni erede ha il proprio avvocato. Arrivarci preparati, con i conti fatti, le stime degli immobili e le proposte pronte, pesa sull’esito. Se l’accordo si raggiunge, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati ha valore di titolo esecutivo; quando riguarda immobili, per trascriverlo serve l’autentica delle firme da parte di un pubblico ufficiale, di regola un notaio.

Prima che nasca la lite: testamento e donazioni

Molte delle cause raccontate qui nascono da un testamento scritto male o da donazioni fatte senza pensare ai legittimari. Chi vuole lasciare la casa a un figlio, tutelare il coniuge o un figlio fragile, o sistemare donazioni già fatte, ha più strumenti: la forma del testamento, la dispensa dalla collazione, la scelta tra donare in vita e disporre per testamento. Vanno scelti sapendo come si calcolerà la legittima il giorno in cui la successione si aprirà.

Quale forma offre più garanzie è spiegato nella guida su qual è il testamento più sicuro.

Come funziona il primo colloquio

Nel primo colloquio si ricostruisce la situazione: chi sono gli eredi, che cosa c’è nell’eredità, se c’è un testamento, che cosa è già stato fatto e, soprattutto, quali termini stanno correndo. Alla fine sai quali sono le strade possibili, i tempi e che cosa conviene fare subito.

Porta quello che hai:

  • il certificato di morte, o almeno la data e l’ultimo indirizzo del defunto;
  • l’eventuale testamento e il verbale di pubblicazione;
  • la dichiarazione di successione, se è già stata presentata;
  • visure e atti di provenienza degli immobili;
  • gli estratti dei conti del defunto, anche degli anni precedenti la morte se si discute di prelievi;
  • le lettere di banche, condominio o altri creditori;
  • gli atti di donazione o le vendite che si ritengono sospette;
  • se si contesta la lucidità del testatore, la documentazione sanitaria disponibile.

Se non hai tutto, si parte lo stesso. Il colloquio si svolge in studio o in videochiamata.

Quanto costa

Il costo dipende da che cosa serve: un parere su accettazione o rinuncia richiede un impegno molto diverso da una causa di divisione con perizie sugli immobili. Lo Studio comunica per iscritto il preventivo prima di iniziare, come prevede la legge (art. 13, comma 5, l. 247/2012). Chi ha un reddito basso può chiedere il patrocinio a spese dello Stato, se ne ha i requisiti; per le liti ereditarie, a determinate condizioni, il beneficio copre anche la mediazione obbligatoria (artt. 15-bis e seguenti d.lgs. 28/2010).

Per un’idea dei costi di una causa ci sono le indicazioni nella guida su quanto costa una causa per eredità.

Chi ti assiste

L’Avv. Davide De Matteis è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2009 (n. 6575). Lo Studio si occupa di diritto di famiglia e di successioni, due materie che nella pratica si incontrano spesso: nelle separazioni che precedono una morte, nelle case familiari che diventano eredità, nei conti cointestati tra coniugi.

È mediatore presso l’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna: conosce quindi la procedura di mediazione anche dal lato di chi la conduce. Nelle successioni dei clienti, naturalmente, assiste come avvocato di parte.

Le decisioni citate in questa pagina provengono dall’archivio di giurisprudenza che lo Studio consulta nel lavoro quotidiano. Le recensioni di chi si è rivolto allo Studio sono pubblicate sulla scheda Google.

Domande frequenti sulle successioni

No. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale: si presenta per via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dagli eredi o tramite un professionista o un intermediario abilitato. Non decide chi è erede né risolve i disaccordi: la Cassazione ricorda che ha «efficacia a soli fini fiscali» (Cass. n. 10456/2025). L’avvocato serve quando ci sono un testamento da contestare, una legittima lesa, debiti da valutare o eredi in lite.

L’imposta di successione dipende dal valore dei beni e dal grado di parentela: per coniuge e figli è del 4% sulla parte che supera un milione di euro per ciascun erede. Sugli immobili si pagano anche le imposte ipotecaria e catastale, in misura fissa se si usa l’agevolazione prima casa. La dichiarazione va presentata entro dodici mesi dalla morte. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l’imposta è autoliquidata e va pagata entro novanta giorni dalla scadenza della dichiarazione. Non serve presentarla se l’eredità va al coniuge e ai parenti in linea retta, non supera 100.000 euro e non comprende immobili.

Dipende dai casi: di regola passa ai figli del rinunciante, che subentrano al suo posto, oppure si aggiunge alle quote degli altri eredi. Se a rinunciare per conto di un figlio minorenne sono i genitori, serve l’autorizzazione del giudice.

Sì. Il colloquio si può fare in videochiamata. Lo Studio segue procedimenti davanti al Tribunale di Bologna e, quando serve, in altri fori: la causa si svolge davanti al tribunale del luogo in cui il defunto aveva l’ultimo domicilio.

Da dove partire

In una successione contesa la prima cosa da capire è quale termine sta correndo; la seconda, chi deve partecipare e con quali documenti. Il resto, cioè divisione, legittima, testamento e debiti, dipende da queste due risposte. Il primo colloquio serve proprio a darle e a stimare per iscritto tempi e costi.

Lo Studio ha sede in via Ungheri 10 a Calderara di Reno (BO), con parcheggio interno, a pochi minuti da Bologna; chi vive in altre zone o ha orari difficili può fare il colloquio in videochiamata. Per fissare un appuntamento con l’Avv. Davide De Matteis: telefono 051 726318, cellulare 340 5357491, oppure la pagina contatti.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le sentenze citate si riferiscono a vicende specifiche e non garantiscono esiti analoghi in altri procedimenti.

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Avv. Davide De Matteis

Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.

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