AVVOCATO MATRIMONIALISTA
Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Eredità e successione: chi eredita, quanto e come

Indice

Quando una persona muore senza avere fatto testamento, decide la legge. Il codice civile stabilisce chi sono gli eredi e in quali quote: prima il coniuge e i figli; se non ci sono figli, il coniuge insieme ai genitori, agli altri ascendenti e ai fratelli del defunto; poi gli altri parenti fino al sesto grado. Solo se non c’è nessuno di loro l’eredità va allo Stato. Con il coniuge e due figli, per esempio, al coniuge spetta un terzo e ai figli due terzi, in parti uguali.

Le quote, però, non dicono tutto. Se i coniugi erano in comunione dei beni, metà dei beni comuni appartiene già al superstite e nell’eredità entra solo l’altra metà. Il coniuge ha inoltre il diritto di continuare ad abitare la casa familiare, che si aggiunge alla sua quota. E chi eredita riceve anche i debiti: prima di chiedersi quanto gli spetta, conviene sapere quanto deve il patrimonio.

Se il testamento c’è, il quadro cambia: decide il testatore, ma a coniuge, figli e, in mancanza di figli, genitori resta riservata una parte del patrimonio, la quota di legittima, che il testamento non può togliere.

Questa pagina risponde alle domande che arrivano più spesso allo Studio: chi eredita e quanto, che cosa cambia per il coniuge separato o divorziato, che cosa succede alla casa, ai conti e ai debiti, e perché la pensione di reversibilità non segue le regole dell’eredità.

Chi eredita se non c’è testamento?

Nella successione senza testamento, che il codice chiama successione legittima, la legge chiama all’eredità il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli altri parenti fino al sesto grado e, per ultimo, lo Stato (artt. 565 e seguenti c.c.). Non sono gruppi che si succedono uno dopo l’altro: alcuni ereditano insieme, altri si escludono a vicenda. Tre regole bastano per orientarsi.

I figli escludono genitori, fratelli e altri parenti del defunto. Se il defunto lascia coniuge e figli, l’eredità si divide solo tra loro: i suoi genitori e i suoi fratelli non ricevono nulla. Lo stesso vale se ci sono soltanto figli. Dopo la riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013), i figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio.

Il coniuge è sempre erede finché il matrimonio non è sciolto dal divorzio, salvo il caso del separato con addebito di cui parliamo più sotto: cosa gli spetta dipende da chi altro c’è.

Se un figlio è morto prima del genitore, o rinuncia all’eredità, al suo posto subentrano i suoi discendenti, cioè i nipoti del defunto, che si dividono la quota che sarebbe spettata a lui. È la rappresentazione (artt. 467 e 468 c.c.). Funziona allo stesso modo per i figli dei fratelli e delle sorelle del defunto. Attenzione quindi alla parola «nipoti»: i figli del defunto escludono i nipoti figli dei suoi fratelli, ma non i nipoti figli di un figlio che manca, che ereditano al suo posto.

Le quote dell’eredità senza testamento

Queste sono le quote previste dal codice civile quando non c’è testamento. Le quote si calcolano sul patrimonio del defunto al netto dei debiti.

Chi lascia il defuntoCome si divide l’ereditàNorma
Solo il coniuge (nessun figlio, ascendente, fratello o sorella)Tutta al coniugeart. 583 c.c.
Coniuge e un figlioMetà al coniuge, metà al figlioart. 581 c.c.
Coniuge e due o più figliUn terzo al coniuge, due terzi ai figli in parti ugualiart. 581 c.c.
Solo figliTutta ai figli, in parti ugualiart. 566 c.c.
Coniuge con genitori, nonni o altri ascendenti, e/o fratelli e sorelle (nessun figlio)Due terzi al coniuge; un terzo agli altri, ma agli ascendenti spetta comunque almeno un quarto dell’intera ereditàart. 582 c.c. e art. 571 c.c.
Genitori e fratelli o sorelle (né coniuge né figli)In parti uguali per persona, ma ai genitori almeno la metàart. 571 c.c.
Solo i genitoriTutta ai genitori, in parti uguali, o al genitore in vitaart. 568 c.c.
Solo fratelli e sorelleIn parti uguali; a chi è fratello solo per parte di padre o di madre (unilaterale) spetta metà della quota degli altriart. 570 c.c.
Solo nonni o altri ascendentiMetà alla linea paterna e metà a quella materna; se sono di grado diverso, tutta al più vicinoart. 569 c.c.
Nessuno di questiAi parenti più vicini, fino al sesto gradoart. 572 c.c.
Nessun parente entro il sesto gradoAllo Stato, che non risponde dei debiti oltre il valore dei beniart. 586 c.c.

Al coniuge spetta, in aggiunta alla quota, il diritto di abitare la casa familiare, se ne ricorrono le condizioni: lo vediamo nella sezione dedicata.

Su come si traduce tutto questo in pratica quando ci sono moglie e figli, c’è un approfondimento dedicato a come si divide l’eredità.

Tre esempi di calcolo

Le frazioni diventano più chiare con i numeri. Negli esempi che seguono, tutti ipotetici, l’eredità vale 240.000 euro al netto dei debiti, non c’è testamento e, per semplicità, non c’è una casa familiare su cui calcolare il diritto di abitazione.

Il defunto lascia la moglie, la madre e due fratelli, e nessun figlio. Alla moglie vanno i due terzi: 160.000 euro. Il terzo restante, 80.000 euro, andrebbe diviso tra la madre e i fratelli, ma la legge garantisce agli ascendenti almeno un quarto dell’intera eredità. Alla madre spettano quindi 60.000 euro; ai due fratelli restano 10.000 euro ciascuno.

La defunta non era sposata, non aveva figli e lascia la madre e tre fratelli. Divisa per persona, l’eredità darebbe 60.000 euro a testa; ma ai genitori spetta almeno la metà. La madre riceve 120.000 euro, i fratelli 40.000 euro ciascuno.

Il defunto, vedovo, aveva due figli, ma uno è morto prima di lui lasciando a sua volta due figli. Il figlio in vita riceve metà dell’eredità, 120.000 euro. L’altra metà va ai due nipoti, che prendono il posto del padre: 60.000 euro ciascuno.

Quote di eredità e quota di legittima non sono la stessa cosa

Sono due nozioni diverse e spesso confuse. Le quote della tabella valgono quando il testamento manca. La quota di legittima è invece la parte minima che spetta a coniuge, figli e, in mancanza di figli, genitori anche contro il testamento e contro le donazioni fatte in vita. Fratelli e sorelle non sono legittimari: ereditano se il testamento manca, ma un testamento può escluderli. È il tema della guida su quando i fratelli hanno diritto alla legittima; per il calcolo della quota riservata, con le donazioni, c’è quella su come si calcola la quota di legittima.

La casa familiare: il diritto di abitazione del coniuge

Oltre alla sua quota, il coniuge superstite ha il diritto di continuare ad abitare la casa che era la residenza della famiglia e di usare i mobili che la arredano (art. 540, secondo comma, c.c.). Il diritto esiste se la casa era di proprietà del defunto o comune ai due coniugi, e dura per tutta la vita del coniuge.

La norma è scritta per la successione con testamento, ma vale anche quando il testamento manca. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione nel 2013 (sentenza n. 4847/2013), come ricorda una sentenza del 2026, che spiega anche la natura di questi diritti: sono un legato attribuito dalla legge, che il coniuge acquista automaticamente alla morte.

Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2026, n. 1551: «Si riconosce generalmente che i diritti contemplati dall’art. 540, comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all’apertura della successione secondo la regola dei legati di specie, tanto nella successione legittima (Cass., S.U., n. 4847/2013) quanto nella successione testamentaria (cfr. Cass. n. 15667/2019)»

In concreto, il diritto di abitazione non riduce la quota del coniuge. Secondo le Sezioni Unite, il suo valore si toglie prima dal patrimonio ereditario e ciò che resta si divide secondo le quote di legge. Il valore dipende soprattutto dall’età del coniuge: più è giovane, più il diritto vale.

Un esempio con cifre ipotetiche. Il defunto lascia la moglie e due figli; nell’eredità ci sono la casa familiare, che vale 300.000 euro, e 60.000 euro di risparmi. Supponiamo che il diritto di abitazione della moglie valga 90.000 euro. Tolto quel valore, restano da dividere 270.000 euro: la casa «gravata» dal diritto, che vale 210.000 euro, e i risparmi. Alla moglie va un terzo, 90.000 euro, e ai figli 90.000 euro ciascuno. In più la moglie continua a vivere nella casa per tutta la vita.

Il diritto di abitazione è anche indipendente dall’eredità. Il coniuge può accettare l’eredità e rifiutare il diritto, oppure, ed è l’ipotesi utile quando ci sono molti debiti, rinunciare all’eredità e conservare il diritto di abitare la casa.

Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2026, n. 1551: «Nel caso del legato ex art. 540, comma 2, c.c., l’indipendenza si risolve nella facoltà del coniuge di rifiutare il legato e accettare l’eredità e viceversa di conseguire il legato rinunciando all’eredità»

La stessa sentenza lascia aperto un punto: se il coniuge che rinuncia all’eredità possa conservare il diritto solo entro certi limiti di valore, come sostiene una parte della dottrina. Prima di rinunciare, quindi, conviene fare i conti sul caso concreto.

Coniuge separato, divorziato, unito civilmente e convivente

Qui il diritto delle successioni incontra quello di famiglia, e le regole sono meno intuitive di quanto si pensi.

Il coniuge separato

La separazione non scioglie il matrimonio. Il coniuge separato senza addebito eredita come se non fosse separato (art. 585 c.c.). Dal 2023 la Cassazione gli riconosce anche il diritto di abitazione sulla casa familiare, a meno che dopo la separazione la casa sia stata lasciata da entrambi o abbia perso ogni legame con la vita della famiglia. Lo ricorda una sentenza del 2026, che dà conto del superamento dell’orientamento contrario e riporta il principio:

Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2026, n. 18000, che riporta il principio di Cass. n. 22566/2023: «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare»

Se invece la separazione è stata addebitata al coniuge superstite con sentenza definitiva, questi perde la qualità di erede. Gli resta soltanto un assegno vitalizio, e solo se al momento della morte riceveva gli alimenti dal defunto (art. 548 c.c., richiamato dall’art. 585 c.c.).

Conta che la sentenza sull’addebito sia definitiva prima della morte. Se uno dei coniugi muore mentre la causa di separazione è ancora in corso, il giudizio si chiude senza una decisione sull’addebito, e gli eredi del defunto non possono proseguirlo per togliere al superstite i diritti successori. È un orientamento che la Cassazione definisce costante e che ha applicato anche nel 2022 (ord. n. 24609/2022).

Cass. civ., sez. VI, ord. 10 maggio 2017, n. 11492 (che fa proprie le considerazioni della relazione): «l’incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585 c.c., postula che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell’apertura della successione»

Che cosa comporta, più in generale, restare separati senza divorziare è spiegato nella guida su cosa succede se dopo la separazione non si divorzia.

L’ex coniuge divorziato

Con il divorzio il matrimonio è sciolto e l’ex coniuge non eredita nulla. Se riceveva l’assegno divorzile e si trova in stato di bisogno, può chiedere al tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità (art. 9-bis l. 898/1970). A certe condizioni ha diritti anche sulla pensione di reversibilità, che però, come vedremo, non fa parte dell’eredità.

Unione civile e convivenza di fatto

La persona unita civilmente ha gli stessi diritti successori del coniuge (art. 1, comma 21, l. 76/2016). Il convivente di fatto, invece, non è erede: senza testamento non riceve nulla. Se la casa in cui vivevano insieme era del defunto, ha però il diritto di continuare ad abitarla per un periodo limitato, in genere da due a cinque anni (art. 1, comma 42, l. 76/2016). Per lasciargli qualcosa di più serve un testamento, nei limiti della quota di legittima degli altri familiari. Gli altri diritti dei conviventi sono raccolti nella guida dedicata alle coppie di fatto.

Comunione dei beni: prima si divide, poi si eredita

Se i coniugi erano in comunione legale dei beni, con la morte di uno dei due il matrimonio si scioglie e con esso la comunione (art. 191 c.c.). Il superstite tiene la sua metà dei beni comuni per diritto proprio: non la eredita e non la divide con nessuno. Nell’eredità entrano soltanto la metà del defunto e i suoi beni personali.

Si pensi a una coppia in comunione con due figli e a una casa comprata durante il matrimonio, che vale 300.000 euro. Alla morte del marito, metà della casa, 150.000 euro, è già della moglie. L’altra metà entra nell’eredità e si divide con le quote di legge: un terzo alla moglie (50.000 euro) e un terzo a ciascun figlio. Alla fine la moglie è proprietaria di due terzi della casa e ogni figlio di un sesto. A questo si aggiunge il diritto di abitazione di cui si è detto, che l’esempio, per semplicità, non calcola.

Quando i coniugi erano in regime di separazione dei beni, le quote ereditarie non cambiano. Cambia però il patrimonio del defunto, e quindi quello che concretamente si eredita: è il caso di chi eredita la casa in separazione dei beni.

La regola vale anche nell’altra direzione: ciò che una persona sposata riceve in eredità dai propri genitori resta un suo bene personale e non entra nella comunione con il proprio coniuge, salvo che il testamento disponga diversamente (art. 179, lettera b, c.c.).

Conti correnti e conti cointestati

Alla morte del titolare la banca blocca il conto. Lo sblocca quando gli eredi hanno presentato la documentazione della successione; le richieste variano da banca a banca, e spesso comprendono la firma di tutti gli eredi.

Sul piano giuridico il saldo del conto è un credito del defunto verso la banca. I crediti, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra gli eredi: entrano nella comunione ereditaria e ciascun erede può farli valere anche da solo. La Cassazione lo ripete richiamando una sentenza delle Sezioni Unite del 2007.

Cass. civ., sez. II, ord. 14 luglio 2025, n. 19318, che riporta Cass. S.U. n. 24657/2007: «I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria […]. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi»

Sul conto cointestato l’equivoco è frequente. La firma disgiunta permette a ciascuno di operare da solo con la banca, ma non dice di chi sono i soldi. Tra i cointestatari si presume che il saldo appartenga a ciascuno in parti uguali (art. 1298 c.c.), e quindi alla morte di uno dei due entra di regola nell’eredità la sua metà. È però una presunzione che si può superare: se i soldi erano stati versati solo dal defunto, nell’eredità entra l’intero saldo; se li aveva versati solo il superstite, non entra nulla.

Lo mostra una causa decisa dalla Cassazione nel 2025. Sui conti cointestati tra un padre e un figlio confluivano soltanto la pensione del padre, i rendimenti dei suoi titoli e gli affitti dei suoi immobili, e nessun versamento risultava fatto dal figlio. La Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito:

Cass. civ., sez. II, ord. 28 novembre 2025, n. 31126: «le risultanze istruttorie convergevano nel fare ritenere che tutte le somme presenti nei due conti fossero state versate dal padre, con superamento della presunzione di contitolarità di cui all’art. 1298 c.c.»

Il cointestatario superstite, quindi, non può considerare suo l’intero saldo solo perché ha la firma: quello che preleva oltre la sua parte rischia di doverlo restituire agli eredi. Lo stesso vale, con qualche particolarità, quando i coniugi erano in separazione dei beni.

La casa ereditata da più eredi

La casa che passa a più eredi resta in comunione: nessuno è proprietario di una stanza, tutti sono proprietari di una quota dell’immobile. Per venderla serve l’accordo di tutti, e ciascun erede può chiedere in qualsiasi momento la divisione (art. 713 c.c.).

Se la casa non si può dividere in parti comode, e quasi mai si può, le strade sono due: un erede la prende tutta e paga agli altri il valore delle loro quote, oppure si vende e si divide il ricavato. Come si arriva a una delle due lo spieghiamo in come si divide una casa in eredità.

Quando c’è il rischio concreto che un coerede faccia sparire beni o denaro, esistono strumenti d’urgenza per bloccarli: è il tema del sequestro dei beni ereditari.

I debiti del defunto: accettare, rinunciare, beneficio d’inventario

Chi accetta l’eredità prende tutto: i beni e i debiti, questi ultimi in proporzione alla propria quota (art. 752 c.c.). Ecco perché la prima domanda da farsi, quando il patrimonio non è chiaro, non è «cosa mi spetta» ma «quanto deve».

Ci sono tre strade. Accettare senza condizioni, e rispondere dei debiti anche con il proprio patrimonio. Accettare con beneficio d’inventario, che tiene separato il patrimonio del defunto dal proprio: si risponde dei debiti solo fino al valore di quello che si è ricevuto. Rinunciare, con una dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere del tribunale: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato, e i debiti non lo riguardano. Se l’erede è minorenne, l’eredità si può accettare solo con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.).

Il tempo per decidere non è illimitato. Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni (art. 480 c.c.), ma chi ha interesse, per esempio un creditore, può chiedere al giudice di fissare un termine più breve. E chi è nel possesso di beni del defunto ha molto meno tempo: deve fare l’inventario entro tre mesi, altrimenti è considerato erede puro e semplice e risponde di tutti i debiti (art. 485 c.c.). Alcuni comportamenti, poi, come vendere un bene, incassare un credito o usare il denaro del defunto, valgono come accettazione tacita e chiudono la porta alla rinuncia.

Chi vive nella casa del defunto è già erede?

È la domanda di chi abitava con il defunto e scopre che ci sono debiti. Per il coniuge la risposta della Cassazione è no: restando nella casa familiare esercita il proprio diritto di abitazione, e non per questo possiede un bene ereditario ai fini dell’art. 485 c.c. Una sentenza del gennaio 2026 (n. 1551/2026) ha esteso la stessa conclusione ai figli rimasti a vivere con il genitore superstite. Due figli abitavano con il padre nella casa di famiglia, dopo la morte della madre che aveva lasciato un mutuo; i giudici di merito li avevano considerati eredi a tutti gli effetti per non aver fatto l’inventario. La Cassazione ha annullato la decisione, ragionando così:

Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2026, n. 1551: «se si esclude – come in effetti si deve escludere – che la permanenza del coniuge nella casa familiare integri la nozione di possesso ai sensi dell’art. 485 c.c., quantunque il coniuge sia chiamato pro quota anche nella nuda proprietà della casa, non è qualificabile come possesso, pena l’incoerenza e la sostanziale ingiustizia della soluzione, neanche la permanenza dei figli conviventi, chiamati in concorso all’eredità e rimasti a vivere con il genitore superstite […]»

Non è però una regola su cui fare affidamento a occhi chiusi. Pochi mesi dopo, un’ordinanza della stessa sezione (Cass. n. 21468/2026) ha considerato erede puro e semplice un figlio che, dopo la morte del padre, era rimasto negli immobili di famiglia, compresa la casa in cui aveva sempre vissuto con i genitori e dove, secondo il suo racconto, accudiva la madre. L’ordinanza non esamina il diritto di abitazione della madre. Per il coniuge separato che rientra nella casa solo dopo la morte, inoltre, la Cassazione ha precisato che la regola favorevole non si applica automaticamente (Cass. n. 18000/2026). Chi vive nella casa di un familiare morto e teme che ci siano debiti farebbe bene a muoversi nelle prime settimane: fare l’inventario, o almeno farsi consigliare, prima che passino i tre mesi.

A chi va la quota di chi rinuncia

La rinuncia di un erede non fa sparire la sua quota. Se chi rinuncia è un figlio o un fratello del defunto e ha a sua volta figli, di regola subentrano loro per rappresentazione, e anche loro dovranno decidere se accettare o rinunciare. Altrimenti la quota si aggiunge a quella degli altri eredi chiamati insieme al rinunciante (art. 522 c.c.).

Non sempre però è chiaro chi siano. In una vicenda decisa nel 2026 le figlie, eredi per testamento, avevano rinunciato tutte, e si discuteva se la loro quota andasse soltanto al marito della defunta o anche ai genitori e ai fratelli di lei. Tribunale e Corte d’Appello avevano dato la prima risposta; la Cassazione ha annullato la sentenza per un’altra ragione e ha lasciato aperta la questione (Cass. n. 18000/2026). In famiglie con più rami, prima di rinunciare conviene sapere chi verrà chiamato dopo.

Su questo punto circola una convinzione sbagliata: che i figli siano automaticamente tenuti a pagare i debiti dei genitori. Non è così, e dipende proprio da accettazione e rinuncia.

La pensione di reversibilità non fa parte dell’eredità

È l’errore più comune. La reversibilità non è un bene del defunto che si trasmette agli eredi: è un trattamento previdenziale che la legge riconosce direttamente al coniuge e, a certe condizioni, ai figli. Spetta quindi anche a chi ha rinunciato all’eredità, e non si divide secondo le quote ereditarie.

Le domande ricorrenti hanno ciascuna una risposta: quanto spetta al coniuge e ai figli, se contano gli anni di matrimonio, cosa succede dopo una separazione o un divorzio e se cambia qualcosa con la separazione dei beni.

Quanto costa una causa ereditaria

Prima di una causa di divisione o di successione la legge impone un passaggio: la mediazione. È una condizione di procedibilità, cioè senza il tentativo di mediazione il giudice non può decidere nel merito. Spesso è anche l’occasione per chiudere la vicenda in pochi mesi invece che in anni.

Quando la mediazione non basta si va in giudizio, e i costi dipendono dal valore dei beni contesi, dal numero degli eredi e dalla necessità di una perizia sugli immobili. La voce spesso sottovalutata non è l’onorario ma il tempo: una divisione giudiziale può durare anni, e nel frattempo la casa resta invendibile. Trovi una ricostruzione delle voci di spesa in quanto costa una causa per eredità.

Quando serve un avvocato

Non serve per la successione in sé: la dichiarazione di successione, da presentare di regola entro dodici mesi dalla morte, e gli atti notarili sono compito di altri professionisti. Serve quando gli eredi non sono d’accordo, quando un erede occupa la casa o gestisce i conti da solo, quando il patrimonio ha debiti e bisogna decidere in fretta se rinunciare, quando il testamento sembra irregolare o non rispetta la legittima, quando il defunto era separato o stava divorziando.

Lo Studio segue chi si trova in queste situazioni, in via stragiudiziale e in giudizio: trovi il percorso e i contatti nella pagina dedicata all’assistenza in materia di successioni ed eredità. Per una valutazione del tuo caso c’è il primo colloquio.

Chi ti assiste

L’Avv. Davide De Matteis è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 6575) e si occupa di diritto di famiglia dal 2009; segue anche successioni ed eredità. Riceve nello studio di Calderara di Reno e in videochiamata.

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Domande frequenti su eredità e successione

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Il coniuge e i figli. Se non ci sono figli, il coniuge insieme ai genitori, agli altri ascendenti e ai fratelli del defunto; se manca anche il coniuge, questi ultimi da soli e poi i parenti fino al sesto grado. I figli escludono genitori e fratelli del defunto; al posto di un figlio che manca subentrano i suoi figli.

Con un figlio, metà al coniuge e metà al figlio. Con due o più figli, un terzo al coniuge e due terzi ai figli in parti uguali. Al coniuge spettano in più il diritto di abitare la casa familiare e l’uso dei mobili, se la casa era del defunto o comune; se c’era la comunione dei beni, metà dei beni comuni gli appartiene già prima della divisione dell’eredità.

Sì, se il defunto non aveva figli. Alla moglie vanno i due terzi dell’eredità, il terzo restante si divide tra fratelli, genitori e altri ascendenti, con almeno un quarto dell’eredità garantito agli ascendenti. Se il defunto aveva figli, i fratelli non ereditano nulla.

Sì, con gli stessi diritti di un coniuge non separato, a meno che la separazione le sia stata addebitata con sentenza definitiva: in quel caso le spetta solo un assegno vitalizio, se riceveva gli alimenti dal marito. Se il marito muore mentre la causa è in corso, l’addebito non può più essere dichiarato. Con il divorzio, invece, non si eredita più nulla.

Solo se accettano l’eredità. Chi rinuncia non risponde dei debiti; chi accetta con beneficio d’inventario risponde soltanto entro il valore di quello che riceve. Attenzione ai comportamenti che valgono come accettazione tacita e, per chi vive nella casa del genitore, al termine di tre mesi.

Si presume che il saldo appartenga in parti uguali ai cointestatari, quindi di regola nell’eredità entra la metà del defunto. Se si prova che i soldi erano tutti del defunto, entra l’intero saldo. La firma disgiunta non rende il superstite proprietario di tutto.

No. È un trattamento previdenziale riconosciuto direttamente al coniuge e, a certe condizioni, ai figli: spetta anche a chi ha rinunciato all’eredità e non segue le quote ereditarie.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le quote indicate valgono per la successione senza testamento: in presenza di testamento, donazioni o situazioni particolari il quadro può cambiare. Le sentenze citate riguardano vicende specifiche e non garantiscono esiti analoghi in altri casi.

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Avv. Davide De Matteis

Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.

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