AVVOCATO MATRIMONIALISTA
Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Avvocato Divorzista Bologna

Indice

Avvocato divorzista a Bologna consulenza legale per separazioni e divorzi

Avvocato divorzista a Bologna

Per divorziare, nella grande maggioranza dei casi, bisogna prima essere separati legalmente: da almeno sei mesi se la separazione è stata consensuale, da dodici se è stata giudiziale. Trascorso quel periodo, il divorzio si ottiene anche se l’altro coniuge non è d’accordo. In questo caso chiaramente cambiano la strada, i tempi e i costi.

La domanda che pesa davvero, però, di solito è un’altra: che cosa cambia rispetto alla separazione? Più di quanto molti immaginino.

Difatti con il divorzio l’assegno per l’ex coniuge si decide con criteri diversi e il tenore di vita tenuto durante il matrimonio smette di essere il punto di riferimento. Solo con il divorzio, poi, entrano in gioco la quota del TFR dell’ex, la pensione di reversibilità e la perdita dei diritti ereditari. Chi riceve un assegno dalla separazione non può dare per scontato di continuare a riceverlo nella stessa misura. Chi lo paga non può dare per scontato di smettere.

Il criterio con cui oggi si decide l’assegno di divorzio in tutta Italia ha, del resto, una storia bolognese: la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che nel 2018 lo ha ridisegnato nasceva da una causa decisa dalla Corte d’Appello di Bologna, alla quale è poi tornata per un nuovo esame.

Qui sotto trovi quando si può chiedere il divorzio, le procedure possibili, i tempi e i costi. Soprattutto, trovi che cosa emerge dalle decisioni recenti del Tribunale e della Corte d’Appello di Bologna su assegno, patrimonio e figli.

Quando si può chiedere il divorzio

La legge sul divorzio (l. 898/1970, art. 3) prevede alcuni casi in cui non serve la separazione: determinate condanne penali dell’altro coniuge, il matrimonio non consumato, il divorzio già ottenuto all’estero dal coniuge straniero, la rettificazione di sesso. Sono ipotesi rare. Nella pratica, al divorzio si arriva dopo una separazione legale.

Sei o dodici mesi: da quando si contano

Dal 2015 (la cosiddetta legge sul “divorzio breve”, l. 55/2015) i termini sono di dodici mesi per la separazione giudiziale e di sei per quella consensuale, anche quando una causa nata come giudiziale si è chiusa con un accordo. Non si contano dal giorno in cui uno dei due è uscito di casa, ma da un momento preciso:

  • nella separazione davanti al giudice, dalla comparizione dei coniugi in udienza;
  • nella negoziazione assistita, dalla data certificata nell’accordo;
  • nella separazione in Comune, dalla data dell’atto.

Con la Riforma Cartabia è emerso un problema pratico. La norma parla ancora di comparizione «innanzi al presidente del tribunale», un’udienza che nel nuovo rito non esiste più. Nelle separazioni consensuali, poi, l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte, e i coniugi davanti al giudice non compaiono affatto. Da quando decorrono allora i sei mesi? In un divorzio congiunto deciso dal Tribunale di Bologna nel 2026 (n. 3104/2026) il termine è stato calcolato a partire dalla scadenza fissata per il deposito delle note scritte nel procedimento di separazione. È un’indicazione utile, ma la legge non lo dice espressamente: prima di depositare il ricorso conviene ricostruire la data con precisione, perché una domanda prematura fa perdere tempo.

La separazione deve inoltre essere stata ininterrotta. Se nel frattempo i coniugi si sono riconciliati, l’altro può farlo valere e il termine non si considera maturato.

Chi vive separato senza aver formalizzato nulla è ancora sposato a tutti gli effetti. I termini per il divorzio non decorrono, non ci sono regole su figli e mantenimento e l’altro coniuge resta erede. È la situazione in cui ho visto nascere il maggior numero di problemi difficili da correggere dopo.

Vale anche il contrario: il divorzio non è automatico. Si può restare separati per vent’anni, ma finché nessuno lo chiede il matrimonio non si scioglie, con conseguenze sull’eredità e sulla pensione di reversibilità.

Per approfondire dopo quanto tempo si può divorziare e da quale momento decorrono i termini, puoi leggere la guida dedicata.

Se dopo la separazione il divorzio non viene richiesto, il matrimonio continua a produrre effetti: ecco che cosa succede se dopo la separazione non si divorzia.

Separazione e divorzio nello stesso procedimento

Per i procedimenti iniziati dal 28 febbraio 2023 non è più necessario aspettare la fine della separazione per avviare un secondo giudizio. L’art. 473-bis.49 c.p.c. consente di chiedere il divorzio già nel ricorso di separazione: il giudice lo pronuncerà quando la separazione sarà definitiva e sarà trascorso il termine di legge. La Cassazione, con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, ha ammesso il cumulo anche quando la domanda è congiunta.

A Bologna è una scelta ormai frequente. In una causa decisa nel 2026 (Trib. Bologna n. 2559/2026) il marito aveva chiesto separazione e divorzio insieme e la moglie, regolarmente citata, non si è costituita. Il Tribunale ha pronunciato la separazione e ha rimesso la causa sul ruolo «per la prosecuzione del giudizio di divorzio». In un’altra (Trib. Bologna n. 2679/2026) una causa iniziata come giudiziale si è chiusa con un accordo che comprendeva sia la separazione consensuale sia la domanda congiunta di divorzio, con l’assegno divorzile versato in un’unica soluzione.

Il cumulo ha però un rischio da mettere in conto: tra la separazione e il divorzio passano mesi, e nel frattempo le cose possono cambiare. In una vicenda esaminata dalla Corte d’Appello di Bologna (n. 608/2026), poco dopo una separazione consensuale con domanda congiunta di divorzio c’è stato un grave episodio di violenza. La moglie ha revocato il consenso, il Tribunale di Modena ha respinto la domanda di divorzio congiunto e per il divorzio si è prospettato un procedimento contenzioso. Sugli effetti della revoca del consenso i tribunali non hanno una posizione uniforme: è un aspetto da valutare con il proprio avvocato prima di firmare.

Le quattro procedure per divorziare a Bologna

Quale strada sia percorribile dipende soprattutto da due elementi: se c’è un accordo completo e se ci sono figli minorenni o non autosufficienti.

ProceduraQuando si può usareAvvocatoAutorità competente
Divorzio in Comune (art. 12 d.l. 132/2014)Accordo completo; nessun figlio comune minorenne, maggiorenne incapace, con disabilità grave o economicamente non autosufficiente; nessun trasferimento di beniFacoltativoUfficiale di stato civile
Negoziazione assistita (art. 6 d.l. 132/2014)Accordo completo, anche con figliObbligatorio: almeno uno per ciascun coniugeProcura della Repubblica
Divorzio congiunto in Tribunale (art. 473-bis.51 c.p.c.)Accordo completo, anche con figliObbligatorio; può essere lo stesso per entrambiTribunale
Divorzio giudiziale (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.)Manca l’accordo, anche su un solo puntoObbligatorio: ciascuno il proprioDecide il Tribunale

In Comune: la strada più semplice, con limiti precisi

I coniugi si presentano all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei due, o di quello in cui è iscritto o trascritto il matrimonio. Dichiarano di voler divorziare alle condizioni concordate e, dopo almeno trenta giorni, tornano a confermarlo. L’accordo non può contenere trasferimenti di beni: se uno dei due deve cedere all’altro la quota della casa, questa strada è chiusa. È anche la procedura in cui nessuno verifica se le condizioni siano equilibrate, e nel divorzio un accordo sbilanciato può costare caro per molti anni (vedi più sotto TFR e reversibilità).

Negoziazione assistita: l’accordo tra avvocati

Ogni coniuge ha il proprio avvocato. L’accordo si costruisce fuori dal Tribunale e viene trasmesso alla Procura della Repubblica. Senza figli minorenni o equiparati il pubblico ministero rilascia il nulla osta. Con figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o con disabilità grave deve invece autorizzare l’accordo, e lo fa solo se le condizioni rispondono al loro interesse. È una strada rapida, ma non consente il patrocinio a spese dello Stato (vedi la sezione sui costi).

Divorzio congiunto: l’accordo passa dal Tribunale di Bologna

I coniugi depositano insieme un ricorso, firmato anche da loro, con le condizioni concordate e i documenti economici. Su richiesta l’udienza può essere sostituita da note scritte, nelle quali ciascuno dichiara di non volersi riconciliare. Nel caso già ricordato (Trib. Bologna n. 3104/2026) il divorzio è stato pronunciato proprio così. Il Tribunale ha recepito gli accordi su affidamento condiviso, collocamento dei figli presso la madre, assegnazione della casa, contributo per i figli e ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale.

Divorzio giudiziale: quando l’accordo non c’è

Il ricorso si deposita anche se l’altro coniuge non vuole divorziare, e anche se non risponde. Il Tribunale decide sull’assegno, sui figli e sulla casa familiare. Non decide invece, di per sé, sulla divisione dei beni: la comunione legale si è già sciolta con la separazione (art. 191 c.c.) e per dividere il patrimonio comune serve un accordo o un’azione specifica.

Con il nuovo rito i documenti economici vanno depositati subito. Servono le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto degli ultimi tre anni, oltre alla documentazione su immobili, beni mobili registrati e quote societarie (art. 473-bis.12 c.p.c.). Con figli minorenni serve anche il piano genitoriale, cioè la descrizione della loro vita quotidiana: scuola, attività, frequentazioni, vacanze. Un piano generico non blocca la causa, ma priva il giudice proprio delle informazioni su cui dovrà decidere, e le lacune si pagano nelle udienze successive.

Il divorzio può essere chiesto anche quando l’altro coniuge non è d’accordo: vediamo come chiedere il divorzio anche senza il consenso dell’altro.

Ma l’altro coniuge può davvero opporsi? Qui spiego se si può rifiutare il divorzio e quali effetti produce il suo mancato consenso.

Quanto dura un divorzio a Bologna

Sui tempi circolano cifre generiche. Per dare un’indicazione più fondata, lo studio ha misurato la durata dei procedimenti contenziosi decisi con sentenza pubblicata dal Tribunale di Bologna, confrontando la data del ricorso con quella della decisione.

ProcedimentoProvvedimenti misuratiDurata medianaMetà centrale dei casi
Separazione giudiziale7322 mesifra 17 e 34 mesi
Divorzio contenzioso8414 mesifra 10 e 22 mesi

Il dato più utile non è la mediana ma la dispersione. Tra le separazioni giudiziali misurate, solo il 15% si è chiuso entro un anno; nei divorzi contenziosi la quota sale al 35%. In pratica non esiste una durata tipica: una causa senza consulenze tecniche può chiudersi in meno di un anno, una con perizie sul patrimonio o sui figli può superare i due.

Tre avvertenze per leggerli correttamente:

  • misurano la durata fino alla decisione su tutte le questioni. Lo stato di divorziato può arrivare prima, perché lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato con sentenza parziale mentre la causa prosegue sugli aspetti economici. È accaduto, per esempio, in una causa del Tribunale di Modena poi decisa in appello da App. Bologna n. 1467/2025: la cessazione degli effetti civili era stata pronunciata con sentenza parziale nel 2023, la sentenza definitiva è arrivata nel 2025;
  • il campione comprende in larga parte procedimenti iniziati prima della Riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, che ha cambiato lo svolgimento del giudizio;
  • le procedure consensuali non compaiono, perché si chiudono con provvedimenti che raramente finiscono nelle banche dati.

Come sono stati ricavati questi numeri. Sono stati analizzati 1.027 provvedimenti in materia di separazione, divorzio e affidamento (510 del Tribunale di Bologna, 288 della Corte d’Appello di Bologna, 229 della Corte di Cassazione) pubblicati in banca dati fra il 2005 e il 2026. Le durate sono calcolate sui provvedimenti in cui la sentenza indica la data di deposito del ricorso introduttivo. Il campione riguarda le sole decisioni pubblicate e non è statisticamente rappresentativo di tutti i procedimenti del Foro.

Per le procedure consensuali la mia esperienza indica tempi molto più brevi: di norma fra tre e sei mesi per un divorzio congiunto in Tribunale, fra uno e quattro mesi per una negoziazione assistita. Sono indicazioni, non garanzie, e dipendono anche dalla completezza dei documenti depositati.

L’assegno divorzile: perché non è il mantenimento della separazione

Il tenore di vita non è più il parametro

Nella separazione il matrimonio esiste ancora, e l’assegno al coniuge resta legato al tenore di vita della coppia. Con il divorzio il vincolo si scioglie e il ragionamento cambia. La Corte d’Appello di Bologna lo ha detto senza giri di parole, parlando di «assoluta indipendenza e diversità di presupposti» tra i due assegni (n. 1795/2025).

Dal 2018 l’assegno divorzile ha, secondo le Sezioni Unite, «una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa» (Cass. S.U. n. 18287/2018). In concreto il giudice confronta le condizioni economiche dei due ex coniugi. Se trova una disparità rilevante, si chiede da dove derivi: dal contributo che il coniuge più debole ha dato alla vita familiare e al patrimonio dell’altro, tenendo conto della durata del matrimonio e dell’età di chi chiede l’assegno. La funzione riequilibratrice dell’assegno, precisa la sentenza, «non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale».

Quella causa era partita dal Tribunale di Reggio Emilia, che aveva riconosciuto alla moglie un assegno di 4.000 euro al mese. La Corte d’Appello di Bologna lo aveva negato perché la donna era economicamente autosufficiente. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che guardare solo all’autosufficienza non bastasse e hanno rinviato la causa alla stessa Corte d’Appello di Bologna, perché valutasse anche il contributo dato alla famiglia.

Tre decisioni bolognesi, tre esiti diversi

Come il principio si traduca in pratica si capisce mettendo a confronto alcune decisioni.

Nella prima (App. Bologna n. 1795/2025, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna n. 316/2025) la moglie, lavoratrice dipendente, dopo la nascita delle tre figlie era passata al part-time. Il marito, libero professionista, aveva visto crescere i propri redditi: al netto dei mutui guadagnava più del doppio di lei. Il Tribunale ha riconosciuto un assegno divorzile di 300 euro al mese e la Corte d’Appello lo ha confermato. Per ottenerlo, ha ricordato, «non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari»: contano anche la scelta del part-time o la rinuncia a una promozione. Il dato più istruttivo, però, è un altro. Con la separazione la moglie riceveva un assegno di 1.400 euro al mese; con il divorzio è sceso a 300.

Nella seconda (Trib. Bologna n. 55/2023) la differenza di reddito tra gli ex coniugi era evidente, eppure l’assegno è stato negato. Il Tribunale ha ricordato che «non è sufficiente l’esistenza di un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi». La moglie non aveva dimostrato di aver sacrificato occasioni professionali per la famiglia. Lavorava, disponeva di un patrimonio ricavato dalla vendita della casa e aveva un’età e una salute compatibili con il lavoro. Riconoscerle un assegno, secondo il Tribunale, avrebbe significato attribuirle «una sostanziale rendita di posizione». L’assegno di 200 euro che percepiva dalla separazione è stato revocato.

A metà strada si colloca una decisione del 2026 (App. Bologna n. 404/2026, su appello da una sentenza del Tribunale di Rimini). L’ex moglie era economicamente autosufficiente. Durante un matrimonio durato poco meno di vent’anni, però, si era occupata in via prevalente del figlio con l’aiuto dei propri genitori, consentendo al marito di concentrarsi sul lavoro e sulla carriera. L’assegno è stato confermato nella sua componente perequativo-compensativa, e la Corte ha considerato i nonni materni tra le «risorse personali o sociali» messe a disposizione della famiglia. La mancata prova di specifiche occasioni di lavoro perdute, però, ha contenuto l’importo.

Tre decisioni non fanno un orientamento, ma mostrano che cosa pesa in una causa sull’assegno: non solo i redditi di oggi, ma la storia della famiglia e la capacità di provarla.

Assegno mensile o una tantum

L’assegno può essere versato anche in un’unica soluzione, se le parti sono d’accordo e il Tribunale la ritiene equa (art. 5, comma 8, l. 898/1970). Nella causa già ricordata (Trib. Bologna n. 2679/2026) l’accordo prevedeva 38.000 euro una tantum, con un anticipo di 13.000 euro da consegnare all’udienza fissata per la conferma dell’accordo.

È una soluzione che chiude i conti, e proprio per questo va pesata. Dopo l’una tantum non si può proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico. Le Sezioni Unite hanno elencato le altre conseguenze, che definiscono «non indifferenti»: «la perdita del diritto al 40% di tfr, alla quota di pensione di reversibilità, alla possibilità di un assegno a carico degli eredi» (Cass. S.U. n. 32198/2021; sulla reversibilità già S.U. n. 22434/2018). Sul piano fiscale, invece, la stessa sentenza ricorda che la somma una tantum non è tassata per chi la riceve e non è deducibile per chi la versa. È una scelta la cui convenienza, scrivono le Sezioni Unite, «va accuratamente valutata nel suo complesso».

Nuove nozze, nuova convivenza, addebito

Se chi riceve l’assegno si risposa, l’obbligo cessa (art. 5, comma 10, l. 898/1970). Più delicato è il caso della convivenza con un nuovo partner. Come ricorda la Corte d’Appello di Bologna richiamando le Sezioni Unite (n. 32198/2021), una stabile convivenza incide sull’assegno ma non determina «necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa». Va poi provata da chi vuole eliminare l’assegno. Nella causa decisa da App. Bologna n. 1795/2025 l’ex marito aveva prodotto in appello fotografie e una relazione investigativa. Per la Corte, però, non provano una comunione di vita «eventuali viaggi o vacanze della coppia o l’occasionale frequentazione domestica».

C’è poi chi spera che il divorzio ripaghi un torto subito, magari già riconosciuto con l’addebito nella separazione. Con l’ordinanza n. 3506/2025 la Cassazione ha escluso che l’assegno divorzile possa «rivestire una funzione, anche astrattamente risarcitoria». Gli eventuali danni si chiedono con un’azione di risarcimento, secondo le regole generali.

Se vuoi approfondire gli effetti della convivenza e delle nuove nozze sull’assegno, puoi leggere quando con il divorzio si perde il mantenimento.

TFR, pensione di reversibilità ed eredità: gli effetti che arrivano solo con il divorzio

Sono effetti che la separazione non produce e che spesso si scoprono anni dopo, quando non c’è più margine per negoziare.

Quota del TFR. L’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile che non si è risposato ha diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto dell’altro, calcolata sugli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (art. 12-bis l. 898/1970). Il diritto nasce quando l’altro cessa il rapporto di lavoro, anche se questo avviene dopo la sentenza di divorzio. Nel 2026 la Cassazione (ordinanza n. 14454/2026) ha chiarito un punto che riguarda molti lavoratori. Il TFR maturato durante il matrimonio e versato a un fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio non entra nel calcolo; quello versato dopo la domanda sì.

Pensione di reversibilità. Se l’ex coniuge muore, chi era titolare dell’assegno divorzile e non si è risposato può avere diritto alla pensione di reversibilità. Se c’è un coniuge superstite, riceve una quota stabilita dal Tribunale (art. 9 l. 898/1970).

Eredità. Con il divorzio si perdono i diritti successori verso l’ex coniuge, che il coniuge separato senza addebito invece conserva. Resta una tutela residua: l’ex coniuge titolare di assegno che si trova in stato di bisogno può chiedere un assegno periodico a carico dell’eredità (art. 9-bis l. 898/1970).

Chi rinuncia all’assegno, o accetta un’una tantum senza aver fatto questi conti, spesso rinuncia anche a queste tutele senza saperlo.

Per approfondire il rapporto tra assegno divorzile e trattamento di fine rapporto, leggi TFR e assegno nel divorzio.

Il divorzio incide anche sui rapporti successori: per approfondire il tema delle questioni ereditarie e successioni, puoi consultare la guida dedicata.

Figli: che cosa può cambiare con il divorzio

Le regole sui figli sono le stesse della separazione e spesso il divorzio conferma le condizioni già in vigore. Non è però un passaggio formale: può essere l’occasione per aggiornarle. Nella causa decisa da App. Bologna n. 1795/2025 il contributo per ciascuna figlia, fissato in 500 euro con la separazione, è stato portato a 800. La Corte ha considerato la rivalutazione, il maggior tempo trascorso con la madre e le esigenze cresciute con l’età, anche universitaria.

La regola resta l’affidamento condiviso. L’affidamento esclusivo è un’eccezione e il conflitto tra i genitori non basta a giustificarlo. La Corte d’Appello di Bologna (n. 1308/2026) ha ribadito che le ragioni per derogare al condiviso «non potevano consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori»: serve una carenza o inidoneità educativa manifesta di uno dei due.

La casa familiare segue i figli. Viene assegnata al genitore con cui vivono prevalentemente, anche se l’immobile è dell’altro, e l’assegnazione trascritta è opponibile ai terzi (art. 337-sexies c.c.). Quando i figli diventano autonomi o il genitore assegnatario smette di abitarvi, l’assegnazione può essere rimessa in discussione.

Per approfondire come si decide l’affidamento dei figli, puoi vedere quali criteri vengono utilizzati dal giudice e quando l’affidamento esclusivo può essere disposto.

Spese straordinarie: il Protocollo del Tribunale di Bologna

Sulle spese straordinarie nasce buona parte delle liti dopo il divorzio. A Bologna i provvedimenti rinviano al Protocollo del Tribunale firmato il 9 agosto 2017, spesso trascritto per intero nel dispositivo (per esempio in Trib. Bologna n. 3903/2026 e n. 1471/2026). In sintesi:

  • nell’assegno mensile rientrano vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona: non si chiedono a parte;
  • non vanno concordate prima, perché ritenute in generale nell’interesse dei figli: le spese che seguono scelte già condivise (lo specialista scelto insieme, la scuola, lo sport o le attività concordate); campi estivi, baby sitter, pre e post scuola, se servono per il lavoro del genitore collocatario e l’altro non offre alternative; patente; abbonamento ai mezzi pubblici; iscrizione e dotazione scolastica iniziale e uscite scolastiche senza pernottamento; visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket, apparecchi dentistici e oculistici prescritti, spese mediche urgenti;
  • tutte le altre vanno proposte per iscritto, indicando l’importo. Se l’altro genitore non manifesta per iscritto un dissenso motivato entro trenta giorni dalla richiesta, «il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto».

Il rimborso si chiede con i documenti di spesa, in prossimità dell’esborso, e va eseguito entro venti giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale va intestata ai figli, e gli eventuali rimborsi o sussidi di enti pubblici o privati per spese scolastiche o sanitarie vanno a beneficio di entrambi i genitori, nella stessa proporzione delle spese.

Due precisazioni. La percentuale non è sempre il 50%: dipende dai redditi, e in alcuni provvedimenti le spese sono poste per intero a carico di un genitore (Trib. Bologna n. 1451/2026). Inoltre, per le spese legate a scelte già condivise l’esenzione dal consenso preventivo viene meno se, dopo la fine dell’unione, intervengono cambiamenti documentati, legati a esigenze primarie di vita, che le rendono eccessivamente gravose.

Dopo il divorzio: modificare le condizioni e farle rispettare

Le condizioni del divorzio non sono immutabili. Se sopravvengono giustificati motivi, ciascuno può chiedere al Tribunale di rivederle (art. 9 l. 898/1970; art. 473-bis.29 c.p.c.). I casi tipici sono la perdita del lavoro o il pensionamento di chi paga, un aumento importante dei redditi di chi riceve, un’eredità, una convivenza stabile, i cambiamenti nella vita dei figli. Non basta che la situazione sia cambiata: il cambiamento deve incidere sull’equilibrio su cui si reggeva il provvedimento, e va documentato. Finché il giudice non modifica le condizioni, l’assegno resta dovuto. Chi smette di pagare perché “tanto le cose sono cambiate” si espone a pignoramenti.

Quando l’assegno non viene pagato gli strumenti non mancano. I provvedimenti economici sono immediatamente esecutivi e consentono di iscrivere ipoteca giudiziale; il giudice può anche imporre garanzie o disporre un sequestro (art. 473-bis.36 c.p.c.). Dopo la messa in mora e almeno trenta giorni di inadempimento, chi ha diritto all’assegno può notificare il provvedimento al datore di lavoro dell’obbligato, o a chi gli versa periodicamente altre somme, che dovrà pagare direttamente a lui (art. 473-bis.37 c.p.c.). Nei casi più gravi c’è anche il profilo penale: l’art. 570-bis c.p. punisce chi si sottrae agli obblighi economici verso l’ex coniuge e i figli.

Quanto costa un avvocato divorzista a Bologna

Il compenso dipende soprattutto dalla procedura e da quante fasi si attraversano. I parametri di riferimento sono quelli del D.M. 55/2014, aggiornati nel 2022, che distinguono le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e il valore della causa. Un divorzio chiuso con un accordo non costa quanto uno che arriva a sentenza dopo testimoni e consulenze.

Oltre al compenso ci sono i costi esterni:

  • contributo unificato: 43 euro per il divorzio su domanda congiunta, 98 per quello contenzioso. Se nello stesso ricorso si chiedono separazione e divorzio gli importi si sommano (86 o 196 euro), come indicato dalla circolare del Ministero della Giustizia del 19 dicembre 2024;
  • notifiche e consulenze: nei giudizi può esserci il compenso di un consulente tecnico nominato dal giudice e degli eventuali consulenti di parte.

Prima dell’incarico hai diritto a un preventivo scritto. L’art. 13, comma 5, della legge 247/2012 obbliga l’avvocato a comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese e compenso.

Patrocinio a spese dello Stato

Se il reddito imponibile non supera 13.659,64 euro annui (limite fissato con D.M. 22 aprile 2025), il compenso dell’avvocato è pagato dallo Stato. Nel divorzio non si somma il reddito dell’altro coniuge, perché i vostri interessi sono in conflitto; si considerano invece i redditi degli altri familiari conviventi (art. 76 d.P.R. 115/2002). Il beneficio riguarda i procedimenti davanti al giudice, non la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio: le norme introdotte nel 2022 lo prevedono solo per le negoziazioni obbligatorie. L’avvocato deve essere iscritto nell’elenco dei difensori abilitati.

La soglia è quella fissata dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025, e viene aggiornata periodicamente.

È importante evidenziare che il gratuito patrocinio non copre l’attività stragiudiziale né tantomeno la procedura di negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzio.

Chi paga le spese della causa

Ciascuno anticipa il compenso del proprio avvocato; alla fine il giudice decide sulle spese. Nelle cause di famiglia la compensazione, totale o parziale, è frequente, perché di rado una parte vince o perde su tutto. Non è però automatica. Nella causa decisa da App. Bologna n. 1795/2025, per esempio, sono stati respinti sia l’appello dell’ex marito, che chiedeva di eliminare l’assegno, sia quello dell’ex moglie, che ne chiedeva l’aumento: la Corte ha compensato un terzo delle spese e ha condannato l’ex marito a rimborsare gli altri due terzi.

Errori che nel divorzio si pagano per anni

Firmare un accordo senza farlo verificare. «Ci siamo messi d’accordo noi due, serve solo qualcuno che firmi» è la premessa più frequente degli accordi sbagliati. Ne escono assegni sottostimati, una tantum accettate senza sapere che escludono TFR e reversibilità, clausole sulla casa che ignorano il mutuo. Un accordo informale non vincola il giudice; uno recepito in sentenza vincola eccome, ed è difficile tornarci sopra. La Corte d’Appello di Bologna (n. 608/2026) ha ricordato che, di regola, la sentenza su conclusioni conformi, «in particolare, quella di divorzio congiunto», non è impugnabile dalla parte che vi ha dato causa. Fa eccezione il dolo processuale, che però va dimostrato.

Credere che una separazione vecchia di anni equivalga al divorzio. Finché il divorzio non viene pronunciato, l’altro resta coniuge anche ai fini dell’eredità. Chi si è rifatto una vita e magari una nuova famiglia se ne accorge nel momento peggiore.

Scrivere ciò che non si direbbe davanti a un giudice, e tacere ciò che il giudice deve sapere. Messaggi, email e post finiscono nel fascicolo. Nelle cause sull’assegno contano poi i documenti economici: informazioni inesatte o incomplete sui propri redditi possono essere valutate dal giudice contro chi le fornisce (art. 473-bis.18 c.p.c.).

Aspettare. È l’errore che vedo più spesso. Mentre si spera che la situazione si sistemi da sola, l’altro può essersi mosso, aver spostato risorse, aver consolidato una posizione. Non è una ragione per agire di fretta: è una ragione per sapere prima dove ci si trova.

Chi seguirà il tuo divorzio

Sono Davide De Matteis, avvocato del Foro di Bologna, iscritto all’albo dal 2009 (n. 6575). Mi occupo di diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli, filiazione e adozioni) e di successioni e trust; in ambito penale seguo casi di maltrattamenti in famiglia. Sono mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario.

Le decisioni citate in questa pagina provengono dall’archivio di giurisprudenza del Tribunale e della Corte d’Appello di Bologna e della Cassazione che lo studio consulta nel lavoro quotidiano.

Il primo colloquio serve a capire in quale procedura rientra la tua situazione e che cosa conviene fare per primo. Se li hai, porta la sentenza o l’accordo di separazione, le ultime dichiarazioni dei redditi (tue e, se le hai, dell’altro coniuge), la documentazione della casa e del mutuo, gli estratti conto e un prospetto delle spese dei figli. Se non li hai, si parte lo stesso.

Lo studio ha sede in via Ungheri 10 a Calderara di Reno, alle porte di Bologna, e riceve anche in videochiamata. Per valutazioni immobiliari, questioni fiscali e atti notarili collabora con commercialisti, notai e consulenti tecnici di fiducia.

Se hai un dubbio puoi contattarci e richiedere una consulenza legale personalizzata che ti aiuterà ad orientarti su come procedere.

Per conoscere meglio l’avvocato, lo studio e il modo in cui viene svolta l’attività professionale: Lo Studio Legale De Matteis.

Se stai ancora valutando la separazione e vuoi capire strade, tempi e possibili decisioni del giudice, puoi leggere separazione a Bologna: strade, tempi e sentenze.

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Domande frequenti sul divorzio a Bologna

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Sì. Il consenso non serve: si procede in via giudiziale. Se l’altro, regolarmente citato, non si costituisce, il giudizio va avanti comunque, come nella causa decisa da Trib. Bologna n. 2559/2026. Se non si sa dove viva, dopo le ricerche previste la notifica si esegue nelle forme per i destinatari irreperibili (art. 143 c.p.c.).

No, ma l’assegno viene rivalutato con criteri diversi e può ridursi, restare o venire meno. In una causa bolognese un assegno di separazione di 1.400 euro è diventato un assegno divorzile di 300 (App. Bologna n. 1795/2025).

No. Con l’una tantum i rapporti economici si chiudono: non spettano la quota del TFR, la quota di reversibilità e l’assegno a carico dell’eredità (Cass. S.U. n. 32198/2021 e n. 22434/2018).

No. Con l’una tantum i rapporti economici si chiudono: non spettano la quota del TFR, la quota di reversibilità e l’assegno a carico dell’eredità (Cass. S.U. n. 32198/2021 e n. 22434/2018).

Ciascuno anticipa il proprio avvocato; sulle spese di lite decide il giudice alla fine. Nella materia familiare la compensazione (cioè ciascuno si tiene paga le proprie) è frequente, perché raramente una parte perde su tutto: nei provvedimenti bolognesi che ho esaminato ricorre circa il doppio delle volte rispetto alla condanna di una parte a rimborsare l’altra.

Sì, con il patrocinio a spese dello Stato, se il reddito imponibile familiare non supera 13.659,64 euro annui — soglia fissata dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025 e aggiornata periodicamente. Il compenso dell’avvocato è pagato dall’erario, e l’avvocato dev’essere iscritto nell’apposito elenco.

Il beneficio non copre la negoziazione assistita.

In molti casi sì, se c’è uno dei collegamenti con l’Italia previsti dai regolamenti europei, come la residenza abituale dei coniugi o, a certe condizioni, di uno solo di loro. Nel 2026 il Tribunale di Bologna ha pronunciato, per esempio, il divorzio di una coppia sposata in Tunisia (n. 3104/2026). La legge applicabile si individua con il Regolamento UE 1259/2010: è un profilo da verificare caso per caso.

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Avv. Davide De Matteis

Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.

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