Con il testamento ciascuno decide a chi lasciare i propri beni, ma non tutti. Una parte del patrimonio è riservata per legge al coniuge, ai figli e, se non ci sono figli, agli ascendenti, cioè ai genitori o, in loro mancanza, ai nonni. È la legittima. Il testamento che non la rispetta non è nullo: resta valido ed efficace finché il familiare escluso o penalizzato non chiede al giudice di ridurlo, con un’azione che si prescrive in dieci anni.
Altro discorso è il testamento invalido: non scritto di pugno, senza firma o senza una data completa, fatto da una persona non più lucida o manipolata. Qui le azioni sono la nullità e l’annullamento, con presupposti e termini diversi. Distinguere i due piani è il primo passo, perché chi imbocca la strada sbagliata rischia di vedersi respingere la domanda anche quando ha ragione.
Qui trovi come si fa un testamento valido e chi può farlo, quanto spetta ai legittimari, chi si può escludere e chi no, come si impugna un testamento ed entro quando, che cosa è cambiato dal dicembre 2025 per le donazioni di immobili e che cosa succede quando un testamento salta fuori a successione già chiusa.
Le forme del testamento
Le forme ordinarie sono tre e hanno lo stesso valore giuridico. Cambiano il modo in cui il testamento nasce e viene conservato, e quindi il rischio che vada perso o venga contestato.
Olografo. Scritto per intero a mano, datato e firmato dal testatore. Non costa nulla e si può fare in qualsiasi momento, senza testimoni. È anche il più fragile: si può perdere, distruggere o falsificare, e un errore di forma si scopre quando chi l’ha scritto non può più correggerlo.
Pubblico. Il testatore dichiara la sua volontà al notaio, in presenza di due testimoni, e il notaio la mette per iscritto (art. 603 c.c.). Il notaio lo conserva e ne cura la pubblicazione: è la forma più difficile da attaccare, ed è quella indicata quando il patrimonio è complesso o la famiglia conflittuale. Difficile, però, non vuol dire impossibile. Il notaio attesta ciò che vede e sente, non la salute mentale del testatore: chi sostiene che non fosse lucido può provarlo con qualsiasi mezzo, senza dover dimostrare che il notaio ha dichiarato il falso. Lo ha ricordato la Cassazione nel 2025, richiamando un proprio precedente del 2019.
Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2025, n. 30135, che richiama Cass. n. 2702/2019: «lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso»
Segreto. Scritto dal testatore o da un’altra persona, viene consegnato sigillato al notaio davanti a due testimoni (artt. 604 e 605 c.c.). Unisce la riservatezza del contenuto alla custodia del notaio; nella pratica si usa poco.
Su quale scegliere in concreto, tenendo conto del rischio di liti, abbiamo un approfondimento dedicato: qual è il testamento più sicuro.
Testamento olografo: requisiti e pubblicazione
Tre requisiti, nessuno dei quali è un dettaglio: il testamento deve essere scritto per intero di mano del testatore, datato e sottoscritto. Le conseguenze di un difetto non sono tutte uguali (art. 606 c.c.). Se manca l’autografia o manca la firma, il testamento è nullo, e la nullità si può far valere in ogni tempo. Se il difetto riguarda la data, il testamento è annullabile: chi vuole farlo cadere deve agire entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni.
Alcune conseguenze pratiche: niente testamento scritto al computer e poi firmato, niente testo scritto da un familiare «sotto dettatura», attenzione alle correzioni e alle aggiunte successive.
La data deve essere completa
Giorno, mese e anno. Una data incompleta rende il testamento annullabile anche quando, in concreto, il giorno esatto non avrebbe cambiato nulla, e non si può ricostruire con altri elementi. In una vicenda decisa dalla Cassazione nel 2026 il testamento riportava soltanto l’anno, «1996»: la Corte d’Appello di Milano lo ha annullato e la Cassazione ha respinto il ricorso contro quella decisione.
Cass. civ., sez. II, ord. 1 giugno 2026, n. 17356: «in tema di testamento olografo, l’incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell’atto, poiché trattasi di requisito, richiesto dall’art. 602, comma secondo, c.c., ai fini della sua validità, che non può essere desunto aliunde»
Aliunde significa «da altri elementi». La stessa ordinanza tocca un punto che interessa chi ha già accettato l’eredità. Un testamento invalido può essere «convalidato» da chi potrebbe impugnarlo, se dopo la morte del testatore, conoscendo il vizio, lo ha confermato o vi ha dato volontaria esecuzione (art. 590 c.c.). La Corte d’Appello aveva escluso che bastassero l’accettazione dell’eredità, la pubblicazione del testamento, la dichiarazione di successione e la voltura catastale; la Cassazione ha confermato, ricordando che l’esecuzione volontaria deve consistere in un’attività «positivamente e concretamente rivolta all’attuazione della disposizione testamentaria».
La firma deve chiudere il testamento
La firma va in fondo, dopo le disposizioni. Se si trova in mezzo al testo, può salvarsi al massimo la parte che la precede, e solo se il giudice accerta che quella parte sta in piedi da sola.
È quanto emerso in una causa decisa dalla Cassazione nel 2026. Il testamento olografo di un padre nominava eredi i soli tre figli, escludendo la moglie. La consulenza grafologica aveva accertato che la firma in fondo al foglio era falsa e che l’unica firma autentica si trovava al ventunesimo rigo, nel mezzo di una disposizione, e che il testo era stato scritto dopo quella firma. Il Tribunale aveva dichiarato nullo l’intero testamento; la Corte d’Appello lo aveva salvato per la parte che precedeva la firma vera, guardando solo alla posizione delle disposizioni. La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello: andava verificato se quelle disposizioni fossero complete e autonome rispetto alle altre.
Cass. civ., sez. II, ord. 6 maggio 2026, n. 12981: «La sottoscrizione, accanto all’autografia e alla data, è l’ulteriore requisito formale del testamento olografo, necessario ai fini della sua validità. Essa consiste nella apposizione della firma, da parte del testatore, in calce alle disposizioni testamentarie.»
Il testamento olografo non scade: vale finché non viene revocato o sostituito da uno successivo. Alla morte del testatore, chi lo ha in mano deve portarlo a un notaio, che ne cura la pubblicazione (art. 620 c.c.): senza questo passaggio le disposizioni non possono essere eseguite.
Se vuoi vedere come si scrive, c’è un esempio con le regole di validità.
Chi può fare testamento
Possono fare testamento tutti, tranne i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e chi, nel momento in cui lo ha scritto, era incapace di intendere e di volere, anche se nessun giudice lo aveva mai dichiarato (art. 591 c.c.). In quest’ultimo caso il testamento è annullabile entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni.
Per annullarlo non bastano una diagnosi o l’età avanzata. Secondo la Cassazione serve la prova che, al momento di scrivere, il testatore fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. La prova spetta a chi impugna, salvo che il testatore fosse affetto da un’incapacità totale e permanente: in quel caso è chi difende il testamento a dover dimostrare che è stato scritto in un momento di lucidità. È l’orientamento ripreso anche da un’ordinanza del 2026 (Cass. n. 12238/2026, nella sintesi pubblicata in commento su IUS Famiglie), in una causa in cui un semplice stato di agitazione della testatrice non era stato ritenuto sufficiente.
Anziani, malati e amministrazione di sostegno
L’età, di per sé, non toglie la capacità: un testamento fatto a ottant’anni è valido come qualunque altro. Ma quando la persona è anziana, malata o dipende da chi la assiste, il testamento viene contestato più spesso. Se c’è il rischio, conviene prevenirlo: forma pubblica davanti al notaio, certificato medico ravvicinato, testimoni non coinvolti nell’eredità.
Nemmeno l’amministrazione di sostegno toglie, di per sé, la capacità di testare. A differenza dell’interdizione, non rende la persona incapace: chi ha un amministratore di sostegno può fare testamento, salvo che il giudice tutelare, con un provvedimento motivato, glielo abbia vietato (art. 411, quarto comma, c.c.). Nel 2026 la Cassazione è tornata due volte sul tema.
In un primo caso (ord. n. 1396/2026) ha ribadito che il beneficiario non può considerarsi «presuntivamente incapace di testare o di donare», ma ha annullato il provvedimento che aveva negato la limitazione richiesta: la consulenza medica descriveva un grave deterioramento cognitivo e il giudice ne aveva preso atto senza trarne conseguenze. Poter spendere liberamente una somma mensile, ha osservato la Corte, non equivale a saper decidere del proprio intero patrimonio per testamento o per donazione.
Nel secondo (sent. n. 2648/2026) una signora in amministrazione di sostegno aveva fatto testamento pubblico alla presenza dell’amministratore, che il giudice tutelare aveva autorizzato ad «assisterla». Nel procedimento disciplinare contro il notaio, la Cassazione ha ritenuto quel testamento nullo e ha confermato la sanzione: il testamento è un atto personalissimo e nessuno può affiancare il testatore.
Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2026, n. 2648: «In altri termini, l’amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell’atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l’ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell’amministratore di sostegno.»
Va ricordato, infine, che l’amministratore di sostegno, di regola, non può ricevere nulla per testamento dalla persona che assiste, a meno che sia un parente entro il quarto grado, il coniuge o il convivente stabile (art. 411, secondo e terzo comma, c.c.).
I legittimari e le quote di riserva
I legittimari sono il coniuge, i figli e, solo se non ci sono figli, gli ascendenti: i genitori e, se mancano, i nonni (artt. 536 e 538 c.c.). Se un figlio è morto prima del genitore, i suoi diritti passano ai suoi discendenti. A loro la legge riserva una quota dell’eredità; il resto è la quota disponibile, di cui il testatore fa quello che vuole.
| Chi lascia il defunto | Quota riservata | Quota disponibile | Norma |
|---|---|---|---|
| Un figlio, senza coniuge | Metà al figlio | Metà | art. 537 c.c. |
| Due o più figli, senza coniuge | Due terzi ai figli, in parti uguali | Un terzo | art. 537 c.c. |
| Solo il coniuge | Metà al coniuge | Metà | art. 540 c.c. |
| Coniuge e un figlio | Un terzo al coniuge, un terzo al figlio | Un terzo | art. 542 c.c. |
| Coniuge e due o più figli | Un quarto al coniuge, metà ai figli in parti uguali | Un quarto | art. 542 c.c. |
| Coniuge e ascendenti, senza figli | Metà al coniuge, un quarto agli ascendenti | Un quarto | art. 544 c.c. |
| Solo ascendenti, senza coniuge né figli | Un terzo agli ascendenti | Due terzi | art. 538 c.c. |
In tutti i casi il coniuge ha, in più, il diritto di abitare la casa familiare e di usare i mobili che la arredano, se la casa era del defunto o comune (art. 540, secondo comma, c.c.). Questi diritti gravano prima sulla quota disponibile: riducono quindi lo spazio di cui il testatore può disporre liberamente.
Due precisazioni che evitano molti equivoci. La quota si calcola su un valore che comprende anche le donazioni fatte in vita, non solo su quello che resta alla morte: come si calcola è un passaggio tecnico ma decisivo. E i fratelli non sono legittimari: possono ereditare quando non c’è testamento, ma il testatore può escluderli liberamente.
Trovi le quote riassunte anche nella tabella delle quote ereditarie e, per il caso più frequente, nell’approfondimento sulla legittima dei figli.
Un esempio di calcolo
Un esempio, con cifre ipotetiche. Una donna lascia il marito e due figli e un patrimonio di 300.000 euro al netto dei debiti; non ha fatto donazioni e, per semplicità, non c’è una casa familiare. Con il testamento lascia tutto al figlio maggiore.
La quota riservata al marito è un quarto, 75.000 euro; ai figli spetta metà del patrimonio, cioè 75.000 euro ciascuno; la quota disponibile è l’ultimo quarto, altri 75.000 euro. Il testamento resta valido, ma il marito e il figlio minore possono chiedere la riduzione e ottenere 75.000 euro ciascuno. Al figlio maggiore resteranno la sua quota di riserva e la disponibile: 150.000 euro.
Se la madre avesse donato in vita, il calcolo cambierebbe: il valore delle donazioni si aggiunge al patrimonio lasciato e ciò che ciascun figlio ha già ricevuto si imputa alla sua quota.
Coniuge separato, divorziato, unito civilmente e convivente
Qui il diritto delle successioni incontra quello di famiglia, e le risposte non sono sempre quelle che ci si aspetta.
- Coniuge separato senza addebito: è legittimario come il coniuge non separato (art. 548 c.c.). Che cosa eredita la moglie separata, anche sulla casa, è spiegato in una guida dedicata.
- Coniuge separato con addebito definitivo: non è legittimario. Ha diritto soltanto a un assegno vitalizio, se al momento della morte riceveva gli alimenti dal defunto (art. 548 c.c.).
- Ex coniuge divorziato: non è legittimario. Se riceveva l’assegno divorzile e si trova in stato di bisogno, può chiedere un assegno periodico a carico dell’eredità (art. 9-bis l. 898/1970).
- Unito civilmente: ha gli stessi diritti del coniuge, compresa la legittima (art. 1, comma 21, l. 76/2016).
- Convivente di fatto: non è legittimario né erede per legge. Il testatore può lasciargli la quota disponibile; se la casa di comune residenza era del defunto, il convivente ha anche il diritto di continuare ad abitarla per un periodo limitato (art. 1, comma 42, l. 76/2016). Gli altri diritti dei conviventi sono raccolti nella guida sulle coppie di fatto.
Si può escludere un erede?
Dipende da chi. Chi non è legittimario, cioè fratelli, nipoti, cugini o il convivente, può essere escluso senza dare spiegazioni: basta lasciare i beni ad altri, oppure scrivere espressamente che non deve ricevere nulla.
Un legittimario, invece, non si può diseredare. Il testamento che lo esclude resta valido, ma lui può agire per ottenere la sua quota, e spesso la lesione è così evidente che non serve neppure una stima precisa del patrimonio. In una vicenda decisa dalla Cassazione nel 2026, una madre aveva lasciato con testamento olografo tutto al marito, escludendo i figli, che in vita non avevano ricevuto nulla. I figli hanno agito in riduzione e chi resisteva ha contestato loro di non aver quantificato con esattezza l’eredità e la lesione; la Corte d’Appello e poi la Cassazione hanno risposto che non era necessario.
Cass. civ., sez. II, ord. 5 marzo 2026, n. 4949: «è evidente che, qualunque fosse il valore della massa ereditaria, la loro completa esclusione dalla successione materna implicava la lesione della loro quota di legittima»
Evidente non significa ingente: in quella causa la lesione è stata quantificata in poco meno di 5.000 euro per ciascun figlio. Prima di avviare un giudizio, i conti vanno fatti.
Gli strumenti che circolano come soluzioni, cioè donazioni in vita, intestazioni ai figli, polizze, funzionano solo in parte, perché le donazioni rientrano nel calcolo della legittima e possono essere ridotte. Lo stesso vale per la domanda più diretta di tutte: escludere il coniuge si può solo entro limiti precisi. E un testamento non cancella la legittima: al massimo la rende contestabile.
Il legato in sostituzione di legittima
Il testatore può anche lasciare al legittimario un bene o una somma «in sostituzione della legittima» (art. 551 c.c.). Il legittimario deve scegliere. Se tiene il legato, perde il diritto di chiedere altro, anche se vale meno della sua quota, e non diventa erede. Se vuole la legittima, deve rinunciare al legato e agire in riduzione. Fa eccezione il caso in cui il testamento gli riconosca espressamente il diritto di chiedere il supplemento: allora può tenere il legato e chiedere la differenza, come ha confermato la Cassazione nel 2025 (ord. n. 25884/2025).
La scelta va fatta prima di compiere atti che valgono come accettazione, perché il legato si acquista automaticamente e, una volta accettato, non si può più rifiutare.
Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2025, n. 9734: «Il legato in sostituzione, al pari di ogni altro legato, si acquista ipso iure all’apertura della successione senza necessità di accettazione; quest’ultima, se effettuata, rende definitivo l’acquisto e preclude la successiva rinuncia […]. Quando tuttavia, come nel caso in esame, la rinuncia sia stata validamente effettuata, la posizione del rinunciante non è più di legatario, ma di erede pretermesso.»
Erede pretermesso significa escluso: chi rinuncia al legato si trova nella stessa posizione del figlio dimenticato dal testamento, e ottiene la sua quota solo vincendo l’azione di riduzione.
Indegnità: quando è la legge a escludere
Restano fuori dalla successione, per legge e non per volontà del testatore, gli indegni (art. 463 c.c.). Lo è, tra gli altri, chi ha ucciso o tentato di uccidere il defunto o un suo stretto familiare, chi lo ha accusato calunniosamente di un reato grave, chi lo ha indotto con inganno o violenza a fare, cambiare o revocare il testamento, chi ha soppresso, nascosto, alterato o falsificato il testamento. Lo è anche il genitore che era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale verso il figlio defunto e non era stato reintegrato.
L’indegnità va dichiarata dal giudice: la pronuncia, ricorda la Cassazione, «ha natura costitutiva, ed i suoi effetti sono subordinati al passaggio in giudicato della relativa statuizione» (Cass. n. 7709/2026). In quella vicenda un figlio era stato condannato in sede penale per aver falsificato il testamento olografo della madre, e la stessa sentenza lo aveva dichiarato indegno: caduto il testamento falso, si è aperta la successione per legge a favore degli altri figli. Il testatore, se vuole, può perdonare l’indegno e riabilitarlo, con un atto pubblico o con un testamento (art. 466 c.c.).
Si può rinunciare alla legittima in anticipo?
No. Finché il genitore è in vita, il figlio non può rinunciare a chiedere la riduzione delle donazioni, né con una dichiarazione espressa né dando il proprio assenso alla donazione (art. 557, secondo comma, c.c.). E sono nulli, in generale, gli accordi con cui si dispone della successione di una persona ancora viva (art. 458 c.c.). La firma del fratello sull’atto di donazione della casa, quindi, non lo impegna a non chiedere la legittima dopo la morte del genitore.
L’eccezione più rilevante è il patto di famiglia, che però riguarda solo l’azienda e le partecipazioni societarie (artt. 768-bis e seguenti c.c.). Esistono proposte per allargare questi spazi, ma a oggi non sono legge.
Il diritto alla legittima, però, non è indistruttibile: ci sono situazioni in cui si perde, per rinuncia dopo la morte del genitore o per il decorso del tempo.
Impugnare un testamento: le tre strade
Non esiste «l’impugnazione» del testamento: esistono azioni diverse, con presupposti e termini diversi.
| Azione | Quando si usa | Termine | Norma |
|---|---|---|---|
| Nullità | Olografo non scritto o non firmato di pugno dal testatore, compreso il testamento falso; testamento pubblico senza la redazione scritta del notaio o senza le firme | Non si prescrive, salvi gli effetti dell’usucapione | artt. 606, primo comma, e 1422 c.c. |
| Annullamento per vizio di forma | Per esempio, data incompleta dell’olografo | Cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni | art. 606, secondo comma, c.c. |
| Annullamento per incapacità | Testatore incapace di intendere e di volere quando ha scritto | Cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni | art. 591 c.c. |
| Annullamento per violenza, dolo o errore | Testatore costretto, ingannato (captazione) o in errore | Cinque anni da quando si è avuta notizia del vizio | art. 624 c.c. |
| Riduzione | Testamento o donazioni che ledono la legittima | Dieci anni; per il testamento si contano, di regola, dall’accettazione dell’erede che ne beneficia | art. 2946 c.c.; Cass. S.U. n. 20644/2004 |
Nullità. Il testamento olografo non scritto a mano dal testatore o non firmato è nullo, e la nullità si può far valere senza limiti di tempo. È il caso anche del testamento falso, dove però la prova è tutta tecnica: serve una perizia sulla scrittura, e l’onere di dimostrare la falsità è di chi la sostiene.
Annullamento. Riguarda i difetti di forma diversi dall’autografia e dalla firma, l’incapacità di intendere e di volere al momento in cui il testamento è stato scritto, e i vizi della volontà: violenza, dolo ed errore. Il dolo nel testamento si chiama captazione, e la Cassazione la interpreta in modo rigoroso. Non bastano le pressioni affettuose, i consigli o le richieste insistenti di chi stava vicino al testatore: servono mezzi fraudolenti che, valutati in rapporto alla sua età e alle sue condizioni, siano stati idonei a ingannarlo e a fargli disporre diversamente da come avrebbe deciso (Cass. n. 12238/2026, nella sintesi pubblicata in commento su IUS Famiglie).
Riduzione. È l’azione del legittimario leso: non fa cadere il testamento, lo riduce nella misura necessaria a ricostituire la sua quota, colpendo prima le disposizioni testamentarie e poi, se non bastano, le donazioni fatte in vita. È quello che accade quando il testamento non rispetta la legittima, e ne parliamo nella sezione che segue.
Un’avvertenza vale per tutte e tre le strade: chi impugna un testamento deve chiamare in causa sia gli eredi indicati nel testamento sia quelli che erediterebbero per legge se il testamento cadesse. In una causa nata davanti al Tribunale di Bologna, averne lasciato fuori qualcuno ha fatto annullare entrambe le sentenze di merito e ripartire il processo dal primo grado (Cass. n. 6313/2026).
Come si chiede la legittima: l’azione di riduzione
Il legittimario che si ritiene leso deve prima ricostruire il patrimonio: ciò che il defunto ha lasciato, meno i debiti, più il valore di ciò che ha donato in vita. Su quel totale si calcola la quota riservata e si verifica se, e di quanto, è stata intaccata. Poi chiede al giudice di ridurre le disposizioni che la ledono, dopo un tentativo obbligatorio di mediazione.
Escluso del tutto o solo penalizzato?
La distinzione cambia le regole del gioco.
Il legittimario escluso del tutto dal testamento, che il codice chiama pretermesso, non è erede: lo diventa solo se vince la causa di riduzione. Per questo, finché la riduzione non è decisa, non può chiedere la divisione dell’eredità né la collazione delle donazioni (Cass. n. 4949/2026). In compenso non deve accettare l’eredità con beneficio d’inventario prima di agire, nemmeno contro chi ha ricevuto donazioni senza essere erede.
Il legittimario che invece riceve qualcosa, ma meno della sua quota, è chiamato all’eredità. Se vuole ridurre donazioni o legati fatti a persone che non sono coeredi, per esempio un nipote o un amico, deve aver prima accettato l’eredità con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.). Se non lo ha fatto, la domanda contro di loro è inammissibile, e il giudice può rilevarlo anche d’ufficio in appello (Cass. n. 25884/2025).
Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2026, n. 22986: «l’art. 564 c.c. si riferisce al legittimario chiamato all’eredità, per legge o per testamento, non al legittimario pretermesso, il quale è esonerato dal dover far precedere l’azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo donatario o legatario, dalla previa accettazione beneficiata»
La stessa sentenza ricorda che è equiparato all’escluso, ma solo ai fini dell’esonero dal beneficio d’inventario, anche il legittimario che non ha nulla da ereditare perché il defunto ha donato in vita tutto il patrimonio. Agendo in riduzione, però, quest’ultimo accetta tacitamente l’eredità, con quello che ne consegue per gli eventuali debiti.
Prima il testamento, poi le donazioni
L’azione di riduzione segue un ordine fissato dalla legge: prima si riducono le disposizioni del testamento; solo se non bastano si passa alle donazioni, cominciando dalla più recente (artt. 555 e 559 c.c.). È un ordine che non ammette scorciatoie: in una causa decisa dalla Corte d’Appello di Bologna, il figlio escluso che aveva attaccato soltanto le vendite fatte dal padre, sostenendo che nascondessero donazioni, senza chiedere la riduzione del testamento, ha perso dopo sedici anni di giudizio (Cass. n. 10456/2025).
Entro quando si può agire?
L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni. Quando la lesione deriva da un testamento, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20644/2004) hanno stabilito che il termine decorre dall’accettazione dell’eredità da parte di chi beneficia delle disposizioni lesive, non dalla morte né dalla pubblicazione del testamento. Quando la lesione deriva da donazioni, o da un insieme di testamento e donazioni, la data da cui contare va ricostruita sui documenti del caso concreto. Prima di concludere che è troppo tardi, o che c’è tutto il tempo, conviene farla verificare.
Donazioni di immobili: che cosa è cambiato con la legge 182/2025
Fino al 2025 il legittimario leso da una donazione poteva, a certe condizioni, recuperare l’immobile anche da chi lo aveva comprato dal donatario, entro vent’anni dalla trascrizione della donazione. Per questo banche e acquirenti guardavano con sospetto le case «di provenienza donativa».
La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto gli artt. 561 e 563 c.c. Oggi la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha venduto l’immobile, salvo che la domanda di riduzione sia stata trascritta prima. Al legittimario resta un credito in denaro verso il donatario, nella misura necessaria a integrare la sua quota; se il donatario è insolvente, risponde chi ha ricevuto da lui il bene gratuitamente, nei limiti del vantaggio ottenuto. Anche le ipoteche e gli altri pesi posti dal donatario sull’immobile restano efficaci.
Le nuove regole valgono per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025. Per quelle aperte prima, la vecchia disciplina è rimasta applicabile solo se entro il 18 giugno 2026 il legittimario aveva notificato e trascritto la domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione; altrimenti si applicano anche a loro le regole nuove. Molte guide online descrivono ancora il sistema precedente: chi ha ricevuto una donazione di immobili, intende farne una o vuole contestarne una deve ragionare con le regole attuali.
Testamenti ritrovati dopo la successione
Capita, e più spesso di quanto si creda: l’eredità è già stata divisa e salta fuori un testamento in un cassetto o in uno studio notarile. Il testamento non perde valore per il tempo trascorso: va pubblicato, e da quel momento l’eredità va ridistribuita secondo quanto stabilito dal testatore, con l’obbligo di restituire quello che si è ricevuto in più. Se il testamento emerge mentre è in corso una causa di divisione, può essere fatto valere anche in appello (Cass. n. 7679/2026).
I limiti sono altri: i termini per impugnare, l’usucapione sui beni posseduti per molti anni, la tutela di chi ha acquistato in buona fede. Ne parliamo in cosa succede se si trova un testamento dopo la successione e nel caso limite del testamento ritrovato dopo trent’anni.
Quando serve un avvocato
Per scrivere un testamento semplice, spesso basta il notaio. L’avvocato serve prima, quando il patrimonio o la famiglia sono complicati e bisogna capire quanto spazio c’è davvero tra legittima e quota disponibile, o quando un genitore anziano o con amministratore di sostegno vuole fare testamento e si teme una lite. E serve dopo, quando un testamento va contestato o difeso: lì si decide in giudizio, e le prove vanno costruite prima di iniziare.
Ci sono anche scelte che conviene non fare da soli, perché non si possono correggere dopo: accettare o rifiutare un legato in sostituzione di legittima, accettare l’eredità puramente e semplicemente quando si vuole agire contro un donatario che non è erede, lasciar passare i termini.
Chi ha ricevuto meno di quanto gli spetta, chi si vede escluso, chi ha in mano un testamento che qualcuno definisce falso: sono tre situazioni diverse, con tre strategie diverse. Il quadro generale della successione senza testamento è nella pagina su eredità e successione; l’assistenza dello Studio è descritta nella pagina sull’avvocato per successioni ed eredità, e per il tuo caso c’è il primo colloquio.
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L’Avv. Davide De Matteis è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 6575) e si occupa di diritto di famiglia dal 2009; segue anche successioni ed eredità. Riceve nello studio di Calderara di Reno e in videochiamata.
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Approfondimenti
Tutti gli articoli dello Studio su testamento e legittima, divisi per argomento.
Forme e validità del testamento
- esempio di testamento olografo: fac simile e regole
- qual è il testamento più sicuro
- cosa fa il notaio con un testamento olografo
- quanto dura un testamento olografo
- testamento dopo gli 80 anni
La quota di legittima
- tabella delle quote ereditarie
- la quota di legittima per i figli
- come si calcola la quota legittima
- quando i fratelli hanno diritto alla legittima
- quando si perde il diritto alla legittima
Escludere un erede
- il testamento esclude la legittima?
- come si può evitare di dare la legittima
- come escludere la moglie dall’eredità
Impugnare un testamento
- cosa succede se il testamento non rispetta la legittima
- come impugnare un testamento falso
- impugnazione per incapacità di intendere e volere
- chi è considerato incapace di fare testamento
Testamenti ritrovati dopo la successione
Domande frequenti su testamento e legittima
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Come si scrive un testamento olografo perché sia valido?
A mano, per intero, dal testatore; con la data completa di giorno, mese e anno; con la firma in fondo alle disposizioni. Niente testo scritto al computer o da un’altra persona: senza autografia o senza firma il testamento è nullo, con una data incompleta è annullabile.
Serve depositarlo dal notaio?
No, non è obbligatorio: un olografo tenuto in casa è valido. Il deposito fiduciario presso un notaio serve a non perderlo e a garantire che venga pubblicato; alla morte, in ogni caso, il testamento va portato a un notaio per la pubblicazione.
Chi sono i legittimari?
Il coniuge, i figli e, solo se non ci sono figli, gli ascendenti: i genitori o, se mancano, i nonni. L’unito civilmente ha gli stessi diritti del coniuge; il coniuge separato con addebito definitivo ha diritto solo a un assegno, se riceveva gli alimenti. Fratelli, nipoti e conviventi non sono legittimari: il testatore può escluderli.
Si può diseredare un figlio?
No. Il testamento che lo esclude resta valido, ma il figlio può agire in riduzione per ottenere la quota che la legge gli riserva. Il figlio perde la successione solo se è dichiarato indegno dal giudice, nei casi tassativi dell’art. 463 c.c.
Quanto tempo c'è per impugnare un testamento?
Dipende dall’azione. La nullità non ha termine. L’annullamento per vizi di forma o per incapacità si chiede entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni; per violenza, dolo o errore, entro cinque anni da quando si è scoperto il vizio. L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni, che per il testamento si contano dall’accettazione dell’erede che ne beneficia.
Le donazioni fatte in vita contano?
Sì. La legittima si calcola tenendo conto anche delle donazioni, che possono essere ridotte se il legittimario è stato leso. Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025, però, se il donatario ha venduto l’immobile il legittimario non può riprenderlo dall’acquirente: ha un credito in denaro verso il donatario.
Chi ha un amministratore di sostegno può fare testamento?
Sì, salvo che il giudice tutelare, con un provvedimento motivato, gli abbia tolto questa capacità. Deve però fare testamento da solo: l’amministratore non può assisterlo né essere presente davanti al notaio, e di regola non può ricevere nulla dal testamento, a meno che sia un parente entro il quarto grado, il coniuge o il convivente.
Si può rinunciare alla legittima mentre il genitore è vivo?
No. La rinuncia anticipata all’azione di riduzione non è valida, nemmeno se il figlio ha firmato per assenso l’atto di donazione. Si può rinunciare solo dopo la morte del genitore.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le quote indicate sono quelle riservate ai legittimari: il calcolo effettivo dipende dal patrimonio, dalle donazioni fatte in vita e dalla composizione della famiglia. Le sentenze citate riguardano vicende specifiche e non garantiscono esiti analoghi in altri casi.