Il regime patrimoniale si sceglie il giorno del matrimonio e spesso senza pensarci. Quella scelta anni dopo decide chi è proprietario della casa, a chi vanno i risparmi, chi risponde di un debito e che cosa si divide quando il matrimonio finisce.
In sintesi: in comunione legale entrano gli acquisti fatti durante il matrimonio, con eccezioni precise; in separazione dei beni ciascuno resta titolare di ciò che compra. Ma la realtà è più sfumata di così, perché esistono beni personali, beni che entrano in comunione solo alla fine (la cosiddetta comunione de residuo) e rimborsi che si possono chiedere all’altro.
Nella pratica, i dubbi e i problemi sono frequenti: la casa pagata in parte dai genitori, quella costruita sul terreno del suocero, il conto intestato al marito su cui sono finiti vent’anni di risparmi, i soldi personali messi nell’acquisto della casa comune.
Qui sotto trovi che cosa entra e che cosa no, come si esclude davvero un bene, che cosa succede a stipendi, risparmi e azienda, come funzionano divisione, rimborsi e debiti. In fondo c’è l’elenco completo degli approfondimenti.
Comunione legale o separazione dei beni: che cosa cambia
Se gli sposi non scelgono diversamente, il regime è la comunione legale (art. 159 c.c.). La separazione dei beni va scelta in modo espresso: con una dichiarazione nell’atto di matrimonio oppure, anche dopo, con una convenzione davanti al notaio, che va annotata a margine dell’atto di matrimonio per essere opponibile ai terzi (art. 162 c.c.).
La differenza, in concreto, è questa:
- in comunione legale ciò che si acquista durante il matrimonio è di entrambi per metà, chiunque abbia pagato e chiunque compaia nell’atto. È il regime che protegge chi guadagna meno o ha ridotto il lavoro per la famiglia;
- in separazione dei beni ciascuno è proprietario di ciò che compra e risponde dei propri debiti. Dà autonomia e ordine, ma non tutela chi non intesta nulla a proprio nome.
Non esiste un regime migliore in assoluto: dipende dai redditi, da un’eventuale attività d’impresa, dall’esposizione ai debiti, da chi mette i soldi negli acquisti importanti. Il regime si può cambiare in qualsiasi momento, ma il cambio non è retroattivo: i beni già comuni restano comuni finché non vengono divisi. Chi valuta questa scelta prima delle nozze trova le alternative nell’approfondimento sul contratto prematrimoniale.
Che cosa entra in comunione e che cosa resta personale
L’art. 177 del codice civile fa entrare in comunione gli acquisti compiuti durante il matrimonio, insieme o separatamente, e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze. L’art. 179 elenca invece i beni personali, che restano di chi li ha:
- i beni che ciascuno aveva prima del matrimonio;
- quelli ricevuti durante il matrimonio per successione o donazione, salvo che l’atto li destini espressamente alla comunione;
- i beni di uso strettamente personale e i loro accessori;
- i beni che servono all’esercizio della professione, esclusi quelli destinati a un’azienda che fa parte della comunione;
- quanto ricevuto a titolo di risarcimento del danno e la pensione per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- i beni acquistati con il prezzo ricavato dalla vendita di beni personali, o scambiandoli, purché ciò sia dichiarato nell’atto di acquisto.
Nella pratica i nodi ricorrenti sono sempre gli stessi: la casa ereditata resta personale, ma il denaro ricavato dalla sua vendita finisce in comunione se viene reimpiegato senza le cautele giuste; lo stipendio è personale finché viene percepito, ma i risparmi che restano al momento dello scioglimento cadono in comunione de residuo; le quote societarie e gli strumenti finanziari seguono regole diverse a seconda di come e quando sono stati acquistati.
Per gli immobili i dubbi più frequenti sono raccolti nell’approfondimento su quali immobili rientrano e quali sono esclusi; per titoli, azioni e buoni, in quello sugli strumenti finanziari.
La casa costruita sul terreno di uno solo
È una situazione frequentissima: il terreno è di uno dei coniugi, spesso ricevuto dai genitori, e la casa viene costruita durante il matrimonio con i soldi di entrambi. Molti pensano che la casa sia comune. Non è così. Prevale la regola dell’accessione (art. 934 c.c.): ciò che viene costruito sul suolo appartiene al proprietario del suolo. La Cassazione lo considera un principio consolidato: l’edificazione della casa coniugale sul terreno di proprietà del marito «esclude l’acquisto alla comunione dei beni», perché deve prevalere l’accessione (Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6020).
Questo non significa che l’altro coniuge abbia lavorato e pagato per niente. Non diventa comproprietario, ma può avere un diritto di credito per quanto ha contribuito alla costruzione. È una domanda autonoma, che non si propone nel giudizio di separazione e va impostata producendo i documenti dei pagamenti.
Il denaro ricavato dalla vendita di un bene personale
Chi vende un appartamento che aveva prima del matrimonio, o che ha ereditato, e deposita il ricavato sul proprio conto, non mette quei soldi in comunione. La Cassazione lo ha ribadito nel 2021: il denaro ricavato dalla vendita di un bene personale e depositato sul conto personale del coniuge «non forma oggetto della comunione legale immediata» e resta nella sua libera disponibilità (Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4492, ordinanza). Il problema si pone dopo, quando quel denaro viene usato per comprare qualcos’altro. Se nell’atto di acquisto non si dichiara da dove vengono i soldi, il nuovo bene entra in comunione. È il caso tipico della vendita di una casa ereditata e del reinvestimento senza cautele, ad esempio per comprare un altro immobile.
Come si esclude davvero un bene dalla comunione
È il punto in cui si commettono più errori, spesso davanti al notaio e in buona fede. Per gli immobili e i beni mobili registrati acquistati con il ricavato di beni personali, di uso strettamente personale o destinati alla professione, non basta intestare l’acquisto a uno solo. Servono due cose insieme: che il bene sia davvero personale, e che l’altro coniuge partecipi all’atto riconoscendolo (art. 179, secondo comma, c.c.).
La dichiarazione del coniuge che interviene non è una rinuncia. Le Sezioni Unite l’hanno chiarito nel 2009, e la Cassazione lo ripete da allora: la partecipazione all’atto è una condizione necessaria ma non sufficiente. Serve a documentare la natura personale del bene, e funziona solo se quella natura esiste davvero (Cass. civ., S.U., 28 ottobre 2009, n. 22755, richiamata da Cass. n. 20336/2021). Se il presupposto manca, l’altro coniuge può agire in giudizio per far accertare che il bene è comune, anche se al rogito aveva firmato.
C’è poi una differenza pratica che pochi conoscono. Una dichiarazione precisa, che indica quale bene personale è stato venduto e quando, può valere come confessione e diventa difficile da smentire. Una dichiarazione generica, del tipo «il prezzo è pagato con denaro personale», no.
È quanto è accaduto nel caso deciso dalla Cassazione nel 2025: il marito aveva comprato la casa coniugale dichiarando di pagarla con il ricavato della vendita di beni personali, e la moglie era intervenuta all’atto. La Corte d’appello ha accertato che la casa era in comunione. La Cassazione ha qualificato quella dichiarazione come un «generico asserto qualificatorio» e una «mera manifestazione di intenti», senza valore di confessione (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2025, n. 20332).
Che cosa fare, quindi, quando si compra con denaro proprio:
- dichiarare nell’atto la provenienza esatta delle somme, indicando il bene personale venduto, l’atto di vendita e, se possibile, il percorso del denaro;
- far intervenire l’altro coniuge all’atto;
- conservare la tracciabilità dei movimenti: rogito precedente, bonifici, estratti conto. Se un giorno servirà una prova, sarà documentale.
Le varianti più frequenti sono spiegate negli approfondimenti su come escludere un bene dalla comunione e sull’intestazione fittizia dell’immobile.
La casa comprata con i soldi dei genitori
Qui la regola è diversa, ed è più favorevole di quanto si creda. Se i genitori di uno dei coniugi pagano il prezzo della casa, anche versando il denaro direttamente al venditore, si ha una donazione indiretta dell’immobile al figlio. Il bene è personale per la parte pagata dai genitori, perché rientra nei beni ricevuti per donazione. Non serve un atto di donazione dal notaio, e non serve neppure che l’altro coniuge intervenga nel rogito: quella regola vale per i beni comprati con il ricavato di beni personali o destinati alla professione, non per le donazioni.
Conta invece la prova del collegamento tra il denaro dei genitori e l’acquisto. In un caso deciso dalla Cassazione nel 2021 il padre del marito aveva pagato con assegni una parte del prezzo. Il Tribunale aveva ritenuto la casa personale per l’80% e comune per il resto; la Corte d’appello l’aveva attribuita tutta al marito. La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, seguendo lo stesso criterio del Tribunale: se i genitori pagano solo una parte, il bene è personale solo «per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta», e il resto rimane in comunione (Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2021, n. 20336).
La lezione pratica è la tracciabilità. La regola da tenere a mente:
- Un bonifico dei genitori al venditore, o sul conto del figlio con una causale chiara pochi giorni prima del rogito, rende la prova semplice.
- Contanti e passaggi intermedi la rendono difficile, e aprono la strada a una lite.
Il tema è approfondito nella pagina sulla casa acquistata con i soldi dei genitori.
Beni «professionali» e beni dell’impresa
In questo caso la dichiarazione nel rogito non cambia la natura del bene. Nel caso deciso dalla Cassazione nel 2026, la moglie era intervenuta all’acquisto di alcuni terreni dichiarando che erano destinati alla professione di agricoltore del marito. I giudici hanno ritenuto che quei terreni servissero in realtà all’impresa agrituristica avviata da lui durante il matrimonio: non beni professionali, quindi, ma beni d’impresa, che ricadono nella comunione de residuo (Cass. civ., sez. II, 23 giugno 2026, n. 21412). Che cosa comporta, lo vediamo nel paragrafo più sotto.
Durante il matrimonio: chi può vendere, ipotecare, spendere
Finché la comunione dura, i beni comuni si amministrano così: gli atti di ordinaria amministrazione può compierli ciascun coniuge da solo; quelli di straordinaria amministrazione, come vendere o ipotecare la casa, richiedono entrambi (art. 180 c.c.). Se uno dei due rifiuta senza ragione un atto necessario nell’interesse della famiglia, l’altro può chiedere l’autorizzazione al giudice (art. 181 c.c.).
Che cosa succede se il marito vende da solo un immobile comune? L’atto non è nullo, ma annullabile su domanda dell’altro coniuge, entro un anno da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dalla trascrizione; per i beni mobili, chi ha agito senza consenso deve ricostituire la comunione (art. 184 c.c.). È un termine breve, e conviene non lasciarlo scorrere mentre si tratta.
La comunione de residuo: stipendi, conti correnti, risparmi e azienda
Alcuni beni non sono comuni durante il matrimonio, ma lo diventano per quello che ne resta nel momento in cui la comunione si scioglie.
Per questo si parla di comunione de residuo, o differita. Vi rientrano i frutti dei beni personali (per esempio l’affitto di un appartamento ereditato), i proventi dell’attività di ciascuno (stipendi, guadagni professionali) e i beni dell’azienda gestita da uno solo e costituita dopo il matrimonio (artt. 177, lett. b e c, e 178 c.c.).
Fino allo scioglimento ciascuno dispone liberamente del proprio stipendio. Quello che è stato speso per la famiglia o per sé non si recupera. Quello che c’è ancora, invece, si divide: all’altro coniuge spetta un credito pari alla metà del valore, non la comproprietà dei singoli beni.
Il conto intestato a uno solo
La domanda più frequente è: i risparmi sul conto di mio marito sono anche miei?
Se su quel conto sono confluiti stipendi o guadagni, sì, per la parte che esiste ancora quando la comunione si scioglie. La Cassazione lo ha ribadito in una causa in cui i proventi dell’attività di un artista erano stati trasferiti su un conto all’estero, intestato formalmente al figlio di lui ma gestito dallo stesso artista: il saldo attivo di un conto intestato a uno solo, nel quale siano affluiti i proventi della sua attività, entra in comunione al momento dello scioglimento, se ancora sussistente (Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4492, ordinanza). Attenzione: che il conto fosse intestato a un terzo non ha cambiato nulla.
Diverso è il caso del conto cointestato, dove le somme si presumono di entrambi e i prelievi eccessivi di uno dei due possono dover essere restituiti. Sono i temi degli approfondimenti sul conto intestato solo al marito e sul conto cointestato dopo la separazione.
L’azienda di uno solo
Se uno dei coniugi ha avviato un’impresa individuale dopo il matrimonio, gestendola da solo, allo scioglimento l’altro non diventa comproprietario di capannoni, macchinari o terreni. Ha diritto a una somma: la metà del valore dell’azienda come complesso organizzato, calcolato al momento dello scioglimento e al netto dei debiti.
È il principio fissato dalle Sezioni Unite nel 2022 e applicato dalla Cassazione nel caso dei terreni dell’agriturismo: i giudici di merito avevano attribuito alla moglie la proprietà dell’edificio in cui il marito esercitava l’impresa, e la Cassazione ha cassato la decisione, perché all’altro coniuge spetta «solamente un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda» (Cass. civ., sez. II, 23 giugno 2026, n. 21412).
L’impresa non viene smembrata: si liquida una somma.
Se l’impresa è esercitata in forma di società, il discorso riguarda le quote, non i beni della società: lo spiega l’approfondimento sulle quote di una Srl.
Entro quando si può chiedere la propria metà
Qui si sbaglia spesso, perché si aspetta il divorzio: il credito sulla comunione de residuo si prescrive in dieci anni, e la prescrizione non resta sospesa durante la separazione.
I termini decorrono dallo scioglimento della comunione, non dal divorzio.
La Cassazione lo ha detto in modo netto nel 2022: durante la separazione la ragione della sospensione «non può infatti più operare allorché la crisi coniugale ha ormai trovato un riscontro formale nella separazione, e la convivenza è cessata» (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2022, n. 32212, ordinanza).
Il principio vale anche per gli altri crediti fra coniugi separati. Nel 2024 la Cassazione lo ha applicato a una ex moglie che aveva pagato di tasca propria le cambiali firmate dal marito per l’acquisto di un immobile e che ha chiesto il rimborso diciassette anni dopo la separazione: credito prescritto (Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27790, ordinanza).
C’è un’eccezione importante. Se un coniuge ha nascosto con dolo il denaro all’altro, la prescrizione resta sospesa finché l’inganno non viene scoperto (art. 2941, n. 8, c.c.). Nella causa del conto all’estero, che la moglie aveva scoperto solo anni dopo, la Corte d’appello aveva applicato proprio questa regola, e su questo punto la decisione è rimasta ferma anche in Cassazione (Cass. n. 4492/2021).
Un accordo generico o un assegno una tantum non cancellano il diritto
Sempre nella stessa causa, l’ex marito sosteneva che l’assegno divorzile versato in unica soluzione e una transazione in cui le parti dichiaravano di non avere «nessun ulteriore rapporto di dare/avere» chiudessero ogni pretesa. La Cassazione non gli ha dato ragione: l’assegno una tantum non preclude la domanda sulla comunione de residuo, che ha presupposti e finalità diversi, e una transazione, per quanto ampia nelle parole, riguarda soltanto le questioni su cui le parti hanno effettivamente trattato (Cass. n. 4492/2021). Chi vuole chiudere davvero ogni partita deve elencare i beni e i conti, non affidarsi a una formula.
Quando finisce la comunione e come si dividono i beni
Non occorre attendere il divorzio. In caso di separazione, la comunione si scioglie nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, oppure, nella separazione consensuale, alla data dell’accordo sottoscritto davanti al giudice, purché poi omologato (art. 191, secondo comma, c.c., introdotto nel 2015). Il provvedimento viene comunicato all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, così che lo scioglimento sia conoscibile dai terzi e opponibile a loro.
La norma parla ancora di autorizzazione del «presidente del tribunale», una figura che con la riforma Cartabia è scomparsa dal procedimento: si ritiene che il riferimento vada ora ai provvedimenti temporanei e urgenti che il giudice adotta alla prima udienza (art. 473-bis.22 c.p.c.). Per le separazioni con negoziazione assistita si fa riferimento, di regola, alla data dell’accordo, che deve poi ricevere il nulla osta o l’autorizzazione del pubblico ministero.
Da quel momento ciò che ciascuno acquista è soltanto suo, e la comunione de residuo si cristallizza: stipendi e risparmi si contano a quella data. I beni già comuni, invece, restano in comunione ordinaria fino alla divisione. Il quadro completo, con i casi più frequenti, è nell’approfondimento su quando cessa la comunione; gli acquisti fatti nel frattempo sono trattati in quello sugli acquisti durante la separazione.
Se i coniugi si riconciliano
Attenzione: la riconciliazione fa tornare la comunione, ma solo per il futuro. Gli acquisti fatti nel periodo di separazione restano di chi li ha fatti.
Emblematico un caso deciso a Bologna: un uomo si era separato una prima volta nel 1998 e, poche settimane dopo, aveva comprato un appartamento. Nel 2012 i coniugi si erano riconciliati. Nel 2014, separandosi di nuovo, lui aveva trasferito l’appartamento alla moglie. Per i coniugi la casa era comune, perché la riconciliazione aveva fatto rivivere la comunione. Il Tribunale ha escluso questa tesi: l’acquisto era avvenuto durante la prima separazione, e la riconciliazione aveva ripristinato la comunione «con mera efficacia ex nunc, […] senza, quindi, alcuna retroattività per gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione» (Trib. Bologna, sez. IV, 21 marzo 2016, ordinanza). Perché la questione contasse tanto, lo vediamo nella sezione sui debiti.
Come si dividono i beni
Lo scioglimento non divide nulla da solo. I beni restano in comproprietà finché i coniugi non si accordano o finché un giudice non li divide. Le strade sono due: un accordo, spesso dentro le condizioni di separazione o di divorzio, oppure una causa di divisione, che se il bene non è comodamente divisibile può concludersi con l’attribuzione a uno dei due con un conguaglio o con la vendita.
Attenzione: la causa di divisione non si può inserire nel giudizio di separazione o di divorzio.
Il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibili le domande di divisione proposte in un giudizio di separazione, richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui si tratta di domande «autonome e distinte» (Trib. Bologna, sez. I, 8 giugno 2018, n. 1836). La decisione è anteriore alla riforma Cartabia, ma lo stesso principio è stato ribadito anche dopo la riforma, per esempio dal Tribunale di Potenza nel 2024 in un procedimento di modifica delle condizioni (Trib. Potenza, 5 marzo 2024, n. 388).
Il quadro pratico è nell’approfondimento su come si dividono i beni in caso di separazione.
Metà e metà, anche se uno ha pagato di più
In comunione legale non esistono quote diverse da quelle uguali. All’atto dello scioglimento attivo e passivo si dividono per metà (art. 194 c.c.), «indipendentemente dalla misura della partecipazione e dall’entità degli apporti di ciascuno», e senza possibilità di provare un apporto diverso, come invece accade nella comunione ordinaria (Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11787). Chi ha pagato da solo la casa comune non ottiene per questo più della metà.
Il giudice, se ci sono figli, può però costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro (art. 194, secondo comma, c.c.). Per la casa in cui vivono i figli, poi, contano anche le regole sull’assegnazione, spiegate nella pagina sulla casa coniugale.
Rimborsi e restituzioni: che cosa si può chiedere indietro
Prima della divisione si fanno i conti fra ciascun coniuge e la comunione (art. 192 c.c.). Chi ha prelevato denaro comune per scopi personali deve rimborsarlo. Chi ha speso denaro personale per spese e investimenti sui beni comuni può chiederne la restituzione: il caso tipico è la ristrutturazione della casa comune pagata con i soldi di un’eredità.
Attenzione però a una distinzione che spesso sfugge, e che nelle cause si rivela decisiva: il denaro personale usato per comprare un bene che è entrato in comunione non si recupera.
In altri termini se uno dei coniugi ha pagato l’intero prezzo della casa comune con i propri risparmi di prima del matrimonio, senza la dichiarazione dell’art. 179, la casa è di entrambi per metà e quei soldi non gli vengono restituiti. La Cassazione lo ha affermato più volte: «Il denaro personale o i proventi dell’attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell’acquisto di un bene caduto in comunione legale», mentre il diritto alla restituzione sorge per le spese e gli investimenti fatti sui beni comuni dopo l’acquisto, «mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti» (Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2012, n. 19454, come riportata da Trib. Patti, 10 novembre 2020, n. 628; il principio è richiamato anche da Cass. n. 11787/2021).
Un esempio chiarisce la differenza. Si pensi a una coppia in comunione che compra un appartamento per 200.000 euro: 80.000 li mette il marito, con i risparmi di prima delle nozze, il resto è un mutuo pagato da entrambi. Dieci anni dopo la moglie spende 40.000 euro ereditati dalla madre per rifare il tetto e gli impianti. In divisione, il marito non recupera gli 80.000 euro: la casa è comunque per metà di ciascuno. La moglie, invece, può chiedere la restituzione dei 40.000 euro investiti nel bene comune, se riesce a documentarli. Le varianti sono trattate negli approfondimenti sulla restituzione delle somme per la ristrutturazione e sui prelievi da restituire.
Questi conti si fanno al momento della divisione, non prima: secondo la Cassazione rimborsi e restituzioni si effettuano «solo al momento dello scioglimento della comunione in funzione della divisione dei beni comuni» (Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2004, n. 18564). Anche il credito per le spese sostenute sull’immobile comune dopo la separazione si prescrive senza sospensione, e va quindi fatto valere in tempo (Cass. n. 24160/2018, richiamata da Cass. n. 27790/2024).
Dividere i beni dentro la separazione
Quando c’è accordo, la soluzione più semplice è regolare la divisione direttamente nella separazione consensuale o nel divorzio congiunto.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto valide le clausole con cui i coniugi si attribuiscono la proprietà esclusiva di beni, anche immobili e anche in comunione, nel complessivo riassetto dei loro rapporti: inserito nel verbale e omologato, l’accordo è un titolo valido per la trascrizione (Cass. civ., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761). Peraltro una volta sciolta la comunione, i coniugi possono anche ripartire un immobile comune in quote diverse dalla metà, nel quadro delle reciproche attribuzioni: la Cassazione nel 2025 ha escluso che una clausola del genere sia nulla (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2546, ordinanza).
Anche al Tribunale di Bologna è una strada percorribile.
In una separazione decisa nel 2026 i coniugi avevano in comunione un appartamento, un terreno e un’area urbana acquistati nel 2018. Il marito ha ceduto alla moglie la sua metà di tutti e tre, con un conguaglio di 90.000 euro, pagato dalla moglie e determinato «tenendo conto del complesso degli accordi di separazione». Nel verbale sono state inserite le dichiarazioni catastali e urbanistiche richieste dalla legge e l’attestato di prestazione energetica, gli effetti sono stati fissati al deposito della sentenza, e le parti si sono avvalse dell’esenzione fiscale prevista per gli atti della separazione (Trib. Bologna, 27 aprile 2026, n. 3576). Nessuna causa di divisione, dunque. Il presupposto è un lavoro preparatorio accurato: le dichiarazioni richieste per il trasferimento devono essere complete già nell’accordo. Lo richiedono le Sezioni Unite: senza quelle dichiarazioni il trasferimento non è valido (Cass. civ., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761).
Debiti, creditori e pignoramenti
La domanda è sempre la stessa: rispondo dei debiti di mio marito o di mia moglie? Dipende dal tipo di debito.
- Debiti della comunione. Sui beni comuni gravano i debiti contratti, anche da uno solo, nell’interesse della famiglia, quelli per l’amministrazione dei beni comuni e quelli contratti insieme (art. 186 c.c.). Se i beni comuni non bastano, il creditore può agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge, ma solo fino alla metà del credito (art. 190 c.c.).
- Debiti personali di uno dei due, compresi quelli fiscali e quelli per garanzie prestate a una società. Il creditore agisce sui beni personali del debitore e, in via sussidiaria, sui beni comuni fino al valore della sua quota (art. 189 c.c.).
La separazione dei beni protegge chi non ha firmato, ma non rende intoccabile ciò che viene trasferito all’altro per sottrarlo ai creditori. Lo si vede bene negli accordi di separazione: il trasferimento della casa da un coniuge all’altro, deciso nella separazione consensuale, può essere revocato su domanda del creditore (art. 2901 c.c.). Non è però automaticamente un regalo: secondo la Cassazione quegli accordi hanno una natura propria, e possono essere onerosi se compensano davvero crediti, mantenimento e rapporti maturati durante il matrimonio (Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36562, ordinanza, in una causa poi rinviata alla Corte d’appello di Bologna).
Quando invece questa compensazione non c’è, il trasferimento cade.
Torniamo al caso bolognese della riconciliazione. L’uomo era fideiussore di una società. Nel gennaio 2014 ha trasferito alla moglie il suo unico immobile, in esecuzione degli accordi di separazione consensuale; meno di un mese dopo la società è fallita, e la banca ha chiesto la revoca del trasferimento. Poiché l’appartamento era stato comprato durante la prima separazione, era un bene personale di lui. Il Tribunale ha poi osservato che negli accordi non era stato quantificato alcun mantenimento e non erano indicati rapporti di dare e avere da compensare, ha ritenuto l’atto gratuito e lo ha dichiarato inefficace verso la banca per l’intero, non solo per metà (Trib. Bologna, sez. IV, 21 marzo 2016, ordinanza).
Separarsi, o cambiare regime patrimoniale, per mettere al riparo i beni dai creditori è quindi una strada pericolosa: gli atti possono essere revocati e, in alcune situazioni, la condotta ha rilievo penale.
Gli strumenti di protezione del patrimonio esistono, ma vanno costruiti prima. I casi più frequenti sono negli approfondimenti sui debiti del coniuge separato e sulla separazione simulata per non pagare i debiti.
Donazioni e regali
I regali fatti durante il matrimonio, se proporzionati alle possibilità di chi li ha fatti e al tenore di vita della coppia, non si restituiscono: sono liberalità d’uso. Discorso diverso per le donazioni di valore rilevante, che richiedono l’atto pubblico e si possono revocare solo nei casi previsti dalla legge, non semplicemente perché il matrimonio è finito o perché c’è stato un tradimento.
Lo stesso criterio di proporzione vale per le coppie non sposate, che non sono in comunione dei beni. Il Tribunale di Bologna ha respinto le domande di restituzione di un ex convivente per arredi e oggetti lasciati nella casa della compagna, ritenendo che le spese per la vita comune, se proporzionate, non si ripetono (Trib. Bologna, sez. II, 27 aprile 2023, n. 943). La decisione è commentata nell’approfondimento sull’indebito arricchimento; le regole per chi convive senza essere sposato sono nella pagina sulle coppie di fatto.
Anche le donazioni fatte dai genitori a un figlio sposato in comunione meritano attenzione. Ben documentate restano personali del figlio; fatte in contanti o senza traccia, finiscono per alimentare liti che un bonifico con una causale chiara avrebbe evitato. Quando poi la donazione è importante, ha anche effetti sulla futura successione dei genitori: il tema è trattato nella pagina su eredità e successione.
Le decisioni citate, in sintesi
Le decisioni che seguono provengono dall’archivio di giurisprudenza dello Studio. Nomi e dettagli identificativi sono omessi. Servono a mostrare come vengono applicati i principi, non a prevedere un risultato: una singola sentenza non rappresenta un orientamento, e gli importi dipendono dalla vicenda concreta. Per alcune decisioni recenti della Cassazione ci siamo basati sui commenti pubblicati dalla rivista IUS Famiglie.
Decisione | Questione | Che cosa ha deciso |
Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6020 | Casa costruita sul terreno del marito | Prevale l’accessione: la casa non entra in comunione. |
Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4492 (ord.) | Conto intestato a un terzo su cui confluivano i guadagni del marito; assegno una tantum; transazione | Il saldo entra nella comunione de residuo allo scioglimento; l’assegno una tantum e la transazione generica non precludono la domanda. |
Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2025, n. 20332 | Dichiarazione del coniuge nel rogito | Una dichiarazione generica sulla natura personale del denaro non vale come confessione: la casa è in comunione. |
Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2021, n. 20336 | Casa pagata in parte dal padre del marito | Donazione indiretta: bene personale solo per la parte pagata dal padre; il resto è comune. |
Cass. civ., sez. II, 23 giugno 2026, n. 21412 | Azienda agrituristica del marito | Al coniuge spetta un credito pari al 50% del valore dell’azienda, non la proprietà dei beni. |
Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2022, n. 32212 (ord.) | Prescrizione del credito sulla comunione de residuo | Dieci anni dallo scioglimento, senza sospensione durante la separazione. |
Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27790 (ord.) | Cambiali pagate dall’ex moglie, rimborso chiesto dopo diciassette anni | Credito prescritto: nessuna sospensione durante la separazione. |
Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11787 | Quote nella divisione della comunione | Sempre uguali, senza prova di apporti diversi. |
Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2004, n. 18564 | Rimborsi e restituzioni | Si regolano solo con lo scioglimento, in funzione della divisione. |
Cass. civ., S.U., 29 luglio 2021, n. 21761; Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2546 (ord.) | Beni comuni negli accordi di separazione | Validi i trasferimenti negli accordi; ammesse quote diverse dalla metà dopo lo scioglimento. |
Trib. Bologna, 27 aprile 2026, n. 3576 | Divisione nella separazione | Cessione della metà di tre immobili comuni con conguaglio di 90.000 euro, direttamente nella sentenza di separazione. |
Trib. Bologna, sez. I, 8 giugno 2018, n. 1836 | Domanda di divisione nel giudizio di separazione | Inammissibile: va proposta in un giudizio autonomo. |
Trib. Bologna, sez. IV, 21 marzo 2016 (ord.) | Riconciliazione; trasferimento della casa negli accordi di separazione prima del fallimento della società garantita | La riconciliazione non ha effetto retroattivo; il trasferimento, gratuito, è inefficace verso la banca. |
Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36562 (ord.) – su App. Bologna | Revocatoria del trasferimento negli accordi di separazione | Da valutare se l’attribuzione ha funzione compensativa (onerosa) o è gratuita; causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna. |
Il lavoro dell’avvocato in queste situazioni
Nelle questioni patrimoniali tra coniugi la differenza la fa quasi sempre la ricostruzione documentale: atti di acquisto e rogiti precedenti, dichiarazioni rese davanti al notaio, estratti conto degli anni rilevanti, bonifici dei genitori, fatture dei lavori, dichiarazioni dei redditi, bilanci dell’impresa. Un’affermazione senza carte, in questa materia, vale poco.
Il lavoro consiste quindi nel mettere in fila i movimenti prima di impostare una domanda. Poi nel fissare la data dello scioglimento e verificare i termini di prescrizione prima che sia tardi. Infine, quando è possibile, nel chiudere la divisione dentro le condizioni di separazione, perché un accordo scritto bene evita una causa di divisione che può durare anni.
Se la crisi è appena cominciata, il punto di partenza è la separazione; se siete già separati e volete divorziare, il quadro della procedura è nella pagina sul divorzio. Se vuoi prima capire come stanno le cose, c’è il primo colloquio.
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Chi ti assiste
L’Avv. Davide De Matteis è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 6575) e si occupa di diritto di famiglia dal 2009. Riceve nello studio di Calderara di Reno e in videochiamata; segue procedimenti davanti al Tribunale di Bologna e, quando serve, in altri fori.
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Approfondimenti su ogni singola questione
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Donazioni e regali
Domande frequenti sulla comunione dei beni
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Che cosa entra nella comunione dei beni?
Gli acquisti compiuti durante il matrimonio, anche se intestati a uno solo dei coniugi, e le aziende gestite da entrambi costituite dopo le nozze. Restano personali i beni posseduti prima, quelli ricevuti per successione o donazione, i beni di uso strettamente personale e quelli destinati alla professione, i risarcimenti, e i beni comprati con il ricavato della vendita di beni personali se ciò risulta dall’atto. Stipendi, risparmi e azienda di uno solo entrano in comunione solo per quanto ne resta allo scioglimento.
Basta intestare la casa a me per escluderla dalla comunione?
No. Se la casa è comprata con il ricavato di beni personali, serve che l’altro coniuge partecipi all’atto e che i soldi provengano davvero da beni personali. La sua dichiarazione non è una rinuncia: se il presupposto manca, può far accertare in giudizio che la casa è comune.
La casa comprata con i soldi dei miei genitori è anche di mio marito?
No, per la parte pagata dai tuoi genitori: è una donazione indiretta e il bene è personale in proporzione. Non serve un atto di donazione né l’intervento di tuo marito nel rogito. Serve però poter dimostrare il collegamento tra il denaro dei genitori e l’acquisto, per esempio con i bonifici.
Ho pagato io la casa comune con i miei risparmi: me li restituiscono?
Di regola no. Il denaro personale usato per comprare un bene entrato in comunione non si recupera, e la casa si divide per metà. Si possono invece chiedere indietro le somme personali spese dopo l’acquisto per lavori e migliorie sulla casa comune, se documentate.
I risparmi sul conto di mio marito sono anche miei?
Se sul conto sono confluiti stipendi o guadagni, per la parte che esiste ancora quando la comunione si scioglie spetta a te un credito pari alla metà. Ciò che è stato speso prima non si recupera. Se il denaro è stato spostato su un conto intestato a un’altra persona ma gestito da lui, conta chi ne dispone davvero, non a chi è intestato il conto.
Entro quanto tempo posso chiedere la mia metà?
Il credito si prescrive in dieci anni e la prescrizione non è sospesa durante la separazione: decorre da quando la comunione si scioglie. Aspettare il divorzio è un errore frequente e costoso. Fa eccezione il denaro nascosto con dolo, per il quale il termine resta sospeso finché l’inganno non viene scoperto.
Mio marito può vendere da solo un bene comune?
Gli atti di straordinaria amministrazione, come vendere o ipotecare un immobile comune, richiedono entrambi i coniugi. Se uno agisce da solo, l’altro può chiedere l’annullamento dell’atto, ma entro un anno da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dalla trascrizione.
Rispondo dei debiti di mio marito o di mia moglie?
Dipende. I debiti contratti nell’interesse della famiglia gravano sulla comunione e, se non basta, sui beni personali di ciascuno fino alla metà del credito. Quelli personali restano di chi li ha assunti, ma il creditore può rivalersi in via sussidiaria sui beni comuni fino al valore della sua quota. Un trasferimento di beni fatto per sottrarli ai creditori può essere revocato.
Se ci riconciliamo dopo la separazione, torna la comunione?
Sì, ma solo per il futuro. Gli acquisti fatti durante la separazione restano di chi li ha compiuti.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Gli importi citati nelle decisioni riguardano vicende specifiche e non sono indicativi di quanto spetta in altri casi.