Quando i genitori si separano, il figlio ha diritto di essere mantenuto da entrambi, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità. Nella pratica il mantenimento dei figli ha due componenti: 1) l’assegno di mantenimento che corrisponde ad un assegno mensile, che copre la vita di tutti i giorni; 2) le spese straordinarie, che si dividono a parte quando si presentano, nella percentuale stabilita dal giudice o dall’accordo.
Una volta stabilito nel suo ammontare l’assegno crea raramente dubbi: c’è una cifra e una data di pagamento. Se non si paga si può agire per la riscossione.
I dubbi nascono quasi sempre sulle spese straordinarie: l’apparecchio per i denti andava concordato? la retta della scuola privata va divisa anche se l’altro genitore non era d’accordo? chi ha anticipato una spesa due anni fa può ancora chiederla?
La risposta dipende sostanzialmente da tre cose: che cosa prevede il provvedimento sottoscritto o deciso dal giudice; che cosa prevede il Protocollo del Tribunale di Bologna (che quasi tutte le sentenze bolognesi richiamano); ed infine come la Cassazione tratta le spese fatte senza accordo.
Qui trovi le regole, le casistiche più frequenti e alcune decisioni recenti del Tribunale e della Corte d’Appello di Bologna. Per ogni tema c’è il rimando all’approfondimento.
Come si stabilisce l’assegno per i figli
Non esiste una percentuale fissa dello stipendio, né un importo minimo di legge, non esistono tabelle prefissate. Il giudice parte dai bisogni concreti del figlio e guarda cinque elementi, indicati dall’art. 337-ter c.c.:
- le sue esigenze attuali,
- il tenore di vita che aveva quando viveva con entrambi i genitori,
- i tempi che trascorre con ciascuno,
- le risorse economiche di tutti e due i genitori
- il valore economico del lavoro domestico e di cura che ciascun genitore si assume.
Da qui nasce un importo, di solito a carico del genitore con cui il figlio non vive in modo prevalente, rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT (la rivalutazione opera per legge anche se non espressamente prevista nell’accordo). Le tabelle che circolano online possono dare un’idea, ma nessun giudice le applica in automatico: come si arriva davvero alla cifra dipende dal caso.
A conferma richiamo una decisione della Corte d’Appello di Bologna su un appello proveniente dal Tribunale di Bologna. Il padre sosteneva che il Tribunale avesse fissato l’assegno con un metodo “forfettario”, pari alla metà del suo imponibile fiscale, e chiedeva di ridurlo sulla base di criteri statistici. La Corte ha respinto l’appello: quel metodo non compariva nella sentenza e il contributo deve essere deciso con i criteri dell’art. 337-ter c.c., «ispirati al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, delle attuali esigenze della prole, del tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore» (App. Bologna, sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1795). Al contrario, il padre si era limitato, scrive la Corte, a riportare «astratti criteri statistici disancorati dal caso specifico».
Possiamo quindi rispondere alle tre domande che tornano sempre:
- Qual è il minimo: la legge non fissa una cifra, ma l’assegno deve coprire almeno i bisogni essenziali del figlio, anche quando chi paga guadagna poco.
- Da quando si paga: la Cassazione parla di una «regola generale che fissa la decorrenza dalla domanda» (Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2022, n. 26272, ordinanza), quindi non dalla sentenza (salvo che il giudice disponga diversamente).
- Chi paga se un genitore non lavora: l’obbligo resta, e si guarda alla capacità di lavorare, non solo alla busta paga.
Alcune cifre reali, e perché da sole dicono poco
Chi cerca “quanto si paga di mantenimento per un figlio” vuole un numero. Le decisioni che seguono, tutte dell’archivio dello Studio, mostrano quanto possono essere diversi gli importi, e soprattutto da che cosa dipendono.
Decisione | Situazione | Assegno per i figli | Spese straordinarie |
Trib. Bologna, 28 aprile 2026, n. 3647 | Due figli; redditi dei genitori «sostanzialmente analoghi»; collocamento paritario dopo sei mesi; casa di proprietà della madre assegnata al padre | Nei primi sei mesi, con i figli prevalentemente dal padre, 100 euro per figlio a carico della madre; dopo con i tempi paritari, 150 euro per figlio a carico del padre | 50% ciascuno |
Trib. Bologna, 29 febbraio 2024, n. 674 | Due figli con la madre; padre con circa 3.840 euro netti al mese, madre con circa 1.800; casa del padre assegnata alla madre | 350 euro per figlio | 70% a carico del padre |
Trib. Bologna, 6 maggio 2026, n. 3903 | Due figlie affidate in via esclusiva alla madre | 300 euro per figlia | 50% ciascuno |
App. Bologna, 21 novembre 2024, n. 2163 (appello da Trib. Rimini) | Una figlia; tempi quasi paritari; padre con elevata capacità reddituale e patrimoniale | 600 euro | 70% a carico del padre |
App. Bologna, 13 ottobre 2025, n. 1795 (appello da Trib. Bologna) | Tre figlie, due maggiorenni, una con grave disabilità, anche in età universitaria; padre libero professionista con redditi cresciuti nel tempo | 800 euro per figlia | 50% ciascuno |
Le cifre vanno lette insieme alla colonna “situazione”. A parità di figli, contano la differenza di reddito tra i genitori, la casa (chi la usa e di chi è), i tempi e l’età. Sono esempi, non un listino. Evidenziano che ogni caso ha necessità di una valutazione dettagliata e relativa al caso concreto.
Tempi paritari: l’assegno non sparisce
Molti pensano che, con tempi uguali, ciascun genitore mantenga il figlio quando è con sé, senza assegno: è il cosiddetto mantenimento diretto. Può succedere, ma non è assolutamente automatico, perché il tempo trascorso con ciascun genitore è uno dei cinque criteri, non l’unico.
Richiamo per esempio il caso analizzato dalla Corte d’Appello di Bologna nel 2024 (appello da una sentenza del Tribunale di Rimini) in cui i tempi della figlia con i due genitori erano quasi equivalenti. Il padre, con redditi e patrimonio molto più elevati, aveva chiesto di passare al mantenimento diretto o almeno di ridurre il contributo. Le domande sono state respinte e sono stati confermati 600 euro mensili più il 70% delle spese straordinarie. Il tempo di permanenza, spiega la Corte, «sì concorre ad influire sulla misura dell’assegno di mantenimento dei figli, ma non è il solo su cui si fonda la determinazione del contributo» (App. Bologna, sez. I, 21 novembre 2024, n. 2163).
Analogamente il Tribunale di Bologna (separazione del 2026) ha disposto un passaggio graduale al collocamento paritario di due figli. Con redditi analoghi, un assegno era comunque giustificato da un altro elemento: la casa familiare, di proprietà della madre, che era stata assegnata al padre. La madre, quindi, contribuisce due volte: mantenendo i figli nei suoi periodi e con la propria casa, che il padre usa senza pagare affitto. Per questo il Tribunale ha ritenuto che gli oneri, «indipendentemente dal collocamento paritario», sarebbero stati «maggiori per la resistente», cioè per la madre, e ha posto a carico del padre 150 euro al mese per ciascun figlio (Trib. Bologna, 28 aprile 2026, n. 3647).
La casa familiare e l’assegno unico
È un criterio pacifico: la casa familiare entra nel calcolo dell’assegno di mantenimento. È evidente che chi resta nella casa dell’altro genitore riceve un vantaggio economico e chi continua a pagare il mutuo della casa in cui vivono i figli contribuisce di fatto al loro mantenimento. Tra le tante si segnala la decisione n. 674/2024 del Tribunale di Bologna, dove si scrive espressamente: «va considerato il valore dell’assegnazione della casa familiare».
Va tenuto distinto anche l’assegno unico universale, che è un contributo dello Stato e non sostituisce il mantenimento. Il giudice stabilisce a chi va: per intero alla madre nelle decisioni n. 3903/2026 e n. 674/2024, entrambe con figli affidati in via esclusiva alla madre; a metà tra i genitori nella decisione n. 3647/2026, con collocamento paritario. La Cassazione ha confermato che, anche con l’affidamento condiviso, il giudice può attribuire l’assegno unico per intero al genitore presso cui i figli vivono in prevalenza (Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672, ordinanza).
Spese ordinarie e spese straordinarie: la differenza in pratica
L’assegno copre le spese ordinarie, e nelle sentenze bolognesi vengono spesso elencate per esteso al fine di non generare dubbi. Vi rientrano le spese per «vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona» (così, per esempio, Trib. Bologna, 6 maggio 2026, n. 3903). Quindi per il Tribunale di Bologna la mensa rientra nell’ordinario e non si divide a parte come straordinaria. È una delle contestazioni più frequenti perché in effetti altri Fori la considerano spesa straordinaria.
Tutto ciò che è imprevedibile, occasionale o di importo rilevante resta fuori dall’assegno ed è una spesa straordinaria. Si divide nella percentuale fissata dal giudice o dall’accordo.
Quando i redditi sono comparabili si applica di solito il 50% ciascuno, ma non è una regola fissa. Ad esempio nelle decisioni n. 674/2024 del Tribunale di Bologna e n. 2163/2024 della Corte d’Appello, dove i redditi erano molto diversi, il padre paga il 70%.
Il Protocollo del Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie
A Bologna il riferimento è il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, sottoscritto il 9 agosto 2017 nell’ambito dell’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale. Non è una legge. Le sentenze del Tribunale lo richiamano però regolarmente nel dispositivo, spesso riportandone il testo per intero, e da quel momento le sue regole diventano quelle del provvedimento.
Chiaro che il punto di partenza è sempre il vostro provvedimento giudiziale o l’accordo sottoscritto. Ma se il testo richiama il Protocollo valgono comunque le regole che si riportano di seguito, anche se non espressamente trascritte nel testo.
Le spese che si rimborsano senza accordo preventivo
Il Protocollo le considera nell’interesse del figlio «in via generale». Sono:
- le spese che derivano da scelte già condivise e continuative: la scuola scelta insieme, lo sport concordato, lo specialista scelto da entrambi, con i relativi trattamenti e farmaci prescritti. Il limite è che non intervengano, dopo la separazione, «documentati mutamenti» nelle condizioni di vita tali da rendere la spesa «eccessivamente gravosa»;
- centri estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se servono per gli orari di lavoro del genitore con cui il figlio vive e l’altro genitore, anche con l’aiuto dei nonni, non offre alternative in tempo utile;
- iscrizione e dotazione scolastica iniziale indicata dalla scuola, uscite scolastiche senza pernottamento;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket, apparecchi dentistici e oculistici prescritti (comprese le lenti a contatto), spese mediche urgenti;
- patente di guida e abbonamento ai mezzi pubblici.
Le spese da concordare prima: la regola dei trenta giorni
Tutte le altre vanno concordate, con una procedura precisa. Il genitore che propone la spesa informa l’altro per iscritto (raccomandata, fax o e-mail) e ne indica anche l’importo. Se entro trenta giorni l’altro non manifesta per iscritto un dissenso motivato, il consenso si presume.
Due indicazioni pratiche:
- Chi chiede farebbe bene a usare davvero uno dei mezzi indicati e ad allegare il preventivo: un messaggio in chat può servire come prova, ma apre discussioni sul fatto che la richiesta sia stata fatta nella forma prevista.
- Chi riceve la richiesta, se non è d’accordo, deve rispondere per iscritto e spiegare perché. Un “no” senza motivi, o il silenzio, non lo mette al riparo.
Infine, come detto, l’accordo serve solo per alcune spese straordinarie: per quelle del paragrafo precedente l’accordo non serve, e dovrai pagarle anche se nessuno ti ha chiesto il parere.
Il rimborso: documenti e tempi
Chi anticipa la spesa la documenta e chiede il rimborso in prossimità dell’esborso. È importante che le fatture siano intestate al figlio, per la detrazione fiscale. L’altro genitore rimborsa entro venti giorni dalla richiesta.
I rimborsi e i sussidi pubblici per spese scolastiche o sanitarie si dividono nella stessa proporzione delle spese straordinarie.
Attenzione che il diritto al rimborso non dura per sempre: lasciar passare anni prima di chiedere è il modo più rapido per perderlo, o per trasformare una richiesta semplice in una causa.
Spesa fatta senza accordo: si può chiedere lo stesso il rimborso?
Molti credono che, senza il consenso dell’altro genitore, il rimborso non si possa chiedere. Non è così.
Il principio generale: il mancato accordo non basta a negare il rimborso
La Cassazione distingue alcune situazioni:
- Per le spese che si ripetono con regolarità, come quelle scolastiche e mediche ordinarie, il genitore con cui vive il figlio non deve chiedere ogni volta il permesso. L’accordo preventivo riguarda le spese che «per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole».
- Per queste ultime, però, «la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare» (Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2026, n. 23946, ordinanza).
In sostanza: se la spesa era davvero nell’interesse del figlio e sostenibile per la famiglia, il giudice può riconoscere il rimborso anche senza accordo preventivo.
Nella sentenza sopra indicata (Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2026, n. 23946), la madre aveva pagato le cure odontoiatriche e la retta di una scuola privata senza il consenso del padre. Nonostante ciò i giudici le hanno riconosciuto il diritto al rimborso e la Cassazione ha respinto il ricorso del padre, perché:
- le cure erano necessarie,
- la scuola utile al titolo di studio del figlio,
- e la spesa sostenibile per la famiglia.
Il giudice valuta tre cose: l’interesse del figlio, l’utilità effettiva della spesa e la sua sostenibilità economica per i genitori (Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2023, n. 14564, ordinanza).
È indicativo ciò che la Cassazione scrive in quella decisione del 2023. La Corte rimprovera i giudici d’appello per aver trattato il padre (che appunto si era opposto all’iscrizione a una scuola privata) «come se questi avesse un potere di veto anche senza motivazione specifica».
Le regole scritte nel vostro provvedimento prevalgono
Il principio generale, però, non cancella le regole che il giudice ha scritto per la vostra famiglia.
Emblematico un caso bolognese. Nel 2015, in una separazione giudiziale, l’ordinanza presidenziale del Tribunale di Bologna (mai reclamata) aveva imposto un «obbligo inderogabile di concertazione preventiva», salvo alcune categorie di spese elencate.
La lite nasceva dalla richiesta della madre del rimborso del 50% di una serie di spese per i figli. La Corte d’Appello di Bologna ha esaminato voce per voce ed escluso quelle non concordate prima o non documentate: due vacanze con traghetto per quasi 8.000 euro, cure ortodontiche per 1.600 euro, un’attività scolastica integrativa di latino, i servizi integrativi comunali, una quota associativa sportiva.
La Cassazione ha poi dichiarato inammissibile il ricorso della madre, che invocava proprio il principio generale spiegato sopra. Il principio non poteva aiutarla, perché la concertazione era imposta da un titolo «mai impugnato e pacificamente vincolante tra le parti» (Cass. civ., sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 793, ordinanza).
La stessa logica vale quando si vuole passare subito all’esecuzione forzata. Se il provvedimento richiede l’accordo per un certo tipo di spese, quell’accordo è una «condizione di esigibilità» del rimborso: senza di esso non si può agire con il precetto. In questo caso si rischia di perdere la causa (Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2025, n. 22522, il caso riguardava una festa per i diciotto anni, classificata tra le spese “per il divertimento” da concordare).
Che cosa fare in pratica
Prima di chiedere o di contestare un rimborso conviene rileggere il provvedimento e rispondere a quattro domande.
- La spesa rientra tra quelle che il provvedimento (o il Protocollo che richiama) considera dovute senza accordo?
- Se no, è stata fatta la richiesta scritta, con l’importo?
- Sono passati trenta giorni senza un dissenso scritto e motivato?
- Se il dissenso c’è stato, era motivato, e la spesa era comunque utile al figlio e sostenibile?
Quando le risposte sono chiare il rimborso di solito si ottiene senza causa. Quando non lo sono, la strada è un giudizio in cui dimostrare l’interesse del figlio e la sostenibilità della spesa ed evitare che la controparte possa contestare la spesa.
Se l’altro genitore non rimborsa: precetto o causa
Se la spesa rientra tra quelle previste dal provvedimento ed è di quelle prevedibili e ricorrenti (le spese mediche e scolastiche, per esempio), il provvedimento è già un titolo esecutivo.
In questo caso si può già notificare l’atto di precetto ed iniziare l’esecuzione forzata. La Cassazione lo spiega bene: il genitore che ha anticipato «può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole» (Cass. n. 14564/2023).
Le spese devono però essere documentate e i documenti vanno allegati al precetto o messi a disposizione dell’altro genitore (Cass. n. 22522/2025).
Diversa la sorte nel caso di spese non previste, contestate o soggette ad accordo mancato. In questo caso devi agire con il decreto ingiuntivo o una causa ordinaria.
Ricorda: la cosa più importante è avere traccia scritta della richiesta, meglio con uno dei mezzi indicati dal Protocollo (raccomandata, fax o e-mail), insieme ai documenti giustificativi. Se l’altro genitore non rimborsa sarà necessario valutare quale delle due strade è percorribile prima di spendere in atti che rischiano di essere contestati.
Scuola, sport e salute: i casi più frequenti
Analizziamo alcuni casi che spesso generano conflittualità. Le risposte che seguono valgono se il provvedimento richiama il Protocollo di Bologna.
Scuola. Libri di testo, iscrizione e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno rientrano nella “dotazione iniziale” e si dividono senza bisogno di accordo, come le uscite senza pernottamento. Le rette di una scuola privata, le spese universitarie e le ripetizioni private dipendono invece dalla scelta: se la scuola era già stata scelta insieme, la retta continua a dividersi; se la scelta è nuova, va concordata. La mensa, come si è già detto, è ricompresa nell’assegno di mantenimento ordinario.
Salute. Non necessitano di accordo le spese mediche urgenti, i ticket, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, gli apparecchi dentistici e oculistici prescritti e le cure dello specialista scelto insieme. Vanno concordati, invece, i trattamenti presso uno specialista privato scelto da un solo genitore, come un lungo ciclo di cure ortodontiche o un percorso di psicoterapia. L’ortodonzia è il terreno classico della lite: nella causa bolognese ricordata sopra 1.600 euro di cure non concordate non sono stati rimborsati, mentre nel caso deciso dalla Cassazione a luglio 2026 cure odontoiatriche necessarie sono state rimborsate anche senza consenso. La differenza stava nelle regole del provvedimento e nella prova della necessità. Mandare prima la richiesta scritta con il preventivo rimane la regola generale da seguire per evitare brutte sorprese in tribunale.
Tempo libero e organizzazione. Lo sport scelto insieme continua a dividersi senza nuove richieste. Il centro estivo e la baby sitter rientrano quando servono davvero a coprire l’orario di lavoro e solo nel caso in cui l’altro genitore non offre alternative. Le vacanze, salvo accordi diversi, le paga il genitore che porta il figlio con sé (si veda la causa bolognese sopra richiamata dove i viaggi per quasi 8.000 euro non sono stati rimborsati). La patente e l’abbonamento ai mezzi pubblici sono tra le voci che il Protocollo mette tra quelle da dividere senza accordo preventivo.
Figli maggiorenni: fino a quando dura il mantenimento
Il mantenimento non finisce con i diciotto anni: finisce quando il figlio raggiunge l’autosufficienza economica, oppure quando non la raggiunge per ragioni che dipendono da lui. È importante capire che non conta tanto l’età anagrafica quanto il percorso.
La Cassazione lo ha fissato in un principio poi ripreso molte volte ed ormai granitico. Se il figlio è appena maggiorenne e prosegue gli studi, «già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento». Per il «figlio adulto», invece, «in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa» (Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875).
In un’ordinanza del giugno 2026 la Corte ha ribadito che, oltre una certa età, l’esigenza di una vita dignitosa non si soddisfa con il mantenimento del genitore ma con gli strumenti di sostegno al reddito, «ferma restando l’obbligazione alimentare» (Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2026, n. 17783, ordinanza, sul caso di una figlia trentacinquenne).
In altri termini, fino a che età si è obbligati dipende da che cosa sta facendo il figlio e da quanto tempo è in quella condizione.
Attenzione: non è necessario un contratto a tempo indeterminato. Anche un contratto a termine può bastare, se la retribuzione è adeguata e il rapporto non è brevissimo.
Infine è importante sapere che una volta raggiunta l’autosufficienza, l’obbligo non rivive se quel lavoro finisce o comunque il figlio non riesce a ricollocarsi lavorativamente.
La Corte d’Appello di Bologna ha applicato questi principi a un ragazzo che viveva con la madre, frequentava l’università con profitto e aveva firmato un contratto di apprendistato professionalizzante part-time di 54 mesi, con circa 790 euro lordi al mese (appello da una sentenza del Tribunale di Modena). La Corte ha scritto: «Non possono esservi dubbi, tenuto conto della durata del contratto e della finalità dello stesso, circa lo stabile inserimento del giovane nel mondo del lavoro». Ha quindi revocato l’assegno ordinario di 300 euro, ma il padre ha continuato a pagare il 50% delle spese straordinarie e la sua metà del mutuo della casa in cui il figlio vive, che la Corte ha considerato anch’essa un contributo al suo mantenimento (App. Bologna, 14 aprile 2026, n. 1006).
Due regole ancora da tenere a mente:
- Il figlio maggiorenne può chiedere che l’assegno sia versato direttamente a lui. L’art. 337-septies c.c. prevede che, salvo diversa decisione del giudice, l’assegno vada «direttamente all’avente diritto».
- Ai figli maggiorenni con handicap grave si applicano invece integralmente le regole previste per i figli minori.
Se l’assegno non viene pagato
Chi non riceve l’assegno ha strumenti civili e penali, e dal 2023 alcuni di quelli civili sono più rapidi.
- Precetto e pignoramento. I provvedimenti sul contributo per i figli, anche quelli provvisori, sono immediatamente esecutivi e permettono di iscrivere ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36 c.p.c.). Si può agire sullo stipendio, sulla pensione o sul conto corrente.
- Pagamento diretto dal datore di lavoro. È lo strumento più efficace, e spesso il meno conosciuto. Se l’altro genitore è inadempiente da almeno trenta giorni dopo essere stato messo in mora, chi ha diritto all’assegno può notificare il provvedimento al datore di lavoro (o a chiunque gli versi somme periodiche, come l’ente che paga la pensione) e chiedere di essere pagato direttamente. Il terzo paga dal mese successivo alla notifica e, se non lo fa, risponde in proprio (art. 473-bis.37 c.p.c.). Non serve una nuova decisione del giudice.
- Garanzie e sequestro. Se c’è il rischio che l’obbligato si sottragga ai pagamenti, il giudice può imporgli di prestare una garanzia o autorizzare il sequestro di beni e crediti (art. 473-bis.36 c.p.c.).
- Sul piano penale, il mancato versamento dell’assegno stabilito in sede di separazione o divorzio è un reato.
La denuncia non è però il primo passo in ogni caso: quando il problema è un ritardo o una difficoltà economica reale conviene quasi sempre passare prima dalla via civile. Discorso a parte per le spese straordinarie: se l’altro genitore non rimborsa, serve prima capire se quella spesa rientrava tra quelle dovute.
Cambiare l’importo: la modifica delle condizioni
L’assegno stabilito oggi non è scolpito nella pietra: si può modificare quando cambiano davvero le circostanze. Casi classici: i figli crescono e costano di più, un genitore cambia lavoro o lo perde, nasce un altro figlio, il figlio maggiorenne trova un lavoro stabile.
Attenzione però a tre luoghi comuni:
- Guadagnare meno non basta da solo a ottenere una riduzione, soprattutto se il calo è momentaneo o dipende da una scelta.
- La nuova convivenza o il nuovo matrimonio dell’altro genitore non cancellano l’obbligo verso i figli, che resta di entrambi.
- Non si può rinunciare al mantenimento dei figli: il diritto è loro, non del genitore che lo incassa.
Per chiedere l’aumento o la riduzione serve un ricorso per la modifica delle condizioni (art. 473-bis.29 c.p.c.), con i documenti che dimostrano che qualcosa è davvero cambiato. Finché il giudice non decide, vale l’importo in vigore: ridurlo da soli espone al precetto e, nei casi più seri, alla denuncia. La modifica viene di regola disposta dalla data della domanda.
Le sentenze citate in questa pagina
Le decisioni provengono dall’archivio di giurisprudenza dello Studio. Quelle di merito sono del Tribunale di Bologna o della Corte d’Appello di Bologna, che giudica in secondo grado anche le cause degli altri tribunali dell’Emilia-Romagna. Nomi e dettagli identificativi sono omessi. Servono a mostrare come vengono applicate le regole, non a promettere un risultato: una singola sentenza di merito non rappresenta un orientamento.
Decisione | Che cosa mostra |
Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2026, n. 23946 (ordinanza) | Spese senza accordo: rimborso possibile se nell’interesse del figlio e sostenibili; giurisprudenza «oramai consolidata» |
Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2026, n. 17783 (ordinanza) | Figlio adulto: onere della prova rigoroso; oltre una certa età, sostegni sociali e alimenti |
Trib. Bologna, 6 maggio 2026, n. 3903 | Elenco delle spese ordinarie (mensa compresa) e testo del Protocollo nel dispositivo |
Trib. Bologna, 28 aprile 2026, n. 3647 | Collocamento paritario, assegno di 150 euro per figlio per effetto della casa assegnata |
App. Bologna, 14 aprile 2026, n. 1006 (da Trib. Modena) | Figlio in apprendistato: revoca dell’assegno ordinario, spese straordinarie mantenute |
App. Bologna, sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1795 (da Trib. Bologna) | Niente metodi “forfettari”: criteri dell’art. 337-ter c.c. |
Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2025, n. 22522 | Precetto: accordo previsto dal titolo come condizione di esigibilità; spese da documentare |
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672 (ordinanza) | Assegno unico al genitore collocatario anche con affidamento condiviso |
App. Bologna, sez. I, 21 novembre 2024, n. 2163 (da Trib. Rimini) | Tempi quasi paritari: assegno confermato, mantenimento diretto respinto |
Trib. Bologna, sez. I, 29 febbraio 2024, n. 674 | Spese straordinarie al 70%; valore della casa assegnata |
Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875 | Figli maggiorenni: neomaggiorenne e “figlio adulto” |
Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2023, n. 14564 (ordinanza) | Dissenso motivato; precetto per le spese prevedibili |
Cass. civ., sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 793 (ordinanza) | Causa bolognese: vacanze e ortodonzia non rimborsate perché il provvedimento imponeva l’accordo |
Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2022, n. 26272 (ordinanza) | Decorrenza dell’assegno dalla domanda |
Quando serve un avvocato
Serve quando l’importo va deciso o rivisto, e soprattutto quando va scritto bene: un accordo sulle spese straordinarie formulato in modo generico produce liti per anni, uno scritto con l’elenco delle voci e le modalità di rimborso le evita quasi tutte.
Se la separazione deve ancora iniziare, il punto di partenza è la separazione; se siete già separati e volete divorziare, il tema si sposta sul divorzio; se il problema riguarda anche i tempi con i figli, la pagina di riferimento è quella sull’affidamento dei figli. Per capire come muoverti nel tuo caso c’è il primo colloquio.
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L’Avv. Davide De Matteis è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 6575) e si occupa di diritto di famiglia dal 2009. Riceve nello studio di Calderara di Reno e in videochiamata; segue procedimenti davanti al Tribunale di Bologna e, quando serve, in altri fori.
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Approfondimenti
Tutti gli articoli dello Studio sul mantenimento dei figli e sulle spese straordinarie, divisi per argomento.
Quanto si paga e come si calcola
- calcolo dell’assegno di mantenimento: guida e tabella
- qual è il minimo del mantenimento per i figli
- quanto contano gli aiuti dei nonni nel calcolo
- le linee guida del Tribunale di Monza
- come si calcola l’aggiornamento ISTAT
- da quando decorre l’assegno
- conto corrente e dichiarazione dei redditi nella quantificazione
- chi paga se il padre non lavora
- il criterio dei redditi adeguati secondo la Cassazione
Spese straordinarie: le regole
- quali sono le spese straordinarie
- serve sempre l’accordo tra i genitori?
- quando vanno concordate
- a chi spetta anticiparle
- quanto tempo si ha per pagarle
- come contestare una spesa
- in quanto tempo si prescrive il rimborso
Scuola, sport, salute e altre spese
- le rette scolastiche sono spese straordinarie?
- libri scolastici: chi paga
- spese universitarie
- ripetizioni private
- divisione delle spese mediche
- centro estivo
- baby sitter
- patente di guida
- vacanze estive
Figli maggiorenni
- figli maggiorenni non autosufficienti: fino a quando
- fino a che età si è obbligati
- quando finisce il mantenimento del figlio maggiorenne
- figlio maggiorenne con contratto a termine
Quando l’assegno cambia
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- i figli crescono e le spese aumentano
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- si può rinunciare al mantenimento dei figli?
Se non viene pagato
- quando scatta la denuncia per mancato mantenimento
- se l’altro genitore non paga le spese straordinarie
- una decisione del Tribunale di Bologna sul mancato versamento
Assegno unico e contributi pubblici
- assegno unico al 100% a un solo genitore
- assegni familiari non rimborsabili: Corte d’Appello di Bologna
Come si chiedono le modifiche
Domande frequenti sul mantenimento dei figli
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Le spese straordinarie si dividono sempre a metà?
No. Si dividono nella percentuale fissata dal giudice o dall’accordo, in proporzione ai redditi. Il 50% è frequente quando i redditi sono comparabili; con redditi molto diversi il genitore più forte può pagarne il 70% o più.
Quali spese straordinarie non serve concordare?
Se il provvedimento richiama il Protocollo di Bologna: quelle che nascono da scelte già condivise e continuative (la scuola, lo sport, lo specialista scelti insieme), e poi iscrizione e dotazione scolastica iniziale, uscite senza pernottamento, visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket, apparecchi dentistici e oculistici prescritti, spese mediche urgenti, patente, abbonamento ai mezzi pubblici, e centri estivi, baby sitter e pre/post scuola quando servono per il lavoro del genitore collocatario.
Ho pagato una spesa senza chiedere all'altro genitore: posso farmela rimborsare?
Non è escluso. Per la Cassazione il mancato accordo non basta da solo a negare il rimborso: il giudice valuta se la spesa era nell’interesse del figlio, utile e sostenibile. Se però il tuo provvedimento imponeva l’accordo per quel tipo di spesa, il rimborso diventa molto più difficile e non si può chiedere direttamente con il precetto.
La mensa scolastica è una spesa straordinaria?
Di regola no: le sentenze bolognesi la mettono tra le spese ordinarie coperte dall’assegno, insieme a vitto, alloggio, abbigliamento e cura della persona.
Quanto si paga di mantenimento per un figlio?
Non esiste una percentuale fissa né un minimo di legge. Il giudice guarda le esigenze del figlio, il tenore di vita precedente, i tempi con ciascun genitore, i redditi di entrambi e il lavoro di cura svolto in casa. Nelle decisioni bolognesi citate in questa pagina gli importi vanno da 100 a 800 euro per figlio, a seconda della situazione.
Con i tempi paritari si paga comunque l'assegno?
Spesso sì. Il tempo con ciascun genitore è uno dei criteri, non l’unico: se i redditi sono diversi, o se uno dei due usa la casa dell’altro, un assegno può restare anche con tempi uguali.
Fino a quando si paga il mantenimento ai figli?
Fino all’autosufficienza economica del figlio, che può arrivare molto dopo i diciotto anni. Più il figlio è adulto, più è lui a dover dimostrare di essersi impegnato negli studi e nella ricerca di un lavoro.
Cosa si rischia se non si paga il mantenimento?
Sul piano civile precetto, pignoramento e pagamento diretto da parte del datore di lavoro, che l’altro genitore può ottenere dopo la messa in mora senza tornare dal giudice. Sul piano penale il mancato versamento dell’assegno stabilito in separazione o divorzio è un reato.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le decisioni citate riguardano vicende specifiche e non garantiscono esiti analoghi.