Se sei in pericolo adesso, chiama il 112. Il 1522 è il numero gratuito contro la violenza e lo stalking: risponde a tutte le ore e ti mette in contatto con i centri antiviolenza della tua zona.
Chi subisce violenza in famiglia può difendersi su due piani, che spesso procedono insieme. Il primo è penale: i maltrattamenti sono un reato, si denunciano a Carabinieri, Polizia o Procura e, una volta avviato il procedimento, la denuncia non si può più ritirare. Il secondo è civile: l’ordine di protezione per far uscire di casa chi è violento, la separazione, le decisioni su figli, casa e mantenimento. Non serve aspettare la fine del processo penale per chiedere al giudice civile di intervenire, e per ottenere un ordine di protezione non serve nemmeno una denuncia.
Le due strade però si influenzano a vicenda. Quello che emerge nel penale pesa sulle decisioni per i figli, e un’archiviazione non cancella i fatti davanti al giudice della separazione. Per questo lo Studio le segue insieme, e questa pagina le spiega insieme.
Cosa fare subito: i primi passi
Quando la situazione precipita è difficile pensare in modo ordinato. Questi sono i passi che, nella pratica, fanno più differenza nelle settimane successive.
Mettiti al sicuro. Se il pericolo è immediato, chiama il 112. Per un primo ascolto, anche senza aver deciso nulla, puoi chiamare il 1522 o rivolgerti a un centro antiviolenza.
Fatti visitare. Se hai lesioni, vai al pronto soccorso o dal medico e racconta come te le sei procurate. Il referto è spesso la prima prova, e la più difficile da contestare.
Conserva le tracce. Messaggi, fotografie, nomi di chi ha visto o sentito, date. Tienile dove l’altro non può arrivare: un telefono condiviso o un account con la password comune non sono un posto sicuro.
Parla con un avvocato prima delle decisioni difficili da correggere, come lasciare la casa con i figli o firmare accordi sulla separazione e sui figli.
Cosa sono i maltrattamenti in famiglia
Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto dall’art. 572 del codice penale, punisce chi sottopone un familiare o un convivente a una serie di comportamenti vessatori: violenze fisiche, ma anche umiliazioni, minacce, controllo ossessivo, privazioni economiche. Non serve che ogni singolo episodio sia di per sé un reato: conta la ripetizione nel tempo, che trasforma la vita familiare in un regime di sopraffazione. La pena è la reclusione da tre a sette anni, aumentata fino alla metà se il fatto avviene in presenza o in danno di un minore, di una donna in gravidanza o di una persona con disabilità, oppure con l’uso di armi.
Un singolo schiaffo, per quanto grave, di solito non basta a configurare i maltrattamenti, ma può essere un altro reato, come le percosse o le lesioni. E la convivenza non è sempre necessaria: il reato può riguardare anche persone legate da una relazione affettiva stabile. Dal 17 dicembre 2025 la legge lo dice in modo espresso per un caso molto frequente: il reato c’è anche quando chi maltratta e la vittima non vivono più insieme ma sono legati da vincoli nascenti dalla filiazione, come due genitori con un figlio in comune (legge 2 dicembre 2025, n. 181).
La stessa legge ha introdotto un aumento di pena, da un terzo alla metà, quando i maltrattamenti sono commessi come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, come atto di controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna, in relazione al suo rifiuto di iniziare o mantenere una relazione, oppure per limitarne le libertà individuali.
La violenza domestica, nella definizione della Convenzione di Istanbul richiamata dalla Cassazione, comprende gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all’interno della famiglia o tra partner, attuali o passati, anche quando non vivono insieme. E i figli non sono spettatori: dal 2019 il minore che assiste ai maltrattamenti è considerato per legge persona offesa dal reato.
Come si dimostrano i maltrattamenti
Le prove più frequenti sono i referti del pronto soccorso o del medico, le testimonianze di chi ha visto o sentito, i messaggi, le fotografie delle lesioni, le relazioni dei centri antiviolenza e dei servizi sociali. Anche il racconto della persona offesa è una prova, se preciso e coerente.
La violenza in casa avviene quasi sempre senza testimoni, e i giudici lo sanno. Nelle cause familiari gli indizi, le confidenze fatte a un familiare o a un’amica e le relazioni dei servizi sociali possono concorrere a formare la prova, quando si confermano a vicenda: lo ha ribadito la Cassazione all’inizio del 2026 (Cass. civ., sez. I, ord. 19 gennaio 2026, n. 1007). Anche le dichiarazioni raccolte nel processo penale possono entrare nella causa civile: la Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’addebito della separazione sulla base delle testimonianze rese davanti al giudice penale, compresa quella dell’educatrice del centro antiviolenza che aveva accolto la moglie (App. Bologna, 6 maggio 2026, n. 1308).
Il consiglio pratico è conservare tutto e annotare date e fatti mentre accadono, in un luogo sicuro. Una prova raccolta nei primi giorni vale molto più di un ricordo ricostruito mesi dopo. Registrazioni e screenshot vanno fatti vedere all’avvocato prima di usarli: il modo in cui sono stati raccolti conta quanto il loro contenuto.
C’è poi un aspetto che spesso si sottovaluta: le prove vanno chieste nei modi e nei tempi del processo. Nella vicenda decisa con l’ordinanza n. 1007/2026, i giudici di merito avevano respinto l’addebito senza ammettere né i testimoni né la perizia medica, ritenendo che le richieste non fossero state riproposte correttamente, e avevano escluso che un referto di pronto soccorso provasse chi avesse causato la ferita, senza dare rilievo alla condanna del marito per lesioni. La Cassazione ha annullato la decisione, ma la causa è dovuta tornare in appello. Un passaggio procedurale sbagliato può costare anni.
La denuncia per maltrattamenti
La denuncia si presenta ai Carabinieri, alla Polizia o direttamente alla Procura della Repubblica. I maltrattamenti sono perseguiti d’ufficio: una volta avviato il procedimento, non si ferma se la persona offesa cambia idea, e la denuncia non si può ritirare. Non c’è nemmeno il termine di tre mesi previsto per i reati perseguibili a querela. Anche la prescrizione è lunga: per i maltrattamenti la legge raddoppia i termini ordinari (art. 157, sesto comma, c.p.) e, trattandosi di condotte ripetute, il calcolo parte dall’ultimo episodio.
Dal 2019 il cosiddetto “Codice rosso” dà una corsia preferenziale ai reati di violenza domestica e di genere: la notizia di reato arriva subito al pubblico ministero, che deve sentire la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione, salvo esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.).
Chi denuncia non resta spettatrice del processo. La persona offesa può farsi assistere da un avvocato, depositare memorie, indicare prove e costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno; deve essere informata se le misure cautelari contro l’indagato vengono revocate o sostituite. Per chi è persona offesa dal reato di maltrattamenti, la legge consente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito ordinari (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 115/2002). Sui tempi abbiamo scritto un approfondimento dedicato a quanto dura un processo per maltrattamenti.
Allontanare chi è violento dalla casa
Non è la vittima a dover lasciare la casa. Gli strumenti per allontanare chi è violento sono di due tipi, e possono essere usati anche insieme.
In sede penale, il giudice può disporre come misura cautelare l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche con il braccialetto elettronico. Nei casi urgenti la polizia giudiziaria, quando sorprende l’autore in flagranza, può disporre l’allontanamento immediato con l’autorizzazione del pubblico ministero; dal 2023 il pubblico ministero può ordinarlo anche fuori dalla flagranza, con decreto motivato, se c’è un pericolo grave e attuale e non si può attendere il giudice (art. 384-bis c.p.p.).
In sede civile, anche senza una denuncia, si può chiedere al giudice un ordine di protezione contro gli abusi familiari quando la condotta del coniuge o del convivente causa un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro. Il giudice può ordinare di cessare la condotta, di lasciare la casa e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e dai figli, a volte con un assegno a favore di chi, per effetto dell’allontanamento, resta senza mezzi adeguati. L’ordine si può chiedere anche quando la convivenza è già finita, dura al massimo un anno ed è prorogabile solo per gravi motivi.
Chi viola l’ordine di protezione o le misure del giudice penale commette a sua volta un reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi (art. 387-bis c.p.). Per vedere come viene applicato in concreto, abbiamo commentato una decisione del Tribunale di Bologna sull’ordine di protezione.
Se invece è la vittima ad andarsene, magari con i figli, per sottrarsi alla violenza, non si tratta di un abbandono ingiustificato del tetto coniugale: la violenza è una giusta causa. Nella vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 7409 del 2025, il padre sosteneva che la madre fosse fuggita con i figli senza motivo; i giudici, accertati un pugno e altri episodi violenti, hanno ritenuto giustificato l’allontanamento dalla casa, anche se la denuncia penale era stata archiviata. Conviene però farlo lasciando traccia di quello che è accaduto e rivolgersi subito a un avvocato, per chiedere al giudice i provvedimenti sui figli: decidere da soli, a lungo, dove e con chi vivranno i bambini espone a contestazioni anche chi ha ragione. È uno degli errori da non fare prima di separarsi.
Figli e genitore violento
Un bambino che assiste alla violenza su un genitore ne è vittima anch’egli: si parla di violenza assistita. Per questo, quando emergono violenze, il giudice deve valutare con cura se l’affidamento e gli incontri con il genitore violento sono compatibili con la sicurezza del figlio e dell’altro genitore. Secondo la Cassazione, il giudice che decide sull’affidamento deve tenere conto della violenza assistita, anche se non è stata agita direttamente sui figli, e della violenza psicologica o economica (Cass. civ., sez. I, ord. 20 marzo 2025, n. 7409).
Le soluzioni vanno dall’affidamento esclusivo al genitore protettivo, a volte nella forma “super esclusiva” che gli attribuisce da solo tutte le decisioni importanti, all’affidamento ai servizi sociali, agli incontri in modalità protetta, fino alla sospensione dei contatti nei casi più gravi. Non esiste una regola automatica: conta ciò che è emerso, e quanto è documentato. E affidamento esclusivo non significa cancellare l’altro genitore: in una separazione con addebito per violenze, il Tribunale di Bologna ha affidato la figlia in via esclusiva alla madre ma, visto che nel corso della causa il rapporto con il padre era migliorato, gli ha riconosciuto incontri non più protetti (un pomeriggio a settimana e fine settimana alterni), con i servizi sociali a seguire la famiglia per almeno due anni (Trib. Bologna, 13 aprile 2026, n. 3141).
E se sono i figli a dire che vogliono stare con il genitore violento? Il loro ascolto è un diritto, ma la loro volontà non vincola il giudice, soprattutto se hanno meno di dodici anni e vivono in un contesto di violenza in cui un genitore cerca di condizionarli: è quanto ha affermato la Cassazione nella stessa ordinanza n. 7409/2025. Al contrario, quando sono i figli a rifiutare il genitore violento, il giudice ne tiene conto e riavvia gli incontri solo con gradualità: la Corte d’Appello di Bologna ha confermato incontri protetti mensili, subordinati al parere positivo dei servizi sociali, per tre bambini che avevano paura del padre (App. Bologna, 6 maggio 2026, n. 1308).
Anche il denaro può essere uno strumento di violenza. Chi vuole capire come comportarsi nei casi concreti trova una guida su cosa fare con un padre violento.
Se il processo penale si chiude senza una condanna
È una delle domande più frequenti: se la denuncia viene archiviata, o se il giudice dell’udienza preliminare decide di non procedere, la violenza “non esiste più” anche per la separazione e per i figli? No. Il giudice civile valuta i fatti in modo autonomo, perché il reato e l’illecito civile hanno presupposti diversi: un comportamento può non bastare per una condanna penale e pesare comunque sulla valutazione di un genitore. La Cassazione lo ha detto con chiarezza.
Cass. civ., sez. I, ord. 20 marzo 2025, n. 7409:
«la sola circostanza che le denunce siano state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile, rivelatore di un deficit di competenze genitoriali»
Lo stesso vale per la sentenza di non luogo a procedere pronunciata perché gli elementi raccolti non consentono di prevedere una condanna. Solo la sentenza di assoluzione pronunciata dopo il dibattimento e divenuta irrevocabile può, a certe condizioni, vincolare il giudice civile (art. 654 c.p.p.). In una causa sull’affidamento di una bambina, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che non aveva dato peso a una sentenza di questo tipo e aveva deciso sulla base della forte conflittualità tra i genitori e della loro incapacità di proteggere la figlia.
App. Bologna, 20 aprile 2026, n. 1046:
«il Tribunale di Reggio Emilia ha correttamente, e condivisibilmente, motivato circa l’irrilevanza della sentenza di non doversi procedere emessa ex art. 425, comma 3, c.p.p. ai fini della decisione sull’affidamento e sulla collocazione della minore»
Il principio vale in entrambe le direzioni. Il giudice civile non è vincolato all’archiviazione, ma non può nemmeno dare per provata una violenza solo perché è stata denunciata: servono elementi concreti. Per capire come si intrecciano separazione e denuncia per maltrattamenti abbiamo commentato anche un caso del Tribunale di Bologna.
Separazione, divorzio e violenza
Dal 28 febbraio 2023, quando nel procedimento di separazione, divorzio o affidamento dei figli si allegano violenze o abusi familiari, si applicano regole speciali. Il giudice può ridurre i termini fino alla metà e ammettere prove anche oltre i limiti ordinari; chiede al pubblico ministero se ci sono procedimenti penali e se ne fa trasmettere gli atti non segreti; evita, quando è opportuno, che le parti si trovino nella stessa stanza e, se la vittima vive in una struttura protetta, può disporre che il suo indirizzo resti riservato. Non si tenta la conciliazione e non si avvia la mediazione familiare, salvo che le violenze risultino infondate; se emergono durante un percorso già iniziato, il mediatore deve interromperlo. Gli ordini di protezione si possono chiedere nella stessa causa e, se le violenze risultano fondate, il giudice regola le visite in modo da non compromettere la sicurezza della vittima e dei figli.
La violenza è anche una delle cause più gravi di addebito della separazione. Per la Cassazione l’addebito non è escluso nemmeno quando è provato un solo episodio di percosse, perché lede la pari dignità della persona (Cass. civ., sez. I, ord. 19 gennaio 2026, n. 1007). Chi subisce l’addebito perde il diritto all’assegno di mantenimento, salvo gli alimenti se si trova in stato di bisogno, e perde i diritti di erede verso l’altro coniuge, salvo un assegno vitalizio se al momento della morte riceveva gli alimenti.
Quando ci sono figli, la casa familiare viene di regola assegnata al genitore con cui vivono, per non sradicarli dal loro ambiente. È ciò che è avvenuto nel caso del Tribunale di Bologna del 2026 citato sopra: affidamento esclusivo della figlia alla madre e casa assegnata a lei.
Uscire da una relazione violenta può richiedere anni, e non è mai troppo tardi per chiedere tutela: anche fatti lontani nel tempo possono essere fatti valere, se documentati. Nella stessa sentenza il Tribunale di Bologna ha escluso che il tempo trascorso tra le violenze e la domanda di separazione potesse ridurne il peso, perché le condotte erano state gravi, protratte per mesi e mai seguite da una riconciliazione.
Come decidono i giudici
Le decisioni che seguono vengono dall’archivio di giurisprudenza dello Studio, con nomi e dettagli omessi. Mostrano come vengono applicate le regole, non promettono un risultato: ogni caso dipende da ciò che è emerso e da come è documentato. I passaggi tra virgolette sono riportati testualmente dalle sentenze.
La violenza assistita va sempre valutata, anche per i figli
Una madre aveva lasciato la casa con i tre figli e si era rivolta a un centro antiviolenza. Il procedimento penale per maltrattamenti era stato archiviato, ma nel giudizio civile erano stati accertati un pugno alla donna, il danneggiamento di una porta, comportamenti aggressivi davanti ai bambini e il mancato pagamento del mantenimento. I giudici hanno affidato i figli in via esclusiva alla madre, con tutte le decisioni importanti, e la Cassazione ha confermato richiamando un principio già affermato in precedenza.
Cass. civ., sez. I, ord. 20 marzo 2025, n. 7409:
«il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull’altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato»
Ordine di protezione e affidamento condiviso non vanno d’accordo
Pochi giorni dopo una separazione consensuale davanti al Tribunale di Modena, con affidamento condiviso delle due figlie, era stato denunciato un grave episodio di violenza del padre sulla madre, al quale le bambine avevano verosimilmente assistito, e il Tribunale aveva emesso un ordine di protezione. La Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto le vecchie condizioni incompatibili con la nuova situazione, ha affidato le figlie ai servizi sociali lasciandole a vivere con la madre e ha previsto incontri settimanali con il padre semi-vigilati e via via più liberi, perché le bambine desideravano mantenere il rapporto con lui.
App. Bologna, 5 marzo 2026, n. 608:
«in presenza dell’allegazione della violenza […] non è ipotizzabile l’affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, mentre l’affidamento al Servizio sociale appare preferibile all’affidamento esclusivo alla madre, in quanto maggiormente atto a ripristinare una sana relazione delle bambine con il padre che le stesse tanto desiderano»
Per l’addebito basta anche un solo episodio di percosse
Una moglie con una grave disabilità aveva chiesto l’addebito della separazione al marito, producendo una cartella clinica, documenti del centro antiviolenza e il verbale dei Carabinieri. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato il rigetto senza ammettere testimoni e perizia medica. La Cassazione ha annullato la decisione e ha ricordato due principi.
Cass. civ., sez. I, ord. 19 gennaio 2026, n. 1007:
«la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona […]. Inoltre, in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale.»
Le prove del processo penale valgono anche nella separazione
Una donna, dopo anni di violenze e vessazioni, era stata lasciata dal marito in Pakistan con i tre figli, senza documenti. Il Tribunale di Bologna aveva addebitato la separazione al marito e affidato i figli in via esclusiva alla madre. In appello il marito sosteneva che il giudice non potesse basarsi su testimonianze raccolte nel processo penale. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione, richiamando la Cassazione.
App. Bologna, 6 maggio 2026, n. 1308:
«il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti»
Violenze protratte: affidamento esclusivo e casa alla madre
In una separazione con addebito per condotte violente, già colpite in sede penale da un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, il Tribunale di Bologna ha valorizzato il referto del pronto soccorso, la denuncia e il percorso al centro antiviolenza. Ha disposto l’affidamento esclusivo alla madre, che già si occupava ogni giorno della figlia, attribuendole anche le decisioni su istruzione, educazione, salute e residenza, e le ha assegnato la casa familiare.
Trib. Bologna, 13 aprile 2026, n. 3141:
«non può essere, inoltre, attribuito alcun rilievo al tempo trascorso tra le condotte maltrattanti subite e la presentazione […] del ricorso di separazione»
Quando serve un avvocato
Il prima possibile, e non solo per la denuncia. Avere lo stesso avvocato nelle due sedi aiuta a non perdere pezzi: nel penale la denuncia, l’assistenza alla persona offesa e la costituzione di parte civile per il risarcimento; nel civile gli ordini di protezione, la separazione e i provvedimenti urgenti sui figli e sulla casa. Le due strade si influenzano a vicenda, e una strategia unica evita contraddizioni: quello che si dice in un’aula può essere letto nell’altra.
Al primo incontro conviene portare quello che si ha già: referti, denunce, messaggi, eventuali provvedimenti del giudice, i nomi di chi può confermare i fatti. Non serve che sia tutto in ordine: metterlo in ordine è parte del lavoro.
Il primo colloquio è riservato, può svolgersi anche in videochiamata e serve a capire da dove partire, senza impegno a procedere.
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Calderara di Reno
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Chi ti assiste
L’Avv. Davide De Matteis è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna (n. 6575) e si occupa di diritto di famiglia dal 2009. Riceve nello studio di Calderara di Reno e in videochiamata; segue procedimenti davanti al Tribunale di Bologna e, quando serve, in altri fori.
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Approfondimenti su ogni singola questione
Gli articoli dello Studio su maltrattamenti e violenza in famiglia, raggruppati per argomento. Sono 18 contributi che entrano nel dettaglio dei casi concreti.
Cosa sono i maltrattamenti
- Il marito picchia la moglie una sola volta: quali conseguenze
- Maltrattamenti anche senza convivenza
- Stalking dopo un tradimento
Denuncia e processo
- Denuncia per violenza psicologica domestica
- Quanto tempo c’è per denunciare i maltrattamenti
- Quanti episodi servono per denunciare: il Codice rosso
- Si può ritirare la denuncia per maltrattamenti?
- Quanto dura un processo per maltrattamenti
Le prove
La casa: allontanarsi o allontanare
Figli e genitore violento
- Cosa fare con un padre violento
- Diritto di visita del padre violento
- Affidamento esclusivo e violenza domestica
Separazione, violenza e decisioni dei giudici
Domande frequenti su maltrattamenti e violenza in famiglia
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Cosa rientra nei maltrattamenti in famiglia?
Comportamenti ripetuti che umiliano, spaventano o sottomettono un familiare o un convivente: violenze fisiche, insulti, minacce, controllo ossessivo, privazioni economiche. Conta la ripetizione nel tempo, non il singolo episodio.
Si può denunciare per maltrattamenti un ex con cui non vivo più?
Sì, in diversi casi. Il reato può riguardare persone legate da una relazione affettiva stabile anche senza convivenza e, dal 17 dicembre 2025, la legge lo prevede espressamente per gli ex conviventi legati da vincoli nascenti dalla filiazione, come i genitori di un figlio in comune. Se il legame è finito, le condotte possono integrare anche altri reati, come gli atti persecutori.
Come si dimostrano i maltrattamenti?
Con referti medici, testimonianze, messaggi, fotografie, relazioni dei centri antiviolenza e dei servizi sociali, oltre al racconto preciso della persona offesa. Nelle cause familiari contano anche gli indizi, se convergenti. Conviene conservare tutto e annotare date e fatti.
Cosa succede dopo una denuncia di maltrattamenti?
Partono le indagini, con la priorità prevista dal Codice rosso: il pubblico ministero deve sentire la persona offesa entro tre giorni, salvo eccezioni. Può chiedere misure urgenti, come l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento. Il procedimento prosegue anche se la persona offesa non lo vuole più.
Quando non c'è il reato di maltrattamenti?
Quando manca la ripetizione: un episodio isolato può essere un altro reato, ma non i maltrattamenti. Anche i litigi reciproci tra persone in posizione di parità, senza sopraffazione di una sull’altra, di solito non bastano.
Si può ritirare la denuncia per maltrattamenti?
No. Il reato è perseguito d’ufficio: una volta avviato, il procedimento non dipende più dalla volontà della persona offesa.
Posso lasciare casa con i figli se subisco violenza?
Sì, la violenza è una giusta causa di allontanamento. Conviene documentare quello che è accaduto e rivolgersi subito a un avvocato, per chiedere al giudice i provvedimenti sui figli e, se serve, un ordine di protezione.
Se la denuncia viene archiviata, il giudice della separazione può tenerne conto?
Sì. L’archiviazione non impedisce al giudice civile di valutare autonomamente i fatti, per esempio ai fini dell’affidamento dei figli o dell’addebito. Servono però elementi concreti: la sola denuncia non basta a dimostrare la violenza.
Quanto dura un ordine di protezione e cosa succede se viene violato?
Dura al massimo un anno dall’esecuzione ed è prorogabile solo per gravi motivi. Chi lo viola commette un reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
Chi paga l'avvocato della vittima di maltrattamenti?
Nel procedimento penale la persona offesa dal reato di maltrattamenti può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito ordinari. Per le cause civili collegate, come separazione e affidamento, i requisiti vanno verificati caso per caso.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le decisioni citate riguardano vicende specifiche e non garantiscono esiti analoghi. In caso di pericolo chiama il 112.