PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Il marito non vuole lasciare la casa coniugale: cosa fare prima e dopo il provvedimento del giudice

Indice

Se il giudice, o l’accordo di separazione, ha assegnato a te la casa e tuo marito non vuole andare via di casa, non serve un’altra causa: il provvedimento di assegnazione vale già come ordine di lasciare l’abitazione. L’avvocato lo notifica insieme a un atto di precetto e, se lui resta, l’ufficiale giudiziario esegue il rilascio, con l’aiuto della forza pubblica quando è necessario. La legge impone almeno dieci giorni dopo la notifica del precetto e altri dieci dopo il preavviso dell’ufficiale giudiziario.

Se invece un provvedimento sulla casa non c’è ancora, nessuno dei due può mandare via l’altro. Finché il giudice non decide, la casa resta l’abitazione di entrambi, anche se è intestata a uno solo: cambiare la serratura o mettere le valigie fuori dalla porta espone a conseguenze civili e penali. In questo caso bisogna chiedere al giudice di decidere sulla casa e, se ci sono violenze o minacce, un ordine di protezione.

In breve: cosa puoi fare nella tua situazione

SituazioneChe cosa puoi fare
La casa è assegnata a te (ordinanza, sentenza, separazione consensuale o accordo di negoziazione assistita) e lui non se ne vaControllare se c’è un termine per il rilascio. Scaduto il termine, o se manca, notificare il precetto e chiedere l’esecuzione all’ufficiale giudiziario (artt. 605 e 608 c.p.c.).
Il termine fissato per il rilascio non è ancora scadutoAspettare la scadenza: prima non si può procedere. Intanto, una lettera che ricordi la data.
Nessun provvedimento sulla casa: la crisi è in corso, oppure il giudice vi ha solo autorizzati a vivere separatiNon cambiare la serratura. Chiedere al giudice di decidere sulla casa; nei casi urgenti, i provvedimenti indifferibili (art. 473-bis.15 c.p.c.).
Violenze, minacce, condotte che mettono a rischio te o i figliNell’emergenza chiamare il 112. Chiedere al giudice un ordine di protezione con allontanamento dalla casa (artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c.) e valutare la denuncia.
Non siete sposati e la casa è tuaAvvisarlo e lasciargli un termine congruo per trovare un’altra sistemazione; se non se ne va, agire in giudizio per il rilascio.

Prima domanda: esiste già un provvedimento che ti assegna la casa?

Il provvedimento che ti assegna la casa può essere l’ordinanza con cui il giudice, alla prima udienza della separazione o del divorzio giudiziale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis.22 c.p.c.): la legge la qualifica come titolo esecutivo. Può essere anche la sentenza di separazione o di divorzio, compresa quella che recepisce le condizioni concordate dai coniugi, oppure l’accordo raggiunto con la negoziazione assistita, che produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio (art. 6, comma 3, d.l. 132/2014).

Non basta invece essere stati autorizzati a vivere separati. Se il giudice ha autorizzato la separazione senza decidere sulla casa, nessuno dei due ne ha il godimento esclusivo. Chi vuole che l’altro se ne vada deve chiederlo al giudice, come mostra il caso di Verona descritto più avanti. Succede spesso quando non ci sono figli, perché il godimento della casa familiare si attribuisce tenendo conto prima di tutto del loro interesse (art. 337-sexies c.c.). Senza figli minori o non ancora autosufficienti, il giudice di regola non può assegnare la casa al coniuge che non ne è proprietario:

Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31349 (ordinanza)

«detta norma non è applicabile al coniuge, ancorché avente diritto al mantenimento, in assenza di figli affidati minori o maggiorenni non autosufficienti e conviventi»

Nella stessa ordinanza la Corte, richiamando un proprio precedente del 2011, ammette l’assegnazione senza figli soltanto quando la casa è in comproprietà. Le regole generali sono spiegate nella pagina sull’assegnazione della casa coniugale; il caso senza figli in quella su a chi va la casa quando non ci sono figli.

La casa è stata assegnata a te: come far uscire tuo marito

Il provvedimento di assegnazione vale già come ordine di rilascio

Capita che l’ordinanza o la sentenza dica soltanto che la casa familiare è assegnata alla madre, senza aggiungere che il padre deve andarsene. Non serve un nuovo provvedimento. La Cassazione ha spiegato che l’assegnazione consiste proprio nel diritto di vivere nella casa senza l’altro coniuge, e che quindi l’ordine di uscire è già compreso:

Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367

«il provvedimento, o sentenza, con cui il diritto è attribuito, contiene in sè, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell’altro coniuge; attribuzione e rilascio non si pongono su due piani distinti»

La causa riguardava la revoca dell’assegnazione, ma la Corte ha esaminato espressamente anche il caso opposto, quello dell’assegnazione priva di un ordine di rilascio esplicito, e ha ricordato che in mancanza di adempimento spontaneo il provvedimento si esegue tramite l’ufficiale giudiziario. Nella stessa sentenza la Corte precisa che l’assegnazione limita il diritto di chi è proprietario della casa, sia esso l’altro coniuge o un terzo. Se l’immobile è intestato a tuo marito, questo non gli dà titolo per restare.

Controlla se c’è un termine per lasciare la casa

Prima di muoverti, rileggi il provvedimento o l’accordo. Spesso il giudice, o le parti stesse, fissano una data entro cui chi non resta nella casa deve trasferirsi, per dargli il tempo di trovare un’altra sistemazione. Nelle decisioni del Tribunale di Bologna se ne trovano esempi. In una separazione del 2026, recependo gli accordi dei coniugi, il Tribunale ha assegnato la casa alla madre con un «termine per il resistente per il rilascio fino al 07.06.26», circa tre mesi dopo la sentenza (Trib. Bologna, 13 marzo 2026, n. 2334). In un divorzio del 2018 l’accordo recepito indicava una «data inderogabile» entro la quale l’ex moglie doveva rilasciare l’immobile e liberarlo dai propri beni (Trib. Bologna, sez. I, 15 maggio 2018, n. 1539).

Se c’è un termine, prima della scadenza non si può procedere: il precetto deve fare riferimento a quella data (art. 605 c.p.c.). Se il termine manca, il provvedimento si può eseguire subito. Anche in quel caso una lettera che conceda qualche giorno per organizzare il trasloco può evitare l’esecuzione e, se servirà, dimostra che hai agito in modo corretto.

Se state ancora preparando una separazione consensuale, conviene scrivere nell’accordo la data entro cui chi lascia la casa deve trasferirsi. Lo hanno fatto, per esempio, i coniugi di una separazione modenese, le cui condizioni sono riportate in una sentenza della Corte d’appello di Bologna. Il marito si era impegnato a lasciare la casa «entro e non oltre il 30/09/2025» (App. Bologna, 5 marzo 2026, n. 608). Con una data precisa, l’accordo è più semplice da far rispettare.

I passaggi per ottenere il rilascio

  1. La lettera. Non è obbligatoria, ma è utile: tu o il tuo avvocato scrivete a tuo marito, con PEC o raccomandata, richiamando il provvedimento e indicando la data entro cui deve lasciare la casa. Puoi partire da un modello di diffida per il rilascio della casa coniugale. La lettera non ha effetti esecutivi: se lui non risponde, si passa agli atti formali.
  2. Il precetto. L’avvocato notifica a tuo marito il provvedimento e l’atto di precetto, cioè l’intimazione a lasciare l’immobile, che va descritto nell’atto, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla notifica (artt. 480 e 605 c.p.c.). Se l’esecuzione non inizia entro novanta giorni dalla notifica, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.).
  3. Il preavviso. Scaduto il termine del precetto, l’ufficiale giudiziario notifica a tuo marito un avviso con il giorno e l’ora in cui si presenterà; tra l’avviso e l’accesso devono passare almeno dieci giorni (art. 608 c.p.c.). Con questa notifica l’esecuzione è iniziata.
  4. L’accesso. Nel giorno fissato l’ufficiale giudiziario si reca nella casa e ti immette nel possesso, consegnandoti le chiavi. Se tuo marito si oppone, può farsi assistere dalla forza pubblica (artt. 608 e 513 c.p.c.). Per gli oggetti di sua proprietà che non vanno consegnati e che lui non porta via, la legge prevede che l’ufficiale giudiziario gli assegni un termine per ritirarli (art. 609 c.p.c.).

Cosa fare se il marito non vuole lasciare la casa coniugale

Sommando i termini minimi, dalla notifica del precetto all’accesso passano almeno venti giorni. A questi si aggiungono i tempi delle notifiche e del calendario dell’ufficio degli ufficiali giudiziari, che variano da un ufficio all’altro. La notifica del precetto può essere anche l’occasione per concordare una data di uscita certa e chiudere la questione senza accesso.

Tuo marito può contestare l’esecuzione davanti al giudice, per esempio sostenendo che il provvedimento è stato modificato (art. 615 c.p.c.). L’opposizione non blocca da sola l’esecuzione: la sospende solo il giudice, se ne ravvisa i motivi. I tempi sono trattati più in dettaglio nella guida su quanto tempo ha il coniuge per lasciare la casa.

Se non lascia la casa commette un reato?

Di regola no, anche se in rete si legge spesso il contrario. L’art. 388 del codice penale, riguarda la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Il primo comma punisce chi compie atti simulati o fraudolenti sui propri o sugli altrui beni per sottrarsi agli obblighi stabiliti dal giudice; il secondo riguarda l’elusione di provvedimenti precisi: quelli sull’affidamento dei minori e le misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Il semplice rifiuto di lasciare la casa assegnata all’altro coniuge non rientra in queste ipotesi. Lo strumento previsto è l’esecuzione forzata descritta sopra.

La situazione cambia se l’obbligo di andarsene deriva da un ordine di protezione del giudice civile o dalla misura cautelare penale dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.). Chi elude l’ordine di protezione, o viola la misura cautelare, commette il reato previsto dall’art. 387-bis c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. Restano punibili, in ogni caso, le minacce, le violenze o i danneggiamenti che accompagnano il rifiuto.

Non c’è ancora un provvedimento sulla casa

Finché il giudice non decide, la casa è di entrambi

Durante il matrimonio i coniugi hanno l’obbligo di coabitare (art. 143 c.c.) e la casa familiare è l’abitazione di tutti e due, a chiunque sia intestata. Né tu né lui potete quindi allontanare l’altro di vostra iniziativa, nemmeno quando la crisi è evidente o uno dei due è l’unico proprietario. Se restate sotto lo stesso tetto in attesa della decisione, valgono le regole spiegate nella guida sulla separazione in casa. Se è tuo marito a volerti mandare via, la situazione è trattata nella pagina su quando il marito può cacciare di casa la moglie.

Un caso concreto: il marito proprietario che cambia la serratura

Un’ordinanza del Tribunale di Verona riguarda proprio un coniuge che ha provato a fare da sé. I coniugi erano già stati autorizzati a vivere separati, le figlie erano adulte e indipendenti e la casa, di proprietà esclusiva del marito, non era stata assegnata a nessuno. Mentre la moglie era via per qualche giorno, il marito ha cambiato le serrature della porta e del cancello. Il Tribunale ha riconosciuto il suo diritto di riavere la casa:

Trib. Verona, sez. I, 23 settembre 2015, n. 7560 (ordinanza)

«Il coniuge proprietario esclusivo dell’immobile che costituì l’abitazione coniugale ha quindi la facoltà di agire per ottenere il rilascio dell’immobile e conseguirne la piena disponibilità»

Quel diritto, però, andava fatto valere davanti al giudice. La moglie continuava ad abitare la casa in base al rapporto di coniugio non ancora sciolto. Il Tribunale ha accolto il suo ricorso possessorio e ha ordinato al marito di eliminare gli ostacoli all’accesso o di consegnarle le chiavi:

Trib. Verona, sez. I, 23 settembre 2015, n. 7560 (ordinanza)

«parte convenuta non può porre in essere a fini di autotutela l’attività di sostituzione della serratura d’ingresso»

Al marito il cambio della serratura non ha restituito la casa: gli è costato un procedimento possessorio perso e la condanna a pagare tre quarti delle spese legali. È una decisione di merito su un caso specifico, ma l’ordinanza richiama pronunce della Cassazione secondo cui commette spoglio anche il proprietario che si fa ragione da sé.

Le altre conseguenze del cambio della serratura

Escludere l’altro coniuge dalla casa pesa anche nella causa di separazione. La Corte d’appello di Bari ha confermato l’addebito della separazione a un marito per le violenze e per il cambio della serratura. Dopo un’aggressione la moglie si era allontanata per qualche tempo e non aveva più potuto rientrare, perché il marito aveva cambiato la serratura della porta d’ingresso. Le chiavi non le erano mai state restituite, nonostante la diffida del suo avvocato (App. Bari, sez. I, 23 aprile 2024, n. 585). In un altro caso la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una moglie contro la decisione d’appello sull’addebito. Quella decisione aveva valutato anche il distacco manifestato «con sterili atteggiamenti aggressivi e trancianti, come il cambio della serratura della porta di casa» (Cass. civ., sez. VI, 21 dicembre 2017, n. 30746, ordinanza).

Sul piano penale, cambiare la serratura per tenere fuori l’altro coniuge può integrare, secondo le circostanze, la violenza privata (art. 610 c.p.) o l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.). Il tema è approfondito nella pagina sul cambio della serratura durante la separazione.

Come ottenere in fretta una decisione sulla casa

La strada ordinaria è il ricorso per la separazione o per il divorzio, in cui chiedi l’assegnazione della casa se i figli vivono con te. Dopo la riforma Cartabia la prima udienza deve tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso (art. 473-bis.14 c.p.c.). In quella sede il giudice adotta i provvedimenti temporanei e urgenti, compresi quelli sulla casa (art. 473-bis.22 c.p.c.). Se la casa è tua e non ci sono figli, il giudice della separazione non la assegna. Una volta autorizzati a vivere separati, il proprietario può agire per riaverla con un’azione di rilascio, come ricorda il caso di Verona.

Se l’attesa dell’udienza espone te o i figli a un pregiudizio imminente e irreparabile, il giudice può adottare subito, con decreto provvisoriamente esecutivo, i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande, delle parti. Fissa poi un’udienza entro quindici giorni per confermarli, modificarli o revocarli (art. 473-bis.15 c.p.c.). Se invece c’è margine per un accordo, una separazione consensuale o una negoziazione assistita consentono di stabilire da subito chi resta nella casa e la data in cui l’altro si trasferisce.

Se ci sono violenze o minacce: l’ordine di protezione

Quando la condotta del coniuge è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro, il giudice può ordinargli di cessarla e disporre il suo allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli se occorre di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da chi è protetto (artt. 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c.). L’ordine dura al massimo un anno e si proroga solo per gravi motivi. Può essere chiesto anche quando la convivenza è già cessata.

Che la convivenza sia diventata insopportabile non è sufficiente. Nel 2026 il Tribunale di Reggio Emilia ha deciso un caso in cui la casa era già stata assegnata alla moglie con i provvedimenti provvisori e il marito non l’aveva lasciata. La moglie aveva chiesto l’ordine di allontanamento; la domanda è stata respinta per mancanza di prova di condotte gravemente pregiudizievoli:

Trib. Reggio Emilia, 2 marzo 2026, n. 160

«pur essendo indubbia, come si è più sopra rilevato, la intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, quest’ultima circostanza, presupposto per la pronuncia di separazione, non è da sola sufficiente per fondare l’emissione dell’ordine di protezione richiesto»

In una situazione come questa lo strumento per far uscire il marito resta l’esecuzione del provvedimento di assegnazione. Quando invece c’è pericolo, chiama il 112; il 1522 è il numero antiviolenza, gratuito e attivo 24 ore su 24. Accanto alla tutela civile c’è quella penale: dopo la denuncia, il giudice penale può disporre l’allontanamento dalla casa familiare come misura cautelare (art. 282-bis c.p.p.). Su questo aspetto, vedi la pagina sui maltrattamenti in famiglia.

E se fossi tu a lasciare la casa?

Andartene tu, se il marito non lascia la casa, è possibile, ma ti espone a una domanda di addebito. La Cassazione ricorda che l’allontanamento dalla casa familiare, «costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l’esistenza di una giusta causa» (Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2025, n. 16094, ordinanza). La giusta causa c’è, per esempio, quando l’allontanamento è stato provocato dal comportamento dell’altro coniuge o è avvenuto quando la convivenza era già diventata intollerabile.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto giustificato l’allontanamento di una moglie che se n’era andata trovandosi davanti il marito ubriaco e temendo nuove violenze, dopo aver già subito aggressioni (Trib. Bologna, sez. I, 20 settembre 2018, n. 2523). Se decidi di andare via, conserva ciò che spiega perché lo hai fatto: referti, messaggi, denunce, nomi di chi può confermare. Se puoi, fallo dopo aver depositato il ricorso, oppure con un accordo scritto. Lasciare la casa può incidere anche sulle decisioni che riguardano i figli: è una scelta da valutare prima con un avvocato. Gli altri aspetti sono trattati nella guida su chi deve lasciare la casa in caso di separazione.

Se non siete sposati

Tra conviventi non c’è un giudice della separazione, ma questo non autorizza il proprietario a fare da sé. La Cassazione ha chiarito che il convivente che abita nella casa dell’altro ne è detentore qualificato, e che l’assenza di un giudice della crisi non consente al proprietario di ricorrere alle vie di fatto. Chi vuole riavere la casa deve avvisare il partner e lasciargli il tempo di organizzarsi:

Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214

«impone al legittimo titolare che, cessata l’affectio, intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare il partner e di concedergli un termine congruo per reperire altra sistemazione»

Come mandare via di casa il convivente

Se l’estromissione avviene con la forza o di nascosto, il convivente può agire con l’azione di spoglio (Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2014, n. 19423). Se ci sono figli, la casa può essere assegnata al genitore con cui vivono anche se i genitori non sono sposati. Le regole sull’assegnazione valgono infatti anche per i figli nati fuori dal matrimonio (artt. 337-bis e 337-sexies c.c.). I passaggi pratici sono descritti nella guida su come allontanare il convivente dalla propria casa; per il resto vedi la pagina sui diritti delle coppie di fatto.

Domande frequenti

Quanto tempo ha mio marito per andarsene dopo l’assegnazione?

Quello indicato nel provvedimento o nell’accordo, se c’è. Altrimenti il provvedimento si può eseguire subito. Con la procedura forzata, però, tra il termine del precetto (almeno dieci giorni) e il preavviso dell’ufficiale giudiziario (almeno dieci giorni) passano comunque non meno di venti giorni.

Posso chiamare i carabinieri se non se ne va?

Per il solo rifiuto di lasciare la casa, le forze dell’ordine non eseguono di propria iniziativa un provvedimento del giudice civile: intervengono a sostegno dell’ufficiale giudiziario nel giorno dell’accesso. Se invece ci sono minacce, violenze o una situazione di pericolo, chiamale subito al 112.

La casa è intestata a mio marito: può restare se il giudice l’ha assegnata a me?

No. Finché dura, l’assegnazione al genitore con cui vivono i figli prevale sulla proprietà. È un diritto di godimento attribuito proprio per tutelare i figli, e vale anche quando la casa appartiene all’altro coniuge o a un terzo (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367).

Dopo che se n’è andato può ancora entrare in casa?

Una volta eseguita l’assegnazione, non senza il tuo consenso. Il ritiro dei suoi effetti personali va concordato, possibilmente per iscritto, nei tempi e nei modi. Per i dettagli, vedi le pagine che spiegano se l’ex marito può entrare in casa e come si dividono i mobili in caso di separazione.

Quando conviene farsi assistere

Se il provvedimento c’è, è chiaro e tuo marito si limita a prendere tempo, spesso basta una lettera dell’avvocato con una data; se non basta, l’avvocato prepara il precetto e segue l’esecuzione. L’assistenza diventa decisiva quando un provvedimento sulla casa non c’è ancora e bisogna scegliere tra ricorso, provvedimenti urgenti e ordine di protezione. Lo stesso vale se ci sono figli e un trasloco affrettato rischia di pesare sulle decisioni che li riguardano, oppure se la casa è intestata a uno solo dei coniugi e non ci sono figli.

L’Avv. Davide De Matteis, avvocato per la separazione a Bologna, riceve nello studio di Calderara di Reno (BO) e in videochiamata. Nel primo colloquio si esaminano il provvedimento o l’accordo sulla casa, gli eventuali termini e la strada per arrivare al rilascio senza esporsi a contestazioni.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto. Le sentenze citate riguardano vicende specifiche e non garantiscono esiti analoghi in altri procedimenti.

Immagine di Avv. Davide De Matteis

Avv. Davide De Matteis

Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.

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