No: in Italia nessuno dei due coniugi può rifiutare il divorzio. Se la separazione legale è definitiva e dalla comparizione davanti al giudice sono trascorsi dodici mesi (sei nella separazione consensuale), l’altro coniuge può ottenere il divorzio anche contro la tua volontà. Il tuo «no», di per sé, non ha alcun effetto giuridico: non esistono motivi personali per non concedere il divorzio.
Il giudice può però respingere la domanda, o rinviarne la decisione, in due situazioni: quando mancano le condizioni previste dalla legge, di solito perché la separazione non è ancora definitiva o il termine non è trascorso; e quando, dopo la separazione, i coniugi si sono riconciliati. La riconciliazione è l’unico argomento con cui il coniuge contrario può fermare il divorzio, ma deve sollevarla lui, in tempo, e dimostrarla con fatti precisi.
Chi non vuole divorziare ha comunque molto da difendere: l’assegno divorzile, la casa, i figli, la quota del TFR e la pensione di reversibilità dipendono da come si difende nel giudizio di divorzio. Che cosa comporta, invece, restare separati senza divorziare è spiegato nella guida su cosa succede se dopo la separazione non si divorzia.
Motivi per non concedere il divorzio: perché il «no» dell’altro coniuge non basta
La legge sul divorzio (l. 898/1970) collega lo scioglimento del matrimonio a situazioni oggettive, che il giudice accerta: la separazione legale protratta per il tempo minimo e le altre ipotesi elencate nell’art. 3. Il consenso dell’altro coniuge non è tra queste.
Nel testo originario della legge, invece, il coniuge convenuto poteva opporsi, e l’opposizione allungava il termine di separazione richiesto per divorziare (lo ricostruisce Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 1999, n. 1260). La riforma del 1987 ha abrogato quella norma, e la Cassazione ne ha tratto questa conclusione:
Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 1993, n. 11860
«è giuridicamente significativo che la l. n. 74 del 1987 – nella parte in cui (art. 6) ha abrogato l’art. 3 n. 2 lett. b secondo capoverso della l. n. 898 del 1970 – abbia eliminato qualsiasi giuridica rilevanza alla volontà del coniuge contrario al divorzio che, anteriormente, poteva manifestarsi attraverso l’istituto dell’opposizione del coniuge convenuto»
Nella stessa sentenza la Corte ha ricordato che la scelta di sposarsi, e quella di porre fine al matrimonio quando ricorrono le condizioni di legge, appartengono alla sfera dei diritti inviolabili della persona garantiti dall’art. 2 della Costituzione.
Motivi religiosi: il matrimonio in chiesa
Chi si è sposato con rito concordatario può obiettare che per lui il matrimonio è indissolubile. Il giudice civile, però, non scioglie il vincolo religioso: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè gli effetti che il matrimonio religioso trascritto produce per lo Stato. Su questo la Cassazione ha respinto il ricorso di una moglie che invocava le proprie convinzioni di cattolica:
Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2006, n. 24494
«la previsione della possibilità di porre fine agli effetti civili del matrimonio concordatario non spiega, com’è ovvio, alcuna incidenza sul vincolo religioso, la cui permanenza non è affatto posta in discussione, e, pertanto, non reca vulnus all’esplicazione dei convincimenti etici e religiosi del contraente contrario al divorzio»
Nel caso deciso la Corte ha ritenuto irrilevante anche il fatto che, quando si erano sposati, il marito condividesse le stesse convinzioni: era stato proprio lui a chiedere il divorzio.
Motivi economici e personali
Non avere un reddito proprio, temere di perdere il mantenimento, voler ostacolare la nuova relazione dell’altro, sentirsi la parte tradita: nessuna di queste ragioni impedisce il divorzio. Alcune contano nel giudizio, ma su un altro piano: chi ha sacrificato il lavoro per la famiglia può chiedere l’assegno divorzile, chi ha figli con sé può chiedere che la casa familiare resti assegnata. Le differenze tra i due assegni sono spiegate nella guida su assegno di mantenimento e assegno divorzile e nell’articolo su cosa succede al mantenimento con il divorzio.
Quando il giudice respinge o rinvia la domanda di divorzio
La separazione non è definitiva o il tempo non è trascorso
Per chiedere il divorzio dopo una separazione occorrono due condizioni (art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/1970):
- una separazione legale definitiva: sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, separazione consensuale omologata, oppure accordo di separazione concluso con la negoziazione assistita o davanti all’ufficiale dello stato civile;
- una separazione protratta senza interruzioni per almeno dodici mesi se giudiziale e sei mesi se consensuale, anche quando la causa è nata giudiziale e si è chiusa con un accordo.
I mesi non si contano dalla data della sentenza di separazione, né dal giorno in cui uno dei due ha lasciato casa. Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice nel procedimento di separazione; per la negoziazione assistita, dalla data certificata nell’accordo; per l’accordo in Comune, dalla data dell’atto. Una separazione soltanto di fatto, senza alcun atto, non fa decorrere nulla: la differenza è spiegata nella guida su separazione consensuale e giudiziale.
Dopo la riforma Cartabia la domanda di divorzio si può proporre nello stesso giudizio di separazione (art. 473-bis.49 c.p.c.). In questo caso la domanda di divorzio resta in attesa. Lo mostra una decisione del Tribunale di Ravenna, che ha pronunciato la separazione e rimesso la causa sul ruolo per il divorzio:
Trib. Ravenna, 2 marzo 2026, n. 148
«Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970.»
Il collegio ha precisato che, divenuta definitiva la sentenza e decorsi sei mesi «dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato», la causa sarebbe tornata in decisione per il divorzio.
Più delicata è la domanda di divorzio proposta da sola, in un giudizio separato, quando la sentenza di separazione non è ancora passata in giudicato. Su questo la giurisprudenza non è univoca: alcune decisioni ammettono che il giudicato sopravvenga nel corso del giudizio, altre considerano la domanda improponibile (così, per esempio, Trib. Ancona, 21 novembre 2012, n. 1339). Per il coniuge che non vuole divorziare il primo controllo è quindi sulle date: un ricorso depositato in anticipo può essere contestato.
Si pensi a due coniugi che compaiono davanti al giudice della separazione giudiziale il 10 marzo 2025. La sentenza di separazione viene pronunciata a dicembre 2025 e passa in giudicato a febbraio 2026. Il marito deposita il ricorso per divorzio a gennaio 2026: il termine dei dodici mesi non è ancora trascorso e la separazione non è definitiva. Se avesse atteso il 10 marzo 2026, nessuna delle due obiezioni sarebbe stata possibile.
Le altre ipotesi di divorzio
L’art. 3 della legge prevede anche casi in cui il divorzio non dipende dalla separazione: alcune condanne penali definitive dell’altro coniuge per reati gravi, il matrimonio non consumato, la rettificazione di sesso, il coniuge straniero che ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o si è risposato. In queste ipotesi il giudice verifica i presupposti specifici, e la domanda viene respinta se mancano.
Gli errori di procedura
Una notifica sbagliata o un documento mancante (per esempio la sentenza di separazione con l’attestazione del passaggio in giudicato) non sono un «rifiuto» del divorzio: rallentano il procedimento finché l’atto non viene rinnovato o il documento prodotto. Per il coniuge contrario, un errore formale dell’altra parte vale al più un rinvio.
La riconciliazione: l’unica vera difesa contro il divorzio
Se dopo la separazione i coniugi tornano davvero insieme, gli effetti della separazione cessano. L’art. 157 c.c. lo prevede sia per la dichiarazione espressa, sia per un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. Una separazione interrotta non ha più la durata ininterrotta richiesta dalla legge sul divorzio: per divorziare servirebbe una nuova separazione, fondata su fatti successivi alla riconciliazione. Il ritorno alla vita insieme, con i suoi effetti, è trattato nell’articolo dopo la separazione si può tornare insieme?.
Che cosa serve perché ci sia riconciliazione
Non basta tornare a dormire qualche volta nella stessa casa. La Cassazione chiede la ricostituzione della vita coniugale nel suo complesso:
Cass. civ., sez. VI, ord. 24 dicembre 2014, n. 27386
«La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale […]»
Nel caso deciso il marito usava la casa coniugale come alloggio quando usciva dal carcere: una coabitazione occasionale, legata a esigenze abitative, non una riconciliazione. Per la stessa ragione la Cassazione ha ribadito che la sola coabitazione non prova la riconciliazione, e che i motivi per cui due separati vivono sotto lo stesso tetto, spesso economici, non decidono da soli la questione (Cass. civ., sez. VI, ord. 5 febbraio 2016, n. 2360).
Quando invece la vita comune riprende davvero, la domanda di divorzio può essere respinta. In una decisione del 2007 il Tribunale di Trani ha rigettato il divorzio perché la moglie aveva dimostrato con testimoni che il marito, per circa sei mesi tra la fine del 1999 e la primavera del 2000, era tornato a vivere nella casa coniugale, si era occupato dei figli, dormiva sistematicamente con lei e aveva fatto un viaggio con tutta la famiglia (Trib. Trani, 3 agosto 2007, n. 620). Le spese del giudizio sono state poste a carico del marito. La decisione è precedente alla riduzione dei termini del 2015, ma il criterio di prova resta lo stesso.
Deve eccepirla e provarla chi si oppone
Nel giudizio di divorzio il giudice non indaga da solo sulla riconciliazione. La legge è esplicita: «L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta» (art. 3 l. 898/1970). La Cassazione, riprendendo un principio già affermato nel 2010, ne ha tratto le conseguenze sull’onere della prova:
Cass. civ., sez. VI, ord. 5 febbraio 2016, n. 2360
«il giudice non può rilevarla d’ufficio, non investendo profili d’ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l’avvenuta riconciliazione»
Chi chiede il divorzio deve dimostrare la separazione e il decorso del termine; chi si oppone deve allegare e provare la riconciliazione. Se nessuno la solleva, il giudice pronuncia il divorzio. È la formula che si legge, per esempio, in una sentenza del Tribunale di Bologna del 2021, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio constatato che la separazione si era protratta per il tempo previsto dalla legge e «non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione» (Trib. Bologna, sez. I, 22 gennaio 2021, n. 223, rito anteriore alla riforma Cartabia).
In un caso deciso dal Tribunale di Potenza nel 2023 non è bastata neppure la nascita di una seconda figlia dopo la separazione. Il marito aveva accennato a una riconciliazione, ma aveva aderito alla domanda di divorzio senza farla valere come fatto impeditivo; la moglie parlava di un riavvicinamento occasionale, e il marito non aveva offerto alcuna prova di una vera ripresa della vita coniugale. Il divorzio è stato pronunciato (Trib. Potenza, sez. I, 10 ottobre 2023, n. 1258).
Va sollevata subito
L’eccezione di riconciliazione ha anche un limite di tempo processuale. Il Tribunale di Udine, in un giudizio regolato dal nuovo rito, l’ha dichiarata inammissibile perché la moglie l’aveva proposta soltanto nelle note scritte depositate dopo l’udienza fissata per discutere il divorzio, in cui la sua difesa si era limitata a «rimettersi» sullo status. Il collegio ha chiarito la natura dell’eccezione:
Trib. Udine, 14 aprile 2026, n. 285
«nel giudizio di divorzio, l’eccezione di avvenuta riconciliazione relativa a fatti verificatesi anteriormente alla maturazione del requisito temporale che costituisce condizione di ammissibilità e procedibilità del divorzio stesso (12 mesi o 6 mesi, a seconda della natura, contenziosa o meno, del giudizio di separazione), rappresenta un’eccezione in senso stretto, come tale soggetta alle ordinarie preclusioni processuali.»
Lo stesso tribunale ha ritenuto inammissibile, perché generico e valutativo, il capitolo di prova secondo cui i coniugi avrebbero ripreso la convivenza «formando una coppia», e privi di valore probatorio le dichiarazioni scritte di due conoscenti. Ne deriva un’indicazione pratica: chi intende far valere la riconciliazione deve indicarla nel primo atto difensivo utile e descrivere fatti precisi, con date, luoghi e testimoni (residenza comune, spese di casa condivise, vacanze, presenza come coppia con parenti e amici), non formule generiche.
Che cosa blocca il divorzio e che cosa no
| Situazione | Ferma il divorzio? | Perché |
|---|---|---|
| Il coniuge non è d’accordo o non firma | No | La volontà contraria non ha rilevanza giuridica dal 1987; si procede con il giudizio contenzioso |
| Matrimonio celebrato in chiesa, motivi religiosi | No | Il giudice dichiara la cessazione degli effetti civili; il vincolo religioso non è toccato |
| Il coniuge contrario non si presenta | No | Il procedimento prosegue anche senza di lui |
| Separazione non ancora definitiva o termine non trascorso | Sì, finché le condizioni non si realizzano | Il divorzio richiede una separazione definitiva protratta 12 mesi (giudiziale) o 6 mesi (consensuale) |
| Riconciliazione dopo la separazione, eccepita in tempo e provata | Sì | La separazione si considera interrotta: serve una nuova separazione |
| Rapporti occasionali o coabitazione per necessità | Di regola no | Serve la ricostituzione stabile della vita coniugale, e va provata |
| Errori di notifica o documenti mancanti | Solo un rinvio | Si rimedia rinnovando l’atto o producendo il documento |
Che cosa può fare, in concreto, il coniuge che non vuole divorziare
Al coniuge contrario restano alcuni margini di difesa concreti.
Controllare le date
La data della comparizione davanti al giudice della separazione, l’omologazione o il passaggio in giudicato, la data dell’accordo di negoziazione assistita: se il ricorso è stato depositato prima del tempo, va eccepito.
Valutare se c’è stata una riconciliazione
La riconciliazione va sollevata subito, nel primo atto difensivo, con fatti specifici e prove. Se la ripresa della vita insieme è stata breve o solo apparente, insistere rischia di produrre soltanto una condanna alle spese.
Difendersi sulle condizioni
Il giudice del divorzio decide l’assegno divorzile e la sua misura, il mantenimento e l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare. Dal riconoscimento dell’assegno divorzile dipendono anche la quota del TFR dell’ex coniuge e la pensione di reversibilità (artt. 9 e 12-bis l. 898/1970). A chi ha redditi bassi e intende chiedere l’assegno conviene raccogliere per tempo le prove delle rinunce fatte durante il matrimonio. Sul TFR c’è un approfondimento dedicato: TFR e fondo pensione del coniuge separato o divorziato.
Sapere che cosa si blocca davvero con un rifiuto
Non firmare impedisce soltanto le strade consensuali: il ricorso congiunto, la negoziazione assistita e l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile, che richiedono l’accordo di entrambi. L’effetto è spostare il divorzio in tribunale, con tempi e costi maggiori per tutti e due. Se il divorzio arriverà comunque, conviene valutare se trattare le condizioni: con un accordo assegno, casa e figli li decidono i coniugi; in una causa li decide il giudice.
Mettere in conto le spese
Chi si oppone senza fondamento e perde può essere condannato a rimborsare le spese legali dell’altro; vale anche al contrario, come mostra il caso di Trani, dove a pagare è stato il marito che aveva chiesto il divorzio. Come i giudici decidono sulle spese è spiegato nell’articolo chi chiede il divorzio deve pagare le spese?.
Chi si trova invece dall’altra parte, e vuole divorziare senza il consenso del coniuge, trova le fasi del procedimento nella guida sulla richiesta di divorzio da parte di un solo coniuge.
Il divorzio può arrivare prima della decisione su soldi e figli
Contestare l’assegno o l’affidamento non ritarda necessariamente il divorzio. Con il rito unificato il giudice può decidere con sentenza parziale la domanda sullo stato delle persone, quando il procedimento deve proseguire per le altre domande (art. 473-bis.22, co. 4, c.p.c.). In pratica il matrimonio può essere sciolto mentre si continua a discutere di soldi, casa e figli. È quanto risulta, per esempio, da una sentenza del Tribunale di Livorno del gennaio 2026, che ha deciso l’assegno divorzile dopo che la sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili era stata pronunciata già nel giugno 2024 (Trib. Livorno, sez. I, 9 gennaio 2026, n. 14).
Per il coniuge contrario, quindi, la causa sulle condizioni economiche va impostata per ottenere un assegno o la casa, se ci sono le prove, e non per guadagnare tempo.
Prima di decidere come difendersi
Se hai ricevuto un ricorso per divorzio, o temi che arrivi, le prime verifiche riguardano le date della separazione, gli eventuali periodi di vita in comune dopo la separazione e la documentazione su redditi, beni e contributo dato alla famiglia. Sono le informazioni che servono per capire se esiste un’eccezione da sollevare e come impostare la difesa sulle condizioni. Lo Studio Legale De Matteis segue separazioni e divorzi davanti al Tribunale di Bologna e in altri fori: puoi fissare un primo colloquio con l’Avv. Davide De Matteis, nello studio di Calderara di Reno o in videochiamata, portando il provvedimento di separazione e l’eventuale ricorso ricevuto.
Domande frequenti
Se non firmo, il divorzio non si può fare?
Si può fare. La tua firma serve solo per le strade consensuali; senza accordo l’altro coniuge si rivolge al tribunale e il giudice decide anche senza il tuo consenso.
Mi sono sposata in chiesa: mio marito può divorziare lo stesso?
Sì. Il tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario; il vincolo religioso resta, e le tue convinzioni non impediscono la pronuncia. La dichiarazione di nullità da parte del tribunale ecclesiastico è un procedimento diverso.
Dopo la separazione abbiamo passato qualche notte insieme: il divorzio è bloccato?
Di regola no. Incontri occasionali o brevi periodi sotto lo stesso tetto non interrompono la separazione. Serve una ripresa stabile della vita coniugale, che deve essere eccepita e provata da chi si oppone al divorzio.
Da quando si contano i dodici mesi, o i sei mesi?
Dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice nel procedimento di separazione; per la negoziazione assistita, dalla data certificata nell’accordo; per l’accordo in Comune, dalla data dell’atto. Non dalla data della sentenza.
Si può chiedere il divorzio mentre la separazione è ancora in corso?
Sì, cumulando la domanda di divorzio con quella di separazione nello stesso giudizio. Il giudice però la decide solo dopo che la separazione è diventata definitiva e il termine è trascorso.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.