PILLOLE di DIRITTO - Pubblicazioni

Studio Legale Avv. Davide De Matteis

Cosa succede se i genitori separati non si accordano sulla scelta della scuola?

Indice

Cosa succede se i genitori separati non si accordano sulla scelta della scuola

Scuola dei figli e genitori in disaccordo: cosa decide davvero il giudice

Se tu e l’altro genitore non riuscite a trovare un accordo su quale scuola primaria far frequentare a vostro figlio o vostra figlia, non sei di fronte a un vicolo cieco: la legge prevede uno strumento preciso.

L’intervento del giudice ai sensi dell’art. 337-ter c.c., e una recente ordinanza della Cassazione (n. 24552 del 7 agosto 2026) ha chiarito un punto che molti genitori danno per scontato in modo sbagliato: nemmeno quando entrambi condividono la stessa fede religiosa, la scuola pubblica può essere considerata una scelta di ripiego rispetto a un istituto privato confessionale.

Pensiamo al caso concreto: una coppia separata, entrambi di religione ebraica, litiga sulla scuola della figlia di sei anni. Il padre vuole iscriverla alla scuola ebraica, per continuità con la tradizione familiare; la madre preferisce la scuola pubblica di quartiere, più vicina a casa e al lavoro. Il giudice di primo grado dà ragione al padre, la Corte d’Appello ribalta tutto a favore della madre, e alla fine è la Cassazione a dover fare chiarezza sui criteri corretti.

Se ti trovi in una situazione simile, sai già quanto sia logorante: ogni scelta quotidiana sui figli rischia di trasformarsi in un nuovo terreno di scontro.

Prima di arrivare in tribunale, però, è fondamentale capire come ragiona un giudice quando è chiamato a decidere al posto vostro, quali elementi pesano davvero e quali sono invece irrilevanti.

Se il conflitto con l’altro genitore si è bloccato su una decisione importante per vostro figlio, possiamo analizzare la vostra situazione insieme, anche in videoconsulenza: conoscere per tempo i criteri che userebbe un giudice ti permette spesso di evitare l’aula, o comunque di arrivarci preparato.

Cosa succede se i genitori non sono d’accordo sulla scuola dei figli?

Quando due genitori separati o divorziati non trovano un’intesa su una decisione di maggiore interesse per il figlio, quale ad esempio la scelta della scuola, la legge impone loro di provare prima il confronto diretto, e solo in caso di disaccordo insanabile la decisione passa al giudice.

Lo prevede l’art. 337-ter, terzo comma, del Codice civile, che elenca tra le decisioni di maggiore interesse quelle relative a istruzione, educazione, salute e residenza abituale del minore.

Non si tratta di una formalità burocratica: il giudice non si limita a scegliere l’opzione che gli sembra più comoda, ma deve condurre un esame approfondito, sentire entrambi i genitori, valutare le rispettive ragioni e arrivare a una decisione motivata sul concreto interesse del bambino o della bambina coinvolti.

Il caso deciso dalla Cassazione: scuola pubblica contro scuola ebraica

Nella vicenda esaminata dalla Prima sezione civile, i genitori erano entrambi di religione ebraica e concordi sull’educazione religiosa della figlia: nessun conflitto, quindi, sul credo da trasmettere.

Il disaccordo riguardava esclusivamente l’istituto scolastico: la madre voleva iscrivere la bambina, prossima ai sei anni, a una scuola pubblica nel quartiere dove viveva con lei, più comoda per gli spostamenti quotidiani; il padre insisteva per la scuola ebraica cittadina, dichiarandosi disposto a sostenerne per intero i costi, ritenendola importante per la trasmissione della cultura e delle tradizioni della Comunità.

“La comunanza di fede dei genitori non implica che i figli debbano essere iscritti a una scuola privata di ispirazione religiosa e di per sé sola, in caso di contrasto tra i genitori, non impone al giudice di escludere l’opzione per la scuola pubblica, che è aperta a tutti e non costituisce affatto un minus, né una scelta deteriore o un ripiego”

Cass. civ., sez. I, ord. 7 agosto 2026, n. 24552

Il giudice di primo grado, in sede di provvedimento temporaneo e urgente, aveva dato ragione al padre, sottolineando il diritto della minore “a maturare una conoscenza delle realtà fenomeniche circostanti”.

Successivamente, la madre aveva reclamato la decisione, e la Corte d’Appello aveva ribaltato tutto, autorizzandola a iscrivere la figlia alla scuola pubblica anche in caso di disaccordo del padre, valorizzando in particolare la vicinanza dell’istituto alla casa familiare e al posto di lavoro della donna.

Il padre, a questo punto, ha proposto ricorso per cassazione, e la Suprema Corte gli ha dato parzialmente ragione come spiegheremo nel prosieguo.

Perché la Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’Appello

Il punto centrale della pronuncia non è “scuola pubblica sì, scuola privata no”, ma il modo in cui il giudice del reclamo aveva istruito e motivato la propria decisione.

Difatti, secondo la Cassazione, l’ordinanza impugnata aveva valorizzato in modo pressoché esclusivo il punto di vista della madre, lasciando in ombra le ragioni del padre, senza un vero confronto tra le due posizioni.

In più, aveva attribuito un peso “decisivo” a un fattore essenzialmente logistico-organizzativo (ossia la vicinanza della scuola alla casa e al lavoro della madre, collocataria della bambina) trattandolo come elemento risolutivo anziché come uno dei tanti fattori da bilanciare.

“L’intervento sostitutivo del giudice ex art. 337-ter, comma 3, c.c., quando abbia ad oggetto una questione di maggiore interesse in tema di istruzione ed educazione e non la soluzione di una mera questione organizzativa, logistica o di dettaglio, determina […] una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale […], quanto meno nei confronti della parte la cui istanza sia disattesa”

Cass. civ., sez. I, ord. n. 24552/2026

Questo passaggio ha anche una conseguenza pratica molto rilevante per chi si trova in una situazione simile: proprio perché una decisione di questo tipo “limita” in concreto la responsabilità genitoriale della parte che vede respinta la propria richiesta.

Non è quindi vero, come sosteneva la controparte nel processo, che una decisione sulla scuola sia “solo” una questione organizzativa priva di rilievo giuridico: quando incide sull’istruzione e sull’educazione del figlio, tocca un nucleo della responsabilità genitoriale tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

I criteri corretti per scegliere la scuola in caso di disaccordo

La Cassazione indica con chiarezza gli elementi che un giudice deve considerare e bilanciare, senza far prevalere automaticamente uno solo di essi:

  • le inclinazioni e le aspirazioni del minore, raramente valutate a sufficienza nei procedimenti urgenti ma centrali secondo la Suprema Corte
  • l’identità culturale e familiare del bambino o della bambina, comprensiva del percorso già intrapreso e di quello coerente con la storia della famiglia
  • l’offerta formativa reale delle scuole in comparazione: programmi, attività integrative, qualità didattica, non solo l’etichetta “pubblica” o “privata”
  • gli aspetti logistico-organizzativi (distanza da casa, orari di lavoro dei genitori, gestione degli accompagnamenti), che vanno valutati ma mai come criterio da soli decisivo
  • il principio di proporzionalità, che impone di limitare la libertà dell’altro genitore nella misura strettamente necessaria a tutelare l’interesse del figlio, non oltre

Il criterio guida resta sempre lo stesso, ribadito da tutta la giurisprudenza più recente: l’esclusivo interesse morale e materiale del minore, valutato caso per caso, senza automatismi.

Non esiste, quindi, una regola generale per cui “vince” sempre la scuola pubblica, né una per cui va sempre garantita continuità con la tradizione religiosa della famiglia. Ogni singola vicenda va analizzata nel merito, con un confronto reale tra le posizioni di entrambi i genitori.

Quanto conta davvero la vicinanza a casa o al lavoro?

Un aspetto molto pratico, che riguarda moltissime famiglie in conflitto, è il peso da attribuire alla vicinanza geografica della scuola rispetto all’abitazione o al lavoro del genitore collocatario.

La Cassazione non nega che si tratti di un elemento rilevante: la vita quotidiana di un bambino piccolo, gli accompagnamenti, la vicinanza ai coetanei del quartiere sono fattori concreti che incidono sul suo benessere.

Il problema, nel caso esaminato, non era averli considerati, ma averli resi decisivi da soli, senza metterli a confronto con gli altri elementi in gioco, come l’identità culturale della bambina e le ragioni, altrettanto serie, portate dal padre. Un giudice deve costruire un bilanciamento complessivo, non applicare una scorciatoia.

Cosa fare in concreto se non trovate un accordo sulla scuola

Se vi trovate bloccati su questa decisione, alcuni passaggi pratici possono fare la differenza sull’esito finale, sia che si arrivi davanti a un giudice sia che si trovi un accordo prima.

Vale la pena ricordare che la scelta della scuola primaria, essendo una decisione di maggiore interesse ai sensi dell’art. 337-ter c.c., non può essere presa unilateralmente da un solo genitore, nemmeno da quello collocatario: farlo espone al rischio di un ricorso al giudice ex art. 709-ter (oggi art. 473-bis.38 c.p.c.) e a provvedimenti sfavorevoli.

  • Mettete per iscritto le vostre ragioni, in modo concreto e verificabile: distanza reale in chilometri e minuti, orari di lavoro, programmi scolastici, eventuali costi e chi è disposto a sostenerli
  • Raccogliete elementi oggettivi sull’offerta formativa delle scuole in comparazione: piano dell’offerta formativa, attività extracurricolari, eventuali colloqui con la direzione
  • Documentate il percorso già seguito dal minore (scuola dell’infanzia, eventuali corsi, lingue già apprese): la continuità pesa, ma va dimostrata, non solo affermata
  • Rivolgetevi a un legale prima di iscrivere unilateralmente il figlio, perché un’iscrizione fatta senza il consenso dell’altro genitore, o senza un provvedimento del giudice, può essere contestata e revocata

Se stai affrontando una situazione simile e vuoi capire quali argomenti potrebbero davvero pesare nel tuo caso, il nostro studio legale può fornirti una consulenza mirata ed aiutarti a trovare un accordo extragiudiziale evitando eventuale procedimento davanti al giudice.

Domande frequenti

Chi decide la scuola dei figli in caso di separazione?

La decisione spetta a entrambi i genitori, di comune accordo, secondo l’art. 337-ter c.c. Solo se non trovano un’intesa, la scelta passa al giudice, che valuta il concreto interesse del minore.

Un genitore può iscrivere il figlio a scuola senza il consenso dell’altro?

No. Trattandosi di una decisione di maggiore interesse, serve l’accordo di entrambi i genitori, indipendentemente da chi ha la collocazione prevalente del figlio. In caso di iscrizione unilaterale, l’altro genitore può rivolgersi al giudice.

La scuola pubblica è considerata una scelta “inferiore” rispetto a quella privata religiosa?

No: la Cassazione ha chiarito che la scuola pubblica non costituisce un minus né un ripiego, anche quando i genitori condividono la stessa fede religiosa.

Quanto conta la vicinanza della scuola a casa?

È un elemento rilevante ma non può essere l’unico né il decisivo: va bilanciato con l’offerta formativa, l’identità culturale del minore e le sue inclinazioni.

È possibile impugnare la decisione del giudice sulla scuola dei figli?

Sì. I provvedimenti temporanei e urgenti sono reclamabili in Corte d’Appello e, quando incidono in modo sostanziale sulla responsabilità genitoriale, come nel caso della scelta della scuola, è ammesso anche il ricorso per cassazione.

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Avv. Davide De Matteis

Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.

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