Tuo figlio ha compiuto 18 anni, ma non ha ancora trovato un lavoro stabile. O forse sta ancora studiando. O semplicemente non riesce a mantenersi da solo. L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti è uno degli aspetti più fraintesi — e spesso più sottovalutati — del diritto di famiglia italiano.
Molti genitori separati, siano essi tenuti a versare l’assegno o quelli che lo ricevono per conto del figlio, si trovano a un bivio: non sanno fino a quando dura questo obbligo, non sanno quanto deve essere l’importo giusto, e soprattutto non sanno cosa succede se uno dei due smette di pagare o decide unilateralmente di ridurre il contributo.
Una recente sentenza del Tribunale di Bologna — n. 642/2025 del 14 marzo 2025 — affronta proprio queste questioni in un caso reale di separazione coniugale, con una figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Quello che il Tribunale ha deciso, e soprattutto come lo ha deciso, contiene insegnamenti pratici preziosi per chiunque si trovi in una situazione analoga.
In questo articolo trovi una spiegazione chiara, senza tecnicismi inutili, di cosa prevede la legge, cosa ha stabilito il giudice bolognese e — soprattutto — cosa puoi fare concretamente se sei nella stessa situazione.
Hai un caso simile? Contatta lo studio per una consulenza — anche in videocall. Valutiamo insieme la tua situazione.
La sentenza del Tribunale di Bologna n. 642/2025: cosa è successo
Il caso riguarda una coppia che si è separata giudizialmente dopo anni di matrimonio. Dal loro rapporto è nata una figlia, ormai maggiorenne al momento del giudizio, ma ancora priva di un’autonomia economica propria. Le parti, dopo aver avviato la causa, hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione, che il Tribunale ha poi omologato riconoscendone la conformità alla legge ed all’interesse della figlia.
Tra le condizioni concordate e recepite nella sentenza, spicca il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre: 250 euro mensili, con rivalutazione ISTAT, da versare entro il 5 di ogni mese. La figlia, pur maggiorenne, continua a vivere prevalentemente presso la madre, e la frequentazione con il padre avviene liberamente, per accordi diretti tra padre e figlia, con semplice avviso alla madre.
“[…] la figlia […] maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rimane collocata prevalentemente in […] presso l’abitazione della madre; la frequentazione padre-figlia sarà libera, secondo accordi presi autonomamente fra il padre e la figlia previo avviso alla madre; […] contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre di euro 250 mensili con rivalutazione ISTAT (rivalutazione decorrente dal 10.3.2024), da versare entro il 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla madre […]”
Trib. Bologna, Sez. I Civile, sentenza n. 642/2025 del 14 marzo 2025
Chi ha diritto al mantenimento dopo i 18 anni: i requisiti che la legge impone
Il principio è sancito dall’art. 337-septies del Codice Civile: il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento fino a quando non raggiunge l’indipendenza economica, a condizione che la mancanza di autonomia non dipenda da sua colpa o negligenza.
Questo significa che non basta aver compiuto 18 anni perché il genitore non convivente possa interrompere i versamenti. È necessario che il figlio abbia effettivamente una fonte di reddito stabile e adeguata alle proprie necessità. Al contrario, se il figlio studia, è in cerca di lavoro o ha subito eventi che ne hanno compromesso l’autonomia, l’obbligo continua.
Quando cessa l’obbligo di mantenimento?
Non esiste una soglia anagrafica automatica oltre la quale l’assegno decade. I tribunali valutano caso per caso. In linea generale, l’obbligo cessa quando:
il figlio ha trovato un impiego retribuito in modo sufficiente;
il figlio ha rifiutato senza giustificato motivo offerte di lavoro congrue;
il figlio ha completato il percorso di studi e non ha avviato concrete attività formative o lavorative;
il figlio ha manifestato volontà di essere economicamente indipendente.
La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che l’inerzia ingiustificata del figlio (ovvero il non cercare attivamente lavoro pur avendone la possibilità) può essere un motivo valido per richiedere la cessazione del mantenimento. Ma attenzione: l’onere della prova spetta a chi chiede la revoca, non al figlio.
A chi viene versato l’assegno: al figlio o all’altro genitore?
Questa è una delle domande che più spesso viene posta. E la risposta non è scontata.
La regola generale è che, se il figlio maggiorenne non autosufficiente convive ancora con uno dei genitori, il contributo può legittimamente essere versato a quest’ultimo (come genitore convivente che anticipa le spese) anziché direttamente al figlio. La sentenza del Tribunale di Bologna segue esattamente questo schema.
Quando invece il figlio è pienamente autonomo nella gestione della propria vita, anche se non economicamente indipendente (ad esempio vive da solo, si è trasferito per studio), il versamento va effettuato direttamente a lui. In quel caso, il genitore obbligato non può pretendere che i fondi passino dall’altro genitore.
Cosa cambia in pratica per il genitore che paga?
Se versi l’assegno sul conto della madre (o del padre convivente), devi farlo sempre e puntualmente, anche se hai sentore che le somme non vengano usate nell’interesse del figlio. In quel caso, la via corretta non è sospendere i pagamenti (rischi di essere denunciato per violazione degli obblighi familiari) ma rivolgerti al giudice per chiedere una verifica sull’utilizzo delle somme o la modifica del beneficiario.
Rivalutazione ISTAT: cos’è e perché conta molto
Nella sentenza di Bologna, il contributo di 250 euro mensili è soggetto a rivalutazione ISTAT, con decorrenza retroattiva al 10 marzo 2024. Si tratta di un meccanismo automatico di adeguamento dell’assegno all’inflazione, che molti genitori tendono a ignorare — o a non sapere che esiste.
In pratica, ogni anno l’importo del mantenimento viene aumentato proporzionalmente all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Se l’accordo o il provvedimento giudiziale lo prevede, il genitore obbligato deve applicare autonomamente l’adeguamento, senza aspettare che il giudice lo ordini di nuovo. Chi non rivaluta rischia di accumulare un debito.
“[…] contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre di euro 250 mensili con rivalutazione ISTAT (rivalutazione decorrente dal 10.3.2024) […]”
Trib. Bologna, Sez. I Civile, sentenza n. 642/2025 del 14 marzo 2025
Come si calcola la rivalutazione ISTAT?
La rivalutazione si applica moltiplicando l’importo dell’assegno per il coefficiente ISTAT dell’anno precedente, pubblicato dall’ISTAT ogni anno. Se ad esempio l’inflazione è stata del 2%, un assegno di 250 euro diventa 255 euro l’anno successivo. L’accumulo nel tempo può diventare significativo.
Le spese straordinarie: cosa sono e come si dividono
Oltre all’assegno mensile ordinario, la sentenza di Bologna stabilisce che le spese straordinarie per la figlia vengano divise al 50% tra i genitori. Ma cosa si intende esattamente per spese straordinarie?
Spese ordinarie vs straordinarie: la distinzione fondamentale
Le spese ordinarie sono quelle ricorrenti e prevedibili: vitto, abbigliamento, libri scolastici di base, trasporti quotidiani. Sono già comprese nell’assegno mensile.
Le spese straordinarie sono invece quelle eccezionali, non prevedibili o particolarmente onerose: viaggio di studio all’estero, operazione chirurgica, corsi di specializzazione, acquisto di un computer per l’università, spese odontoiatriche non ordinarie.
La distinzione non è sempre netta, e spesso è fonte di conflitto tra i genitori separati. In molte sentenze — e probabilmente anche in questo caso — i tribunali fanno riferimento ai protocolli elaborati dai singoli fori, come il Protocollo del Tribunale di Bologna, per definire quali voci rientrano nelle spese straordinarie.
Cosa succede se un genitore non paga la sua quota di spese straordinarie?
Il genitore che ha anticipato la spesa può agire in via monitoria (decreto ingiuntivo) o richiedere una modifica delle condizioni al giudice. Non può invece compensare autonomamente trattenendo parte dell’assegno ordinario, perché questo configurerebbe un inadempimento sanzionabile.
L’assegno unico per i figli: chi lo percepisce in caso di separazione?
Un aspetto interessante della sentenza riguarda l’assegno unico e universale per i figli a carico. Il giudice ha dato atto che l’assegno unico continua a essere percepito integralmente dalla madre, senza divisione con il padre. Questa scelta riflette il fatto che la figlia è collocata prevalentemente presso la madre, che quindi sostiene la maggior parte delle spese quotidiane.
“[…] assegno unico: continua a percepirlo integralmente la madre […]”
Trib. Bologna, Sez. I Civile, sentenza n. 642/2025 del 14 marzo 2025
L’assegno unico è una misura statale erogata dall’INPS per ciascun figlio a carico, introdotta nel 2022 in sostituzione di varie detrazioni e bonus preesistenti. In caso di separazione, può essere richiesto da entrambi i genitori — e in quel caso l’INPS lo divide al 50% — oppure interamente da uno solo, se il figlio vive prevalentemente con lui. Le condizioni economiche dei genitori (ISEE) incidono sull’importo.
La regolamentazione dei rapporti padre-figlia maggiorenne: libertà o obbligo?
Uno degli aspetti più delicati della sentenza riguarda come viene disciplinata la frequentazione tra il padre e la figlia ormai adulta. Il Tribunale di Bologna ha scelto una soluzione equilibrata: la frequentazione è libera, regolata dagli accordi diretti tra padre e figlia, con semplice avviso alla madre.
Questo approccio riflette un principio consolidato: una volta raggiunti i 18 anni, il figlio è titolare in prima persona del diritto alla bigenitorialità e gestisce autonomamente i propri rapporti con entrambi i genitori. Il giudice non può — e non deve — imporre calendari rigidi come fa con i figli minori. L’eventuale conflitto tra genitori adulti e figlio adulto è una questione relazionale, non giuridica.
Cosa fare se il figlio maggiorenne non vuole vedere l’altro genitore?
Se sei il genitore che viene escluso, la realtà giuridica è amara ma chiara: non puoi costringere un figlio adulto a vederti. Puoi però agire se ritieni che l’altro genitore stia manipolando il figlio (alienazione parentale), producendo prove concrete del condizionamento. In quel caso, un ricorso al giudice potrebbe portare a una rivalutazione delle condizioni economiche della separazione.
Gli arretrati e il saldo finale: come si chiude il capitolo economico della separazione
La sentenza contiene un elemento pratico molto interessante: il padre si è impegnato a versare alla madre 1.000 euro in 5 rate mensili da 200 euro, senza interessi, a partire dall’aprile 2025. La somma serve a “tacitare ogni altra pretesa economica precedentemente avanzata e fino ad oggi maturata”, inclusa la mensilità di mantenimento di agosto 2024 rimasta non corrisposta.
“[…] il padre verserà alla madre la somma di euro 1.000 in 5 rate da euro 200 senza interessi, a partire dal 20 aprile 2025 a tacitazione di ogni altra pretesa economica precedentemente avanzata e fino ad oggi maturata, ivi compresa la mensilità di mantenimento ordinario della figlia di agosto 2024 […]”
Trib. Bologna, Sez. I Civile, sentenza n. 642/2025 del 14 marzo 2025
Questa clausola dimostra come, in sede di separazione, sia possibile regolare anche i debiti pregressi — inclusi assegni non versati — attraverso un accordo tra le parti, che il giudice poi omologa. È uno strumento di grande utilità pratica, perché evita un procedimento esecutivo separato per il recupero degli arretrati.
Cosa fare se l’altro genitore non ha mai pagato il mantenimento?
Se ci sono arretrati non corrisposti, hai diverse strade. La prima è quella stragiudiziale: una diffida formale tramite avvocato, che spesso è sufficiente a sbloccare la situazione. La seconda è quella giudiziaria: puoi richiedere un decreto ingiuntivo per gli importi certi e documentati, oppure avviare un procedimento di modifica delle condizioni con richiesta di quantificazione degli arretrati. In certi casi, l’inadempimento può integrare anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Errori da non commettere: le trappole più comuni in caso di figlio maggiorenne non autosufficiente
L’esperienza professionale di chi assiste le famiglie in sede di separazione permette di individuare alcune trappole in cui cadono frequentemente i genitori. Conoscerle in anticipo può fare la differenza tra una soluzione rapida e un contenzioso lungo e costoso.
Errore n. 1 — Smettere di pagare unilateralmente
Molti padri (o madri) decidono autonomamente di sospendere il versamento dell’assegno quando il figlio compie 18 anni, convinti che l’obbligo cessi automaticamente. È un errore grave: finché non c’è un provvedimento giudiziale che dispone diversamente, l’obbligazione continua. La sospensione unilaterale espone al rischio di accumulare arretrati e, nei casi più seri, a una denuncia penale.
Errore n. 2 — Non aggiornare le condizioni al cambiamento della situazione
La situazione economica e personale cambia nel tempo. Il figlio potrebbe trovare lavoro, lasciare gli studi, o il genitore obbligato potrebbe perdere il proprio impiego. In tutti questi casi, è fondamentale agire tempestivamente per richiedere la modifica delle condizioni al giudice. Aspettare significa continuare a essere vincolati a un assegno non più adeguato.
Errore n. 3 — Affrontare le trattative senza assistenza legale
Molte coppie tentano di gestire la separazione in modo informale, magari attraverso accordi verbali. Questa strada è rischiosa: gli accordi non omologati dal giudice non hanno efficacia esecutiva e possono essere disattesi da entrambe le parti senza conseguenze immediate, ma con effetti devastanti nel lungo periodo.
Errore n. 4 — Ignorare la clausola ISTAT
Come già accennato, l’indicizzazione ISTAT è una clausola automatica che molti dimenticano. Chi la ignora accumula un debito silenzioso che prima o poi emergerà, spesso con richieste di pagamento pluriennali.
Le questioni relative al mantenimento dei figli maggiorenni sono tecnicamente complesse e profondamente legate alle circostanze specifiche di ogni famiglia. Non esiste una formula universale. Per questo, rivolgersi a un Avvocato Divorzista a Bolognacon esperienza specifica nel diritto di famiglia è la scelta più prudente — e spesso la più conveniente nel lungo periodo.
Un professionista esperto sa come leggere la situazione concreta, individuare le criticità, costruire una strategia negoziale efficace e, se necessario, difendere i tuoi interessi in giudizio. Sa anche come trasformare un accordo stragiudiziale in un titolo esecutivo, evitando future controversie.
La sentenza del Tribunale di Bologna n. 642/2025 è un esempio concreto di come, con la giusta assistenza, sia possibile raggiungere un accordo equilibrato anche in situazioni complesse, tutelando contemporaneamente i diritti del genitore e l’interesse del figlio.
FAQ: Domande frequenti sul mantenimento dei figli maggiorenni
Non esiste un limite anagrafico fisso. Il mantenimento si paga finché il figlio non raggiunge una concreta indipendenza economica. La giurisprudenza è unanime: la maggiore età da sola non è sufficiente a far cessare l’obbligo.
Sì. Il figlio maggiorenne può agire in giudizio in modo autonomo per chiedere il mantenimento, senza dover passare dall’altro genitore. Questa facoltà sorge con la maggiore età.
L’inadempimento espone a conseguenze sia civili (recupero coattivo degli arretrati, decreto ingiuntivo) sia, nei casi più gravi, penali. La legge prevede il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Dipende dall’entità del reddito. Un lavoro part-time che garantisce un’entrata parziale non fa cessare automaticamente l’obbligo, ma può essere motivo per chiederne la riduzione al giudice.
Sebbene sia tecnicamente possibile in sede di accordo tra i genitori, non è una soluzione realmente percorribile in quanto valutata dal giudice contraria all’interesse del figlio.
Il giudice tiene conto del reddito di entrambi i genitori, delle esigenze concrete del figlio (studi, salute, residenza), della situazione patrimoniale complessiva e del tenore di vita precedente alla separazione.
Sì. Il diritto al mantenimento è disponibile: il figlio adulto può rinunciarvi. Ma la rinuncia deve essere consapevole e non imposta. Un genitore che costringe il figlio a rinunciare al mantenimento potrebbe rispondere di condotte lesive.
Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.
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Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti: fino a quando e cosa spetta davvero
Tuo figlio ha compiuto 18 anni, ma non ha ancora trovato un lavoro stabile. O forse sta ancora studiando. O semplicemente non riesce a mantenersi da solo. L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti è uno degli aspetti più fraintesi — e spesso più sottovalutati — del diritto di famiglia italiano.
Molti genitori separati, siano essi tenuti a versare l’assegno o quelli che lo ricevono per conto del figlio, si trovano a un bivio: non sanno fino a quando dura questo obbligo, non sanno quanto deve essere l’importo giusto, e soprattutto non sanno cosa succede se uno dei due smette di pagare o decide unilateralmente di ridurre il contributo.
Una recente sentenza del Tribunale di Bologna — n. 642/2025 del 14 marzo 2025 — affronta proprio queste questioni in un caso reale di separazione coniugale, con una figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Quello che il Tribunale ha deciso, e soprattutto come lo ha deciso, contiene insegnamenti pratici preziosi per chiunque si trovi in una situazione analoga.
In questo articolo trovi una spiegazione chiara, senza tecnicismi inutili, di cosa prevede la legge, cosa ha stabilito il giudice bolognese e — soprattutto — cosa puoi fare concretamente se sei nella stessa situazione.
Hai un caso simile? Contatta lo studio per una consulenza — anche in videocall. Valutiamo insieme la tua situazione.
La sentenza del Tribunale di Bologna n. 642/2025: cosa è successo
Il caso riguarda una coppia che si è separata giudizialmente dopo anni di matrimonio. Dal loro rapporto è nata una figlia, ormai maggiorenne al momento del giudizio, ma ancora priva di un’autonomia economica propria. Le parti, dopo aver avviato la causa, hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione, che il Tribunale ha poi omologato riconoscendone la conformità alla legge ed all’interesse della figlia.
Tra le condizioni concordate e recepite nella sentenza, spicca il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre: 250 euro mensili, con rivalutazione ISTAT, da versare entro il 5 di ogni mese. La figlia, pur maggiorenne, continua a vivere prevalentemente presso la madre, e la frequentazione con il padre avviene liberamente, per accordi diretti tra padre e figlia, con semplice avviso alla madre.
Chi ha diritto al mantenimento dopo i 18 anni: i requisiti che la legge impone
Il principio è sancito dall’art. 337-septies del Codice Civile: il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento fino a quando non raggiunge l’indipendenza economica, a condizione che la mancanza di autonomia non dipenda da sua colpa o negligenza.
Questo significa che non basta aver compiuto 18 anni perché il genitore non convivente possa interrompere i versamenti. È necessario che il figlio abbia effettivamente una fonte di reddito stabile e adeguata alle proprie necessità. Al contrario, se il figlio studia, è in cerca di lavoro o ha subito eventi che ne hanno compromesso l’autonomia, l’obbligo continua.
Quando cessa l’obbligo di mantenimento?
Non esiste una soglia anagrafica automatica oltre la quale l’assegno decade. I tribunali valutano caso per caso. In linea generale, l’obbligo cessa quando:
La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che l’inerzia ingiustificata del figlio (ovvero il non cercare attivamente lavoro pur avendone la possibilità) può essere un motivo valido per richiedere la cessazione del mantenimento. Ma attenzione: l’onere della prova spetta a chi chiede la revoca, non al figlio.
A chi viene versato l’assegno: al figlio o all’altro genitore?
Questa è una delle domande che più spesso viene posta. E la risposta non è scontata.
La regola generale è che, se il figlio maggiorenne non autosufficiente convive ancora con uno dei genitori, il contributo può legittimamente essere versato a quest’ultimo (come genitore convivente che anticipa le spese) anziché direttamente al figlio. La sentenza del Tribunale di Bologna segue esattamente questo schema.
Quando invece il figlio è pienamente autonomo nella gestione della propria vita, anche se non economicamente indipendente (ad esempio vive da solo, si è trasferito per studio), il versamento va effettuato direttamente a lui. In quel caso, il genitore obbligato non può pretendere che i fondi passino dall’altro genitore.
Cosa cambia in pratica per il genitore che paga?
Se versi l’assegno sul conto della madre (o del padre convivente), devi farlo sempre e puntualmente, anche se hai sentore che le somme non vengano usate nell’interesse del figlio. In quel caso, la via corretta non è sospendere i pagamenti (rischi di essere denunciato per violazione degli obblighi familiari) ma rivolgerti al giudice per chiedere una verifica sull’utilizzo delle somme o la modifica del beneficiario.
Rivalutazione ISTAT: cos’è e perché conta molto
Nella sentenza di Bologna, il contributo di 250 euro mensili è soggetto a rivalutazione ISTAT, con decorrenza retroattiva al 10 marzo 2024. Si tratta di un meccanismo automatico di adeguamento dell’assegno all’inflazione, che molti genitori tendono a ignorare — o a non sapere che esiste.
In pratica, ogni anno l’importo del mantenimento viene aumentato proporzionalmente all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Se l’accordo o il provvedimento giudiziale lo prevede, il genitore obbligato deve applicare autonomamente l’adeguamento, senza aspettare che il giudice lo ordini di nuovo. Chi non rivaluta rischia di accumulare un debito.
Come si calcola la rivalutazione ISTAT?
La rivalutazione si applica moltiplicando l’importo dell’assegno per il coefficiente ISTAT dell’anno precedente, pubblicato dall’ISTAT ogni anno. Se ad esempio l’inflazione è stata del 2%, un assegno di 250 euro diventa 255 euro l’anno successivo. L’accumulo nel tempo può diventare significativo.
Le spese straordinarie: cosa sono e come si dividono
Oltre all’assegno mensile ordinario, la sentenza di Bologna stabilisce che le spese straordinarie per la figlia vengano divise al 50% tra i genitori. Ma cosa si intende esattamente per spese straordinarie?
Spese ordinarie vs straordinarie: la distinzione fondamentale
Le spese ordinarie sono quelle ricorrenti e prevedibili: vitto, abbigliamento, libri scolastici di base, trasporti quotidiani. Sono già comprese nell’assegno mensile.
Le spese straordinarie sono invece quelle eccezionali, non prevedibili o particolarmente onerose: viaggio di studio all’estero, operazione chirurgica, corsi di specializzazione, acquisto di un computer per l’università, spese odontoiatriche non ordinarie.
La distinzione non è sempre netta, e spesso è fonte di conflitto tra i genitori separati. In molte sentenze — e probabilmente anche in questo caso — i tribunali fanno riferimento ai protocolli elaborati dai singoli fori, come il Protocollo del Tribunale di Bologna, per definire quali voci rientrano nelle spese straordinarie.
Cosa succede se un genitore non paga la sua quota di spese straordinarie?
Il genitore che ha anticipato la spesa può agire in via monitoria (decreto ingiuntivo) o richiedere una modifica delle condizioni al giudice. Non può invece compensare autonomamente trattenendo parte dell’assegno ordinario, perché questo configurerebbe un inadempimento sanzionabile.
L’assegno unico per i figli: chi lo percepisce in caso di separazione?
Un aspetto interessante della sentenza riguarda l’assegno unico e universale per i figli a carico. Il giudice ha dato atto che l’assegno unico continua a essere percepito integralmente dalla madre, senza divisione con il padre. Questa scelta riflette il fatto che la figlia è collocata prevalentemente presso la madre, che quindi sostiene la maggior parte delle spese quotidiane.
L’assegno unico è una misura statale erogata dall’INPS per ciascun figlio a carico, introdotta nel 2022 in sostituzione di varie detrazioni e bonus preesistenti. In caso di separazione, può essere richiesto da entrambi i genitori — e in quel caso l’INPS lo divide al 50% — oppure interamente da uno solo, se il figlio vive prevalentemente con lui. Le condizioni economiche dei genitori (ISEE) incidono sull’importo.
La regolamentazione dei rapporti padre-figlia maggiorenne: libertà o obbligo?
Uno degli aspetti più delicati della sentenza riguarda come viene disciplinata la frequentazione tra il padre e la figlia ormai adulta. Il Tribunale di Bologna ha scelto una soluzione equilibrata: la frequentazione è libera, regolata dagli accordi diretti tra padre e figlia, con semplice avviso alla madre.
Questo approccio riflette un principio consolidato: una volta raggiunti i 18 anni, il figlio è titolare in prima persona del diritto alla bigenitorialità e gestisce autonomamente i propri rapporti con entrambi i genitori. Il giudice non può — e non deve — imporre calendari rigidi come fa con i figli minori. L’eventuale conflitto tra genitori adulti e figlio adulto è una questione relazionale, non giuridica.
Cosa fare se il figlio maggiorenne non vuole vedere l’altro genitore?
Se sei il genitore che viene escluso, la realtà giuridica è amara ma chiara: non puoi costringere un figlio adulto a vederti. Puoi però agire se ritieni che l’altro genitore stia manipolando il figlio (alienazione parentale), producendo prove concrete del condizionamento. In quel caso, un ricorso al giudice potrebbe portare a una rivalutazione delle condizioni economiche della separazione.
Gli arretrati e il saldo finale: come si chiude il capitolo economico della separazione
La sentenza contiene un elemento pratico molto interessante: il padre si è impegnato a versare alla madre 1.000 euro in 5 rate mensili da 200 euro, senza interessi, a partire dall’aprile 2025. La somma serve a “tacitare ogni altra pretesa economica precedentemente avanzata e fino ad oggi maturata”, inclusa la mensilità di mantenimento di agosto 2024 rimasta non corrisposta.
Questa clausola dimostra come, in sede di separazione, sia possibile regolare anche i debiti pregressi — inclusi assegni non versati — attraverso un accordo tra le parti, che il giudice poi omologa. È uno strumento di grande utilità pratica, perché evita un procedimento esecutivo separato per il recupero degli arretrati.
Cosa fare se l’altro genitore non ha mai pagato il mantenimento?
Se ci sono arretrati non corrisposti, hai diverse strade. La prima è quella stragiudiziale: una diffida formale tramite avvocato, che spesso è sufficiente a sbloccare la situazione. La seconda è quella giudiziaria: puoi richiedere un decreto ingiuntivo per gli importi certi e documentati, oppure avviare un procedimento di modifica delle condizioni con richiesta di quantificazione degli arretrati. In certi casi, l’inadempimento può integrare anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Errori da non commettere: le trappole più comuni in caso di figlio maggiorenne non autosufficiente
L’esperienza professionale di chi assiste le famiglie in sede di separazione permette di individuare alcune trappole in cui cadono frequentemente i genitori. Conoscerle in anticipo può fare la differenza tra una soluzione rapida e un contenzioso lungo e costoso.
Errore n. 1 — Smettere di pagare unilateralmente
Molti padri (o madri) decidono autonomamente di sospendere il versamento dell’assegno quando il figlio compie 18 anni, convinti che l’obbligo cessi automaticamente. È un errore grave: finché non c’è un provvedimento giudiziale che dispone diversamente, l’obbligazione continua. La sospensione unilaterale espone al rischio di accumulare arretrati e, nei casi più seri, a una denuncia penale.
Errore n. 2 — Non aggiornare le condizioni al cambiamento della situazione
La situazione economica e personale cambia nel tempo. Il figlio potrebbe trovare lavoro, lasciare gli studi, o il genitore obbligato potrebbe perdere il proprio impiego. In tutti questi casi, è fondamentale agire tempestivamente per richiedere la modifica delle condizioni al giudice. Aspettare significa continuare a essere vincolati a un assegno non più adeguato.
Errore n. 3 — Affrontare le trattative senza assistenza legale
Molte coppie tentano di gestire la separazione in modo informale, magari attraverso accordi verbali. Questa strada è rischiosa: gli accordi non omologati dal giudice non hanno efficacia esecutiva e possono essere disattesi da entrambe le parti senza conseguenze immediate, ma con effetti devastanti nel lungo periodo.
Errore n. 4 — Ignorare la clausola ISTAT
Come già accennato, l’indicizzazione ISTAT è una clausola automatica che molti dimenticano. Chi la ignora accumula un debito silenzioso che prima o poi emergerà, spesso con richieste di pagamento pluriennali.
Le questioni relative al mantenimento dei figli maggiorenni sono tecnicamente complesse e profondamente legate alle circostanze specifiche di ogni famiglia. Non esiste una formula universale. Per questo, rivolgersi a un Avvocato Divorzista a Bologna con esperienza specifica nel diritto di famiglia è la scelta più prudente — e spesso la più conveniente nel lungo periodo.
Un professionista esperto sa come leggere la situazione concreta, individuare le criticità, costruire una strategia negoziale efficace e, se necessario, difendere i tuoi interessi in giudizio. Sa anche come trasformare un accordo stragiudiziale in un titolo esecutivo, evitando future controversie.
La sentenza del Tribunale di Bologna n. 642/2025 è un esempio concreto di come, con la giusta assistenza, sia possibile raggiungere un accordo equilibrato anche in situazioni complesse, tutelando contemporaneamente i diritti del genitore e l’interesse del figlio.
FAQ: Domande frequenti sul mantenimento dei figli maggiorenni
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Tutte le decisioni commentate dallo Studio sono raccolte nella sezione Sentenze commentate.
Fino a quando si paga il mantenimento al figlio maggiorenne?
Non esiste un limite anagrafico fisso. Il mantenimento si paga finché il figlio non raggiunge una concreta indipendenza economica. La giurisprudenza è unanime: la maggiore età da sola non è sufficiente a far cessare l’obbligo.
Il figlio maggiorenne può chiedere il mantenimento direttamente?
Sì. Il figlio maggiorenne può agire in giudizio in modo autonomo per chiedere il mantenimento, senza dover passare dall’altro genitore. Questa facoltà sorge con la maggiore età.
Cosa succede se il genitore smette di pagare l'assegno?
L’inadempimento espone a conseguenze sia civili (recupero coattivo degli arretrati, decreto ingiuntivo) sia, nei casi più gravi, penali. La legge prevede il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Il mantenimento si riduce se il figlio lavora part-time?
Dipende dall’entità del reddito. Un lavoro part-time che garantisce un’entrata parziale non fa cessare automaticamente l’obbligo, ma può essere motivo per chiederne la riduzione al giudice.
È possibile concordare una liquidazione una tantum invece dell'assegno mensile?
Sebbene sia tecnicamente possibile in sede di accordo tra i genitori, non è una soluzione realmente percorribile in quanto valutata dal giudice contraria all’interesse del figlio.
Come si calcola l'importo del mantenimento per un figlio maggiorenne?
Il giudice tiene conto del reddito di entrambi i genitori, delle esigenze concrete del figlio (studi, salute, residenza), della situazione patrimoniale complessiva e del tenore di vita precedente alla separazione.
Il figlio maggiorenne può rinunciare al mantenimento?
Sì. Il diritto al mantenimento è disponibile: il figlio adulto può rinunciarvi. Ma la rinuncia deve essere consapevole e non imposta. Un genitore che costringe il figlio a rinunciare al mantenimento potrebbe rispondere di condotte lesive.
Avv. Davide De Matteis
Foro di Bologna — iscritto all'albo dal 2009, n. 6575. Con esperienza pluriennale in diritto di famiglia — separazione, divorzio, affidamento e mantenimento — ed in materia di successioni. Opera inoltre in materia di filiazione e adozioni, trust e, in ambito penale, di maltrattamenti in famiglia. È mediatore, gestore della crisi da sovraindebitamento e custode giudiziario. Studio Legale con sede in Via Ungheri 10, Calderara di Reno (BO). Consulenza anche in videochiamata.